Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17917
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Separazione dei coniugi

    La separazione è avvenuta in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita riconciliazione dalla parte convenuta, che è rimasta contumace, ed essendo stato depositato il ricorso di scioglimento del matrimonio in data 13.09.2024. La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e la condotta processuale della convenuta che è rimasta contumace inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.

  • Accolto
    Compensazione spese legali

    Considerata la natura della causa e la mancata opposizione di parte convenuta, che è rimasta contumace, si ritiene congruo compensare per un mezzo le spese di lite e, per il principio di soccombenza e di causalità, porre il residuo mezzo a carico di parte convenuta, liquidato come in dispositivo, tenendo conto dei parametri minimi per la fase di studio e introduttiva del giudizio, attesa la semplicità della causa e il fatto che la causa è stata decisa all'esito della sola prima udienza, senza attività istruttoria ed attività difensiva per la fase decisionale; tale residuo mezzo delle spese deve essere pagato dalla convenuta allo Stato, stante l'ammissione provvisoria di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17917
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 17917
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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