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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/05/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. RG 5770/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa IVANA BONFIGLIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5770 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2019,
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati presso e nello studio degli C.F._2
avv.ti Giusy Costa e Giuseppe Rizzo che li rappresentano e difendono giusta procura in atti.
parte attrice
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Biagio La Rosa che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
parte convenuta
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale
Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate in sede di precisazione delle conclusioni che si intendono qui riportate. Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio perito edile, affiche fosse CP_1 Controparte_1
dichiarata la responsabilità professionale dello stesso e la condanna al risarcimento del danno subito.
Premettevano di aver conferito incarico al suddetto professionista affiche si occupasse di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione di una tettoia di copertura del proprio immobile sito nel Comune di Saponara e che, in data 9 agosto
2012, sulla base del progetto, e relativa relazione, realizzato dal , il Comune CP_1
rilasciava autorizzazione edilizia n. 24/2012; precisavano, inoltre, che il convenuto era anche il direttore dei lavori e che, in data 3 ottobre 2013, il Comune Parte_3
diffidava la ditta alla realizzazione dei lavori senza la preventiva Parte_4
autorizzazione del Comune stesso e dell'Ufficio del Genio Civile di Messina e infine, che, in data 23.7.2014, il comunicava l'annullamento Parte_5
in autotutela dell'autorizzazione edilizia a cui seguiva la revoca del provvedimento amministrativo.
Gli attori continuavano esponendo che, in data 8 marzo 2016, il Geometra CP_1
presentò una richiesta di sanatoria delle opere, che a quel punto erano state realizzate, affermando che per quel tipo di opera non era necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile.
Concludevano che, con sentenza del Tribunale di Messina, sezione penale, n.
558/2017, sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 110 c.p. 93, 94 e 95 D.P.R.
380/2001 per aver realizzato una tettoia e contestualmente la predisposizione di un ampliamento del vano, senza darne preventivo avviso all'Ufficio del Genio Civile di Messina e senza la preventiva autorizzazione scritta del suddetto ufficio.
Chiedevano, pertanto, previo accertamento della responsabilità professionale del convenuto, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura di € 20.000,00 e di € 5.000,00 per danni morali, con vittoria di spese e compensi. Costituitosi in giudizio il convenuto ha contestato l'obbligo risarcitorio…Anzitutto perchè gli attori erano perfettamente a conoscenza dell'obbligo di presentare il progetto della tettoia al Genio Civile, tuttavia preferirono realizzare la tettoia muniti della sola autorizzazione comunale. In secondo luogo perchè gli attori preferirono proporre opposizione al decreto penale di condanna, che disponeva una minima sanzione pecuniaria, preferendo affrontare il rischio e le spese di un procedimento penale. Infine, poiché nell'ambito del procedimento penale definito con la sentenza di condanna di cui infra, gli attori, assistiti dal loro difensore di fiducia, continuarono a sostenere l'inesistenza dell'obbligo della presentazione del progetto all'Ufficio del Genio Civile e della preventiva autorizzazione scritta di tale ufficio per realizzare l'opera e ciò sostenendo in tutti e tre i gradi di giudizio e sopratutto maldestramente non invocando, in subordine all'assoluzione, la sospensione condizionale della pena in uno alla demolizione dell'opera ormai abusiva ma che ancòra mantengono sul loro edificio.
Sosteneva, pertanto, che ai fatti in esame è applicabile l'art. 1227 comma secondo cc. avendo gli attori, con il loro comportamento, cagionatosi il danno, costituito dalle ammende e spese di giudizio comminate dalla citata sentenza, che comunque avrebbero potuto evitare semplicemente invocando il beneficio di legge della sospensione condizionale della pena.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande avanzate dagli attori in quanto infondate in fatto ed inammissibili in diritto;
che fosse dichiarato che gli attori non incaricarono né corrisposero spese ed onorario al convenuto, per la presentazione del progetto della tettoia di cui infra al Genio Civile di Messina che, in quel caso, avrebbe dovuto essere corredato dei calcoli strutturali dell'intero edificio e che ai sensi dell'art. 1227, comma 2, agli attori non è comunque dovuto alcun risarcimento, non avendo gli stessi usato l'ordinaria diligenza che avrebbe loro evitato l'obbligo di corrispondere le somme di cui chiedono di essere risarciti. Con vittoria di spese e compensi di causa. Sentito il convenuto, in sede di interrogatorio formale, la causa è stata trattenuta per la decisione senza la concessione dei termini.
La domanda è fondata per i motivi che di seguito si riportano.
Gli attori agiscono chiedendo il risarcimento di tutti i danni dagli stessi subiti, a causa della asserita condotta imperita e negligente del geometra , sia nella CP_1
fase amministrativa, che nella fase esecutiva, per la progettazione di una tettoia che avrebbe comportato, a loro dire, un danno patrimoniale quantificabile in euro
20.000,00 oltre un danno morale quantificato in € 5.000,00.
Ritengono dunque gli attori che il professionista abbia in tal modo violato la responsabilità e la diligenza, ex art.2236 c.c., impostagli dal contratto che era stato chiamato a svolgere, nonché le disposizioni di legge in materia.
Orbene, al fine di comprendere i limiti di tale responsabilità, è indispensabile individuare il contenuto della prestazione professionale del professionista, nella duplice veste di progettista e di direttore dei lavori.
Come noto, il contratto d'opera per la realizzazione di un progetto edilizio, rappresenta una fase preparatoria e strumentale alla realizzazione concreta dell'opera.
Il progettista deve pertanto assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica “ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente”. “Rientra, perciò, nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio l'obbligo di assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica” (Cassazione n. 8058/2023).
In sostanza, il professionista che si obbliga alla redazione di un progetto edilizio, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, svolgendo tutte le attività prodromiche all'ottenimento del provvedimento amministrativo che consenta la legittima esecuzione dell'opera. Tra tali attività, è compresa la presentazione della documentazione richiesta dal
Comune. Ne deriva pertanto che, se il progetto risulta irrealizzabile per carenze tecniche o giuridiche, il progettista è inadempiente.
Sotto il profilo probatorio il creditore che agisce in giudizio per l'inadempimento del debitore, deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, allegando l'inadempimento ed il relativo nesso causale. Il debitore, invece, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Orbene, nei fatti in esame, è da un'agevole disamina della documentazione amministrativa prodotta e della sentenza penale divenuta irrevocabile che si evince l'inadempimento del convenuto, il quale ha errato nel ritenere che le opere non fossero soggette all'autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile, poiché, a dire del professionista, trattandosi di una struttura leggera inferiore a mq 20, si sarebbe dovuta applicare l'esenzione prevista nella disposizione di servizio n. 235 dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, aventi ad oggetto pergolati e gazebi, anziché, per come accertato in sede penale, la disposizione di legge riguardante la realizzazione di tettoia in sopraelevazione, la cui norma prescrive l'obbligo di preventiva autorizzazione dell'Ufficio tecnico della Regione, quando – come nel caso di specie – l'opera occupa più del 20% della superfice totale.
Parte convenuta, peraltro, non contesta sostanzialmente l'errore in cui è incorso, sostenendo, invece, a propria discolpa, che gli attori erano perfettamente a conoscenza dell'obbligo di presentare il progetto della tettoia al Genio Civile, tuttavia preferirono realizzare la tettoia muniti della sola autorizzazione comunale, tanto che non corrisposero al professionista il compenso e le spese necessarie per la realizzazione del progetto da presentare all'Ufficio tecnico della Regione.
Il convenuto, tuttavia, non ha dimostrato tale circostanza, che dunque, non può dirsi provata.
Acclarata la responsabilità del convenuto, in ordine alle richieste risarcitorie occorre precisare che, la responsabilità risarcitoria correlata al non corretto adempimento della prestazione professionale esige certamente un rapporto causale immediato e diretto fra tale inadempimento e danno. Questa limitazione – imposta dall'art. 1223
c.c. - è fondata sulla necessità di limitare l'estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti ed è orientata, perciò, ad escludere dalla connessione giuridicamente rilevante ogni conseguenza dell'inadempimento che non sia propriamente diretta ed immediata, ovvero che comunque rientri nella serie delle conseguenze normali del fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza.
Ciò premesso gli attori chiedono in primo luogo di essere risarciti per il danno patrimoniale causato dal professionista a seguito del quale gli attori hanno subito due procedimenti penali (il primo davanti al Tribunale di Barcellona P.G. e il secondo davanti alla Corte di Cassazione).
Producono pertanto due cartelle di pagamento con cui gli attori sono stati intimati al pagamento delle ammende e delle spese processuali relativi a entrambi i giudizi.
Orbene, conseguenza dell'inadempimento, diretta e immediata, a giudizio dell'odierna decidente, devono ritenersi le somme conseguenza del processo penale di primo grado (€ 4000,00 a titolo di ammenda e € 210,00 a titolo di spese processuali), mentre non può essere considerato danno risarcibile quanto sopportato dagli attori a seguito della statuizione di inammissibilità pronunziata dalla Suprema
Corte di Cassazione, né quanto intimato nelle cartelle di pagamento a titolo di oneri di riscossione e interessi;
somme che gli attori avrebbero potuto evitare di sostenere usando l'ordinaria diligenza.
A tal riguardo si osserva che, in tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità.
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, in particolare, presuppone la prova, anche presuntiva, dell'utilità patrimoniale che secondo un giudizio di probabilità il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere i mancati guadagni meramente ipotetici (Cass. 24632/2015).
Non possono, invece, essere liquidate tutte quelle ulteriori somme a titolo di danno emergente rispetto alle quali parte attrice non ha documentato i relativi esborsi.
Infine, non è provato il danno non patrimoniale lamentato dalle parti attrici.
Unanime giurisprudenza di legittimità ritiene che incomba sul danneggiato l'onere di provare in concreto le evenienze lesive del danno non patrimoniale, ricondotto nell'alveo dei danni-conseguenza (ex plurimis Cass. Sezioni Unite 24/3/2006 n.
6572): nel caso di specie, le parti attrici si limitano a rimetterne la valutazione all'apprezzamento equitativo del giudice, senza allegare, né provare, alcuna circostanza indicativa del pregiudizio sofferto.
Pertanto, il convenuto va condannato al risarcimento del danno in favore degli attori che si liquida in € 8.420,00 (€ 4.210,00 per ciascuno) oltre rivalutazione dalle scadenze e oltre agli interessi da calcolare sulla somma devalutata e via via rivalutata con cadenza annuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessive € 3.736,70 per compensi, nei valori medi esclusa la fase istruttoria calcolato un aumento del
10% in considerazione del numero degli attori e € 270,00 per spese, oltre spese generali e accessori, come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Ivana Bonfiglio, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5770/2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Condanna il convenuto al risarcimento del danno in favore degli attori, che si liquida in € 8.420,00 (€ 4.210,00 per ciascuno) oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e oltre agli interessi da calcolare sulla somma devalutata e via via rivalutata con cadenza annuale. b) Condanna il convenuto alle spese processuali che si liquidano in complessive
€ 3.736,70 per compensi, nei valori medi esclusa la fase istruttoria calcolato un aumento del 10% in considerazione del numero degli attori e € 270,00 per spese, oltre spese generali e accessori, come per legge.
Così deciso in Messina, lì 29-05-2025
Il Cancelliere
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Ivana Bonfiglio