Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 08/04/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 43/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti magistrati:
CO PI Presidente PE AR SA Consigliere relatore Ivano MALPESI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 24476 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di
- SOCIETÀ E. S.A.S. DI V.E. & C. con sede a
omissis, Via omissis, costituita in data 20/01/2011, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Torino al n.
omissis in data omissis, Codice Fiscale/Partita IVA omissis –
stato attività: INATTIVA, in persona della legale rappresentante e socia accomandataria V.E., cod. fisc. omissis, nata a
omissis il omissis e residente a omissis, Via omissis,
rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall’Avv. Tommaso Santoro (cod. fisc. [...]), ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale pubblicato sul REGINDE indirizzo pec: tommaso.santoro@busto.pecavvocati.it;
- V.E., cod. fisc. omissis, nata a omissis
il omissis e residente a omissis, Via omissis, nella qualità di socia accomandataria e legale rappresentante della SOCIETÀ E.
S.A.S. DI V.E. & C., Codice Fiscale/ Partita IVA omissis,
con sede a omissis, Via omissis come sopra generalizzata, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall’Avv. Tommaso Santoro (cod. fisc. [...]), ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale pubblicato sul REGINDE indirizzo pec: tommaso.santoro@busto.pecavvocati.it;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 25 febbraio 2026, con l’assistenza del Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Consigliere PE AR Mezzapesa, per il Pubblico ministero il Vice Procuratore Generale Consigliere Massimo Valero, nonché l’avvocato Antonio Borra delegato dall’Avvocato Tommaso Santoro, in rappresentanza e difesa delle convenute.
Esaminati gli atti.
Ritenuto in
FATTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la Procura contabile ha citato le convenute in epigrafe indicate, perché se ne accerti e dichiari la responsabilità amministrativo contabile, condannandole al risarcimento per l’importo complessivo di euro 23.953,86, in favore di IN S.p.A. (di seguito anche IE), e per essa della Regione Piemonte.
Il danno erariale prospettato sarebbe derivato dall’omessa rendicontazione e dalla mancata restituzione dell’importo di una provvidenza regionale, indebitamente fruita.
2. La vicenda è venuta a conoscenza della Procura contabile a seguito della trasmissione, con nota prot. STA/MM/20-10800 del 23 aprile 2020, da IE, in adempimento degli obblighi di cui agli art. 51 e ss. del Codice di giustizia contabile, di un dettagliato prospetto di 606 posizioni debitorie riguardanti 568 soggetti, per un totale di 31,6 milioni di euro di mancate restituzioni di finanziamenti erogati.
3. Dall’istruttoria che ne è seguita sarebbe emerso quanto segue.
3.1. In data 12/10/2011, la società E. S.A.S. DI V.E. &
C. aderendo ad apposito Programma di interventi per l'accesso al credito delle micro imprese commerciali (L.R. n. 28/99 art. 18 comma 1 lett. b) e s.m.i. - L.R. n. 1/09) approvato con D.G.R. n. 59-13243 del 8/2/2010, presentava domanda di finanziamento pari ad euro 51.161,77 per acquisto di arredi e attrezzature per cucina e realizzazione di opere di impiantistica, allo scopo di avviare un bar-tavola calda con sede nel comune di Foglizzo, via Vittorio Emanuele n. 12.
3.2. Con nota LF/cs/12/11838 del 30/03/2012, IE S.p.A., a seguito del parere favorevole del Gruppo Tecnico di Valutazione e della delibera positiva della banca, comunicava alla società beneficiaria che era stato concesso il finanziamento richiesto, per complessivi euro 45.299,00, concessi per il 50% con fondi regionali (pari ad euro 22.649,50) e per il restante 50% con fondi bancari.
3.3. Successivamente, in data 16/05/2012, IE S.p.A. procedeva all’erogazione in favore dell’impresa dell’importo concesso e in data 17/05/2012 V.E., rappresentante legale e socia accomandataria della società, stipulava con la Banca convenzionata il contratto di finanziamento.
3.4. In data 16/08/2013 scadeva il termine per la presentazione della relazione finale così come previsto dal bando al punto 9, mentre, poiché la beneficiaria del finanziamento non aveva provveduto al pagamento di nessuna rata, già in data 14/08/2013 l’Istituto di Credito Biverbanca risultava aver inviato la revoca degli affidamenti alla società ai garanti V.R. (padre della sig.ra V.E., socia accomandataria) e C.R.
(convivente della sig.ra M.R.B., socia accomandante), nonché a OF e a IE per morosità nei pagamenti del finanziamento concesso.
3.5. IE, con nota n. 17-26820 del 10/11/2017 comunicava alla rappresentante legale e socia accomandataria della società beneficiaria e ai soci accomandanti l’avvio del procedimento di revoca totale dell’agevolazione concessa. Detta revoca si compiva con successiva nota prot. n. 18- 04064 del 16/02/2018, inviata con raccomandata a/r a tutti i soci; in particolare, rispetto a V.E., socia accomandataria della società e odierna convenuta, la comunicazione si perfezionava per compiuta giacenza in data 06/04/2018. Contestualmente alla revoca si intimava altresì la restituzione dell’agevolazione indebitamente fruita, maggiorata del tasso di interesse, e quindi per un importo complessivo pari ad euro 23.953,86, di cui euro 22.649,50 quale quota di debito del finanziamento erogato con fondi regionali ed euro 1.304,36 per oneri di agevolazione.
3.6. Nel 2018 la Banca avviava procedura monitoria nei confronti dell'obbligato principale e dei garanti, ottenendo il decreto ingiuntivo poi opposto dal garante sig. C.. Al termine del giudizio, la Corte d'Appello di Torino accoglieva le richieste di quest’ultimo e la Banca risultava soccombente.
3.7. In data 04/08/2020 IE inviava alla socia accomandataria ed ai soci accomandanti una richiesta di pagamento di euro 23.953,86 con contestuale costituzione in mora (la raccomandata veniva ritirata in data 09/09/2020).
3.8. Nel corso dell’istruttoria, IE S.p.A. ha confermato il permanere di detto credito nei confronti della società E. S.A.S. DI V.E.
& C. precisando che la banca avrebbe comunicato l’insuccesso di trattative stragiudiziali, nonché l'impossibilità di intraprendere utili attività giudiziali, in quanto gli obbligati risultavano privi di redditi utilmente aggredibili. Ad oggi la società risulta INATTIVA, e la partita IVA
omissis risulta cessata in Agenzia delle Entrate in data 31/12/2018.
4. Al termine dell’attività di indagine la Procura Regionale ha emesso invito a fornire deduzioni nei confronti delle odierne convenute, la cui notifica si è perfezionata, con consegna a mano, in data 07/04/2025 nei confronti della società e in data 03/04/2025 nei confronti di V.E.
Le convenute non hanno depositato deduzioni difensive e non hanno chiesto l’audizione personale.
5. Rispetto ai fatti così sinteticamente esposti e in mancanza di memorie difensive idonee a superare le imputazioni di responsabilità, la Procura, al termine dell’attività istruttoria, procedeva con la citazione in giudizio delle odierne convenute, per i motivi in punto di diritto contenuti nell’atto di citazione e di seguito sinteticamente riportati, ritenendo sussistere un danno all’erario per mancata rendicontazione e mancata restituzione degli importi dovuti, pari a euro 23.953,86, oltre ulteriori interessi e rivalutazione monetaria.
5.1. In primo luogo, pacifico sarebbe il rapporto di servizio che unisce il soggetto privato che ha percepito il finanziamento pubblico in oggetto all’ente concedente, in termini di vera e propria relazione funzionale, con estensione, sulla base della consolidata giurisprudenza in materia, alle persone fisiche che avrebbero diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche beneficiarie dei finanziamenti pubblici.
5.2. Risulterebbe poi assodata nella ricostruzione offerta nell’atto di citazione, ai sensi di consolidata giurisprudenza, l’antigiuridicità della condotta tenuta dalle convenute, consistita nell’inadempimento rispetto agli obblighi di rendicontazione, nonché nella mancata restituzione degli importi dovuti.
5.3. Sarebbe ravvisabile, secondo il requirente, anche un chiaro nesso di causalità tra la condotta antigiuridica delle convenute che avrebbero fruito del finanziamento senza rispettare le disposizioni previste dal Programma regionale, puntualmente richiamate nell’atto di citazione, e il conseguente danno erariale.
5.4. Quanto all’elemento psicologico, le sopradescritte condotte delle convenute sarebbero contraddistinte da dolo o, comunque, da colpa grave, attesa l’inescusabile e manifesta violazione degli elementari ed esigibili doveri pubblicistici, come si evincerebbe anche dal procedimento di revoca di IE S.p.A.
6. La sig.ra V.E. si è costituita in proprio e quale socia accomandataria e legale rappresentante della società convenuta.
6.1. La stessa ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del danno erariale, individuando come data di decorrenza la scadenza del termine per la rendicontazione, ovvero il 16/08/2013, e disconoscendo, allo stesso tempo, la produzione di alcun effetto interruttivo agli atti succedutesi e sopra riportati, in ragione della asserita mancata consegna e dunque venuta a conoscenza degli stessi.
6.2. Nel merito, in via principale, la difesa sostiene l’errata identificazione della convenuta V. quale soggetto responsabile delle omissioni contestate, avendo la stessa ricoperto un ruolo di mera "testa di legno", laddove la gestione di fatto dell'attività imprenditoriale sarebbe stata interamente esercitata dai soci accomandanti, ovvero dalla Sig.ra M.R.
B. e dal Sig. M.R. La sig.ra V. sarebbe stata, dunque, investita del ruolo di socia accomandataria solo formalmente in quanto, per la giovane età e per avere da poco terminato gli studi, avrebbe avuto maggiori possibilità di far accedere la società ai finanziamenti pubblici.
A sostegno di questa ricostruzione la difesa richiama vari elementi, fra i quali, in particolare, l’accertamento che sarebbe rinvenibile nella sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, del 10 ottobre 2013, prodotta in atti: nel dirimere una controversia tra la E. S.A.S. e la Sig.ra B., il Giudice civile avrebbe statuito la natura simulata del rapporto di lavoro subordinato che quest'ultima asseriva di intrattenere con la società, verificando come la stessa non fosse una mera dipendente, bensì una socia con pieni poteri gestori, con posizione del tutto "paritaria" rispetto a quella della socia accomandataria. In tal senso deporrebbero, secondo quanto riportato nella memoria di costituzione, plurimi e concordanti elementi, tra i quali: le dichiarazioni rese dalla stessa B.; la sua quota di partecipazione (la composizione societaria era così ripartita: 30% alla sig.ra M.R.B., 30% alla sig.ra E.V. e 40% al sig. M.
R.); il fatto che il suo compagno avesse prestato garanzia per il finanziamento societario per un importo pari a quello prestato dal padre della Sig.ra V.; la gestione "spontanea" e non eterodiretta della propria presenza e delle proprie mansioni.
In altri termini, la difesa sostiene che la gestione finanziaria era interamente esercitata dai soci accomandanti che richiedevano alla convenuta esclusivamente la sottoscrizione degli impegni contrattuali con i fornitori e con la PA, nonché l’attività di barista.
6.3. La difesa evidenzia, poi, che a seguito delle difficoltà dell’iniziativa imprenditoriale intrapresa, la B. avrebbe iniziato a disinteressarsene per poi abbandonare completamente la società, tant’è che il Comune di Foglizzo, preso atto della cessazione definitiva di ogni attività nel 2013, avrebbe revocato le relative licenze.
L’abbandono dei presidi amministrativi degli altri soci, secondo la difesa, metterebbe in luce la scusabile inerzia nella gestione da parte della V., che non sarebbe stata in grado, fra l’altro, di poter rendicontare alcunché essendosi fidata sempre dell’operato dell’altra socia.
Tanto escluderebbe la riconducibilità delle condotte contestate alla convenuta e a maggior ragione la configurazione in capo alla stessa del dolo o della colpa grave.
In subordine dovrebbe indurre, secondo la difesa, quanto meno a ritenere corresponsabili del danno erariale anche i soci accomandanti, i quali rivestivano la qualità di amministratori di fatto della società.
6.4. La difesa sostiene, inoltre, che dalla mancata presentazione della rendicontazione non possa farsi derivare lo sviamento dei fondi, in quanto le somme erogate da IE sarebbero state comunque interamente e fedelmente impiegate per le finalità previste dal programma di investimenti (ovvero per l'acquisto di arredi, attrezzature per cucina e per la realizzazione di opere di impiantistica): la convenuta V. sarebbe riuscita a reperire tutti i giustificativi delle spese sostenute per l’avvio dell’attività di Bar/Tavola calda che dimostrerebbero l’utilizzo del finanziamento in conformità al regolamento e allo scopo del medesimo.
6.5. Sotto altro profilo, per la difesa, il mancato rimborso sarebbe stato determinato non da una condotta dolosa o gravemente colposa della Sig.ra V., bensì da altri fattori, tra i quali, in primo luogo, il fallimento dell'impresa.
Inoltre, nella comparsa di costituzione, si sostiene che il nesso causale tra la condotta dolosa ovvero colposa contestata alla convenuta e il danno erariale ipotizzato sarebbe stato comunque interrotto da fatti sopravvenuti quali, in particolare, la mancata o inefficace escussione delle garanzie prestate a fronte del finanziamento. In altri termini il danno sarebbe da imputare alla successiva e inefficiente gestione delle azioni di recupero del credito.
6.6. Per tutto quanto sinteticamente riportato nella comparsa di costituzione la convenuta chiede: in via preliminare la prescrizione dell’azione di danno esercitata dalla Procura della Corte dei conti; nel merito, in via principale di essere assolta da ogni addebito, accertando e dichiarando l'insussistenza della sua responsabilità per il danno erariale contestato; in via subordinata, di essere assolta per insussistenza della colpa grave; in via ulteriormente subordinata, di ridurre significativamente l'importo dell'addebito con l’esercizio del potere riduttivo, tenuto conto di tutte le circostanze esposte in narrativa e del ruolo di accomandataria in via di fatto svolto dalla sig.ra B.; in via istruttoria, chiede, nei termini dettagliati nella comparsa di costituzione, di esperire prova testi, disporre CTU, nonché fa istanza per la produzione di ulteriore documentazione.
7. All’udienza, dopo la relazione del Magistrato relatore, il Presidente ha dato la parola alle parti.
7.1. Il Pubblico Ministero, nel richiamare interamente le argomentazioni contenute nell’atto di citazione, si è soffermato sulle eccezioni e difese contenute nella comparsa di costituzione.
7.1.1. In primo luogo, la Procura ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione, non trovando applicazione alla fattispecie le regole di cui all’art. 66 comma 2, c.g.c., per essersi quest’ultima perfezionatasi anteriormente all’entrata in vigore del codice di giustizia contabile; inoltre, le notifiche degli atti interruttivi si sarebbero tutte efficacemente perfezionate; in ogni caso, il decorso del termine prescrizionale sarebbe da ancorarsi alla data della revoca.
7.1.2. Nel merito, la Procura ha sostenuto che la convenuta avrebbe intenzionalmente violato le disposizioni che regolano la concessione dei finanziamenti pubblici, in quanto maggiorenne, consapevole e non interdetta; in ogni caso, anche alla luce di quanto sostenuto dalla difesa, sussisterebbero sufficienti elementi per provare la colpa grave della convenuta consistente nella manifesta violazione dei doveri pubblicistici e delle norme di diritto applicabili alla fattispecie; sussisterebbe comunque, a suo dire, l’illecito arricchimento che lascerebbe impregiudicata la ripetizione dell’intero ammontare del finanziamento non restituito; infine, secondo il pubblico ministero, la sentenza del Giudice civile sopra richiamata, non avrebbe provato alcuna intromissione di terzi nella gestione del finanziamento elargito da IE.
Sotto altro profilo, la Procura ha sottolineato come non rilevi, ai fini della responsabilità contestata, che la convenuta abbia prodotto tardivamente documentazione giustificativa, alla luce della giurisprudenza di questa Sezione.
Infine, si è opposta alle richieste istruttorie e ha richiamato interamente le conclusioni dell’atto di citazione.
7.2. La difesa della convenuta ha reiterato le argomentazioni sostenute nella memoria di costituzione, ha insistito per l’accoglimento dell’istanza istruttoria e ha richiamato le conclusioni della comparsa.
Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio esamina l’eccezione di prescrizione, ritualmente sollevata dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione.
1.1. La difesa sostiene che debba farsi decorrere il dies a quo della prescrizione dal 16 agosto 2013, termine ultimo, ai sensi del bando, entro il quale andava effettuata la rendicontazione delle spese, poiché solo a partire da tale data si sarebbe resa conoscibile la fattispecie dannosa.
Pertanto, la prescrizione ex art. 1, comma 2, della L. n. 20 del 1994, sarebbe maturata decorsi cinque anni da quella data, in quanto non sarebbero intervenuti, a suo dire, validi atti interruttivi. Al riguardo, la difesa disconosce tale valenza agli atti richiamati da parte attrice, attestando che mai sarebbero stati recapitati alla sig.ra ON.
1.2. In sede di udienza pubblica, la Procura ha sostenuto l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, sulla base delle seguenti argomentazioni: il decorso del termine prescrizionale dalla data della revoca del finanziamento; la validità degli atti interruttivi; la mancata applicazione alla fattispecie delle regole di cui all’art. 66 comma 2, c.g.c. 2. (“a seguito dell'interruzione di cui al comma 1, al tempo residuo per raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni; il termine complessivo di prescrizione non può comunque eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso”), essendosi quest’ultima perfezionatasi anteriormente all’entrata in vigore del codice di giustizia contabile.
1.3. L’eccezione è da respingersi.
Sul punto si ritiene, infatti, in primis, di non doversi discostare dall’orientamento già espresso in più sentenze da questa Sezione, in fattispecie analoghe a quella all’esame, in base al quale il termine di prescrizione decorre dal provvedimento di revoca del finanziamento (cfr., da ultimo, Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 34/2025 e n. 156/2025).
Come già sostenuto, infatti, è quello il momento nel quale si cristallizza giuridicamente l’esistenza del danno: solo con la revoca del finanziamento il percettore perde il titolo per il godimento del contributo pubblico e il danno può ritenersi effettivo. In altri termini, al momento della revoca, gli elementi rilevanti ai fini dell’azione erariale risultano chiari e conoscibili nei loro elementi essenziali, dunque tali da qualificare, in concreto, la fattispecie quale potenzialmente produttiva di danno erariale, salvo contestazioni del percipiente da vagliare, eventualmente, e nel rispetto del principio del contraddittorio in sede giudiziaria.
Come già chiarito da questa Sezione (cfr., n. 156/2025, già cit.), rispetto a quanto sostenuto, nulla cambia, anche avuto riguardo all’impostazione seguita dalla recente sentenza della Sez. I d'Appello n. 74/2025, ai sensi della quale, “soltanto ove la revoca sia intervenuta entro il termine quinquennale dall’inadempimento dell’obbligo di rendicontazione, la revoca stessa può valere ad interrompere il periodo prescrizionale”.
Non sussiste, inoltre, nella specie, la necessità di soffermarsi oltre sulla tesi dell’exordium praescriptionis formulata nella sentenza appena citata (Sez. I d'Appello, n. 74/2025), se non per evidenziare come dalla stessa non emergano motivazioni specifiche contrastanti con l’orientamento di questa Sezione, già sopra riferito, volto a valorizzare il provvedimento di revoca quale momento in cui si cristallizza, nei suoi contorni, l’esistenza del danno per acclarato sviamento dell’agevolazione.
Pertanto, nella fattispecie in esame, è sufficiente osservare che alla revoca intervenuta in data 16 febbraio 2018 (quindi, comunque entro il quinquennio dall’inadempimento dell’obbligo di rendicontazione che era da effettuarsi entro il 16 agosto 2013) hanno fatto seguito, come già illustrato in narrativa, i seguenti atti interruttivi: in data 4 agosto 2020 la costituzione in mora; in data 2 aprile 2025 l’invito a dedurre. Trattasi di atti che, a fronte della generica affermazione da parte della convenuta di mancato recapito degli stessi, risultano compiutamente comunicati ovvero notificati, come già precisato in narrativa.
Risulta pertanto impedito il perfezionarsi della prescrizione del diritto sotteso all’azione, essendo stato interrotto il decorso del termine quinquennale prima dell’atto di citazione.
A sostegno di questa ricostruzione vale anche ribadire come non trovino applicazione al caso di specie le previsioni di cui all’art. 66, comma 2, c.g.c., sopra richiamate, in osservanza dell’art. 2, comma 2, dell’allegato n. 3 al codice della giustizia contabile, ai sensi del quale “le disposizioni di cui all'articolo 66 del codice si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, qualunque sia l'esercizio di riferimento” (cfr. Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 34/2025). Come già sopra ricordato, il termine per la rendicontazione è venuto a scadere in data 16 agosto 2013, dunque il fatto, per quanto “cristallizzato nella sua esistenza” dalla revoca, ai fini della decorrenza della prescrizione risulta in ogni caso commesso, per quanto rileva ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria appena richiamata, anteriormente all’entrata in vigore del codice del 7 ottobre 2016, a seguito della pubblicazione del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 nella Gazzetta Ufficiale.
Per tutto quanto sopra sostenuto, il Collegio ritiene infondata l’eccezione di prescrizione.
2. Il Collegio, sostenendo di poter decidere la causa nel merito senza necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori e, pertanto, respingendo l’istanza in tal senso formulata nella comparsa di costituzione, accoglie la domanda nei confronti delle odierne convenute, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia stata svolta (cfr., ex plurimis, Cass., ord. n.4511/2006; Cass., S.U., ord. n.5019/2010; Cass., S.U., ord. n.111/2020; C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n.1316/2000).
Come più volte evidenziato da questa Sezione, “il privato percettore di siffatti contributi è, infatti, compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione dei medesimi; conseguentemente, sussistendo in tal senso un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, egli può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell’ente pubblico erogante (cfr. Cass., S.U., n.1774/2013; ex multis, Corte dei conti, Sez. I app., n.20/2011 e n.256/2011)” (cfr. Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 56/2023, richiamata in sent. n. 97/2023, n. 34/2025 e n. 156/2015).
Rispetto alla fattispecie all’esame occorre poi ricordare come, in materia di finanziamenti pubblici, anche comunitari, sia consolidato, nella giurisprudenza contabile, il principio secondo cui la responsabilità amministrativa si estende anche alle persone fisiche che abbiano diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche beneficiarie dei finanziamenti pubblici, comunque incidendo sulla mancata realizzazione del programma imposto dalla pubblica amministrazione, ovvero sullo “sviamento” delle risorse pubbliche quale effetto della propria condotta.
In altri termini, l’instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo alla riferibilità all’impresa, quale soggetto beneficiario del finanziamento, ma anche a coloro che, in nome e per conto di essa, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall’Amministrazione. Ne consegue che ne risponde non solo il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato, ma anche coloro che abbiano violato la disciplina del relativo programma (Cass. ord., 3 marzo 2010, n. 5019), distogliendo le risorse percepite dalle finalità cui erano preordinate (Cass., S.U., n. 23897/2015).
Nel caso di specie, appare dunque evidente l’instaurazione di un rapporto di servizio nei termini appena indicati con riguardo sia alla società beneficiaria del finanziamento, che alla convenuta E.V., quale socia accomandataria, con pieni poteri, alla data di scadenza del termine per la presentazione della rendicontazione attestante l’effettiva realizzazione degli interventi di cui al contributo ricevuto.
A quest’ultimo riguardo, giova puntualizzare sin d’ora come le argomentazioni sostenute dalla difesa volte a sostenere l’estraneità della convenuta V. rispetto alla amministrazione e gestione della società siano prive di alcuna rilevanza, per le ragioni di seguito meglio specificate (cfr. punto 2.3.1.), valide non solo ai fini della corretta qualificazione della condotta e dell’elemento soggettivo della responsabilità, ma anche rispetto alla verifica della sussistenza dell’instaurazione del rapporto di servizio.
2.2. Passando alla disamina della condotta, dalla complessiva lettura della documentazione in atti, riportata in narrativa, e in coerenza con la giurisprudenza comunitaria in materia, alla quale la magistratura contabile nelle proprie pronunce ha dato continuità (cfr. Corte dei conti, Sezione II di appello, sentt. n.203/2019 e n.518/2019), risulta evidente un quadro normativo e fattuale dal quale emerge lo svolgimento di condotte dolose che hanno integrato gravi irregolarità, nonché il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, se non un vero e proprio sviato impiego di quest’ultimo.
In particolare, la convenuta V., nella qualità di amministratore della società beneficiaria, da un lato ben conosceva gli obblighi e i vincoli da rispettare per la conservazione del finanziamento, dall’altro con la sua condotta ha vanificato le finalità pubbliche assunte come proprie.
La mancata presentazione della rendicontazione finale di spesa, nel caso specifico, comportava la revoca totale del beneficio, rappresentando un requisito fondamentale per il mantenimento del contributo, nonché per le modalità di attuazione del progetto, in quanto solo attraverso tale rendicontazione finale si sarebbe potuta dimostrare l’attinenza delle spese dichiarate ed effettivamente sostenute con le finalità pubblicistiche perseguite e per le quali il contributo era stato erogato.
Pertanto, con le suddette violazioni, l’impresa ha frustrato le finalità che l’amministrazione pubblica si prefiggeva di raggiungere con il finanziamento.
Trattasi degli elementi in ragione dei quali IE S.p.A. ha proceduto alla revoca dei finanziamenti, poi non interamente restituiti (cfr. Sez. II App. n. 195/2023).
Del resto, lo “sviamento” delle risorse pubbliche può ben concretizzarsi in un’indebita fruizione, come avvenuto nel caso di specie, ove l’impresa è stata destinataria del finanziamento in esame, poi revocato da IE per le ragioni espresse nel relativo provvedimento e nel dettaglio riportate in narrativa.
Sul punto, vale quanto ricordato dalla Procura nell’atto introduttivo di questo giudizio: la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, a proposito dei fondi comunitari, stabilendo un principio generale in materia di concessione di finanziamenti pubblici, ha precisato che “il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull’adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, […] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi” e che “il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente” (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening-C-383/06). E, ancora, “costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell’Unione, ovvero una spesa indebita” (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre C465/10).
2.3. Rispetto al quadro appena delineato, occorre precisare come risultino del tutto prive di fondamento le deduzioni delle convenute costituite, volte ad escludere, nella fattispecie all’esame, la configurabilità di un danno all’erario alle stesse imputabili.
2.3.1. In primo luogo, il Collegio ritiene priva di rilievo l’argomentazione difensiva secondo cui vi sarebbe stata un’errata identificazione della convenuta V. quale soggetto responsabile delle omissioni contestate, sul presupposto che la stessa avrebbe rivestito un ruolo meramente formale di “testa di legno”, a fronte di una gestione di fatto dell’attività imprenditoriale interamente esercitata dai soci accomandanti e, in particolare, dalla sig.ra
M.R.B.
Al riguardo basti evidenziare come le stesse argomentazioni difensive risultino finalizzate a dimostrare la “posizione paritaria rispetto alla socia accomandataria” della socia accomandante M.R.B., piuttosto che il mancato esercizio delle prerogative gestorie da parte della convenuta.
Tanto si evince, claris verbis, dalla comparsa di costituzione, nella quale si richiamano gli accertamenti desumibili, in tal senso, dalla sentenza del Tribunale di Torino del 10 ottobre 2013, già citata in narrativa.
Si tratta, in altri termini, di deduzioni volte a sostenere un ruolo della sig.ra B. non riconducibile a quello di dipendente ovvero di mera socia accomandante, e pertanto non idonee di per sé a escludere nel contempo, in tutto o in parte, il ruolo comunque svolto dalla convenuta e, conseguentemente, l’estensione della responsabilità amministrativa in capo alla stessa, quale persona fisica che ha rappresentato e amministrato la società beneficiaria del finanziamento.
Le risultanze istruttorie evidenziano, infatti, come la convenuta non solo abbia posto in essere tutte le attività formali proprie del socio accomandatario e legale rappresentante, ma abbia altresì partecipato consapevolmente al complesso piano imprenditoriale, al fine di trarne utilità. In tal senso depongono elementi significativi, quali la prestazione di garanzia per il finanziamento societario da parte del padre della sig.ra V.
Peraltro, lo sforzo di adempiere ex post agli obblighi di rendicontazione non fa che confermare l’omissione originaria, da parte della convenuta, di obblighi che la stessa era pienamente in grado di adempiere nei termini, in ragione del ruolo societario rivestito.
2.3.2. A quest’ultimo riguardo, alcuna rilevanza può darsi al tentativo della difesa di escludere ogni responsabilità sul presupposto della possibilità di dimostrare, ora per allora, l’effettiva destinazione del finanziamento pubblico.
In merito, oltre alla mancata prova, in concreto, di quanto dedotto, si ritiene necessario ricordare che questa Sezione giurisdizionale ha già avuto modo di chiarire, con la sentenza n. 75 del 2022, che “non rileva […] ai fini dell’esenzione da responsabilità in questa sede il fatto che il convenuto abbia prodotto tardivamente la documentazione che era tenuto a trasmettere all’Amministrazione nei termini sopra indicati in uno con la prescritta rendicontazione, pena la revoca del finanziamento”. La stessa Sezione giurisdizionale ha poi ulteriormente precisato che “quand’anche (ma, come detto, non è questo il caso) la produzione documentale, seppur astrattamente idonea a provare l’acquisto finanziato, avvenga a significativa distanza temporale dallo stesso e dai connessi oneri procedimentali, essa non può ritenersi sufficiente a dimostrare l’effettiva e corretta destinazione del finanziamento pubblico alle sue finalità, in quanto non è idonea a comprovare il collegamento dei beni con l’attività e la sede interessate dall’investimento ritenuto meritevole di agevolazione, ben potendo gli stessi essere stati acquistati per poi essere rivenduti o, ancora, destinati ad altro progetto, per ipotesi non finanziabile (cfr. questa Sezione, sent. n. 83/2023)” (cfr. Sez. giur. Piemonte, n. 90 del 2024, e, da ultimo, n.156 del 2025).
Pertanto, ciò che assume valore assorbente, secondo il Collegio, è il permanere della mancata rendicontazione finale delle spese, in violazione di un obbligo assunto dall’impresa beneficiaria e costituente requisito fondamentale, prescritto anche a pena di revoca, per il mantenimento del finanziamento pubblico. Infatti, è soltanto attraverso tale rendicontazione finale che si può dimostrare all’Organo deputato al controllo l’attinenza delle spese dichiarate ed effettivamente sostenute con le finalità pubblicistiche perseguite e per le quali il finanziamento è stato erogato (cfr. Sez. giur. Piemonte, n. 42/2025). Come questa Sezione ha posto in evidenza, “l’esplicita previsione, da parte del bando, della tempestiva produzione della rendicontazione e dei titoli di spesa a cura dell’impresa percettrice del finanziamento, appare espressamente finalizzata a consentire i controlli e le ispezioni dei funzionari di IE, della Regione Piemonte o del Gruppo Tecnico di Valutazione, proprio a sottolineare l’esigenza, a fini di controllo del conseguimento della finalità pubblica, della collocazione ‘sul posto’ dei macchinari o delle attrezzature acquisiti con il concesso finanziamento; controlli che sono stati, invece, di fatto elusi dagli odierni convenuti, con il proprio comportamento omissivo e con la produzione, soltanto in limine litis, di documentazione asseritamente (e peraltro solo apparentemente e parzialmente) giustificativa” (cfr. Sez. giur. Piemonte, n. 90/2024, già cit.).
2.4. Per quanto esposto, emerge con evidenza il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica accertata e il danno erariale contestato, in quanto attraverso la prima, non rispettandosi le disposizioni previste per il contributo concesso, è stato determinato il secondo, non procedendosi alla integrale restituzione delle risorse pubbliche percepite.
Al riguardo, a nulla rilevano le argomentazioni difensive tese a sostenere che il mancato rimborso sarebbe stato determinato da fattori diversi, quali il fallimento dell'impresa ovvero l’inefficiente gestione delle azioni di recupero del credito.
È di tutta evidenza che trattasi di circostanze che, anche laddove pienamente dimostrate, non potrebbero mai interrompere il chiaro nesso di causalità tra la condotta antigiuridica delle convenute - che hanno fruito del finanziamento senza rispettare le disposizioni previste dal Programma regionale, puntualmente richiamate nell’atto di citazione - e il conseguente danno erariale.
Ciò appare pienamente coerente con la tesi prevalente della giurisprudenza contabile che afferma l’esistenza del nesso causale tra condotta e danno sulla base di una prova che lo renda “più probabile che non”; tanto, anche laddove tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di “ogni ragionevole dubbio” (cfr. Corte di Cassazione, sez. III civ., n. 10978/2023; Corte dei conti, SS.RR. n. 28/2015; Corte dei conti, Sez. II app. n. 169/2023).
2.5. Quanto all’elemento soggettivo, in primo luogo va ricordato, come più volte ritenuto da questa Sezione, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti non soltanto una condotta connotata da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, trattandosi di risorse pubbliche a finalità predeterminate e vincolate, ma anche un comportamento di coerente e rigoroso rispetto delle modalità di richiesta, di fruizione, nonché di rendicontazione. Ciò, anche in relazione alla stretta connessione tra il ruolo di titolare ovvero responsabile di un’impresa e il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso che, in definitiva, si inscrive nel generale principio costituzionale del buon andamento (cfr. questa Sezione, sentt. n. 227/2022, n. 56/2023 e n. 97/2023).
Tanto premesso, nel caso all’esame, a giudizio di questo Collegio, l’antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato, così come accertata, appare chiaramente compatibile con una qualificazione dolosa della stessa.
In particolare, risulta confermata la connotazione in termini di intenzionalità della condotta, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale, riconducibile a un inadempimento volontario ovvero cosciente dell’obbligazione contrattuale (cfr., da ultimo, di questa Sezione, n. 34/2025 e le precedenti sentt. n. 56/2023 e n. 97/2023).
Ciò, peraltro, senza che sia necessario accertare, in capo al responsabile, il requisito della piena consapevolezza del danno e delle conseguenze pregiudizievoli per l’AR (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, sent. n. 128/2015 e di questa Sezione la già cit. n. 34/2025).
Per quanto già sopra chiarito, ritiene il Collegio chiaramente evincibile dalle risultanze istruttorie la qualificazione dolosa della condotta della convenuta V., in proprio e nella qualità di socia accomandataria e legale rappresentante della società.
Sul punto prive di rilevo sono risultate le argomentazioni difensive e, in particolare, la rappresentazione, quale scusabile inerzia, della mancata rendicontazione da parte della accomandataria V., che non sarebbe stata in grado di provvedervi essendosi fidata sempre dell’operato dell’altra socia. Tale deduzione, infatti, non solo è stata smentita dal comportamento successivamente tenuto dalla convenuta, volto a rendicontare la gestione ex post, ma, prioritariamente, non vale ad escludere la connotazione in termini di intenzionalità della condotta della V., quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale come sopra rappresentato, da inquadrarsi nell’ambito di un complesso disegno “imprenditoriale” dalla stessa voluto e consapevolmente portato avanti, al fine di trarvi profitto.
2.6. Dall’accertamento della qualificazione dolosa della condotta della convenuta derivano, peraltro, due ordini di conseguenze.
2.6.1. In primo luogo, restano prive di rilevanza, ai fini del presente giudizio, eventuali diverse e ulteriori responsabilità di soggetti diversi, in quanto la connotazione dolosa della condotta implica la contestuale sussistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, della legge n. 20 del 1994, di un vincolo di solidarietà.
2.6.2. In secondo luogo, non ha rilievo, nel caso di specie, nessuna questione derivante dall’applicazione “ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge” della legge n. 1 del 2026, ai sensi dell’art. 6, comma, della stessa.
2.7. In ordine alla quantificazione del danno, lo stesso risulta essere pari al finanziamento residuo mai restituito, per complessivi euro 23.953,86, oltre ad ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria.
3. In conclusione, risulta accertata l’antigiuridicità della condotta dolosa causativa del danno contestato, per complessivi euro 23.953,86 a carico delle convenute in solido tra loro.
Il risarcimento deve essere disposto a favore della Regione Piemonte, da individuarsi quale amministrazione direttamente danneggiata.
Sulla somma come sopra determinata è altresì dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di percezione del contributo fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data sino all’effettivo soddisfo.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell’AR dello Stato, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c. e a carico delle convenute condannate.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando CONDANNA, in solido:
-SOCIETÀ E. S.A.S. DI V. E. & C.,
-V.E. nella qualità di socia accomandataria e legale rappresentante della suddetta società, al pagamento, in favore della Regione Piemonte, dell’importo di euro 23.953,86 (ventitremilanovecentocinquantatre/86), oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT dalla data di percezione del contributo sino alla data di deposito della presente sentenza, e interessi legali sulle somme rivalutate dal suddetto deposito sino al soddisfo;
CONDANNA le medesime convenute, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’AR, che si liquidano in euro 957,84 (novecentocinquantasette/84);
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
CO PI Presidente PE AR SA Consigliere estensore Ivano MALPESI Consigliere Il Giudice estensore Il Presidente
PE AR SA CO PI
F.to digitalmente F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 08/04/2026 Il Direttore della Segreteria
TE UG
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza. Torino, data della firma digitale
Il Presidente
CO PI
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 08/04/2026 Il Direttore della Segreteria
TE UG
F.to digitalmente
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