Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 30/05/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 3133/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3133/2020 promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dell'avv. MARCHI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Arcidosso (GR),
Corso Toscana n. 48, posta certificata: Email_1
ATTRICE in OPPOSIZIONE contro
(C.F. ) con sede in Gazzo (PD), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dell'avv. CHIRICO ERNESTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Selvazzano Dentro (PD), via
Euganea n. 6/A, PEC: Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per le causali dedotte:
In via principale e anche in via riconvenzionale: accertare e dichiarare, in base ai motivi sopra esposti e
a quanto risulterà all'esito dell'istruttoria, la nullità o comunque l'annullabilità del modulo contratto di cui al doc. 2 e per conseguenza dichiarare la totale insussistenza della pretesa creditoria ex adverso avanzata in monitorio e, quindi, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1086/2020, R.G. n.
2500/2020, emesso dal Tribunale civile di Siena in data 13.10.2020, in quanto infondato;
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Tribunale civile di Siena in data 13.10.2020, in quanto infondato;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti istanze gradate, accertare e dichiarare, in base ai motivi sopra esposti, che l'opera è incompleta, difforme da quella proposta e che il prezzo non corrisponde a quelli di mercato e, di conseguenza, dichiarare la parziale insussistenza della pretesa creditoria ex adverso spiegata;
dichiarare quindi, in seguito a ciò, la sig.ra tenuta al pagamento della minor somma che risulterà eventualmente provata all'esito Pt_1 dell'istruttoria, subordinando il pagamento al completamento dell'impianto da parte di CP_1 al collaudo ed alla consegna di tutta la documentazione prevista dalla legge in originale, revocando comunque l'opposto decreto ingiuntivo n. 1086/2020, R.G. n. 2500/2020, emesso dal Tribunale civile di Siena in data 13.10.2020.
In tutti i casi con condanna ex art. 96 cpc I II III co.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre oneri ed accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per la convenuta: “Nel merito, in via principale, respingere ogni domanda attorea nei confronti di
in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi in atti esposti e, Controparte_1 conseguentemente, accertare e dichiarare valido ed efficace il contratto intercorso tra le parti, sottoscritto in data 28/01/2020 dall'attrice, e confermare il decreto ingiuntivo n. 1086/2020 del
27/10/2020 emesso dal Tribunale di Siena.
Con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie formulate dal patrocinio di nelle Controparte_1 proprie memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. nn. 2 e 3, depositate in data 16.07.2021 e 13.09.2021, e non ammesse, a cui si fa integrale rinvio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1086/2020 emesso dal Tribunale di Siena recante pagina 2 di 9 l'ingiunzione di pagare a favore della in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, la complessiva somma di € 21.970,00 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria. Esponeva l'attrice di essere stata contattata dalla odierna convenuta opposta per organizzare un incontro finalizzato all'illustrazione della possibilità di realizzare un impianto fotovoltaico;
che infatti nel gennaio 2020, il consulente , recatosi presso Tes_1
l'abitazione della le aveva proposto un impianto da installarsi presso l'immobile di Pt_1 proprietà della medesima attrice a costo zero in quanto la spesa dell'impianto sarebbe stata coperta tramite detrazioni fiscali in misura del 50% e cessione dell'energia prodotta alla stessa
Società Energetica srl per il restante 50%; che in un secondo incontro il consulente aveva Tes_1
fatto firmare alla un modulo da lui riempito finalizzato, a suo dire, all'inizio della Pt_1
pratica di valutazione della fattibilità, dopodichè tramite i cellulari dell'opponente e del di lei marito, aveva reperito i codici OTP utilizzati per attivare un contratto di finanziamento all'insaputa dei diretti interessati. Aggiungeva che agli inizi di marzo 2020 si erano presentati due operai, qualificatosi installatori, i quali avevano scaricato dei pannelli fotovoltaici successivamente montati sul tetto dell'abitazione alla presenza della sola figlia minorenne dell'opponente. Deduceva di aver avuto contezza dell'accensione del finanziamento solo a seguito della telefonata di un dipendente della Findomestic Banca che la informava del buon esito della pratica del prestito per la somma di € 21.970,00.
Sosteneva, quindi, la nullità del contratto in difetto di accordo, per esser rimasto il rapporto inter partes allo stato di mere trattative senza sfociare in un vero e proprio contratto di vendita;
in via subordinata, eccepiva il vizio del consenso stante la ravvisabilità del dolo della controparte per aver manifestato una falsa rappresentazione della realtà, ovvero per errore essenziale ricadente sulla natura o sull'oggetto del contratto dal momento che la Pt_1
aveva ritenuto di firmare una proposta non vincolante avente ad oggetto uno studio di fattibilità nonchè sull'identità o qualità della persona del contraente per riportare il modulo firmato è indicata una ragione sociale diversa da quella dell'opposta.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta contestava tutto quanto dedotto, argomentato e richiesto dall'opponente. Premesso infatti di essere una società operante in tutta Italia nel settore dell'esecuzione e dell'installazione di impianti di tecnologie diverse e, in particolare, di impianti fotovoltaici, rappresentava quello che era il proprio modus operandi consistente nel pagina 3 di 9 contattare telefonicamente i clienti, fissare un primo incontro a domicilio nel corso del quale venivano proposte e illustrate le soluzioni più favorevoli al caso concreto, in caso di interesse procedere alla compilazione e sottoscrizione del contratto, in un secondo incontro fissare le modalità e i termini di pagamento, a seguire fissare incontri di carattere tecnico al fine di verificare la fattibilità dell'impianto, per procedere poi con l'installazione. Assumeva il pieno rispetto nella fattispecie in esame dell'iter testè descritto, evidenziando come la fosse Pt_1 stata resa edotta della possibilità di corrispondere il prezzo di € 21.970,00 tramite pagamento diretto a o tramite la stipulazione di un contratto di finanziamento con la Controparte_1 società Findomestic Banca s.p.a., soluzione, quest'ultima, adottata dai coniugi i quali Pt_1
avevano provveduto a fornire i dati e i documenti all'uopo necessari. Deduceva quindi essere avvenuta l'installazione e il collaudo dell'impianto, accettato dall'attrice la quale, sottoscrivendo il contratto del 28.01.2020, ne aveva accettato tutte le condizioni e i termini di cui aveva piena contezza. Chiedeva pertanto concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo di cui chiedeva la conferma nonchè dichiararsi la validità e l'efficacia del contratto stipulato inter partes il 28.10.2020.
All'esito dell'udienza di prima comparizione e trattazione, il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto ed assegnava i termini ex art. 183 c.p.c. Depositate le memorie la causa, istruita mediante produzioni documentali, l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attrice e delle prove testimoniali richieste dalle parti sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti, veniva trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
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La presente causa viene decisa in applicazione del criterio della “ragione più liquida” che consente di sovvertire l'ordine d'esame dei motivi di ricorso in favore dell'immediata evidenza della soluzione e di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione pagina 4 di 9 dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008). Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore; consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Ebbene, sulla base del principio della “ragione più liquida” l'opposizione e la domanda riconvenzionale di annullamento del contratto di fornitura per dolo ex art. 1439 c.c. meritano accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Affinché possa essere chiesto e ottenuto l'annullamento del contratto occorre valutare se uno dei contraenti è ricorso all'utilizzo di raggiri al fine di determinare nell'altra parte la volontà di contrattare, e i raggiri devono essere tali che, senza di essi, il contraente che chiede l'annullamento non avrebbe contrattato.
Nel caso di specie, afferma di essere stata indotta alla stipula del contratto di Parte_1
fornitura con la società prevalentemente dalla convenienza dell'operazione Controparte_1
che, a suo dire, le era stata prospettata dal consulente come “a costo zero”. Tes_1
Quanto all'eccezione, sollevata dall'attrice, di mancanza in capo al predetto consulente di poteri di rappresentanza si osserva come, in ogni caso, la società convenuta non ha mai contestato la riconducibilità del comportamento a sé, e si è, anzi, difesa nel merito asserendo l'assoluta legittimità e correttezza dell'operato del consulente.
L'attrice, a sostegno della sua affermazione relativa alla circostanza che l'agente le aveva prospettato il costo dell'impianto come pari a zero, allega copia del modulo sottoscritto con datato 28 gennaio 2020, in cui effettivamente nel riquadro “OFFERTA: Controparte_1
PACCHETTO ATTINENZE”, risulta scritto a penna “Zero Ø” sia nella colonna posta a sinistra del foglio sia in quella a destra;
lo zero sbarrato è nuovamente riportato nei riquadri successivi sotto la voce “Modalità di pagamento” e “N”.
pagina 5 di 9 La convenuta ritiene ingiustificabile l'ingenuità dell'attrice, persona oramai adulta, pienamente capace e inserita nel mondo del lavoro, la quale non poteva non rendersi conto dell'impossibilità per un'impresa commerciale di regalare i propri prodotti, peraltro di valore ingente, ai clienti e sostiene che i coniugi erano stati edotti sin da subito della Persona_1
riferibilità del costo zero non alla fornitura dell'impianto bensì al solo “Pacchetto attinenze”.
L'assunto difensivo non è condivisibile.
Si deve quantomeno ammettere che l'apposizione di simili diciture (“Zero Ø”) è idonea a ingenerare confusione nel contraente debole, in questo caso il consumatore, anche in considerazione che non viene mai spiegato con precisione in cosa consista il “Pacchetto attinenze” e che le delucidazioni del consulente sono state tutt'altro che cristalline e di Tes_1
facile comprensione laddove egli fa riferimento all'“ammortamento a costo zero” (cfr. dichiarazioni del teste in risposta ai capitoli 1 e 2 articolati nell'atto di Testimone_2
citazione) atteso che l'ammortamento in senso tecnico consiste in un “procedimento contabile con cui in un'impresa si ripartiscono in un determinato numero di esercizi futuri i costi dei beni acquistati per il funzionamento dell'impresa stessa per mezzo di quote che incidono sul calcolo del reddito dei vari esercizi” (definizione contenuta nel vocabolario Treccani).
Vero è, invece, che , nella persona del suo agente, avrebbe dovuto assicurarsi, CP_1 prima di far sottoscrivere i due contratti - quello della fornitura e installazione dell'impianto e quello collegato di finanziamento - che la avesse realmente capito l'entità dell'intera Pt_1
operazione e il suo costo, nonché le implicazioni che la loro stipula avrebbe comportato.
La prospettazione non veritiera della realtà risulta addirittura rafforzata alla stregua delle rassicurazioni provenienti dalla non meglio identificata la quale durante il Tes_3
colloquio telefonico successivo all'incontro con il consulente , ribadisce la convenienza Tes_1 dell'operazione a costo zero prospettando addirittura la ricezione di un bonus iniziale da
€.750,00 e ricordando i benefici economici derivanti dall'impianto che, una volta collegato alla rete, “inizia a produrre energia. Una parte la utilizzerete voi in famiglia, con il vostro risparmio in bolletta, e una parte verrà venduta in rete e a voi verrà pagata” e ancora “Mi raccomando, tutti questi soldini che vi arrivano grazie all'impianto, quindi anche la detrazione fiscale, teneteli da parte perché servono per andare a coprire la quota dei 269 euro che poi si va a prendere la Findomestic”.
La rappresentazione dei fatti offerti dalla convenuta è tale da indurre un consumatore medio, quale la a ritenere di non dover subire alcun esborso dal momento la vendita Pt_1 pagina 6 di 9 dell'energia solare prodotta dall'impianto in eccedenza rispetto ai consumi domestici sarebbe stata sufficiente a coprire la quota di € 269 “che poi si va a prendere da Findomestic” (?). In tal senso potrebbe invero spiegarsi il termine “ammortizzare”.
Oltre a ciò si aggiunge che la pagina iniziale del contratto reca la dicitura “Preventivo contratto”, denominazione che può trarre in inganno il consumatore convinto di sottoscrivere un atto preliminare alla conclusione del contratto e non un vero e proprio contratto vincolante anche in considerazione del modus operandi di , comunicato alla CP_1 Pt_1
al primo incontro, e ribadito negli atti processuali, in virtù del quale il contratto avrebbe richiesto necessariamente un previo studio di fattibilità dell'installazione che, a questo punto, non si riesce a capire proprio sulla base di quali elementi sarebbe stato effettuato visto che la visita a domicilio del consulente non è stata preceduta da alcun accertamento tecnico
(circostanza questa non contestata). Anche il fatto che i due contratti, quello con ER e quello collegato con Findomestic siano stati redatti con modalità diverse, sottoscrizione su modulo cartaceo il primo e mediante codici OTP il secondo, costituisce elemento sintomatico dell'intento di celare alla diretta interessata la pressochè contestuale stipula di due distinti contratti.
Il principio di buona fede e correttezza è principio generale che regola i rapporti contrattuali cui tutte le parti devono ispirarsi e attenersi, ed è principio codificato all'articolo 2, comma 2, lett. c-bis), e) ed all'art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 206/2005 nonchè, in ogni caso, all'art. 1337 c.c.
L'agente e, quindi, la società convenuta, avrebbe dovuto accertarsi che le condizioni del contratto fossero state ben comprese dalla anche avuto riguardo alla condizione Pt_1
economica e all'esperienza di quest'ultima, ricordando, nuovamente, che si trattava di contraente-consumatrice.
Non adempiuti adeguatamente gli obblighi generali ai sensi dell'art. 5, comma 3, a tutela dei diritti sanciti dall'art. 2 comma 1, lett c-bis) ed e) D.lgs. n. 206/2005 nonché degli obblighi di informazione previsti per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali di cui agli artt. 49 e ss. D.lgs. n. 206/2005 da parte del consulente (risultando evidente che la non avesse ben compreso le informazioni fornitele e che non fosse Pt_1
altresì consapevole delle implicazioni derivanti dalla sottoscrizione del contratto), si deve anche valutare se ci si trovi in presenza di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'art. 20
pagina 7 di 9 D.lgs. n. 206/2005 a mente del quale una “pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta
[…]». Considerata la qualità di consumatore dell'attrice, tenuto conto della tipologia di affare commerciale concluso, vendita di un bene di ingente valore quale un impianto fotovoltaico, si può dire che la condotta del consulente di sia stata idonea a falsare il CP_1
comportamento economico della la quale ha sottoscritto il contratto di fornitura in Pt_1
ragione di una falsa rappresentazione della realtà indotta dal comportamento ambiguo e ingannevole.
Avuto riguardo alla condotta complessivamente tenuta da parte convenuta si deve verificare se sono integrati i presupposti per l'annullamento del contratto richiesti dall'art. 1439 c.c.
La sussistenza del dolo quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto assume rilevanza quando, come nel caso di specie, incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una distorta rappresentazione della realtà, contestuale alla manifestazione della volontà negoziale, a seguito della quale la parte si sia determinata a stipulare (cfr. Cass. n. 31731/2021; n. 5734/2019; n. 21074/2009) e che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. (cfr. Cass. 12892/2015; n.
14628/2009; n. 12424/2006) avendo riguardo alle particolari circostanze di fatto e alle qualità
e condizioni soggettive dell'altra parte (cfr. Cass. 13872/2018; n. 1585/2017).
Devesi pertanto annullare il contratto di compravendita dell'impianto fotovoltaico stipulato da parte attrice e parte convenuta;
nulla con riferimento al contratto di finanziamento ad esso collegato risultato già estinto a seguito del pagamento effettuato da . CP_1
All'annullamento del contratto consegue l'infondatezza della pretesa creditoria dell'opposta e la revoca del decreto ingiuntivo opposto stante la liberazione delle parti dalle proprie obbligazioni contrattuali.
Segue la condanna della parte soccombente alla refusione a favore dell'attrice delle spese processuali che vengono liquidate come da dispositivo in conformità al DM n. 55/2014 aggiornato al DM n. 147/2022, scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000,00, importi medi per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla il contratto oggetto del presente giudizio stipulato tra e Parte_1 il 28.01.2020 e, per l'effetto; CP_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1086/2020 emesso dal Tribunale civile di Siena;
- condanna la società opposta alla refusione in favore dell'opponente delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Claudia Marchi dichiaratasi antistario.
Siena, 31/05/2025
Il Giudice OP
dott. Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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