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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1259/2025 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Guerrina Crescentini.
e
(C.F: ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
dall'A
Visto il ricorso, visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in CIVITAVECCHIA (RM) in data 1.06.1995, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di CIVITAVECCHIA, anno 1995, N. 23, Parte 1 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) Il figlio maggiorenne non autosufficiente, continuerà a coabitare con la madre presso Per_1
l'abitazione sita in Civitavecchia P.le G.Di Vittorio n.5; 2) il Signor provvederà in via diretta CP_1 nella misura di euro 300 mensili al mantenimento del figlio nderà al medesimo figlio
Per_1 euro 50 mensili alla signora per i costi domestici dell'abitazione familiare di cui beneficia CP_2 anche il figlio ute tc.); specificando che il Signor continuerà a versare
Per_1 CP_1 tali cifre, a tale titolo, sino a quando non avrà trovato una occupazione lavorativa stabile,
Per_1 dovendosi il figlio attivare immediata concretamente nel reperimento di un lavoro stabile, considerata l'età di 35 anni) e la condizione di non vedente del Signor . Si precisa che
Per_1 CP_1 a sempre si è attivato nella ricerca di un occupazione lavorativa precisando che lo stesso è in Per_1 sso il CIM, con sede in Civitavecchia, da oltre 12 anni. Il padre sarà esonerato dal mantenimento del figlio nel momento in cui quest'ultimo reperirà occupazione lavorativa Per_1 stabile senza necessità di al Giudice competente per la modifica delle condizioni di divorzio Diverso il caso di comprovata inerzia del figlio nel reperimento o rifiuto di proposte di lavoro. il Signor
dovrà ricorrere al Giudice competente per la modifica delle condizioni di divorzio;
3) il figlio CP_1
, economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con il padre;
4) le spese straordinarie per Per_2 iglio ono a carico delle parti al 50% secondo le disposizioni del Protocollo in vigore Per_1 presso il Tribunale di Civitavecchia.- 5) Nulla disporsi a titolo di assegno di mantenimento tra i coniugi essendo essi dotati di reddito proprio. Le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza. spese compensate tra le parti. Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 29.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1259/2025 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Guerrina Crescentini.
e
(C.F: ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
dall'A
Visto il ricorso, visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in CIVITAVECCHIA (RM) in data 1.06.1995, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di CIVITAVECCHIA, anno 1995, N. 23, Parte 1 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) Il figlio maggiorenne non autosufficiente, continuerà a coabitare con la madre presso Per_1
l'abitazione sita in Civitavecchia P.le G.Di Vittorio n.5; 2) il Signor provvederà in via diretta CP_1 nella misura di euro 300 mensili al mantenimento del figlio nderà al medesimo figlio
Per_1 euro 50 mensili alla signora per i costi domestici dell'abitazione familiare di cui beneficia CP_2 anche il figlio ute tc.); specificando che il Signor continuerà a versare
Per_1 CP_1 tali cifre, a tale titolo, sino a quando non avrà trovato una occupazione lavorativa stabile,
Per_1 dovendosi il figlio attivare immediata concretamente nel reperimento di un lavoro stabile, considerata l'età di 35 anni) e la condizione di non vedente del Signor . Si precisa che
Per_1 CP_1 a sempre si è attivato nella ricerca di un occupazione lavorativa precisando che lo stesso è in Per_1 sso il CIM, con sede in Civitavecchia, da oltre 12 anni. Il padre sarà esonerato dal mantenimento del figlio nel momento in cui quest'ultimo reperirà occupazione lavorativa Per_1 stabile senza necessità di al Giudice competente per la modifica delle condizioni di divorzio Diverso il caso di comprovata inerzia del figlio nel reperimento o rifiuto di proposte di lavoro. il Signor
dovrà ricorrere al Giudice competente per la modifica delle condizioni di divorzio;
3) il figlio CP_1
, economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con il padre;
4) le spese straordinarie per Per_2 iglio ono a carico delle parti al 50% secondo le disposizioni del Protocollo in vigore Per_1 presso il Tribunale di Civitavecchia.- 5) Nulla disporsi a titolo di assegno di mantenimento tra i coniugi essendo essi dotati di reddito proprio. Le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza. spese compensate tra le parti. Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 29.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone