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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/10/2025, n. 4543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4543 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
n.r.g. 9479 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CL RI IU
EA ES IU nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9479 /2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. VASSALINI ADRIANA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) con l'avv. ARIASSI SIMONA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: filiazione non matrimoniale
All'udienza del 21.10.2025 le parti hanno precisato le trascritte conclusioni congiunte:
AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE: Disporre l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi Per_1
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
in ragione dell'affido condiviso sopra previsto, entrambi i genitori continueranno ad esercitare la potestà genitoriale ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del medesimo, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso e nel rispetto di quanto previsto dal novellato art. 155 c.c. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni riguardanti il figlio. I genitori, nei rispettivi periodi di convivenza, eserciteranno la pagina 1 di 4 potestà separatamente per questioni di ordinaria amministrazione (con ciò intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana), tenendo conto anche delle esigenze direttamente manifestate agli stessi dal figlio minore.
FREQUENTAZIONI CON IL FIGLIO MINORE: Il Sig. potrà vedere e/o tenere con sé il figlio ogni CP_1
qualvolta lo desideri, previo preavviso telefonico, e con le modalità che i genitori potranno anche concordare direttamente, tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici del minore nonchè degli impegni lavorativi dei genitori e comunque:
• a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio, allorquando la madre avrà cura di accompagnarlo presso l'abitazione paterna, sino al lunedì mattina quando lo accompagnerà alla scuola materna di
IO IE (BS);
• durante la settimana: nella settimana in cui è previsto il week end, il mercoledì quando lo ritirerà dalla scuola materna fino al mattino seguente;
nella settimana in cui non è previsto il week end, il mercoledì quando lo ritirerà dalla scuola materna fino al mattino seguente e il venerdì quando ritirerà il figlio dalla scuola materna fino al pomeriggio del sabato quando lo accompagnerà presso l'abitaizione della madre;
• durante il periodo estivo (da intendersi per tale dal termine dell'anno scolastico in corso sino all'inizio del nuovo anno scolastico) entrambi i genitori avranno diritto di tenere con sé per 15 giorni Per_1 anche non consecutivi, da concordare ogni anno entro il 31.5; i genitori concorderanno anche in quale periodo faranno ricorso ai centri estivi, grest o similari;
• in ordine a tutti i ponti scolastici ed i compleanni, rispetterà l'alternanza annuale con i Per_1 genitori.
• in ordine alle festività Natalizie e Pasquali i genitori concorderanno di anno in anno come suddividerle, rispettando il criterio dell'alternanza, in ogni caso il figlio trascorrerà almeno 7 giorni conecutivi con ciascun genitore.
Per i vari trasferimenti del minore di cui sopra le parti si accordano per provvedervi nella misura del 50% ciascuno.
MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE: A titolo di concorso per il mantenimento del figlio , il sig. Per_1 verserà la somma di euro 470,00= entro il giorno 16 di ogni mese, sul c/c - IBAN intestato a CP_1 Parte_1
, già noto, e sarà soggetta ad adeguamento annuale in base agli indici di rivalutazione accertati
[...]
dall'ISTAT.
Le parti di comune accordo pattuiscono che l'assegno unico erogato dall'Inps sia interamente percepito dalla sig.ra ; Parte_1
pagina 2 di 4 Entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% alle spese straordinarie come da Protocollo in suo presso il tribunale di Brescia che le parti hanno ricevuto in copia
Tutte le spese di cui sopra verranno rimborsate al genitore che sosterrà la spesa previa presentazione all'altro genitore della relativa documentazione giustificativa dell'esborso.
Si specifica che le spese di babysitter, anche in caso di impegni di lavoro dei genitori o malattia del figlio o del genitore, resteranno interamente a carico del genitore che ne faccia richiesta.
ESPATRIO MINORE: Le parti esprimono il proprio consenso al rilascio del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio. Le parti si danno reciprocamente atto sin da ora che, previa valutazione della tipologia di viaggio ed opportunità dello stesso, rilasceranno il consenso ai viaggi all'estero che il figlio minore farà con l'altro genitore.
ACCORDO ECONOMINCO TRA LE PARTI: Il Sig. verserà alla sig.ra la somma di €7.000,00= a CP_1 Parte_1
titolo di arretrati mantenimento del figlio e concorso spese legali entro 7 giorni dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Brescia.
Ulteriori spese di lite interamente compensate.
COMPENSO CTU: Le parti di comune accordo decidono che le competenze per la consulenza tecnica svolta dalla Dott.ssa pari a € 1.500,00 oltre cpa e iva, saranno a carico del 50% cadauno. Per_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.7.2024, domandava la regolamentazione Parte_1 giudiziale dei rapporti personali ed economici riguardanti il figlio minorenne , nato il Per_1
28.12.2020 dalla convivenza more uxorio con Controparte_1
ritualmente costituitasi, formulava a sua volta le rispettive istanze. Controparte_1
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, pronunciati i provvedimenti temporenei e urgenti con ordinanza del 20.1.2025, espletata c.t.u. sulle condizioni economiche dei genitori, all'udienza del
21.10.2025 le parti depositavano telematicamente memorie in cui danno atto di avere raggiunto un accordo alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto il trascritto accordo conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale della prole, il
Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono interamente compensate.
p.q.m.
il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, pagina 3 di 4 1. dispone in conformità all'accordo trascritto;
2. spese di lite interamente compensate.
Si comunichi.
Brescia, camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Presidente est.
LE PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CL RI IU
EA ES IU nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9479 /2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. VASSALINI ADRIANA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) con l'avv. ARIASSI SIMONA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: filiazione non matrimoniale
All'udienza del 21.10.2025 le parti hanno precisato le trascritte conclusioni congiunte:
AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE: Disporre l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi Per_1
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
in ragione dell'affido condiviso sopra previsto, entrambi i genitori continueranno ad esercitare la potestà genitoriale ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del medesimo, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso e nel rispetto di quanto previsto dal novellato art. 155 c.c. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni riguardanti il figlio. I genitori, nei rispettivi periodi di convivenza, eserciteranno la pagina 1 di 4 potestà separatamente per questioni di ordinaria amministrazione (con ciò intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana), tenendo conto anche delle esigenze direttamente manifestate agli stessi dal figlio minore.
FREQUENTAZIONI CON IL FIGLIO MINORE: Il Sig. potrà vedere e/o tenere con sé il figlio ogni CP_1
qualvolta lo desideri, previo preavviso telefonico, e con le modalità che i genitori potranno anche concordare direttamente, tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici del minore nonchè degli impegni lavorativi dei genitori e comunque:
• a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio, allorquando la madre avrà cura di accompagnarlo presso l'abitazione paterna, sino al lunedì mattina quando lo accompagnerà alla scuola materna di
IO IE (BS);
• durante la settimana: nella settimana in cui è previsto il week end, il mercoledì quando lo ritirerà dalla scuola materna fino al mattino seguente;
nella settimana in cui non è previsto il week end, il mercoledì quando lo ritirerà dalla scuola materna fino al mattino seguente e il venerdì quando ritirerà il figlio dalla scuola materna fino al pomeriggio del sabato quando lo accompagnerà presso l'abitaizione della madre;
• durante il periodo estivo (da intendersi per tale dal termine dell'anno scolastico in corso sino all'inizio del nuovo anno scolastico) entrambi i genitori avranno diritto di tenere con sé per 15 giorni Per_1 anche non consecutivi, da concordare ogni anno entro il 31.5; i genitori concorderanno anche in quale periodo faranno ricorso ai centri estivi, grest o similari;
• in ordine a tutti i ponti scolastici ed i compleanni, rispetterà l'alternanza annuale con i Per_1 genitori.
• in ordine alle festività Natalizie e Pasquali i genitori concorderanno di anno in anno come suddividerle, rispettando il criterio dell'alternanza, in ogni caso il figlio trascorrerà almeno 7 giorni conecutivi con ciascun genitore.
Per i vari trasferimenti del minore di cui sopra le parti si accordano per provvedervi nella misura del 50% ciascuno.
MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE: A titolo di concorso per il mantenimento del figlio , il sig. Per_1 verserà la somma di euro 470,00= entro il giorno 16 di ogni mese, sul c/c - IBAN intestato a CP_1 Parte_1
, già noto, e sarà soggetta ad adeguamento annuale in base agli indici di rivalutazione accertati
[...]
dall'ISTAT.
Le parti di comune accordo pattuiscono che l'assegno unico erogato dall'Inps sia interamente percepito dalla sig.ra ; Parte_1
pagina 2 di 4 Entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% alle spese straordinarie come da Protocollo in suo presso il tribunale di Brescia che le parti hanno ricevuto in copia
Tutte le spese di cui sopra verranno rimborsate al genitore che sosterrà la spesa previa presentazione all'altro genitore della relativa documentazione giustificativa dell'esborso.
Si specifica che le spese di babysitter, anche in caso di impegni di lavoro dei genitori o malattia del figlio o del genitore, resteranno interamente a carico del genitore che ne faccia richiesta.
ESPATRIO MINORE: Le parti esprimono il proprio consenso al rilascio del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio. Le parti si danno reciprocamente atto sin da ora che, previa valutazione della tipologia di viaggio ed opportunità dello stesso, rilasceranno il consenso ai viaggi all'estero che il figlio minore farà con l'altro genitore.
ACCORDO ECONOMINCO TRA LE PARTI: Il Sig. verserà alla sig.ra la somma di €7.000,00= a CP_1 Parte_1
titolo di arretrati mantenimento del figlio e concorso spese legali entro 7 giorni dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Brescia.
Ulteriori spese di lite interamente compensate.
COMPENSO CTU: Le parti di comune accordo decidono che le competenze per la consulenza tecnica svolta dalla Dott.ssa pari a € 1.500,00 oltre cpa e iva, saranno a carico del 50% cadauno. Per_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.7.2024, domandava la regolamentazione Parte_1 giudiziale dei rapporti personali ed economici riguardanti il figlio minorenne , nato il Per_1
28.12.2020 dalla convivenza more uxorio con Controparte_1
ritualmente costituitasi, formulava a sua volta le rispettive istanze. Controparte_1
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, pronunciati i provvedimenti temporenei e urgenti con ordinanza del 20.1.2025, espletata c.t.u. sulle condizioni economiche dei genitori, all'udienza del
21.10.2025 le parti depositavano telematicamente memorie in cui danno atto di avere raggiunto un accordo alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto il trascritto accordo conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale della prole, il
Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono interamente compensate.
p.q.m.
il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, pagina 3 di 4 1. dispone in conformità all'accordo trascritto;
2. spese di lite interamente compensate.
Si comunichi.
Brescia, camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Presidente est.
LE PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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