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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17917 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36937 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36937 / 2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MA IC ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, via dell'Amba
Aradam n. 24, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente in sede di udienza di discussione: “si riporta all'atto introduttivo”. Conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in
Roma, in data 20.01.2015, dai sigg.ri , nato a [...], Bulgaria, il 18.10.1962, Parte_1
C.F. , residente in [...], e , nata a [...]F._1 Controparte_1
OS (Federazione Russa), il 15.03.1968, C.F. , residente in [...]
Guido Cora n. 26, int. 24, iscritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Roma dell'anno 2015,
1 atto n. 00002, parte 1, serie 21, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle conseguenti annotazioni. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.09.2024 ha allegato di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in Roma in data 20.01.2015 con che dal matrimonio non sono Controparte_1 nati figli;
che in data 30.03.2017 i coniugi erano comparsi avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Roma dichiarando di volersi separare e che lo stesso li aveva invitati a comparire nuovamente in data 03.05.2017; che i coniugi alla suindicata data erano comparsi di nuovo davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma, ribadendo la volontà di separarsi consensualmente;
che in data 16.01.2018 erano nuovamente comparsi avanti all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma dichiarando di voler procedere con lo scioglimento del matrimonio ma che al successivo incontro la convenuta non si era presentata (dal doc. 5, allegato in atti, risulta che l'Ufficiale dello Stato Civile ha dato atto della mancata comparizione di ambedue i coniugi per il 21 febbraio 2018); che invano il ricorrente aveva provato a contattare la convenuta per un accordo divorzile. Il ricorrente, pertanto, ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con vittoria delle spese di lite.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Il ricorso e il decreto di fissazione di prima udienza sono stati ritualmente notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. alla convenuta, che, pertanto, in sede di prima udienza, è stata dichiarata contumace.
In tale sede, il Giudice relatore delegato, sentito il ricorrente, ha invitato il suddetto a discutere la causa e il ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo, sicché il
Giudice delegato ha rimesso la decisione al Collegio.
***
Preliminarmente si dà atto, stante la cittadinanza bulgara di parte ricorrente e russa di parte convenuta, che sussiste la competenza giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria italiana sulla domanda di separazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. Ue 1111 del 2019, risultando, dalla documentazione anagrafica prodotta dal ricorrente, entrambi i coniugi residenti in Italia. e considerato che i
Regolamenti UE sono applicabili a tutti i soggetti che abbiano rilevante collegamento con lo Stato membro dell'Unione (cfr. Sentenza Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, causa C-68/07, che ha affermato “il regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza” ), collegamento
2 ravvisabile, nel caso di specie, anche per la convenuta che risiede in Italia e che ha contratto matrimonio in Italia.
La legge applicabile è quella italiana ai sensi dell'art. 8 del Reg. Ue 1259 del 2010, stante la residenza abituale di entrambi i coniugi in Italia nel momento in cui è adita l'Autorità giurisdizionale e in quanto legge dello Stato di cui è adita l'Autorità giurisdizionale.
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Infatti, dalla copia conforme all'originale dell'Atto di matrimonio, in atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Roma in data 20 gennaio 2015, matrimonio iscritto al Reg. Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 2, parte I, serie 21, anno 2015, in regime di separazione dei beni. È agli atti, inoltre, copia dell'accordo delle condizioni di separazione raggiunto dalle parti, ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 132/2014, il 30 marzo 2017 avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Roma, iscritto al Registro degli Atti di Matrimonio al n. 00110, parte I, serie 94, anno
2017, e il successivo atto di conferma dell'accordo di separazione iscritto al Registro Atti di
Matrimonio al n. 00139, parte I, serie 95, anno 2017.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita riconciliazione dalla parte convenuta, che è rimasta contumace, ed essendo stato depositato il ricorso di scioglimento del matrimonio in data 13.09.2024.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e la condotta processuale della convenuta che è rimasta contumace inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
2. SULLE SPESE DI LITE.
Considerata la natura della causa e la mancata opposizione di parte convenuta, che è rimasta contumace, si ritiene congruo compensare per un mezzo le spese di lite e, per il principio di soccombenza e di causalità, porre il residuo mezzo a carico di parte convenuta, liquidato come in dispositivo, tenendo conto dei parametri minimi per la fase di studio e introduttiva del giudizio, attesa la semplicità della causa e il fatto che la causa è stata decisa all'esito della sola prima udienza, senza attività istruttoria ed attività difensiva per la fase decisionale;
tale residuo mezzo delle spese deve essere pagato dalla convenuta allo Stato, stante l'ammissione provvisoria di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, tenendo conto di quanto chiarito dalla Cassazione sul fatto che
“qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal
3 soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130; in tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto
e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così Cass. ord. n. 136 del 2020).
Ciò consente anche di disporre immediatamente che parte resistente sia condannata a versare il mezzo delle spese di lite non compensato allo Stato e che, invece, per la liquidazione del compenso al difensore di parte ricorrente, il Tribunale disponga che il ricorrente depositi documentazione integrativa come disposto con contestuale decreto, al fine di consentire a questo Tribunale la valutazione della sussistenza e permanenza in capo a parte ricorrente dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 36937 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Roma in data 20.01.2015, matrimonio iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 2, parte I, serie 21, anno
2015.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa un mezzo delle spese di lite e condanna parte resistente a pagare allo Stato, stante l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato di parte ricorrente, il residuo mezzo delle spese di lite che liquida in € 1.453,00, oltre a rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m.
55 del 2014 ed IV e c.a. come per legge.
d) Dispone che parte ricorrente produca documentazione integrativa al fine di dare conto della sussistenza e permanenza in capo a parte ricorrente dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato come da contestuale decreto.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge. “
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
4 Dott.ssa Claudia Marra
Dott.ssa Marta Ienzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36937 / 2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MA IC ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, via dell'Amba
Aradam n. 24, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente in sede di udienza di discussione: “si riporta all'atto introduttivo”. Conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in
Roma, in data 20.01.2015, dai sigg.ri , nato a [...], Bulgaria, il 18.10.1962, Parte_1
C.F. , residente in [...], e , nata a [...]F._1 Controparte_1
OS (Federazione Russa), il 15.03.1968, C.F. , residente in [...]
Guido Cora n. 26, int. 24, iscritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Roma dell'anno 2015,
1 atto n. 00002, parte 1, serie 21, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle conseguenti annotazioni. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.09.2024 ha allegato di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in Roma in data 20.01.2015 con che dal matrimonio non sono Controparte_1 nati figli;
che in data 30.03.2017 i coniugi erano comparsi avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Roma dichiarando di volersi separare e che lo stesso li aveva invitati a comparire nuovamente in data 03.05.2017; che i coniugi alla suindicata data erano comparsi di nuovo davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma, ribadendo la volontà di separarsi consensualmente;
che in data 16.01.2018 erano nuovamente comparsi avanti all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma dichiarando di voler procedere con lo scioglimento del matrimonio ma che al successivo incontro la convenuta non si era presentata (dal doc. 5, allegato in atti, risulta che l'Ufficiale dello Stato Civile ha dato atto della mancata comparizione di ambedue i coniugi per il 21 febbraio 2018); che invano il ricorrente aveva provato a contattare la convenuta per un accordo divorzile. Il ricorrente, pertanto, ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con vittoria delle spese di lite.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Il ricorso e il decreto di fissazione di prima udienza sono stati ritualmente notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. alla convenuta, che, pertanto, in sede di prima udienza, è stata dichiarata contumace.
In tale sede, il Giudice relatore delegato, sentito il ricorrente, ha invitato il suddetto a discutere la causa e il ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo, sicché il
Giudice delegato ha rimesso la decisione al Collegio.
***
Preliminarmente si dà atto, stante la cittadinanza bulgara di parte ricorrente e russa di parte convenuta, che sussiste la competenza giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria italiana sulla domanda di separazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. Ue 1111 del 2019, risultando, dalla documentazione anagrafica prodotta dal ricorrente, entrambi i coniugi residenti in Italia. e considerato che i
Regolamenti UE sono applicabili a tutti i soggetti che abbiano rilevante collegamento con lo Stato membro dell'Unione (cfr. Sentenza Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, causa C-68/07, che ha affermato “il regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza” ), collegamento
2 ravvisabile, nel caso di specie, anche per la convenuta che risiede in Italia e che ha contratto matrimonio in Italia.
La legge applicabile è quella italiana ai sensi dell'art. 8 del Reg. Ue 1259 del 2010, stante la residenza abituale di entrambi i coniugi in Italia nel momento in cui è adita l'Autorità giurisdizionale e in quanto legge dello Stato di cui è adita l'Autorità giurisdizionale.
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Infatti, dalla copia conforme all'originale dell'Atto di matrimonio, in atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Roma in data 20 gennaio 2015, matrimonio iscritto al Reg. Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 2, parte I, serie 21, anno 2015, in regime di separazione dei beni. È agli atti, inoltre, copia dell'accordo delle condizioni di separazione raggiunto dalle parti, ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 132/2014, il 30 marzo 2017 avanti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Roma, iscritto al Registro degli Atti di Matrimonio al n. 00110, parte I, serie 94, anno
2017, e il successivo atto di conferma dell'accordo di separazione iscritto al Registro Atti di
Matrimonio al n. 00139, parte I, serie 95, anno 2017.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita riconciliazione dalla parte convenuta, che è rimasta contumace, ed essendo stato depositato il ricorso di scioglimento del matrimonio in data 13.09.2024.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e la condotta processuale della convenuta che è rimasta contumace inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
2. SULLE SPESE DI LITE.
Considerata la natura della causa e la mancata opposizione di parte convenuta, che è rimasta contumace, si ritiene congruo compensare per un mezzo le spese di lite e, per il principio di soccombenza e di causalità, porre il residuo mezzo a carico di parte convenuta, liquidato come in dispositivo, tenendo conto dei parametri minimi per la fase di studio e introduttiva del giudizio, attesa la semplicità della causa e il fatto che la causa è stata decisa all'esito della sola prima udienza, senza attività istruttoria ed attività difensiva per la fase decisionale;
tale residuo mezzo delle spese deve essere pagato dalla convenuta allo Stato, stante l'ammissione provvisoria di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, tenendo conto di quanto chiarito dalla Cassazione sul fatto che
“qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal
3 soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130; in tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto
e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così Cass. ord. n. 136 del 2020).
Ciò consente anche di disporre immediatamente che parte resistente sia condannata a versare il mezzo delle spese di lite non compensato allo Stato e che, invece, per la liquidazione del compenso al difensore di parte ricorrente, il Tribunale disponga che il ricorrente depositi documentazione integrativa come disposto con contestuale decreto, al fine di consentire a questo Tribunale la valutazione della sussistenza e permanenza in capo a parte ricorrente dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 36937 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Roma in data 20.01.2015, matrimonio iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 2, parte I, serie 21, anno
2015.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa un mezzo delle spese di lite e condanna parte resistente a pagare allo Stato, stante l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato di parte ricorrente, il residuo mezzo delle spese di lite che liquida in € 1.453,00, oltre a rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m.
55 del 2014 ed IV e c.a. come per legge.
d) Dispone che parte ricorrente produca documentazione integrativa al fine di dare conto della sussistenza e permanenza in capo a parte ricorrente dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato come da contestuale decreto.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge. “
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
4 Dott.ssa Claudia Marra
Dott.ssa Marta Ienzi
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