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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/06/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7448/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica nella persona del dott. Luca Fuzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta a Ruolo Generale n.
3679/2024 avente per oggetto “opposizione a ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e segg. L. 689/1981 relativa a sanzioni amministrative” promossa da da
P.IVA e C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. Dott. , con sede legale in Padova, CP_1
Via F.lli Cervi 6 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Zampese del Foro di
Treviso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Treviso, Via Monterumici n. 8/1.
- APPELLANTE - contro
(P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma viale Europa
n. 190
Pagina 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Manno del Foro di
Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Milano, alla via Cordusio n. 4
- APPELLATA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante “Voglia l'On.le Tribunale di Bergamo adito Parte_1
Nel merito Riformare la sentenza n. 70/2024, emessa dal Giudice di Pace di
Grumello del Monte, pubblicata in data 31/05/2024, con la quale è stato accolto il ricorso promosso da sub r.g. n. 750/2023 avverso Controparte_2
l'avviso di accertamento esecutivo n. 85 del 24/07/2023, notificato in data
27/07/2023, avente ad oggetto il Canone Unico Patrimoniale dovuto al per esposizioni pubblicitarie avvenute Parte_2 nell'annualità 2022 per complessivi € 812,00 (comprese sanzioni ed interessi).
Con vittoria delle spese e restituzione delle somme che dovessero essere nelle more versate da in esecuzione della sentenza di prime cure” Pt_1
Parte appellata – “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_2
contrariis reiectis, così giudicare:
- in via pregiudiziale: respinta ogni contraria istanza, per tutti i motivi esposti, visti gli articoli 345 e 348 bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello proposto;
- in via preliminare nel merito: dichiarare l'accertamento esecutivo illegittimo in quanto come previsto dall'art. 1, comma 821, lettera G, della L. 160/2019, il medesimo accertamento presuppone la previa redazione di un verbale da parte di un pubblico ufficiale, che le controparti non hanno prodotto;
- in ogni caso nel merito: rigettare l'appello proposto da nei Parte_1
confronti di con conseguente conferma, anche con Controparte_2
eventuale diversa motivazione, del capo della sentenza impugnato;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pagina 2 Con ricorso depositato presso il Giudice di Pace di Grumello del
Monte in data 11.09.2023 impugnava Controparte_2
l'accertamento esecutivo n. 85 del 24.07.2023, proveniente dal
Comune di e notificatole in data 27.07.2023 Parte_2
dalla concessionaria del servizio di riscossione con il Parte_1
quale le veniva comminata la sanzione amministrativa per complessivi € 812,00 per omesso versamento del Canone Unico
Patrimoniale per l'anno 2022, relativo all'ufficio di sito in CP_2
, Via Europa Unita. La ricorrente contestava la Parte_2
non debenza del canone oggetto dell'accertamento esecutivo notificatole. si costituiva alla prima udienza tenutasi davanti al Parte_1
Giudice di Pace di Grumello del Monte in data 09.02.2024, chiedendo il rigetto dell'avversa impugnazione. Il giudice, dichiarata la contumacia del , Parte_2
rinviava la causa all'udienza del 14.05.2024 per la discussione orale.
All'esito della discussione all'udienza così fissata, il Giudice di
Pace di Grumello del Monte depositava in data 31.05.2024 la sentenza n. 70/2024 con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta da dichiarava nullo l'avviso di Controparte_2
accertamento esecutivo n.85 del 24.07.2023.
Avverso la predetta sentenza notificava Parte_1
telematicamente a in data 28.12.2024, l'atto di Controparte_2
citazione in appello introduttivo del presente giudizio con il quale, riproponendo le argomentazioni già disattese dal giudice di prime cure, chiedeva di “…Riformare la sentenza n. 70/2024, emessa dal
Giudice di Pace di Grumello del Monte, pubblicata in data
31/05/2024, con la quale è stato accolto il ricorso promosso da
Pagina 3 sub r.g. n. 750/2023 avverso l'avviso di Controparte_2
accertamento esecutivo n. 85 del 24/07/2023, notificato in data
27/07/2023, avente ad oggetto il Canone Unico Patrimoniale dovuto al per esposizioni Parte_2
pubblicitarie avvenute nell'annualità 2022 per complessivi €
812,00 (comprese sanzioni ed interessi)”, con contestuale vittoria di spese di causa e restituzione delle somme eventualmente versate in esecuzione della sentenza impugnata. si costituiva nel presente giudizio con comparsa Controparte_2
di costituzione e di risposta depositata in data 05.03.2025, chiedendo, in via preliminare, che il Tribunale dichiarasse l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 345 e 348bis c.p.c.
e, nel merito, che rigettasse l'appello medesimo confermando pertanto la sentenza di primo grado oggetto di impugnazione.
All'udienza del 15.04.2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti depositati e discutevano la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione, anche ai sensi degli artt.
350bis e 350 3° c. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere esaminata l'eccezione di manifesta infondatezza dell'appello proposta da ai sensi Controparte_2
degli artt. 345 e 348bis c.p.c.
L'eccezione è infondata. L'appello può ritenersi manifestamente inammissibile, al punto di esonerare il decidente dal suo esame nel merito, solo quando si rinviene una causa di inammissibilità di natura formale che rende la sua stessa proposizione illegittima
Pagina 4 ovvero se nel merito l'esame degli atti introduttivi faccia emergere l'assenza di ogni probabilità di accoglimento.
Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi in esame.
L'appello proposto è, infatti, certamente ammissibile in quanto proposto tempestivamente e nelle forme corrette. Sul punto, nessuna eccezione specifica è stata svolta nemmeno dalla convenuta.
Non può, nella fattispecie, rilevarsi nemmeno un'ipotesi di manifesta infondatezza tale da giustificare una declaratoria preliminare in rito come quella prevista dall'art. 348bis c.p.c. atteso che, come già evidenziato dal giudice di prime cure che per queste ragioni è addivenuto a compensazione integrale delle spese tra le parti, e come emerge anche dalla lettura del copioso materiale giurisprudenziale citato e prodotto dalle parti, la questione oggetto di decisione appare nuova e certamente non scontata, circostanze – queste – che escludono, a prescindere dagli esiti del presente giudizio, una infondatezza manifesta ma giustificano, piuttosto, la richiesta di riesame della sentenza impugnata.
Ciò premesso, ritiene questo Giudice che l'appello proposto da sia comunque infondato e non meriti Parte_3
accoglimento.
Deve, in primo luogo, essere accolta l'eccezione svolta dalla convenuta in merito alla asserita nullità dell'avviso di accertamento notificatole da per mancata allegazione del verbale di Parte_1
accertamento. In proposito, la produzione del verbale deve ritenersi l'unico atto idoneo a costituire prova dell'accertamento effettivo della violazione, in assenza del quale la medesima non può dirsi perpetrata. Né può costituire prova equipolllente, come sostenuto da la produzione in primo grado, da parte dell'odierna Parte_1
Pagina 5 appellante, della scheda di rilevazione dei mezzi pubblicitari (all. 7 alla comparsa di costituzione in primo grado) riportata poi nell'avviso di accertamento notificato a pag.
3. La scheda di rilevazione dei mezzi costituisce infatti atto interno alla concessionaria per la riscossione, privo dell'efficacia rivestita invece dal verbale di accertamento.
Manca, pertanto, la prova stessa della contestata violazione, e per tali ragioni l'appello non può ritenersi fondato.
In ogni caso, anche nel merito esso è infondato.
La questione decisiva, di puro diritto, è stabilire, una volta accertato e non contestato che le insegne apposte da nei locali CP_2
in cui svolge l'attività siti in Comune di sono da Parte_2
ritenersi insegne di esercizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 D.P.R. n. 495/1992, debbano ritenersi, nel loro complesso, un unico mezzo pubblicitario, come tale assoggettato a tassazione unitaria sulla base della superficie complessiva delle insegne medesime, ovvero una pluralità di mezzi pubblicitari, soggetti ciascuno a tassazione. Ciò in quanto il regolamento C.U.P. del stabilisce che “sono esenti dal Parte_2
canone le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
Questo Giudice ritiene, invero, di condividere le argomentazioni lucidamente esposte dal Giudice di prime cure nel provvedimento oggetto di impugnazione.
In particolare, il limite alla tassazione contenuto nell'art. 1 comma
833 della legge n. 160/2019 e riprodotto nell'art. 15 lett. E) del regolamento C.U.P. del per le Parte_2
Pagina 6 insegne aventi superficie complessiva non superiore a 5 metri quadrati è formulato in termini tali – facendo riferimento alla
“superficie complessiva” delle insegne e quindi implicitamente presupponendo un calcolo costituito dalla sommatoria delle medesime – da escludere che ciascuna delle insegne in questione sia considerata come veicolatrice di autonomo messaggio pubblicitario distinto dalle altre. Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, è proprio la ratio stessa della norma primaria fatta propria dal regolamento comunale C.U.P. di , Parte_2
consistente nella tassazione della comunicazione pubblicitaria, ad indurre a ritenere che nel caso di specie le insegne in questione vadano considerate come portatrici nel loro complesso di un unico messaggio pubblicitario, e vadano pertanto complessivamente considerate come una sola insegna: in tal senso, la contestualità della loro collocazione, che le vede tutte esposte nel medesimo ambito spaziale, il locale dove esercita la sua Controparte_2
attività in , ne qualifica la funzione come Parte_2
meramente segnaletica ancor più che pubblicitaria, tanto più in un contesto territoriale – il Comune di – piccolo e Parte_2
facilmente circoscrivibile.
Pur condividendo la valutazione del Giudice a quo in merito alla non necessità del requisito della connessione tra le insegne in questione atteso il tenore letterale dell'art. 1 comma 833 della legge n. 160/2019, non può non evidenziarsi come in questo caso la predetta connessione sussista comunque indubitabilmente: le insegne, infatti, sono come detto apposte – sia pure su mezzi diversi
– nel medesimo contesto spaziale, svolgono la medesima (ed unica) funzione di indicare il luogo dove si trova l'Ufficio postale di e di riferirsi al medesimo e hanno il medesimo Parte_2
Pagina 7 contenuto. Non si tratta pertanto di insegne ciascuna delle quali volta a diffondere un distinto messaggio pubblicitario, ma di mezzi tutti rivolti al medesimo e unico scopo di indicare la sede dell'Ufficio postale del Comune (o la riferibilità al medesimo
Ufficio postale dei mezzi allocati nei suoi pressi). Stante il predetto requisito della connessione oggettiva tra le insegne in questione, le stesse vanno pertanto considerate come un unico mezzo pubblicitario, come ripetutamente affermato anche dalla Suprema
Corte. In proposito, è rilevante osservare che sebbene le sentenze citate dal Giudice di prime cure si riferiscano a fattispecie leggermente diversa, come sottolineato dall'appellante, ciò non di meno esprimono un principio di diritto (quello per cui è da ritenersi
“… unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza… ”) che può certamente essere applicato anche alla fattispecie in esame.
Per le ragioni che precedono, pertanto, l'appello deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'appellante in applicazione del principio della soccombenza. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con atto di appello notificato in data 28.12.2024 c.p.c. da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Controparte_2
Giudice di Pace di Grumello del Monte n. 70/2024, ogni altra domanda ed eccezione respinta:
Pagina 8 1) Rigetta l'appello.
2) Condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_2
spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 600,00 per la fase di studio, euro
600,00 per la fase introduttiva, ed euro 1.000,00 per la fase decisoria, oltre il 15% per spese generali, IVA e accessori come per legge.
Così deciso in Bergamo, il 24 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Luca Fuzio
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica nella persona del dott. Luca Fuzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta a Ruolo Generale n.
3679/2024 avente per oggetto “opposizione a ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e segg. L. 689/1981 relativa a sanzioni amministrative” promossa da da
P.IVA e C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. Dott. , con sede legale in Padova, CP_1
Via F.lli Cervi 6 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Zampese del Foro di
Treviso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Treviso, Via Monterumici n. 8/1.
- APPELLANTE - contro
(P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma viale Europa
n. 190
Pagina 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Manno del Foro di
Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Milano, alla via Cordusio n. 4
- APPELLATA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante “Voglia l'On.le Tribunale di Bergamo adito Parte_1
Nel merito Riformare la sentenza n. 70/2024, emessa dal Giudice di Pace di
Grumello del Monte, pubblicata in data 31/05/2024, con la quale è stato accolto il ricorso promosso da sub r.g. n. 750/2023 avverso Controparte_2
l'avviso di accertamento esecutivo n. 85 del 24/07/2023, notificato in data
27/07/2023, avente ad oggetto il Canone Unico Patrimoniale dovuto al per esposizioni pubblicitarie avvenute Parte_2 nell'annualità 2022 per complessivi € 812,00 (comprese sanzioni ed interessi).
Con vittoria delle spese e restituzione delle somme che dovessero essere nelle more versate da in esecuzione della sentenza di prime cure” Pt_1
Parte appellata – “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_2
contrariis reiectis, così giudicare:
- in via pregiudiziale: respinta ogni contraria istanza, per tutti i motivi esposti, visti gli articoli 345 e 348 bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello proposto;
- in via preliminare nel merito: dichiarare l'accertamento esecutivo illegittimo in quanto come previsto dall'art. 1, comma 821, lettera G, della L. 160/2019, il medesimo accertamento presuppone la previa redazione di un verbale da parte di un pubblico ufficiale, che le controparti non hanno prodotto;
- in ogni caso nel merito: rigettare l'appello proposto da nei Parte_1
confronti di con conseguente conferma, anche con Controparte_2
eventuale diversa motivazione, del capo della sentenza impugnato;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pagina 2 Con ricorso depositato presso il Giudice di Pace di Grumello del
Monte in data 11.09.2023 impugnava Controparte_2
l'accertamento esecutivo n. 85 del 24.07.2023, proveniente dal
Comune di e notificatole in data 27.07.2023 Parte_2
dalla concessionaria del servizio di riscossione con il Parte_1
quale le veniva comminata la sanzione amministrativa per complessivi € 812,00 per omesso versamento del Canone Unico
Patrimoniale per l'anno 2022, relativo all'ufficio di sito in CP_2
, Via Europa Unita. La ricorrente contestava la Parte_2
non debenza del canone oggetto dell'accertamento esecutivo notificatole. si costituiva alla prima udienza tenutasi davanti al Parte_1
Giudice di Pace di Grumello del Monte in data 09.02.2024, chiedendo il rigetto dell'avversa impugnazione. Il giudice, dichiarata la contumacia del , Parte_2
rinviava la causa all'udienza del 14.05.2024 per la discussione orale.
All'esito della discussione all'udienza così fissata, il Giudice di
Pace di Grumello del Monte depositava in data 31.05.2024 la sentenza n. 70/2024 con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta da dichiarava nullo l'avviso di Controparte_2
accertamento esecutivo n.85 del 24.07.2023.
Avverso la predetta sentenza notificava Parte_1
telematicamente a in data 28.12.2024, l'atto di Controparte_2
citazione in appello introduttivo del presente giudizio con il quale, riproponendo le argomentazioni già disattese dal giudice di prime cure, chiedeva di “…Riformare la sentenza n. 70/2024, emessa dal
Giudice di Pace di Grumello del Monte, pubblicata in data
31/05/2024, con la quale è stato accolto il ricorso promosso da
Pagina 3 sub r.g. n. 750/2023 avverso l'avviso di Controparte_2
accertamento esecutivo n. 85 del 24/07/2023, notificato in data
27/07/2023, avente ad oggetto il Canone Unico Patrimoniale dovuto al per esposizioni Parte_2
pubblicitarie avvenute nell'annualità 2022 per complessivi €
812,00 (comprese sanzioni ed interessi)”, con contestuale vittoria di spese di causa e restituzione delle somme eventualmente versate in esecuzione della sentenza impugnata. si costituiva nel presente giudizio con comparsa Controparte_2
di costituzione e di risposta depositata in data 05.03.2025, chiedendo, in via preliminare, che il Tribunale dichiarasse l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 345 e 348bis c.p.c.
e, nel merito, che rigettasse l'appello medesimo confermando pertanto la sentenza di primo grado oggetto di impugnazione.
All'udienza del 15.04.2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti depositati e discutevano la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione, anche ai sensi degli artt.
350bis e 350 3° c. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere esaminata l'eccezione di manifesta infondatezza dell'appello proposta da ai sensi Controparte_2
degli artt. 345 e 348bis c.p.c.
L'eccezione è infondata. L'appello può ritenersi manifestamente inammissibile, al punto di esonerare il decidente dal suo esame nel merito, solo quando si rinviene una causa di inammissibilità di natura formale che rende la sua stessa proposizione illegittima
Pagina 4 ovvero se nel merito l'esame degli atti introduttivi faccia emergere l'assenza di ogni probabilità di accoglimento.
Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi in esame.
L'appello proposto è, infatti, certamente ammissibile in quanto proposto tempestivamente e nelle forme corrette. Sul punto, nessuna eccezione specifica è stata svolta nemmeno dalla convenuta.
Non può, nella fattispecie, rilevarsi nemmeno un'ipotesi di manifesta infondatezza tale da giustificare una declaratoria preliminare in rito come quella prevista dall'art. 348bis c.p.c. atteso che, come già evidenziato dal giudice di prime cure che per queste ragioni è addivenuto a compensazione integrale delle spese tra le parti, e come emerge anche dalla lettura del copioso materiale giurisprudenziale citato e prodotto dalle parti, la questione oggetto di decisione appare nuova e certamente non scontata, circostanze – queste – che escludono, a prescindere dagli esiti del presente giudizio, una infondatezza manifesta ma giustificano, piuttosto, la richiesta di riesame della sentenza impugnata.
Ciò premesso, ritiene questo Giudice che l'appello proposto da sia comunque infondato e non meriti Parte_3
accoglimento.
Deve, in primo luogo, essere accolta l'eccezione svolta dalla convenuta in merito alla asserita nullità dell'avviso di accertamento notificatole da per mancata allegazione del verbale di Parte_1
accertamento. In proposito, la produzione del verbale deve ritenersi l'unico atto idoneo a costituire prova dell'accertamento effettivo della violazione, in assenza del quale la medesima non può dirsi perpetrata. Né può costituire prova equipolllente, come sostenuto da la produzione in primo grado, da parte dell'odierna Parte_1
Pagina 5 appellante, della scheda di rilevazione dei mezzi pubblicitari (all. 7 alla comparsa di costituzione in primo grado) riportata poi nell'avviso di accertamento notificato a pag.
3. La scheda di rilevazione dei mezzi costituisce infatti atto interno alla concessionaria per la riscossione, privo dell'efficacia rivestita invece dal verbale di accertamento.
Manca, pertanto, la prova stessa della contestata violazione, e per tali ragioni l'appello non può ritenersi fondato.
In ogni caso, anche nel merito esso è infondato.
La questione decisiva, di puro diritto, è stabilire, una volta accertato e non contestato che le insegne apposte da nei locali CP_2
in cui svolge l'attività siti in Comune di sono da Parte_2
ritenersi insegne di esercizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 D.P.R. n. 495/1992, debbano ritenersi, nel loro complesso, un unico mezzo pubblicitario, come tale assoggettato a tassazione unitaria sulla base della superficie complessiva delle insegne medesime, ovvero una pluralità di mezzi pubblicitari, soggetti ciascuno a tassazione. Ciò in quanto il regolamento C.U.P. del stabilisce che “sono esenti dal Parte_2
canone le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
Questo Giudice ritiene, invero, di condividere le argomentazioni lucidamente esposte dal Giudice di prime cure nel provvedimento oggetto di impugnazione.
In particolare, il limite alla tassazione contenuto nell'art. 1 comma
833 della legge n. 160/2019 e riprodotto nell'art. 15 lett. E) del regolamento C.U.P. del per le Parte_2
Pagina 6 insegne aventi superficie complessiva non superiore a 5 metri quadrati è formulato in termini tali – facendo riferimento alla
“superficie complessiva” delle insegne e quindi implicitamente presupponendo un calcolo costituito dalla sommatoria delle medesime – da escludere che ciascuna delle insegne in questione sia considerata come veicolatrice di autonomo messaggio pubblicitario distinto dalle altre. Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, è proprio la ratio stessa della norma primaria fatta propria dal regolamento comunale C.U.P. di , Parte_2
consistente nella tassazione della comunicazione pubblicitaria, ad indurre a ritenere che nel caso di specie le insegne in questione vadano considerate come portatrici nel loro complesso di un unico messaggio pubblicitario, e vadano pertanto complessivamente considerate come una sola insegna: in tal senso, la contestualità della loro collocazione, che le vede tutte esposte nel medesimo ambito spaziale, il locale dove esercita la sua Controparte_2
attività in , ne qualifica la funzione come Parte_2
meramente segnaletica ancor più che pubblicitaria, tanto più in un contesto territoriale – il Comune di – piccolo e Parte_2
facilmente circoscrivibile.
Pur condividendo la valutazione del Giudice a quo in merito alla non necessità del requisito della connessione tra le insegne in questione atteso il tenore letterale dell'art. 1 comma 833 della legge n. 160/2019, non può non evidenziarsi come in questo caso la predetta connessione sussista comunque indubitabilmente: le insegne, infatti, sono come detto apposte – sia pure su mezzi diversi
– nel medesimo contesto spaziale, svolgono la medesima (ed unica) funzione di indicare il luogo dove si trova l'Ufficio postale di e di riferirsi al medesimo e hanno il medesimo Parte_2
Pagina 7 contenuto. Non si tratta pertanto di insegne ciascuna delle quali volta a diffondere un distinto messaggio pubblicitario, ma di mezzi tutti rivolti al medesimo e unico scopo di indicare la sede dell'Ufficio postale del Comune (o la riferibilità al medesimo
Ufficio postale dei mezzi allocati nei suoi pressi). Stante il predetto requisito della connessione oggettiva tra le insegne in questione, le stesse vanno pertanto considerate come un unico mezzo pubblicitario, come ripetutamente affermato anche dalla Suprema
Corte. In proposito, è rilevante osservare che sebbene le sentenze citate dal Giudice di prime cure si riferiscano a fattispecie leggermente diversa, come sottolineato dall'appellante, ciò non di meno esprimono un principio di diritto (quello per cui è da ritenersi
“… unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza… ”) che può certamente essere applicato anche alla fattispecie in esame.
Per le ragioni che precedono, pertanto, l'appello deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'appellante in applicazione del principio della soccombenza. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con atto di appello notificato in data 28.12.2024 c.p.c. da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Controparte_2
Giudice di Pace di Grumello del Monte n. 70/2024, ogni altra domanda ed eccezione respinta:
Pagina 8 1) Rigetta l'appello.
2) Condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_2
spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 600,00 per la fase di studio, euro
600,00 per la fase introduttiva, ed euro 1.000,00 per la fase decisoria, oltre il 15% per spese generali, IVA e accessori come per legge.
Così deciso in Bergamo, il 24 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Luca Fuzio
Pagina 9