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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3354/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 3354/2025 promosso da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. NOCCHI Parte_1
ANDREA;
e nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
NT IO e CA PA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “Art. 1: i ricorrenti si danno reciprocamente atto che la Signora Controparte_1 unitamente al figlio minore al momento del deposito del ricorso, si trasferirà Persona_1 immediatamente a vivere in altro immobile sito in Chiaravalle, via Balduini n. 13. Avendo i ricorrenti convenuto di mettere in vendita la casa già familiare entro e non oltre mesi 24 a decorrere dalla data del 28/03/2025, il manterrà la sua residenza in Chiaravalle, Piazza Pertini n. 6, Parte_1 dove rimarrà a vivere stabilmente accollandosi integralmente il mutuo gravante sull'immobile, pari alla somma di € 321,70 mensili ed avente al momento del deposito del presente ricorso (01.08.2025) un saldo residuo di € 63.630,00 unitamente a tutte le spese condominiali ed alle spese ordinarie e/o straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il predetto immobile.
1 I ricorrenti, inoltre, si danno reciprocamente atto che al momento della vendita della casa già familiare il prezzo che verrà ricavato sarà diviso nella misura del 50% ciascuno, detratte le spese che si dovessero per tale vendita rendere necessarie.
I beni mobili, gli arredi e le suppellettili presenti nella casa familiare sono tutti di esclusiva proprietà della Sig.ra che li preleverà solo al momento della vendita del bene e Controparte_1 Parte_1
, si impegna e si obbliga a custodirli.
[...]
Art. 2: i ricorrenti si obbligano sin d'ora prestare reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del loro passaporto individuale e di quello relativo al figlio minore Persona_1
Art. 3: i ricorrenti convengono che il figlio minore sarà affidato in via condivisa Persona_1 ad entrambi i genitori e che stabilirà la sua residenza anagrafica presso la madre Controparte_1 in Chiaravalle, via Balduini n. 13. Entrambi i ricorrenti si obbligano a non lasciare mai solo il minore in casa o in altri luoghi e di vegliare costantemente sullo stesso. I ricorrenti si impegnano altresì a non imporre al minore, per il primo periodo, la presenza di nuove eventuali compagne/compagni e/o conviventi e/o le loro famiglie.
Art. 4: i ricorrenti convengono che i tempi di permanenza del figlio minore saranno paritari Per_1 tra i due genitori. Pertanto il comune figlio resterà con il padre: una settimana dal Persona_1 lunedì, quando lo preleverà all'uscita dalla scuola e sino al mercoledì alle ore 19.30 quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre, e la settimana successiva dal sabato alle ore 15.00 e sino al mercoledì alle ore 19.30, quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre.
Il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori e con gli eventuali impegni scolastici e/o ludico sportivi di Per_1
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse – istruzione, educazione, salute – tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale solo relativamente alla ordinaria amministrazione e, comunque, ogni qualvolta avranno con sé il figlio minore.
Art. 5: i ricorrenti convengono che il figlio minore nel periodo delle vacanze di Natale, coincidenti con quelle scolastiche, resterà per sette (7) giorni consecutivi, ossia dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, incluso il Natale ed il Capodanno, ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore. I ricorrenti convengono che durante le vacanze pasquali, coincidenti con quelle scolastiche, il figlio minore resterà con l'uno e con l'altro genitore per tre (3) giorni consecutivi. Il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta saranno trascorsi dal minore ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore.
Art. 6: durante le vacanze estive, coincidenti con quelle scolastiche, i ricorrenti convengono che potranno tenere con sé il figlio minore per due settimane, anche non consecutive. La data del periodo
2 prescelto da ciascun genitore dovrà essere indicata all'altro entro il 31 maggio di ogni anno, per il mese di agosto dalla seconda settimana all'ultima le passerà con la madre, per gli impegni lavorativi del padre.
Art. 7: i ricorrenti convengono che l'assegno unico familiare verrà percepito al 50% da entrambi i genitori, come per legge;
Art. 8: i ricorrenti convengono che tutte le spese straordinarie occorrenti per il figlio minore
[...] saranno poste a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno a far data dal deposito Per_1 del presente ricorso. Per spese straordinarie si intendono quelle di cui al Protocollo elaborato e sottoscritto il 10 luglio 2024 in sede di Conferenza Distrettuale sulla c.d Riforma Cartabia in materia di famiglia, che si allega a far parte integrante del presente ricorso e che è già nel possesso in copia di entrambi i ricorrenti. I ricorrenti convengono che se si dovesse rendere necessario ricorrere per motivi di lavoro imputabili ad entrambi ad una babysitter e/o centri estivi, le somme alla stessa dovute saranno poste a carico di entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno e non vi sarà necessità di preventivo assenso per tale spesa.
I ricorrenti convengono che il genitore, che avrà sostenuto per intero una delle spese straordinarie, di cui al protocollo, sarà obbligato a presentare all'altro genitore copia della documentazione che l'attesta e la prova entro e non oltre il termine essenziale di giorni quindici (15) dal giorno in cui è stata effettivamente sostenuta. I ricorrenti convengono inoltre che il genitore che dovrà rimborsare detta spesa straordinaria, sarà obbligato a rimborsare la quota del 50% di sua pertinenza all'altro entro e non oltre il termine essenziale di giorni quindici (15) dalla presentazione della documentazione giustificativa di spesa, esclusivamente tramite bonifico bancario.
Art. 9: i ricorrenti convengono che l'autovettura Toyota Yaris, tg. CT527PE, di proprietà di resterà nella sua piena proprietà e disponibilità; mentre è Controparte_1 Parte_1 proprietario dell'autovettura Renault Clio SW tg. FG143BM, che resterà nella sua piena proprietà
e disponibilità.
Art. 10: i ricorrenti si danno reciprocamente atto che , con la sottoscrizione del Parte_1 presente ricorso, si riconosce debitore di della somma complessiva di € 8.250,00 Controparte_1
(euro ottomiladuecentocinquanta/00) e che, per l'effetto, si impegna e si obbliga a restituire il predetto importo a mezzo di restituirla a mezzo di numero 55 rate mensili da euro 150,00 (euro centocinquanta/00) cadauna, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, a partire da agosto 2025, il tutto sino alla totale estinzione di tale debito.
Art. 11: i ricorrenti si danno reciprocamente atto che ognuno di loro si farà carico dei compensi professionali dovuti in favore del proprio avvocato”.
* * * *
3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto di Parte_1 Controparte_1 disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento del figlio minore nato il Per_1
29.03.2014.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 30.09.2025, ha espresso parere favorevole.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
Le condizioni economiche concordate dalle parti risultano pienamente conformi alla loro situazione reddituale e patrimoniale, caratterizzata da redditi sostanzialmente equivalenti e assenza di significativa disparità economica. La scelta del mantenimento diretto del minore, in un regime di collocazione paritaria, rispetta il principio di proporzionalità e adeguatezza ex art. 337-ter c.c. La ripartizione al 50% delle spese straordinarie e la percezione paritetica dell'assegno unico costituiscono misure equilibrate e sostenibili.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 3354/2025 promosso da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. NOCCHI Parte_1
ANDREA;
e nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
NT IO e CA PA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “Art. 1: i ricorrenti si danno reciprocamente atto che la Signora Controparte_1 unitamente al figlio minore al momento del deposito del ricorso, si trasferirà Persona_1 immediatamente a vivere in altro immobile sito in Chiaravalle, via Balduini n. 13. Avendo i ricorrenti convenuto di mettere in vendita la casa già familiare entro e non oltre mesi 24 a decorrere dalla data del 28/03/2025, il manterrà la sua residenza in Chiaravalle, Piazza Pertini n. 6, Parte_1 dove rimarrà a vivere stabilmente accollandosi integralmente il mutuo gravante sull'immobile, pari alla somma di € 321,70 mensili ed avente al momento del deposito del presente ricorso (01.08.2025) un saldo residuo di € 63.630,00 unitamente a tutte le spese condominiali ed alle spese ordinarie e/o straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il predetto immobile.
1 I ricorrenti, inoltre, si danno reciprocamente atto che al momento della vendita della casa già familiare il prezzo che verrà ricavato sarà diviso nella misura del 50% ciascuno, detratte le spese che si dovessero per tale vendita rendere necessarie.
I beni mobili, gli arredi e le suppellettili presenti nella casa familiare sono tutti di esclusiva proprietà della Sig.ra che li preleverà solo al momento della vendita del bene e Controparte_1 Parte_1
, si impegna e si obbliga a custodirli.
[...]
Art. 2: i ricorrenti si obbligano sin d'ora prestare reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del loro passaporto individuale e di quello relativo al figlio minore Persona_1
Art. 3: i ricorrenti convengono che il figlio minore sarà affidato in via condivisa Persona_1 ad entrambi i genitori e che stabilirà la sua residenza anagrafica presso la madre Controparte_1 in Chiaravalle, via Balduini n. 13. Entrambi i ricorrenti si obbligano a non lasciare mai solo il minore in casa o in altri luoghi e di vegliare costantemente sullo stesso. I ricorrenti si impegnano altresì a non imporre al minore, per il primo periodo, la presenza di nuove eventuali compagne/compagni e/o conviventi e/o le loro famiglie.
Art. 4: i ricorrenti convengono che i tempi di permanenza del figlio minore saranno paritari Per_1 tra i due genitori. Pertanto il comune figlio resterà con il padre: una settimana dal Persona_1 lunedì, quando lo preleverà all'uscita dalla scuola e sino al mercoledì alle ore 19.30 quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre, e la settimana successiva dal sabato alle ore 15.00 e sino al mercoledì alle ore 19.30, quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre.
Il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori e con gli eventuali impegni scolastici e/o ludico sportivi di Per_1
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse – istruzione, educazione, salute – tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale solo relativamente alla ordinaria amministrazione e, comunque, ogni qualvolta avranno con sé il figlio minore.
Art. 5: i ricorrenti convengono che il figlio minore nel periodo delle vacanze di Natale, coincidenti con quelle scolastiche, resterà per sette (7) giorni consecutivi, ossia dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, incluso il Natale ed il Capodanno, ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore. I ricorrenti convengono che durante le vacanze pasquali, coincidenti con quelle scolastiche, il figlio minore resterà con l'uno e con l'altro genitore per tre (3) giorni consecutivi. Il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta saranno trascorsi dal minore ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore.
Art. 6: durante le vacanze estive, coincidenti con quelle scolastiche, i ricorrenti convengono che potranno tenere con sé il figlio minore per due settimane, anche non consecutive. La data del periodo
2 prescelto da ciascun genitore dovrà essere indicata all'altro entro il 31 maggio di ogni anno, per il mese di agosto dalla seconda settimana all'ultima le passerà con la madre, per gli impegni lavorativi del padre.
Art. 7: i ricorrenti convengono che l'assegno unico familiare verrà percepito al 50% da entrambi i genitori, come per legge;
Art. 8: i ricorrenti convengono che tutte le spese straordinarie occorrenti per il figlio minore
[...] saranno poste a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno a far data dal deposito Per_1 del presente ricorso. Per spese straordinarie si intendono quelle di cui al Protocollo elaborato e sottoscritto il 10 luglio 2024 in sede di Conferenza Distrettuale sulla c.d Riforma Cartabia in materia di famiglia, che si allega a far parte integrante del presente ricorso e che è già nel possesso in copia di entrambi i ricorrenti. I ricorrenti convengono che se si dovesse rendere necessario ricorrere per motivi di lavoro imputabili ad entrambi ad una babysitter e/o centri estivi, le somme alla stessa dovute saranno poste a carico di entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno e non vi sarà necessità di preventivo assenso per tale spesa.
I ricorrenti convengono che il genitore, che avrà sostenuto per intero una delle spese straordinarie, di cui al protocollo, sarà obbligato a presentare all'altro genitore copia della documentazione che l'attesta e la prova entro e non oltre il termine essenziale di giorni quindici (15) dal giorno in cui è stata effettivamente sostenuta. I ricorrenti convengono inoltre che il genitore che dovrà rimborsare detta spesa straordinaria, sarà obbligato a rimborsare la quota del 50% di sua pertinenza all'altro entro e non oltre il termine essenziale di giorni quindici (15) dalla presentazione della documentazione giustificativa di spesa, esclusivamente tramite bonifico bancario.
Art. 9: i ricorrenti convengono che l'autovettura Toyota Yaris, tg. CT527PE, di proprietà di resterà nella sua piena proprietà e disponibilità; mentre è Controparte_1 Parte_1 proprietario dell'autovettura Renault Clio SW tg. FG143BM, che resterà nella sua piena proprietà
e disponibilità.
Art. 10: i ricorrenti si danno reciprocamente atto che , con la sottoscrizione del Parte_1 presente ricorso, si riconosce debitore di della somma complessiva di € 8.250,00 Controparte_1
(euro ottomiladuecentocinquanta/00) e che, per l'effetto, si impegna e si obbliga a restituire il predetto importo a mezzo di restituirla a mezzo di numero 55 rate mensili da euro 150,00 (euro centocinquanta/00) cadauna, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, a partire da agosto 2025, il tutto sino alla totale estinzione di tale debito.
Art. 11: i ricorrenti si danno reciprocamente atto che ognuno di loro si farà carico dei compensi professionali dovuti in favore del proprio avvocato”.
* * * *
3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto di Parte_1 Controparte_1 disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento del figlio minore nato il Per_1
29.03.2014.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 30.09.2025, ha espresso parere favorevole.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
Le condizioni economiche concordate dalle parti risultano pienamente conformi alla loro situazione reddituale e patrimoniale, caratterizzata da redditi sostanzialmente equivalenti e assenza di significativa disparità economica. La scelta del mantenimento diretto del minore, in un regime di collocazione paritaria, rispetta il principio di proporzionalità e adeguatezza ex art. 337-ter c.c. La ripartizione al 50% delle spese straordinarie e la percezione paritetica dell'assegno unico costituiscono misure equilibrate e sostenibili.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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