Sentenza 24 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2018, n. 23342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23342 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da AB NN nato ad [...] il [...] IS EL nata ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 22.1.2018 Visti gli atti, l'ordinanza e i ricorsi;
Udita nell'udienza camerale del 4.5.2018 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Giuseppina Casella, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
Udito l'avv. Giuseppe Egidio Zaccaria, difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 gennaio 2018 il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato l'appello proposto da AB NN e IS EL, in proprio e nella qualità di amministratori unici, il primo, di Auto Centro s.r.l. e, la seconda, di AP Centro Auto s.r.l.u., A&P Costruzioni Generali s.r.I., ICE Factory s.r.I., avverso l'ordinanza del GIP di Vallo della Lucania che aveva respinto la richiesta delle anzidette società di dissequestro dei rispettivi complessi aziendali. Ha proposto ricorsi per cassazione il difensore degli indagati, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 110, 12 quinquies L. 356/1992 e 648 ter c.p. nonché dell'art. 321 c.p.p., per avere il Tribunale del riesame confuso i presupposti e gli elementi caratterizzanti le misure cautelari reali con il diverso strumento della prevenzione ed avere richiamato quale presupposto del fumus l'esistenza di una pericolosità sociale dell'AT (mentre il Tribunale con provvedimento del 21.6.2013, divenuto definitivo, aveva ritenuto insussistente il requisito dell'attualità relativamente alla pericolosità sociale del proposto). Il medesimo Tribunale avrebbe errato nel sottolineare un'ipotetica sproporzione dei mezzi patrimoniali dell'AT e dei suoi familiari ed avrebbe trascurato l'accertata capacità patrimoniale dei genitori della Pisciottano;
2) violazione degli artt. 110, 12 quinquies L. 356/1992 e 648 ter c.p. nonché dell'art. 321 c.p.p., per avere confuso le regole del processo penale e quelle del processo di prevenzione. Il 13 aprile 2018 è pervenuta una memoria a firma del difensore dei ricorrenti, con cui si è dedotto che non sarebbe stato contestato il reato presupposto dei delitti ascritti provvisoriamente agli indagati e non sarebbe stato avviato il procedimento di prevenzione nei confronti dell'AT.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti e comunque privi di specificità.
1.1 Questa Corte Suprema ha già chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di <<violazione di legge la quale soltanto pu essere proposto ricorso per cassazione a norma dell comma c.p.p. rientrano mancanza assoluta motivazione o presenza meramente apparente in quanto correlate all precise norme processuali non anche l manifesta e contraddittoriet le quali possono denunciarsi nel giudizio legittimit tramite lo specifico autonomo motivo cui lett. sez. un. sentenza n. del gennaio p.c. ferazzi proc. bevilacqua ced cass. ss. conforme v giugno angelini caso esame i ricorrenti oltre ad avere sollevato censure che sia pure etichettate come violazione investono motivazionale provvedimento impugnato hanno dedotto il tribunale avrebbe confuso presupposti delle misure cautelari reali con quelli prevenzione. siffatta doglianza generica smentita dalla riesame ha analiticamente illustrato ragioni ritenuto esistenti applicativi dei sequestri preventivi disposti relazione ai delitti intestazione fittizia autoriciclaggio. difatti alla societ ice factoring s.r.l. particolare affermato c.n.r. redatta dal nucleo polizia tributaria della g.d.f. salerno risultano ruolo modestissimo se tutto inesistente pisciottano antonella formale amministratrice pierino socio maggioranza nonch riconducibilit titolarit sostanziale parola abbate gennaro colui aveva rapporti banche fornitori tecnici lavoravano gli acquirenti controllava gestione amministrativa contabile assumeva prima persona decisioni attinenti impresa ed si rivolgevano dipendenti collaboratori sapere cosa fare medesimo altres indicato ritenuta oggettiva sproporzione tra fonti reddituali dichiarate dai componenti famiglia valore attivit lui riferibili. pari riferimento alle auto a.p. s.r.l.u. costruzioni generrali formalmente amministrate da elementi emersi indicati un fumus pi netto circa plausibile immissione patrimonio solo fase genetica ma soprattutto dinamica funzionale cospicue risorse finanziarie provenienti reale dominus cio disponibilit sottratte possibile applicazione una misura configurabile delitto ter c.p. al capo c attraverso dette imprese appaiono stati reimpiegati beni altre utilit quinquies concretamente ostacolando ricostruzione provenienza delittuosa tali risorse. siffatte argomentazioni inficiate violazioni incorrono vizio assente apparente. definitiva ricorsi sono inammissibili ci impedisce prendere considerazione memoria successivamente depositata atteso quarto dispone estende motivi nuovi declaratoria inammissibilit comporta sensi condanna pagamento spese apparendo evidente essi determinando causa colpa cost. tenuto conto rilevante entit detta versamento ciascuno somma indicata dispositivo favore cassa ammende titolo sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile ricorrente euro duemila ammende. semplificata. cos deciso roma udienza maggio consigliere estensore presidente giuseppina a. r. pacilli pierumillo davigo posi-tato cancelleria seconda sezione penale corte suprema liff-1c:0 copie c.0 cr>:J W-0-33.- C t_5) \lek R, \fa _Uk.0 Acky. ulAgr ck.,Ls` or. \ k‘, ; < o