Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/03/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. 890/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 30/04/2021 promossa da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SORGATO DANIELA;
- parte appellante - contro
C.F. CP_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. PAGANINI ANDREA e BERNARDI ANDREA;
- parte appellata -
Avente a oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) –appello avverso la sentenza non definitiva n. 834/2020 e definitiva
n. 572/2021 del tribunale di Vicenza.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 29-11-2024 sulle seguenti conclusioni delle parti
Parte appellante
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
1) in totale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 527/2021, pubblicata in data 15.03.2021, nonché della sentenza non definitiva n.
834/2020 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 30.04.2020, rigettare le domande formulate da in quanto inammissibili e infondate per i CP_1
motivi esposti in atti;
-1-
e condannare conseguentemente l'appellata a restituire all'appellante la Contr somma di euro 101.827,52 corrisposta da in esecuzione della sentenza di primo grado.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
3) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 527/2021, pubblicata in data 15.03.2021, nonché della sentenza non definitiva n.
834/2020 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 30.04.2020 rideterminare i saldi dei conti corrente n. 4837 e 5067 secondo i criteri esposti in atti e, ove gli stessi risultino positivi per ridurre conformemente CP_1
Contr l'ammontare della condanna a carico di
4) in ragione della riforma parziale della sentenza gravata, ridurre proporzionalmente l'ammontare delle spese legali e di quelle di CTU poste a Contr carico di nella sentenza del Tribunale di Vicenza n. 527/2021 e condannare conseguentemente l'appellata a restituire all'appellante un importo pari alla differenza tra la somma di euro 101.827,52 corrisposta da
Contr in esecuzione della sentenza di primo grado e l'importo che sarà indicato all'esito del presente giudizio.
IN OGNI CASO
5) con vittoria di spese e competenze.
IN VIA ISTRUTTORIA
6) disporsi CTU contabile modificativa/integrativa, volta a rideterminare il saldo dei conti correnti:
a) mantenendo in conto gli oneri addebitati a titolo di interessi ultralegali, CMS e spese variamente denominate: (a) per il rapporto n. 5067 fin dall'apertura del conto;
(b) per il rapporto n. 4837, quantomeno dalla data del 5.12.2001, sulla base delle condizioni economiche pattuite nei contratti prodotti in atti;
b) mantenendo sul conto n. 4837 gli effetti della capitalizzazione trimestrale dalla data dell'1.07.2000 (in ragione dell'adeguamento alla Delibera CICR del 9.02.2000) ovvero, in subordine, quantomeno a partire dalla data del 5.12.2001 (in ragione della clausola di pari reciprocità conclusa tra le parti).
-2- Parte appellata
Rigettarsi l'appello per i motivi in narrativa e per l'effetto confermarsi le sentenze n.
834/2020 e 572/2021 del Tribunale di Vicenza.
Spese di entrambi i gradi rifuse, comprese le spese di CTU e CTP.
Motivi della decisione
In fatto.-
1. La controversia ha ad oggetto la domanda formulata da nei Controparte_1
confronti di di ripetizione degli addebiti Controparte_3 da quest'ultima effettuati su due conti correnti accesi dall'attrice (il n. 4837 estinto in data 16-6-2009 e il n. 5063 estinto in data 20-9-2005) a titolo di interessi anatocistici,
c.m.s., spese non pattuite e interessi superiori al tasso soglia, previo accertamento dell'illegittimità di tali addebiti. Contr
2. Il tribunale adito, nella resistenza di espletate due consulenze tecniche, con le sentenze non definitiva e quindi definitiva qui appellate (rispettivamente n.
834/2020 e n. 572/2021), ha determinato in € 58.454,70 l'ammontare degli addebiti illegittimamente applicati dalla banca nel corso del rapporto e non prescritti, condannando l'istituto di credito alla restituzione di essi con maggiorazione degli interessi “di legge” dalla costituzione in mora. Il tribunale ha compensato nella misura di un terzo le spese processuali in ragione della differenza fra il petitum e il decisum, onerando la banca della rifusione della restante quota di spese.
Contr
3. Avverso tali sentenze ha proposto appello sulla base di cinque motivi, Contr chiedendo il rigetto delle domande di con vittoria di spese e condanna dell'appellata alla restituzione di quanto pagato dalla banca in esecuzione della sentenza gravata, eventualmente solo per la parte eccedente quanto in questa sede Contr venisse accertato come dovuto alla .
Contr
4. Si è costituita , opponendosi all'accoglimento dell'appello e chiedendone il rigetto, con conferma delle impugnate sentenze.
5. La causa, disposta ed espletata c.t.u., è stata riservata per la decisione sulle su estese conclusioni delle parti all'udienza del 28-11-2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie
-3- di replica.-
In diritto.-
a) Motivi di appello
1. Con il primo motivo di appello, la banca ha dedotto la nullità della sentenza appellata per aver ritenuto la sussistenza dei cc.dd. fidi di fatto sia in riferimento al c.c. n. 4837 sia in riferimento al c.c. 5067 (in ordine al quale si denuncia anche un difetto assoluto di motivazione).
Si sostiene che l'introduzione in giudizio della circostanza relativa alla operatività di affidamenti concessi per fatti concludenti su entrambi i rapporti oggetto di causa sarebbe avvenuta in violazione del termine per le preclusioni relative al thema decidendum (ossia con la prima memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.), ma solo “in sede di terza memoria istruttoria”.
1.1. Laddove si ritenesse che l'operatività del fido di fatto costituisca una questione rilevabile d'ufficio, allora l'appellante sostiene che la sentenza sarebbe nulla “non avendo il Giudice provveduto ai sensi dell'art. 101, co. 2, c.p.c.”.
1.2. L'appellante soggiunge la insussistenza di concreti elementi tali da dimostrare l'esistenza di un fido di fatto relativamente al c.c. 4837 (appello, paragrafo 1.2.) sia con riguardo al conto corrente n. 5067 (appello, paragrafo 1.3.).
2. Con il secondo motivo si lamenta - sia per il conto 4837 che per il conto 5067 - che la c.t.u. (sul punto pienamente condivisa e recepita dal tribunale) abbia espunto oneri e spese siccome non oggetto di specifica pattuizione, nel mentre si sostiene che la documentazione contrattuale versata in atti dava piena dimostrazione della validità delle relative pattuizioni, non potendosi al riguardo annettere rilevanza alla circostanza della mancanza della sottoscrizione del cliente alla stregua dell'insegnamento sul punto della ricevuta giurisprudenza di legittimità.
2.1. Il motivo lamenta anche che il tribunale abbia escluso gli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto (c.m.s.) benché fossero oggetto di puntuali pattuizioni contrattuali sia con riferimento al c.c. 4837 che al conto n. 5067 (cfr. atto di appello, paragrafo 2.3., pag. 27 ss.).
3. Il terzo motivo ha ad oggetto la disposta condanna alla restituzione degli importi per capitalizzazione trimestrale degli interessi per il conto n. 4837 relativamente al periodo successivo alla delibera CICR 9-2-2000, sostenendo che: a) doveva trovare
-4- applicazione la previsione di cui all'art. 7 della delibera CICR concernente l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera stessa;
b) in ogni caso dal 5-12-2001 per effetto della clausola contenuta nel contratto concluso in tale data, doveva ritenersi la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
4. Il quarto motivo ha ad oggetto il superamento del tasso-soglia:
4.1. sia con riferimento al rapporto n. 4837 per il quale si deplora: - l'inversione dell'onere della prova che il tribunale avrebbe perpetrato in esito all'ordine di esibizione la cui legittimità pure viene contestata;
- l'attribuzione di rilevanza al fenomeno dell'usura c.d. sopravvenuta (sia in quanto rileverebbe unicamente l'usura originaria sia in quanto estraneo alla domanda della parte attrice);
4.2. sia con riferimento al c.c. 5067 in ordine al quale si denuncia un vizio assoluto di motivazione, tanto più che lo stesso tribunale aveva escluso la ricorrenza di un'usura originaria.
5. Il quinto motivo ha ad oggetto la regolamentazione delle spese processuali ivi comprese quelle inerenti alla c.t.u. espletata in primo grado.
b.) Ordinanza 10 maggio 2023 della corte d'appello.
Va dato conto che questa corte con ordinanza 10-5-2023 ha disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio sul seguente testuale tenore:
“proceda il CTU, in relazione al rapporto di conto corrente di cui si discute (c/c nn.4837 e 5067) al ricalcolo delle competenze e del saldo finale corretto alla data di chiusura dei conti, sulla base degli estratti conto completi laddove prodotti, in modo da procedere con metodo analitico secondo i seguenti criteri:
INTERESSI: applichi gli interessi convenzionali di cui al contratto del 23 gennaio
2001 per il rapporto di conto corrente n. 5067 (doc. 4 ; quanto al rapporto di Pt_1
conto corrente n.4837, in difetto di specifica e determinata previsione contrattuale nel contratto di conto corrente, applichi il tasso previsto dall'art.117 TUB;
: conteggi il CTU gli interessi passivi eliminando ogni forma di CP_4
capitalizzazione sino alla prima ri-contrattualizzazione che preveda la reciprocità degli interessi attivi e passivi;
CMS: escluda ogni addebito a titolo di commissione di massimo scoperto se non espressamente pattuita e se carente dei requisiti della periodicità, della percentuale e della base di calcolo ed espunga inoltre altre spese e commissioni non previste
-5- contrattualmente; nel caso la CMS sia valida, determini il CTU se sia superiore o meno alla CMS soglia esistente al momento della pattuizione;
in caso di supero, applichi le modalità di comparazione di cui al Bollettino di Vigilanza 12 del dicembre
2005 come richiamate da Cass. civ. S.U. n. 16303 del 2018;
USURA: determini il CTU se, a seguito della stipula di modifiche contrattuali successive all'entrata in vigore della l. 108 del 1996 o dello ius variandi esercitato da parte della Banca, il Tasso di interesse Effettivo Globale per trimestre praticato alla data di stipula del contratto superi i tassi soglia previsti dalla legge 108/96 (con la specificazione che il superamento della soglia per effetto dell'abbassamento del tasso medio è e quindi IRRILEVANTE cfr. Cass. civ. Parte_2
sent. SS.UU.n. 24675 del 2017) e in tal caso espunga gli interessi passivi fino alla successiva modifica delle condizioni contrattuali e/o dell'esercizio dello ius variandi che abbia riportato gli interessi entro il tasso soglia;
scorpori le eventuali spese per tenuta conto o per operazione e/o quelle altrimenti denominate, salvo vi sia stata pattuizione per iscritto o siano comunque state pubblicizzate a norma dell'art. 117 settimo comma TUB nel corso del rapporto.
Determini così l'ammontare complessivo degli addebiti illegittimi effettivamente versati.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, svolga una separata verifica atta ad individuare, sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca ordinate per data di disponibilità nel corso del rapporto (saldo banca) nonché alternativamente, sulla base delle annotazioni depurate da addebiti illegittimi (saldo ricostruito: cfr. Cass. 9141/20), se siano intervenute rimesse di carattere solutorio, ossia versamenti su conto passivo in assenza di affidamento o su conto scoperto, vale a dire oltre i limiti dell'affidamento risultante da documentazione contrattuale.
Determini, quindi, l'ammontare degli addebiti illegittimi non prescritti dovuti in restituzione (risultanti dalla differenza tra il totale degli addebiti illegittimi calcolati in base alla prima parte del quesito ed i versamenti solutori effettuati nel periodo antecedente ai dieci anni dalla diffida del 9 aprile 2015).”
Il c.t.u. officiato ha evaso l'incarico conferitogli depositando relazione scritta datata 7-
2-2024.
c.) Disamina dei motivi di appello.
-6- 1. Il primo motivo è, in parte, inammissibile, in parte fondato e, in parte, fondato.
1.1. Con riferimento alla lamentata tardività dell'allegazione da parte della CP_1 degli “affidamenti di fatto”, il motivo non è fondato.
Occorre muovere dalla premessa, accreditata nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. 6 dicembre 2019,
n. 31927; in senso conforme: Cass. 17 luglio 2023, n. 20455; Cass.18230/2024), come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché
l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti» (v. da ultima Cass. 29372/2024).
Si tratta, dunque, di verificare se risultino acquisiti in causa sufficienti elementi per ritenere la sussistenza di affidamenti in via di fatto tali da comportare la natura ripristinatoria di alcune rimesse, con le note conseguenze sulla prescrizione ritualmente eccepita dalla banca. Ne risulta l'infondatezza della tesi agitata con la doglianza in disamina che mirerebbe alla inammissibilità della questione del fido di fatto.
Priva di pregio è anche la pretesa di ottenere la “nullità” della sentenza per asserita violazione dell'art. 101, co. 2, c.p.c., in quanto è certo che la questione dei “fidi di fatto” è stata sottoposta al contraddittorio delle parti, tanto che nel corso degli accertamenti tecnici officiosamente espletati vi è stato un ampio dibattito sul punto (v. relazione c.t.u. in primo grado e la risposta dell'ausiliario alle osservazioni delle parti in materia).
1.2. Quanto al rapporto n. 4837 il motivo non si sottrae a una valutazione di sua inammissibilità per difetto di interesse. Il c.t.u. ha invero accertato che si tratta di questione del tutto irrilevante: “sia considerando valido, per il periodo dal 30.06.1999 al 31.11.2001 il concetto di 'fido di fatto' sia considerando valido, il concetto di 'fido zero' (assenza di fido) l'importo delle competenze prescritte risulta essere il medesimo” (relazione 7-2-2024, pag. 9).
1.3. Con riguardo al rapporto n. 5067 va constatato che non sono stati allegati e
-7- tanto meno comprovati idonei elementi dimostrativi dell'esistenza di un “fido di fatto”.
Invero la prospettazione dell'attrice era quella incentrata sull'esistenza di “affidamenti di fatto costituiti dai superiori importi di fatto affidati, rispetto ai limiti previsti nei singoli contratti” (comparsa di risposta, pag. 6).
Orbene, con riferimento al c.c. 5067 è certo che non sussiste “per tutto il periodo esaminato alcuna documentazione contrattuale relativamente ad affidamenti concessi” (relazione c.t.u. 7-2-2024, pag. 11), onde neppure ricorre l'ipotesi di
“affidamenti di fatto” prospettata dalla parte attrice, la quale d'altronde non ha allegato altri specifici elementi di riscontro alla sua tesi.
Va evidenziato che il c.t.u. non ha operato alcuna verifica in merito a elementi dai quali desumere l'esistenza di un affidamento per fatti concludenti, atteso che si è limitato a dedurre – dalla mancanza di documentazione contrattuale relativa agli affidamenti – l'esistenza di un fido di fatto non meglio precisato. Ne viene che, in assenza di qualsivoglia elemento, anche solo indiziario, dal quale desumere che il conto 5067 fosse assistito da affidamenti (certamente non ricavabile dal mero contratto di apertura del conto corrente: doc. 4 banca primo grado), occorre tenere in considerazione unicamente l'ipotesi che nell'accertamento tecnico viene definito “fido zero”.
In parte qua, dunque, il motivo è fondato.
2. Con riferimento al secondo motivo, incentrato sull'esistenza di documentazione contrattuale recante le pattuizioni relative a interessi, spese e c.m.s., va subito esclusa la rilevanza della mancanza della sottoscrizione da parte della banca in tale
Contr documentazione (docc. 7, 10 e 11 , alla stregua dell'ormai ricevuto e consolidato orientamento di legittimità in proposito (v. Cass. s.u. 1653/2018; Cass.
s.u. 898/2018; Cass. 17110/2019). Del resto, già in sede di primo grado,
l'integrazione peritale depositata in data 26-3-2019 aveva considerato pattuiti gli interessi e gli altri oneri quali risultanti dai documenti prodotti sub 6, 7 e 8 dal'istituto di credito.
Ciò posto, va scrutinato il motivo alla stregua delle clausole contrattuali risultanti dalla documentazione versata in atti.
2.1. Innanzi tutto, va rilevato che dalla documentazione ritualmente prodotta in causa e da nessuno posta in seria discussione emerge chiaramente:
-8- - quanto al conto 4837 che:
Contr i) il contratto del 5-1-2001 (doc. 6 disciplina la periodicità della liquidazione degli interessi e il tasso previsto per i medesimi (v. c.t.u. pag. 14);
ii) il contratto di affidamento del 29.12.2003 contiene pattuizioni relative ai tassi debitori, alla periodicità del calcolo degli interessi debitori, alle spese istruttoria pratica fido, alle spese di liquidazione interessi debitori (v. relazione c.t.u., pag. 14; ne dà atto anche l'appellata: “questi contratti hanno analiticamente disciplinato tutte le condizioni economiche e le condizioni generali contrattuali di affidamento, le percentuali di interesse debitorio e ogni altro accordo volto a regolare il rapporto di affido”: comparsa conclusionale, pag. 5);
- quanto al conto 5067 che il contratto di conto corrente 23-1-2021 (doc. 4 banca primo grado) contiene l'indicazione:
- del tasso debitore;
- del tasso creditore;
- di spese, oneri e commissioni varie;
- della disciplina delle “date-valuta”.
2.1.1. L'esperto dell'ufficio ha pertanto correttamente fatto applicazione di tali previsioni contrattuali, mentre laddove non ha riscontrato la presenza di espresse e specifiche clausole negoziali ha utilizzato i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 t.u.b. ovvero ha escluso i relativi addebiti in quanto carenti di una idonea base documentale.
Non sussistono motivi, pertanto, per non recepire e condividere i risultati cui è sul punto pervenuto l'esperto dell'ufficio in questo grado di giudizio.
2.2. Quanto alle commissioni di massimo scoperto, la relativa pattuizione, per essere sufficientemente determinata o determinabile, esige l'indicazione della periodicità di applicazione, della percentuale e della base sulla quale computare la commissione stessa.
Come rilevato dal c.t.u., le pattuizioni si limitano alla indicazione di una mera percentuale, senza precisare la modalità di calcolo, onde ne va ritenuta la nullità per indeterminatezza-indeterminabilità (art. 1346 c.c.), senza che tale invalidità possa essere in qualche modo evitata o superata con le indicazioni recate negli estratti conto trasmessi dalla banca, trattandosi di unilaterali comunicazioni da parte
-9- dell'istituto di credito, in carenza di una comprovata pattuizione contrattuale. Va pertanto condivisa anche sul punto la scelta del c.t.u. di elidere tali oneri dal ricalcolo.
3. Il terzo motivo, relativo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, si articola in due doglianze.
3.1. Con la prima di esse si lamenta che il tribunale non abbia ritenuto la validità della clausola relativa all'anatocismo venuta in essere a seguito del meccanismo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e di comunicazione con il primo estratto conto contemplata dall'art. 7 della delibera CICR 9-2-2000.
La doglianza è infondata.
Va premesso che in nessuno dei contratti prodotti è presente la clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, essendo presente la periodicità unicamente con riferimento agli interessi debitori.
Ciò posto, con riguardo al meccanismo di adeguamento “automatico” dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della delibera CICR 9-2-2000, come prevista dall'art. 25 del d.lgs. 342/1999 e della richiamata delibera, è ricevuto l'insegnamento di legittimità secondo cui “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio
2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (così, fra le tante, Cass. n. 9140 del 19/05/2020).
Alla stregua di tale consolidato orientamento della s. Corte esce del tutto privo di fondamento il giudizio sul “peggioramento” delle condizioni applicate che l'appellante crede di poter delineare (appello, pag. 33: “nel dettare la previsione di cui all'art. 7 della Delibera del 9.02.2000, il CICR non può che avere avuto riguardo alle condizioni concretamente applicate dalle banche ai conti correnti, cosicché non vi è dubbio che le condizioni post Delibera (calcolo trimestrale degli interessi sia attivi che passivi) siano più vantaggiose di quelle precedenti (di prassi calcolo trimestrale degli
-10- interessi passivi e annuale di quelli attivi)”).
3.2. Con la seconda doglianza si deplora che non sia stata riconosciuta la legittimità dell'anatocismo quanto meno a partire dal “contratto di affidamento del 5-12-2001”
(appello, pag. 30, si tratta del doc. 6 banca) ove sarebbe contenuta una clausola di pari periodicità.
Anche tale doglianza è priva di consistenza.
Innanzi tutto, il documento prodotto sub n. 6 dalla banca reca la data del 5-1-2001 (e non già 5-12-2001). In secondo luogo, in tale documento non sono presenti pattuizioni contrattuali contenenti previsione di reciprocità in ordine alla capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Deve, dunque, condividersi quanto ritenuto sul punto dal c.t.u., ossia che nel contratto 5-1-2001 ricorra soltanto la pattuizione relativa alla periodicità di calcolo degli interessi debitori (e non già di quelli creditori).
4. Il quarto motivo, incentrato sulla critica all'accertamento del superamento del tasso soglia operato dal tribunale è fondato.
Avuto riguardo all'usura originaria e, dunque alle pattuizioni originarie, alle quali occorre fare riferimento al fine della verifica dell'eventuale conclusione di una clausola usuraria, l'accertamento tecnico espletato in questo grado, secondo le istruzioni della Banca d'Italia, è pervenuto alla chiara esclusione di qualsivoglia superamento dei tassi pattuiti sia per quanto concerne il c.c. 4837 che il c.c. 5067
(relazione c.t.u., pag. 12).
Tanto basta a conclamare la fondatezza del motivo, non rilevando, alla stregua di quanto insegnato da Cass. s.u. 24675/2017, l'accertamento del c.t.u. circa una ipotesi di usura sopravvenuta per due trimestri nel conto 5067 (da cui sarebbe derivato un illegittimo addebito di oneri per € 35,10).
5. Il motivo inerente alla regolamentazione delle spese processuali rimane assorbito dall'accoglimento, per quanto di ragione dell'appello, con la conseguente necessità di provvedere alla disciplina delle spese alla stregua del complessivo esito della controversia, questione che verrà esaminata in appresso.
6. In forza delle considerazioni di cui innanzi e dell'accoglimento, per quanto di Contr ragione, dell'appello proposto da il saldo dei rapporti per cui è causa va determinato alla luce della ricostruzione del c.t.u. denominata “saldo rettificato” (alla
-11- stregua dell'orientamento consolidato di legittimità: cfr. Cass. n. 9141/2022; Cass. n.
3858/2021; Cass. n. 17634/2021; Cass. n. 18815/2022; Cass. n. 12808/2023) e
“differenza rimesse e addebiti competenze” con “fido zero” (alla stregua di quanto sopra ritenuto), ne consegue l'accoglimento della domanda di ripetizione nei seguenti termini:
- conto 4837 € 3.432,74
- conto 5067 € 256,37
e così per complessivi € 3.689,04, oltre agli interessi al saggio legale dalla data di costituzione in mora al saldo.
d) Regolamentazione delle spese
Occorre considerare che la domanda formulata da in primo grado mirava CP_1 ad ottenere 70.930,28 ed è stata accolta dal tribunale nella misura di € 58.454,70 per il cui riconoscimento, ancora in questa sede, l'appellata ha insistito. All'esito di questo giudizio di appello la domanda di si è ulteriormente ridotta e ne è CP_1 stata riconosciuta la fondatezza per un importo complessivo di € 3.689,04.
Sussistono pertanto motivi per disporre la integrale compensazione fra le parti delle spese processuali. Le spese inerenti alle cc.tt.u. espletate in entrambi i gradi di giudizio, così come liquidate con separati provvedimenti, a carico di entrambe le parti ciascuna per la giusta metà.
P.Q.M.
in accoglimento, per quanto di ragione dell'appello proposto da
[...]
avverso le sentenze non definitiva n. 834/2020 e definitiva n. Parte_1
572/2021 del tribunale di Vicenza, in parziale riforma di tali sentenze, che per il resto conferma, così definitivamente decide:
1) dichiara tenuta e condanna in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare per il titolo e le causali di cui in motivazione a in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, la somma di € 3.689,04 oltre agli interessi al saggio legale dalla data di costituzione in mora al saldo;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
restituire a in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, la differenza tra la somma di € 101.827,52
-12- corrisposta da in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado e quanto stabilito al capo che precede;
3) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
4) pone le spese inerenti alle cc.tt.u. espletate nei due gradi di giudizio, come liquidate in distinti provvedimenti, a definitivo carico di entrambe le parti, ciascuna per la giusta metà.
Venezia, 27 febbraio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-13-