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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/11/2025, n. 5644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5644 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18069/2024 tra
Parte_1
[...] ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente
Oggi 27.11.2025 ad ore 12.45, in videoconferenza tramite teams, è presente l'avv. Vetturi Andrea
Renato per parte ricorrente. Nessuno è presente per parte resistente.
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Vetturi precisa le conclusioni come da memoria integrativa.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18069/2025 promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_2 con l'avv. Andrea R. Vetturi (c.f. ) C.F._3 nei confronti di
(c.f. Controparte_1 C.F._4 contumace
- osservato, in via preliminare, che non si procede all' esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
- richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità notificato al resistente a norma dell'art. 143 c.p.c.;
- osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità dell'intimato, la ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione per intervenuta scadenza del termine, avendo i locatori con lettera raccomandata
A.R. del giorno 5.07.2024, comunicato la volontà di non rinnovare il rapporto locatizio alla scadenza del 30.09.2024;
- rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito non si è costituita e, quindi, ne va dichiarata la contumacia;
- ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda dei ricorrenti di risoluzione del contratto di locazione, datato 1.10.2023, per intervenuta scadenza del termine, dichiara la ridetta risoluzione del rapporto contrattuale;
pagina 2 di 3 - considerato che parte ricorrente ha dedotto che il signor ha omesso di corrispondere CP_1
i canoni/indennità di occupazione pari ad euro 3.000,00 mensili dal mese di maggio 2025, sicchè il resistente va condannato al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro
18.000,00 sino al mese di ottobre 2025, oltre i successivi a scadere sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo ed oltre alla refusione delle spese processuali come in dispositivo;
- considerato che l'immobile risulta non essere stato rilasciato dal conduttore, deve condannarsi la conduttrice al rilascio immediato dell'immobile libero da persone e cose.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di data 1.10.2023 per finita locazione aventi ad oggetto gli immobili siti in Venezia, Sestiere di San Marco n. 5502 piano T-2, identificati catastalmente: foglio 15, particella 873 subalterno 5, zona catastale 1, cat. A/3, classe 2, vani 5.5, R.C. euro 637,41;
15, particella 873 subalterno 6, zona catastale 1, cat. A/3, classe 2, vani 3.5, R.C. euro 405,63. CP_2
- condanna il signor all'immediato rilascio e riconsegna degli immobili liberi da Controparte_1 persone e sgombero da cose in favore dei ricorrenti;
- condanna il resistente al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro Controparte_1
18.000,00 per canoni di locazione/ indennità di occupazione sino ad ottobre 2025, oltre i successivi canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che si liquidano in euro 2.900,00 per compensi, oltre ad euro 286,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e IVA come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Venezia, 27.11.2025.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian
pagina 3 di 3
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18069/2024 tra
Parte_1
[...] ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente
Oggi 27.11.2025 ad ore 12.45, in videoconferenza tramite teams, è presente l'avv. Vetturi Andrea
Renato per parte ricorrente. Nessuno è presente per parte resistente.
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Vetturi precisa le conclusioni come da memoria integrativa.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18069/2025 promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_2 con l'avv. Andrea R. Vetturi (c.f. ) C.F._3 nei confronti di
(c.f. Controparte_1 C.F._4 contumace
- osservato, in via preliminare, che non si procede all' esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
- richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità notificato al resistente a norma dell'art. 143 c.p.c.;
- osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità dell'intimato, la ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione per intervenuta scadenza del termine, avendo i locatori con lettera raccomandata
A.R. del giorno 5.07.2024, comunicato la volontà di non rinnovare il rapporto locatizio alla scadenza del 30.09.2024;
- rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito non si è costituita e, quindi, ne va dichiarata la contumacia;
- ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda dei ricorrenti di risoluzione del contratto di locazione, datato 1.10.2023, per intervenuta scadenza del termine, dichiara la ridetta risoluzione del rapporto contrattuale;
pagina 2 di 3 - considerato che parte ricorrente ha dedotto che il signor ha omesso di corrispondere CP_1
i canoni/indennità di occupazione pari ad euro 3.000,00 mensili dal mese di maggio 2025, sicchè il resistente va condannato al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro
18.000,00 sino al mese di ottobre 2025, oltre i successivi a scadere sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo ed oltre alla refusione delle spese processuali come in dispositivo;
- considerato che l'immobile risulta non essere stato rilasciato dal conduttore, deve condannarsi la conduttrice al rilascio immediato dell'immobile libero da persone e cose.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di data 1.10.2023 per finita locazione aventi ad oggetto gli immobili siti in Venezia, Sestiere di San Marco n. 5502 piano T-2, identificati catastalmente: foglio 15, particella 873 subalterno 5, zona catastale 1, cat. A/3, classe 2, vani 5.5, R.C. euro 637,41;
15, particella 873 subalterno 6, zona catastale 1, cat. A/3, classe 2, vani 3.5, R.C. euro 405,63. CP_2
- condanna il signor all'immediato rilascio e riconsegna degli immobili liberi da Controparte_1 persone e sgombero da cose in favore dei ricorrenti;
- condanna il resistente al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro Controparte_1
18.000,00 per canoni di locazione/ indennità di occupazione sino ad ottobre 2025, oltre i successivi canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che si liquidano in euro 2.900,00 per compensi, oltre ad euro 286,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e IVA come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Venezia, 27.11.2025.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian
pagina 3 di 3