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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/05/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2113/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
15.10.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. FORLINI GIANMASSIMO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in P.le della Macina n.3, Parma
con tro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– resistente -
rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI IA , come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo loro studio in
PIAZZA SAN MARCO 63 IA
O G G TT : Al tre co ntroversi e i n m at eri a di assi st enza o bbl i ga t ori a .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
1 previa disapplicazione del provvedimento ministeriale Prot. 0029647 del 25/10/2023 del
[...]
, agli atti e di ogni altro atto presupposto, connesso dipendente e/o consequenziale, e CP_1
per l'effetto si chiede l'accertamento in capo al ricorrente dello status di “vittima del dovere” e per l'effetto la condanna del in persona del ministro pro tempore, in favore del Controparte_1
ricorrente al riconoscimento dei benefici collegati non prescritti che di seguito si elencano per una migliore comprensione, tenuto conto che la domanda per il riconoscimento dello status di vittime del dovere è stata inoltrata dal ricorrente in data 6 marzo 2023;
- i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1,
comma 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288;
- i benefici in materia di borse di studio, di cui all'articolo 4 L.407/98;
- il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità
da ogni tipo di imposta, ivi incluso
- l'Irpef dei ratei futuri pensionistici di cui all'articolo 8 L.206/04 – DPR n.243/06 art.4 comma 1
lett. c n.3.
- il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia
“C” gratuiti) benefici sanciti dall'art. 9 l. 206/04 ed esteso alle vittime del dovere ex art. 2 comma
106 l. 244/07;
Con condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio oltre al rimborso forfetario 15% IVA e CPA come per legge.
Per parte resistente:
In via pregiudiziale:
si eccepisce il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore della Corte dei Conti per tutte le domande che presentano un rilievo previdenziale.
Nel merito:
respingere la domanda perché infondata nei presupposti di fatto e di diritto.
In subordine, qualora si ritenesse eccezionale l'attività svolta: si eccepisce la prescrizione di tutti gli assegni periodici richiesti, e comunque antecedenti i 10 anni dalla proposizione della domanda amministrativa, formulata nel 2024, ai sensi dell'art. 2946 cc.
2 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, Appuntato Scelto QS (CC) effettivo al Comando Stazione Carabinieri
Chioggia Sottomarina (VE) Motovedetta CC N805 “Arena”, esponeva di avere subito delle lesioni il 18.1.2000 quando, mentre era di pattuglia finalizzata alla prevenzione dei reati e Controllo Ordine e Sicurezza Pubblica Territorio nel Comune di Rocca Priora
(Roma), veniva investito da uno scooter;
che l'evento aveva determinato una infermità
che era stata ritenuta derivante da causa di servizio;
che l'istanza presentata il 6.3.2023 al fine del riconoscimento dello status di vittima del dovere era stata rigettata per tardività
per decorso del termine decennale di prescrizione. Tanto premesso, il ricorrente agiva in giudizio nei confronti del sostenendo il diritto al riconoscimento Controparte_1
dello status di vittima del dovere e dei benefici conseguenti, come meglio individuati nelle conclusioni riportate in epigrafe, sul presupposto della imprescrittibilità dello status in questione e della decorrenza della prescrizione in relazione ai singoli benefici solo a far data da Cass., S.U, 10791/17.
2. Costituendosi in giudizio il convenuto eccepiva in via pregiudiziale il difetto CP_1
di giurisdizione del Giudice Ordinario – per essere competente la Corte dei Conti -
rispetto alle domande afferenti a trattamenti pensionistici, e nel merito deduceva l'infondatezza della domanda per assenza dei presupposti per la riconducibilità della fattispecie a vittima del dovere e comunque per l'erogazione dei benefici richiesti nonché
la prescrizione decennale delle pretese di carattere economico.
3. La causa senza attività istruttoria perveniva in decisione all'udienza odierna, nel corso della quale parte ricorrente precisava che le provvidenze richieste erano quelle specificamente indicate nelle conclusioni del ricorso.
§ § § § § § § § § § § § §
4. La pretesa di cui al ricorso è fondata, nei limiti di cui in motivazione.
3 5. Innanzitutto deve rilevarsi che al ricorrente in relazione alle lesioni conseguenti all'evento del 18.1.2000 deve essere riconosciuto lo status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1,
co. 563, L. 266/05.
5.1 Infatti egli venne investito da uno scooter che ad alta velocità effettuava manovre a zig zag per sottrarsi all'alt, quando era incaricato di attività di posto di controllo (doc. 1 ric.).
La fattispecie rientra dunque appieno nell'ipotesi di cui alla lett. b) di detta norma, e l'evento lesivo è conseguenza di rischio tipico del servizio affidato (cfr. Cass., S.U.,
10791/17; Cass., 34299/24).
6. E' infondata l'eccezione di prescrizione in relazione all'accertamento dello status di vittima del dovere, trattandosi di domanda imprescrittibile come da orientamento consolidato della giurisprudenza anche di legittimità, che il giudicante condivide (Cass.,
17440/22; Cass., 3868/23; Cass., ord., 11018/25).
7. E' invece fondata l'eccezione di prescrizione ordinaria decennale in relazione alla spettanza delle specifiche provvidenze richieste – intese come singole prestazioni ad esse conseguenti -. La prescrizione decorre dall'evento, mentre alcuna sospensione della prescrizione può derivare a favore del ricorrente per effetto della sussistenza di una giurisprudenza sfavorevole fino a Cass., S.U. 10791/17, sicché risulta prescritto il diritto a singole prestazioni per il periodo anteriore al decennio rispetto alla presentazione della domanda in via amministrativa.
8. In questi limiti va dunque accolta la pretesa di cui al ricorso riferita a:
- i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n.
288;
- i benefici in materia di borse di studio, di cui all'articolo 4 L.407/98;
- il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, ivi incluso
4 - l'Irpef dei ratei futuri pensionistici di cui all'articolo 8 L.206/04 – DPR n.243/06 art.4
comma 1 lett. c n.3;
- il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia “C” gratuiti) benefici sanciti dall'art. 9 l. 206/04 ed esteso alle vittime del dovere ex art. 2 comma 106 l. 244/07.
8. In assenza di provvidenze di carattere pensionistico tra quelle rivendicate con il ricorso,
risulta non pertinente l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal in CP_1
memoria di costituzione.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertato in capo al ricorrente lo status di vittima del dovere, condanna il a corrispondergli, nei limiti della prescrizione come CP_1
da motivazione:
- i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1,
comma 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288;
- i benefici in materia di borse di studio, di cui all'articolo 4 L.407/98;
- il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, ivi incluso
- l'Irpef dei ratei futuri pensionistici di cui all'articolo 8 L.206/04 – DPR n.243/06 art.4 comma
1 lett. c n.3;
- il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia “C” gratuiti).
Condanna altresì parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.300,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale, oltre rimborso delle spese di contributo unificato.
Venezia, 30/05/2025.
5 Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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