Ordinanza cautelare 5 agosto 2025
Ordinanza collegiale 19 novembre 2025
Sentenza breve 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 28/01/2026, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01675/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07128/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7128 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Figà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
del decreto di diniego di rilascio del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca il 2 aprile 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. AN RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la questione controversa riguarda il provvedimento di diniego di un visto di ingresso per lavoro subordinato (nella specie per svolgere mansioni di saldatrice per un’azienda con sede a Bergamo), fondato sulla seguente motivazione: « Vi sono ragionevoli dubbi sullo scopo del viaggio e di possibile rischio migratorio poiché ha richiesto un visto Schengen nei mesi successivi al rilascio Nulla Osta »;
Ritenuto che, come già osservato nell’ordinanza cautelare emessa nel corso del giudizio, possa dirsi sussistente il lamentato eccesso di potere in quanto: (i) l’unica circostanza ostativa indicata nella motivazione del provvedimento – relativa alla richiesta di un ulteriore visto Schengen, peraltro di breve durata – è di per sé insufficiente a far sorgere un sospetto di rischio migratorio; inoltre tale richiesta è stata adeguatamente spiegata dalla ricorrente in relazione alla necessità di accompagnare la madre in Svizzera per far visita al fratello, ivi residente, e per svolgervi alcuni accertamenti medici; (ii) anche le ulteriori argomentazioni riportate nella relazione redatta dalla Sede diplomatica appaiono irragionevoli, in quanto: (a) il rifiuto della ulteriore richiesta di visto Schengen di breve durata (e non per ricongiungimento familiare, come erroneamente indicato nella relazione) è irrilevante, in assenza di specifici elementi che consentano di estendere le motivazioni del precedente provvedimento negativo alla nuova istanza; (b) non vi sono inoltre ragioni ostative allo svolgimento del mestiere di saldatore da parte di una persona di genere femminile;
Ritenuto, infine, che l’attuale sospensione del nulla osta rilasciato alla ricorrente e l’assenza di una espressa conferma da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione (ai sensi dell’art. 3 del d.l. 145/2024 e d.m. 25 febbraio 2025 n. 4151/89/bis) siano irrilevanti ai fini della decisione, in quanto la conclusione negativa del procedimento per il rilascio del visto può aver inciso sulla perdurante inerzia dello Sportello Unico per l’immigrazione, stante il collegamento esistente tra i due procedimenti; l’attività di competenza dello Sportello Unico potrà dunque essere sollecitata anche nel corso del procedimento di riesame che sarà svolto dalla Sede diplomatica;
Ritenuto conseguentemente di dover accogliere la domanda, annullando il provvedimento impugnato, e che le spese di lite, in ragione della soccombenza, debbano essere liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA LO, Presidente
AN RO, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RO | RA LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.