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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1883/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1883/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANASTASIA Parte_1 C.F._1
FARA
RICORRENTE contro
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
VITTORIO MARROCCU
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'ill.mo tribunale, ogni contraria istanza respinta, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sassari, in data 11 giugno 1994, trascritto in Sassari nei registri dello Stato Civile al n. 168, parte II Serie A, con il signor
[...]
; i coniugi sono economicamente indipendenti, e mancano i presupposti in fatto e in Controparte_1 diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio;
per quanto concerne i figli nessuna domanda di affidamento e mantenimento dei figli poiché maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non più conviventi con i genitori;
con vittoria di spese, diritti e onorari”
PER IL RESISTENTE: “Voglia l'ill.mo Tribunale, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sassari, in data 11 giugno 1994, trascritto in Sassari nei registri dello Stato Civile al n. 168, parte II Serie A, con il signor;
I coniugi sono Controparte_1
pagina 1 di 3 economicamente indipendenti, e mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del resistente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio;
i figli e seppur maggiorenni non sono ancora autosufficienti economicamente Per_1 Per_2 continueranno a rimanere a carico ed a vivere unitamente al genitore paterno. Per quanto attiene la figlia secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, risulta autosufficiente, Persona_3 pertanto alcun onere in capo al sig. . Con vittoria di spese, diritti ed onorari” CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29 luglio 2024 chiedeva dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto l'11 giugno 1994 con unione dalla Controparte_1 quale erano nati tre figli, il 24 settembre 1995, il 29 luglio 2002 e Persona_3 Persona_4
, nato il [...], tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
Esponeva che dalla data della separazione, pronunciata con sentenza di questo tribunale dell'8 luglio
2019, la loro convivenza non era più ripresa. Aggiungeva di essersi ormai da tempo trasferita in provincia di Vicenza, dove lavorava e risiedeva stabilmente, che i figli e erano rimasti Per_1 Per_2 dall'epoca della separazione a vivere col padre presso la casa familiare di Alghero e che la maggiore era autonoma. Per_3
Non proponeva quindi alcuna domanda di contenuto patrimoniale e concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva il e, aderendo alla domanda di divorzio, precisava tuttavia che i Controparte_1 figli e non avevano ancora conseguito l'indipendenza economica e vivevano con lui nella Per_1 Per_2 casa familiare di Alghero. Prendendo atto di quanto rappresentato dalla ricorrente circa la conseguita autonomia della figlia maggiore, non proponeva altre domande.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe all'udienza cartolare del 13 marzo 2025, previa rinuncia espressa delle parti alla trattazione della causa in presenza.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine annuale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, trattandosi di circostanza indiscussa, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale ed affettiva.
In accoglimento della domanda, è pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Avendo le parti rassegnato conclusioni sostanzialmente condivise, non formulando domande di contenuto economico nell'interesse proprio o dei figli, tutti maggiorenni, non dev'essere adottata alcun'altra statuizione oltre a quella sullo stato.
Le spese sono interamente compensate, in ragione della definizione concordata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sassari, in data 11 giugno 1994, trascritto in Sassari nei registri dello Stato Civile al n. 168, parte II, serie A, fra nata il [...] a Parte_1
Sassari e nato il [...] a [...] Controparte_1
pagina 2 di 3 Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Sassari per l'annotazione della sentenza.
Sassari 17 marzo 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1883/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANASTASIA Parte_1 C.F._1
FARA
RICORRENTE contro
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
VITTORIO MARROCCU
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'ill.mo tribunale, ogni contraria istanza respinta, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sassari, in data 11 giugno 1994, trascritto in Sassari nei registri dello Stato Civile al n. 168, parte II Serie A, con il signor
[...]
; i coniugi sono economicamente indipendenti, e mancano i presupposti in fatto e in Controparte_1 diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio;
per quanto concerne i figli nessuna domanda di affidamento e mantenimento dei figli poiché maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non più conviventi con i genitori;
con vittoria di spese, diritti e onorari”
PER IL RESISTENTE: “Voglia l'ill.mo Tribunale, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sassari, in data 11 giugno 1994, trascritto in Sassari nei registri dello Stato Civile al n. 168, parte II Serie A, con il signor;
I coniugi sono Controparte_1
pagina 1 di 3 economicamente indipendenti, e mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del resistente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio;
i figli e seppur maggiorenni non sono ancora autosufficienti economicamente Per_1 Per_2 continueranno a rimanere a carico ed a vivere unitamente al genitore paterno. Per quanto attiene la figlia secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, risulta autosufficiente, Persona_3 pertanto alcun onere in capo al sig. . Con vittoria di spese, diritti ed onorari” CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29 luglio 2024 chiedeva dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto l'11 giugno 1994 con unione dalla Controparte_1 quale erano nati tre figli, il 24 settembre 1995, il 29 luglio 2002 e Persona_3 Persona_4
, nato il [...], tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
Esponeva che dalla data della separazione, pronunciata con sentenza di questo tribunale dell'8 luglio
2019, la loro convivenza non era più ripresa. Aggiungeva di essersi ormai da tempo trasferita in provincia di Vicenza, dove lavorava e risiedeva stabilmente, che i figli e erano rimasti Per_1 Per_2 dall'epoca della separazione a vivere col padre presso la casa familiare di Alghero e che la maggiore era autonoma. Per_3
Non proponeva quindi alcuna domanda di contenuto patrimoniale e concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva il e, aderendo alla domanda di divorzio, precisava tuttavia che i Controparte_1 figli e non avevano ancora conseguito l'indipendenza economica e vivevano con lui nella Per_1 Per_2 casa familiare di Alghero. Prendendo atto di quanto rappresentato dalla ricorrente circa la conseguita autonomia della figlia maggiore, non proponeva altre domande.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe all'udienza cartolare del 13 marzo 2025, previa rinuncia espressa delle parti alla trattazione della causa in presenza.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine annuale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, trattandosi di circostanza indiscussa, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale ed affettiva.
In accoglimento della domanda, è pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Avendo le parti rassegnato conclusioni sostanzialmente condivise, non formulando domande di contenuto economico nell'interesse proprio o dei figli, tutti maggiorenni, non dev'essere adottata alcun'altra statuizione oltre a quella sullo stato.
Le spese sono interamente compensate, in ragione della definizione concordata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sassari, in data 11 giugno 1994, trascritto in Sassari nei registri dello Stato Civile al n. 168, parte II, serie A, fra nata il [...] a Parte_1
Sassari e nato il [...] a [...] Controparte_1
pagina 2 di 3 Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Sassari per l'annotazione della sentenza.
Sassari 17 marzo 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
pagina 3 di 3