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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NI TO, Presidente SEDDIO VALTER, Relatore DAINESE GIOVANNI, Giudice
in data 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 247/2023 depositato il 16/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella N. 30 25125 Brescia BS
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B301234 IVA-ALTRO 2016 1 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Brescia notificava alla società Ricorrente_1 S.r.l. a socio unico con sede legale in Indirizzo_1 Palazzolo sull'Oglio (BS) l'avviso di accertamento n. T9H03B301234-2022 per l'anno 2016 con il quale ha contestato l'operata indebita detrazione dell'IVA di € 14.696,72 esposta nella fattura n. 223 del 27/12/2016 emessa dalla società “Società_1 S.r.l.” ritenuta soggettivamente inesistente a motivo della presunta esistenza di una frode avente ad oggetto l'immatricolazione di autovetture nuove e usate di provenienza comunitaria. L'Ufficio ha ricostruito le vicende amministrative supportate da una serie di accertamenti riguardanti la compravendita di una autovettura ceduta dall'operatore austriaco “Società_2 GMBH” alla società
Società_1 s.r.l. rivenditore abituale operante sul mercato degli autoveicoli c.d.
“Parallelo”. La vettura è stata immatricolato dal signor Rappresentante_1 – legale rappresentate e socio unico della ricorrente – al proprio nome ed al medesimo prezzo di carico e nella giornata successiva il veicolo è stato oggetto di vendita dalla società
Società_1 s.r.l. alla società Ricorrente_1 S.r.l. documentata con la fattura sopra richiamata per l'importo complessivo di € 81.500,00 comprensivo dell'Iva di € 14.696,72 - oggetto di recupero - senza il preventivo versamento dell'imposta per come disciplinato dal D.L. 3 ottobre 2016, n. 262 da parte della cedente fosse avvenuto.
La società Ricorrente_1 S.r.l. a socio unico rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 del
Foro di Brescia elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Darfo Boario Terme
(BS), Indirizzo_2 [telefono -fax: Telefono_1 - PEC:
Email_3] ha proposto tempestivo ricorso domandando, previa sospensione della esecutività dell'accertamento con il favore delle
2 spese, in via principale di dichiarare nullo o comunque annullare i provvedimenti emessi, con ogni conseguenza di legge;
dichiarare fondato il proposto ricorso e per l'effetto respingere le pretese dell'Ufficio con ogni conseguenza di legge. Alla base del prodotto gravame la difesa ha eccepito la nullità dell'avviso di accertamento per carenza di indagine e di motivazione, violazione di legge ed eccesso di potere;
frappone l'assoluta buona fede della ricorrente;
lamenta l'assenza di prove richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità sull'onere che ricade in capo all'Agenzia delle entrate quando contesta la soggettiva inesistenza delle fatture.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate di Brescia per domandare, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di causa, la reiezione del ricorso.
L'Ufficio illustra il quadro normativo relativo alla compravendita di autovetture con soggetti intra-comunitari nelle più variegate ipotesi, insistendo sulla figura dei c.d. “Falso
Rappresentante_1privato” individuato nella persona del Signor per la figura ed il ruolo ricoperto in capo alla Ricorrente;
l'atto impugnato contiene tutti gli elementi volti ad individuare il motivo della ripresa fiscale con la produzione in giudizio degli atti ispettivi
Società_1e del p.v.c. notificato alla società s.r.l.
Con Ordinanza n. 394/23 del giorno 9 giugno 2023 la Corte non sospendeva l'esecutività dell'avviso di accertamento;
all'udienza fissata sul merito svoltasi in forma mista – in collegamento da remoto del difensore della Ricorrente società e in presenza del funzionario dell'Agenzia delle entrate, le parti hanno illustrato la vicenda contenziosa riportandosi agli atti di causa e la Corte si riservava la decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente la Corte osserva che la censura mossa in ordine alla lamentata assenza di motivazione per la denunciata violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000 è infondata.
L'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, sancito dalle diverse norme speciali
3 che costellano la materia tributaria e non solo questa, trova la fonte normativa anche nell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in virtù del quale…”ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato…”. La motivazione, avuto riguardo al suo contenuto, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione di giungere all'emissione di un atto amministrativo riguardo alle risultanze dell'istruttoria. Detto in altri termini, il significato che si deve attribuire al termine motivazione è quello di dimostrare, spiegare ed esplicitazione le ragioni che hanno mosso la modificazione del reddito dichiarato attraverso la notifica dell'avviso di accertamento. Le conclusioni tratte dall'Ufficio per mezzo delle quali giunge ad una diversa pretesa rispetto a quella determinata dal contribuente, risultano esplicitate nei diversi atti prodotti comprensivo del p.v.c.
Società_1notificato alla società s.r.l. nonché con quanto specificato in rettifica, delle
Rappresentante_1rese dichiarazioni del sig. e pertanto nessuna ulteriore allegazione può essere legittimamente rivendicata.
Quanto al merito occorre subito premettere che l'impugnato avviso si fonda sulla ricostruzione non solo contabile di una vicenda commerciale relativa alla compravendita
Telaio_1della autovettura Porsche modello MACAN S con telaio n. che si è sviluppata in un brevissimo arco temporale: l'originaria proprietaria del mezzo,
Società_2l'austriaca “ Gmbh”, ne ha ceduto la proprietà (cessione intracomunitaria)
Società_1senza l'imposta sul valore aggiunto con fattura alla società s.r.l. in data 22 novembre 2016; la cessionaria ha omesso il versamento dell'Iva intracomunitaria con il dedicato modello F24 – Immatricolazione auto UE” onde ottenere il “Visto telematico” per l'immatricolazione del veicolo in Italia con la consegna delle targhe. Tuttavia, per come
Rappresentante_1risulta agli atti, il signor dopo circa trenta giorni dall'originaria cessione ha intestato al proprio nome il veicolo e ne ha fatto oggetto di un nuovo trasferimento alla
4 Ricorrente_1società S.r.l. di cui era amministratore e socio unico che ne ha successivamente fatto oggetto di noleggio per diverse annualità. L'evoluzione della operazione, non altrimenti smentibile, rende palese la consapevolezza ed assenza di buona fede derivata dalla lettura
Nominativo_1in compitazione delle fasi poste in essere dal nella sua trine veste di privato-amministratore unico della cessionaria e socio unico che ha annotato la fattura
Società_1emessa da s.r.l., anche attraverso la modulazione dei corrispettivi di vendita realizzati con l'imposta sul valore aggiunto tra omessi versamenti e annotazione della fattura. Su tale versante è indispensabile sottolineare che se la “buona fede” - quale principio connaturato del nostro ordinamento - trova approdo, in materia tributaria, in un espresso riferimento normativo nell'art. 10, Legge n. 212/2000 che contiene la generale affermazione del dovere di improntare “al principio della collaborazione e della buona fede” i rapporti tra contribuente e l'amministrazione finanziaria è innegabile che ciò muove precipuamente dal dovere di diligenza dell'imprenditore cui la condotta deve essere ispirata anche attraverso un “dovere di comportamento” coerente perché connaturato alla figura professionale dell'imprenditore che non gli può essere negletta essendogli immanente oltre che dalle condotte, dal dettato giuridico contenuto nell'art. 2083 cod. civ.
I termini delle diverse questioni processuali (onere della prova, condotta che deve assumere il soggetto che vuole fare valere il diritto alla detrazione dell'iva) sono stati ben riassunti nella sentenza n. 9851/2018 della Suprema Corte di Cassazione la quale, ripercorrendo vari contributi giurisprudenziali sia nazionali sia della giurisprudenza unionale (p.e. Corte di Giustizia 22.10.2015, Ppuh, C-277/14) che ha tra l'altro affermato da una parte l'onere dell'Amministrazione di dimostrare che …”il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che
l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del
5 contraente”; e dall'altra che (p.e. Cass. 28 febbraio 2019, n. 5873),….”nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è onere dell'Amministrazione che contesti il diritto del contribuente a portare in deduzione il costo ovvero in detrazione l'IVA pagata su fatture emesse da un concedente diverso dall'effettivo cedente del bene o servizio, dare la prova che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse sapere, con l'uso della diligenza media, che
l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un'evasione o in una frode. La dimostrazione può essere data anche attraverso presunzioni semplici, valutati tutti gli elementi indiziari agli atti, attraverso la prova che, al momento in cui ha stipulato il contratto, il contribuente è stato posto nella disponibilità di elementi sufficienti per un imprenditore onesto che opera sul mercato e mediamente diligente, a comprendere che il soggetto formalmente cedente il servizio al concedente aveva, con l'emissione della relativa fattura, evaso l'imposta o compiuto una frode.” E di recente - Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 26/01/2022) 10/02/2022, n. 4250 - la quale ha affermato che….”il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente;
incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi"
(così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda;
conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del
24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n 5873 del
28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020).”
6 Relativamente alle sanzioni irrogate (art. 6, comma iv d.lgs 471/97; art. 5, comma 4 – bis medesimo decreto legislativo) per il complessivo importo di € 39.498,00, l'entità risulta sproporzionata rispetto all'imposta indebitamente detratta di € 14.696,72 che corrisponde a circa il 268,74%. La Corte ritiene che queste possano essere ri-modulate in € 8.267,00 in linea con quanto già stimato in occasione della proposta avanzata dall'Ufficio e non accolta dalla Ricorrente.
Conclusivamente il ricorso può essere accolto nei limiti delle rimodulate sanzioni ed al suo accoglimento parziale l'Istante deve essere onorata del pagamento delle spese di causa a favore dell'Agenzia delle entrate di Brescia per la somma complessiva – base di €
2.672,00 di cui, per la fase di studio 842,00; per la fase introduttiva € 200,00; fase istruttoria
€ 350,00; fase decisionale 1.000,00 ed infine per la fase cautelare 280,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato con la maggiorazione - per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione - di € 1.200,00
P.Q.M.
la Corte, a scioglimento della riserva, ed in accoglimento parziale del ricorso riduce le sanzioni ad € 8.267,00. Pone a carico della Ricorrente il pagamento delle spese di causa a favore dell'Agenzia delle entrate di Brescia come liquidate in motivazione.
Brescia, 10 aprile 2025 dott. Valter Seddio – est. dott. Antonio Chiappani – pres.
7
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NI TO, Presidente SEDDIO VALTER, Relatore DAINESE GIOVANNI, Giudice
in data 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 247/2023 depositato il 16/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella N. 30 25125 Brescia BS
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B301234 IVA-ALTRO 2016 1 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Brescia notificava alla società Ricorrente_1 S.r.l. a socio unico con sede legale in Indirizzo_1 Palazzolo sull'Oglio (BS) l'avviso di accertamento n. T9H03B301234-2022 per l'anno 2016 con il quale ha contestato l'operata indebita detrazione dell'IVA di € 14.696,72 esposta nella fattura n. 223 del 27/12/2016 emessa dalla società “Società_1 S.r.l.” ritenuta soggettivamente inesistente a motivo della presunta esistenza di una frode avente ad oggetto l'immatricolazione di autovetture nuove e usate di provenienza comunitaria. L'Ufficio ha ricostruito le vicende amministrative supportate da una serie di accertamenti riguardanti la compravendita di una autovettura ceduta dall'operatore austriaco “Società_2 GMBH” alla società
Società_1 s.r.l. rivenditore abituale operante sul mercato degli autoveicoli c.d.
“Parallelo”. La vettura è stata immatricolato dal signor Rappresentante_1 – legale rappresentate e socio unico della ricorrente – al proprio nome ed al medesimo prezzo di carico e nella giornata successiva il veicolo è stato oggetto di vendita dalla società
Società_1 s.r.l. alla società Ricorrente_1 S.r.l. documentata con la fattura sopra richiamata per l'importo complessivo di € 81.500,00 comprensivo dell'Iva di € 14.696,72 - oggetto di recupero - senza il preventivo versamento dell'imposta per come disciplinato dal D.L. 3 ottobre 2016, n. 262 da parte della cedente fosse avvenuto.
La società Ricorrente_1 S.r.l. a socio unico rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 del
Foro di Brescia elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Darfo Boario Terme
(BS), Indirizzo_2 [telefono -fax: Telefono_1 - PEC:
Email_3] ha proposto tempestivo ricorso domandando, previa sospensione della esecutività dell'accertamento con il favore delle
2 spese, in via principale di dichiarare nullo o comunque annullare i provvedimenti emessi, con ogni conseguenza di legge;
dichiarare fondato il proposto ricorso e per l'effetto respingere le pretese dell'Ufficio con ogni conseguenza di legge. Alla base del prodotto gravame la difesa ha eccepito la nullità dell'avviso di accertamento per carenza di indagine e di motivazione, violazione di legge ed eccesso di potere;
frappone l'assoluta buona fede della ricorrente;
lamenta l'assenza di prove richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità sull'onere che ricade in capo all'Agenzia delle entrate quando contesta la soggettiva inesistenza delle fatture.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate di Brescia per domandare, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di causa, la reiezione del ricorso.
L'Ufficio illustra il quadro normativo relativo alla compravendita di autovetture con soggetti intra-comunitari nelle più variegate ipotesi, insistendo sulla figura dei c.d. “Falso
Rappresentante_1privato” individuato nella persona del Signor per la figura ed il ruolo ricoperto in capo alla Ricorrente;
l'atto impugnato contiene tutti gli elementi volti ad individuare il motivo della ripresa fiscale con la produzione in giudizio degli atti ispettivi
Società_1e del p.v.c. notificato alla società s.r.l.
Con Ordinanza n. 394/23 del giorno 9 giugno 2023 la Corte non sospendeva l'esecutività dell'avviso di accertamento;
all'udienza fissata sul merito svoltasi in forma mista – in collegamento da remoto del difensore della Ricorrente società e in presenza del funzionario dell'Agenzia delle entrate, le parti hanno illustrato la vicenda contenziosa riportandosi agli atti di causa e la Corte si riservava la decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente la Corte osserva che la censura mossa in ordine alla lamentata assenza di motivazione per la denunciata violazione dell'art. 7 della Legge 212/2000 è infondata.
L'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, sancito dalle diverse norme speciali
3 che costellano la materia tributaria e non solo questa, trova la fonte normativa anche nell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in virtù del quale…”ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato…”. La motivazione, avuto riguardo al suo contenuto, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione di giungere all'emissione di un atto amministrativo riguardo alle risultanze dell'istruttoria. Detto in altri termini, il significato che si deve attribuire al termine motivazione è quello di dimostrare, spiegare ed esplicitazione le ragioni che hanno mosso la modificazione del reddito dichiarato attraverso la notifica dell'avviso di accertamento. Le conclusioni tratte dall'Ufficio per mezzo delle quali giunge ad una diversa pretesa rispetto a quella determinata dal contribuente, risultano esplicitate nei diversi atti prodotti comprensivo del p.v.c.
Società_1notificato alla società s.r.l. nonché con quanto specificato in rettifica, delle
Rappresentante_1rese dichiarazioni del sig. e pertanto nessuna ulteriore allegazione può essere legittimamente rivendicata.
Quanto al merito occorre subito premettere che l'impugnato avviso si fonda sulla ricostruzione non solo contabile di una vicenda commerciale relativa alla compravendita
Telaio_1della autovettura Porsche modello MACAN S con telaio n. che si è sviluppata in un brevissimo arco temporale: l'originaria proprietaria del mezzo,
Società_2l'austriaca “ Gmbh”, ne ha ceduto la proprietà (cessione intracomunitaria)
Società_1senza l'imposta sul valore aggiunto con fattura alla società s.r.l. in data 22 novembre 2016; la cessionaria ha omesso il versamento dell'Iva intracomunitaria con il dedicato modello F24 – Immatricolazione auto UE” onde ottenere il “Visto telematico” per l'immatricolazione del veicolo in Italia con la consegna delle targhe. Tuttavia, per come
Rappresentante_1risulta agli atti, il signor dopo circa trenta giorni dall'originaria cessione ha intestato al proprio nome il veicolo e ne ha fatto oggetto di un nuovo trasferimento alla
4 Ricorrente_1società S.r.l. di cui era amministratore e socio unico che ne ha successivamente fatto oggetto di noleggio per diverse annualità. L'evoluzione della operazione, non altrimenti smentibile, rende palese la consapevolezza ed assenza di buona fede derivata dalla lettura
Nominativo_1in compitazione delle fasi poste in essere dal nella sua trine veste di privato-amministratore unico della cessionaria e socio unico che ha annotato la fattura
Società_1emessa da s.r.l., anche attraverso la modulazione dei corrispettivi di vendita realizzati con l'imposta sul valore aggiunto tra omessi versamenti e annotazione della fattura. Su tale versante è indispensabile sottolineare che se la “buona fede” - quale principio connaturato del nostro ordinamento - trova approdo, in materia tributaria, in un espresso riferimento normativo nell'art. 10, Legge n. 212/2000 che contiene la generale affermazione del dovere di improntare “al principio della collaborazione e della buona fede” i rapporti tra contribuente e l'amministrazione finanziaria è innegabile che ciò muove precipuamente dal dovere di diligenza dell'imprenditore cui la condotta deve essere ispirata anche attraverso un “dovere di comportamento” coerente perché connaturato alla figura professionale dell'imprenditore che non gli può essere negletta essendogli immanente oltre che dalle condotte, dal dettato giuridico contenuto nell'art. 2083 cod. civ.
I termini delle diverse questioni processuali (onere della prova, condotta che deve assumere il soggetto che vuole fare valere il diritto alla detrazione dell'iva) sono stati ben riassunti nella sentenza n. 9851/2018 della Suprema Corte di Cassazione la quale, ripercorrendo vari contributi giurisprudenziali sia nazionali sia della giurisprudenza unionale (p.e. Corte di Giustizia 22.10.2015, Ppuh, C-277/14) che ha tra l'altro affermato da una parte l'onere dell'Amministrazione di dimostrare che …”il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che
l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del
5 contraente”; e dall'altra che (p.e. Cass. 28 febbraio 2019, n. 5873),….”nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è onere dell'Amministrazione che contesti il diritto del contribuente a portare in deduzione il costo ovvero in detrazione l'IVA pagata su fatture emesse da un concedente diverso dall'effettivo cedente del bene o servizio, dare la prova che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse sapere, con l'uso della diligenza media, che
l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un'evasione o in una frode. La dimostrazione può essere data anche attraverso presunzioni semplici, valutati tutti gli elementi indiziari agli atti, attraverso la prova che, al momento in cui ha stipulato il contratto, il contribuente è stato posto nella disponibilità di elementi sufficienti per un imprenditore onesto che opera sul mercato e mediamente diligente, a comprendere che il soggetto formalmente cedente il servizio al concedente aveva, con l'emissione della relativa fattura, evaso l'imposta o compiuto una frode.” E di recente - Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 26/01/2022) 10/02/2022, n. 4250 - la quale ha affermato che….”il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente;
incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi"
(così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda;
conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del
24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n 5873 del
28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020).”
6 Relativamente alle sanzioni irrogate (art. 6, comma iv d.lgs 471/97; art. 5, comma 4 – bis medesimo decreto legislativo) per il complessivo importo di € 39.498,00, l'entità risulta sproporzionata rispetto all'imposta indebitamente detratta di € 14.696,72 che corrisponde a circa il 268,74%. La Corte ritiene che queste possano essere ri-modulate in € 8.267,00 in linea con quanto già stimato in occasione della proposta avanzata dall'Ufficio e non accolta dalla Ricorrente.
Conclusivamente il ricorso può essere accolto nei limiti delle rimodulate sanzioni ed al suo accoglimento parziale l'Istante deve essere onorata del pagamento delle spese di causa a favore dell'Agenzia delle entrate di Brescia per la somma complessiva – base di €
2.672,00 di cui, per la fase di studio 842,00; per la fase introduttiva € 200,00; fase istruttoria
€ 350,00; fase decisionale 1.000,00 ed infine per la fase cautelare 280,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato con la maggiorazione - per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione - di € 1.200,00
P.Q.M.
la Corte, a scioglimento della riserva, ed in accoglimento parziale del ricorso riduce le sanzioni ad € 8.267,00. Pone a carico della Ricorrente il pagamento delle spese di causa a favore dell'Agenzia delle entrate di Brescia come liquidate in motivazione.
Brescia, 10 aprile 2025 dott. Valter Seddio – est. dott. Antonio Chiappani – pres.
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