Articolo 7 della Legge 16 maggio 1956, n. 493
Articolo 6Articolo 8
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27 giugno 1956
Art. 7. Norme per il deposito del contrassegno

Il deposito del contrassegno di cui all'articolo precedente deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 68° e non oltre le ore 16 del 62° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.
Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.
Entrata in vigore il 27 giugno 1956