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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/02/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14632/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14632 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 17/7/2024, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. elettivamente domiciliato a Roma, Viale Tiziano n. 108, presso lo studio dell'avv. Fabio Fontanini che lo rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE E
(C.F. ), cessionaria del credito della Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
elettivamente domiciliata a Roma, Via Archimede n. 97, presso lo studio degli avv.ti Salvatore Trigilia
e Simone Maria Ghirelli che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate. pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009,
n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa, compresi quelli ove è trascritta l'assunzione delle prove orali.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
Con decreto n. 23316/2019, notificato in data 10/1/2020, questo Tribunale ha ingiunto al
[...]
(di seguito, per brevità, anche solo ), il pagamento della Parte_2 Parte_2 somma di € 6.626,80, oltre interessi e spese, in favore della per il mancato saldo delle Controparte_1 fatture n. 1058/2013, dell'importo di € 755,04, e n. 49/2013, dell'importo di € 5.871,76, relative al corrispettivo ancora dovuto per i servizi di fornitura di gasolio e manutenzione resi dalla in CP_2
favore del credito poi ceduto alla ingiungente. Parte_2
Il ha spiegato opposizione al citato decreto ingiuntivo, chiedendo di accogliere le seguenti Parte_2 conclusioni: “In via preliminare: - Rigettare ogni eventuale richiesta di concessione della clausola di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto stante l'assoluta carenza dei requisiti di legge oltre che per l'esistenza della prova scritta. In via principale: Accogliere la presente opposizione e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 23316/19 (RG 65932/19) con ogni conseguente pronuncia di legge;
In via riconvenzionale: 1) Accertato e dichiarato l'inadempimento della agli obblighi CP_2
contrattuali, condannare la quale cessionaria della , in Controparte_1 Controparte_2
persona del Liquidatore pt, a restituire al 7-Roma la somma di €. Parte_2 Parte_2
14.285,00 stante la mancata effettuazione di interventi di riqualificazione termica della centrale termica come previsto dal contratto del 05/10/2013: 2) Accertato e dichiarato l'inadempimento della agli obblighi di custodia e vigilanza dell'impianto termico, condannare la CP_2 Controparte_1
quale cessionaria della , in persona del Liquidatore pt, a restituire al Controparte_2
7-Roma la somma di €. 3.922,00 sostenuta per il ripristino dell'impianto a Parte_2
pagina 2 di 10 seguito del furto della componentistica dello stesso;
In via gradata: Nella denegata ipotesi in cui
l'Ill.mo Giudice condannasse il al pagamento di qualunque cifra a Controparte_3
qualsiasi titolo, in accoglimento della domanda della compensare tale importo con Controparte_1 le somme dovute dall' quale cessionaria della , in favore del CP_1 Controparte_2
a titolo di risarcimento danni / rimborso delle spese sostenute”. Controparte_3
A tal fine l'opponente ha sostanzialmente eccepito: 1) di aver stipulato con la nel 2006 e CP_2 nel 2013, due contratti di terzo responsabile del servizio energia dell'impianto termico;
2) che tuttavia, attese le omesse manutenzioni all'impianto di riscaldamento da parte dell'opposta, e avvicinandosi la data dell'assemblea condominiale che avrebbe dovuto stabilire il manutentore cui affidare il servizio, aveva comunicato alla la disdetta immediata del servizio con raccomandata a/r del 26/9/2014, CP_2 dalla stessa riscontrata con successiva missiva di risoluzione del 15/10/2014, a fronte dell'esposizione debitoria di € 6.626,80 maturata nei suoi confronti;
3) di essersi dunque rivolta alla la quale, CP_4
in data 31/10/2014, aveva inviato presso la centrale termica, il tecnico bruciatorista per eseguire l'accensione temporizzata dell'impianto; 3a) che il tecnico, in occasione del sopralluogo effettuato alla presenza del condomino , aveva constatato la manomissione di tre dei quattro moduli CP_5
presenti e delle serrature degli armadi in acciaio che custodivano gli impianti di riscaldamento, come risultante dalle relazioni della del 31/10/2014 e del 13/11/2014, e aveva potuto CP_4 conseguentemente provvedere all'accensione dell'unico modulo funzionante;
4) che, con raccomandata a/r del 17/11/2014, aveva informato la delle predette circostanze, altresì rappresentandole gli CP_2
obblighi di custodia e conservazione degli impianti di riscaldamento sulla stessa gravanti in qualità di terzo responsabile, e in ragione dei quali era la sola a detenere le chiavi delle serrature per aprire gli armadi in acciaio e accedere agli impianti, altresì comunicandole la conseguente imputabilità alla stessa dei costi di ripristino delle funzionalità dei tre impianti di riscaldamento sabotati;
5) di aver ulteriormente contestato, con missiva del 17/12/2014, la richiesta di pagamento della somma di €
6.626,80 avanzata dalla nei propri confronti, stante la mancata esecuzione da parte della stessa CP_2 degli interventi di riqualificazione termica presso l'impianto di riscaldamento in questione, con conseguente diritto a ottenere la restituzione della somma di € 14.285,00, a tal fine anticipatamente corrispostale;
6) di aver nuovamente contestato la richiesta di pagamento, reiterata dalla in CP_2
data 16/4/2019, intimandole di provvedere alla restituzione delle somme già ricevute per il servizio di riqualificazione termica mai eseguito, e dei costi sostenuti per il ripristino dei danni causati alla centrale termica dalla manomissione e dal furto di talune parti dei tre moduli;
7) la non debenza dell'importo di
€ 755,00 portato dalla fattura n. 1058/2013 emessa per “spese di lettura stag. 2012/2013”, stante l'insussistenza di alcuna richiesta di esecuzione di tale operazione da parte dell'esponente e attesa pagina 3 di 10 l'omessa allegazione di alcun riscontro delle letture effettuate;
8) la non debenza della somma di €
5.871,76 portata dalla fattura n. 49/2013, emessa per “rata lavori di riqualificazione energetica centrale termica”, stante l'omessa esecuzione della prestazione ivi dedotta, rispetto alla quale aveva, tuttavia, anticipatamente erogato alla il pagamento della somma di € 14.285,00; 9) che, a CP_2
fronte del grave inadempimento della agli obblighi assunti con contratto del 5/10/2013, CP_2 quest'ultimo doveva essere dichiarato risolto, con conseguente diritto a ottenere la restituzione di quanto già versato in favore della stessa, pari a € 14.285,00, nonché della somma di € 3.922,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il ripristino dell'impianto termico danneggiato, stante l'omessa vigilanza e custodia da parte della CP_2
Si è costituita in giudizio la cessionaria del credito della chiedendo di Controparte_1 Controparte_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
2. In via principale rigettare l'opposizione proposta dal Parte_2
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 23316/2019; 3. In subordine, nella denegata
[...] ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannare il , in p.l.r.p.t., al Parte_2
pagamento in favore di in p.l.r.p.t. di quanto risulterà dovuto in corso di causa;
4. In Controparte_1 ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente;
5. con vittoria di spese, anche generali, e compensi”.
L'opposta, in sintesi, ha rappresentato: 1) di essere cessionaria dei crediti della Controparte_2
, ivi incluso quello azionato in monitorio e oggetto del presente giudizio;
2) che il predetto
[...] credito di € 6.626,80 era sorto in ragione di prestazioni regolarmente eseguite in favore dell'opponente, come anche dimostrato dal pagamento quasi integrale, da parte di quest'ultimo, di una delle due fatture azionate in monitorio e, in particolare, la n. 49 dell'1/11/2013, di importo complessivamente pari a €
19.451,00, a fronte della minor somma residua di € 5.871,76, rimasta insoluta;
3) che, con missiva del
17/11/2014, spedita il 18/11/2014, il le aveva rappresentato che, il tecnico incaricato di Parte_2 recarsi presso l'impianto di riscaldamento per eseguirne l'accensione temporizzata, aveva riscontrato la manomissione di tre dei quattro moduli presenti e delle serrature degli armadi in acciaio, che custodiscono gli impianti di riscaldamento;
3a) che tuttavia, avendo riscontrato le citate problematiche agli impianti in data 30/10/2014, le relative contestazioni avrebbero dovuto essere effettuate dal
IN entro e non oltre la data dell'8/11/2014, mentre la missiva era stata spedita solo il
18/11/2014, con conseguente decadenza da ogni relativa pretesa, stante il disposto di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali del Contratto Servizio Energia sottoscritto dalle parti in data 21/1/2006, secondo il quale “eventuali contestazioni dovessero insorgere in relazione all'esercizio e la manutenzione dell'impianto termico dovranno essere comunicate per iscritto a entro e non CP_2
pagina 4 di 10 oltre il termine perentorio di 8 (otto) giorni dalla data in cui l'evento di contestazione si è verificato, a pena di decadenza dal diritto che si intende far valere”; 3b) che, infatti, la predetta clausola era stata espressamente approvata dal IN ex artt. 1341 e 1342 c.c.; 4) il corretto adempimento, fino al subentro della degli obblighi contrattualmente assunti, come anche risultante dalla missiva CP_4 del 31/10/2014, con la quale l'ingegnere della predetta società, aveva comunicato Tes_1 all'opponente di essersi personalmente recato, in data 21/6/2014, presso l'impianto termico in questione, al fine di verificare lo stato delle caldaie prima di formulare un'offerta di manutenzione, e di aver riscontrato che le stesse si trovavano in “perfetto stato, ovvero complete di ogni pezzo di cui sopra ora mancante: a valle di tale sopralluogo formulammo infatti il contratto di manutenzione da lei firmato […], sostituendoci alla vecchia ditta di manutenzione ; 4a) che, dunque, a far data dal CP_2
mese di giugno 2014, la manutenzione delle caldaie – fino a quel momento correttamente eseguita, con conseguente emissione della relativa fattura n. 49 – era divenuta di competenza della 5) che, CP_4 con scrittura privata, il IN aveva dato atto dell'esistenza del rapporto contrattuale de quo e del corretto adempimento della a tutte le obbligazioni assunte, altresì riconoscendo l'esistenza del CP_2 debito con la stessa contratto per complessivi € 9.799,03, di cui € 755,04 portati dalla fattura n. 1058, azionata in monitorio;
6) l'infondatezza delle domande spiegate dall'opponente, stante la non imputabilità a sé di alcun inadempimento.
Con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., parte opponente ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo: “In via principale: Accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 23316/19 (RG 65932/19) con ogni conseguente pronuncia di legge;
In via riconvenzionale: 1) Accertato e dichiarato l'inadempimento della agli obblighi contrattuali CP_2
assunti, e dichiarata la risoluzione del contratto n. 1130/A del 05.10.2013 per inadempimento della
condannare la quale cessionaria della , in Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2 persona del Liquidatore pt, a restituire al la somma percepita di € Parte_3
14.285,00 stante la mancata effettuazione di interventi di riqualificazione tecnologica della centrale termica con caldaia a condensazione;
2) Accertato e dichiarato l'inadempimento della agli CP_2 obblighi di custodia e vigilanza dell'impianto termico e dichiarata la risoluzione del contratto n.
1130/A del 05.10.2013 per fatto e colpa della condannare la quale Controparte_2 Controparte_1
cessionaria della , in persona del Liquidatore a restituire al Controparte_2 [...]
la somma di €. 3.922,00 quale risarcimento del danno sostenuto per il ripristino Parte_4 dell'impianto termico a seguito del furto della componentistica dello stesso;
In via gradata: Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice, accertato e dichiarato l'inadempimento della agli CP_2 obblighi contrattuali e di custodia e vigilanza dell'impianto termico e dichiarata la risoluzione del
pagina 5 di 10 contratto n. 1130/A del 05.10.2013 per inadempimento della condannasse il Controparte_2
al pagamento di qualunque cifra a qualsiasi titolo, in accoglimento Parte_2 Controparte_3
della domanda della compensare tale importo con le somme dovute Controparte_1 dall' quale cessionaria della , in favore del CP_1 Controparte_2 Controparte_3
pari ad € 14.285,00 a titolo restituzione somme per interventi non eseguiti, per
[...] inadempimento contrattuale, oltre alla somma di € 3.922,00 quale risarcimento danni e /o rimborso delle spese sostenute per il ripristino dell'impianto a seguito del furto della componentistica dello stesso”.
Nel corso del procedimento è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, alla stregua dell'ordinanza del 20/1/2021 da intendersi integralmente riportata e confermata.
In via istruttoria è stata esperita la prova orale, nei limiti in cui era stata ammessa con ordinanza del
17/12/2021, anche questa da intendersi integralmente riportata e confermata;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe con l'assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
Tanto premesso in fatto, occorre anzitutto rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Va tuttavia precisato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/10/01, n. 13533).
Ebbene la ha prodotto, a supporto della propria pretesa, per quanto qui interessa: 1) i Controparte_1
contratti di terzo responsabile n. 2005/A e n. 1130/A, stipulati dalla cedente con il CP_2
, in data 21/1/2006 e 5/10/2013; 2) la copia delle fatture nn. Parte_2
pagina 6 di 10 1058 del 30/6/2013 e 49 dell'1/11/2013 emesse dalla cedente e l'estratto autentico del suo CP_2 registro Iva relativo all'anno 2013; 3) la raccomandata a/r del 15/10/2014 con la quale la cedente aveva comunicato all'opponente l'intervenuta risoluzione del contratto n. 1130 del 5/10/2013, CP_2 contestualmente intimandogli di provvedere al pagamento dell'importo di € 6.626,80 rimasto insoluto;
4) la scrittura privata con la quale il IN aveva riconosciuto la sussistenza, in capo alla di un credito di € 9.799,03 maturato nei propri confronti, di cui € 755,04 portati dalla fattura CP_2
n. 1058; 5) il Decreto del Tribunale Fallimentare di Roma, emesso in data 11/02/2018, con il quale era stato omologato il concordato preventivo proposto dalla e il successivo Controparte_2 decreto del 16/05/2019, con il quale era stata autorizzata la cessione alla ingiungente dell'attivo concordatario, tra cui rientrava il credito vantato nei confronti del IN, poi azionato in monitorio (cfr. documentazione acclusa al fascicolo di parte opposta).
A fronte delle predette allegazioni, il ha eccepito la non debenza Parte_2 dell'importo di € 755,04 portato dalla fattura n. 1058/2013, recante la causale “spese di lettura stag.
12/13”, poiché riguardante un servizio mai reso in proprio favore, e quanto alla fattura n. 49/2013 – emessa a titolo di “rata lavori di riqualificazione energetica centrale termica” –, ha eccepito che la relativa somma non fosse dovuta, stante l'omessa realizzazione, da parte della di alcun CP_2 intervento di riqualificazione presso l'impianto termico di sua proprietà, con il conseguente diritto a ottenere la restituzione della somma di € 14.285,00 già anticipatamente corrisposta a titolo di acconto, confidando nella effettiva esecuzione del citato servizio.
Il ha inoltre domandato in via riconvenzionale che, a fronte del grave inadempimento Parte_2
della controparte agli obblighi assunti con contratto del 5/10/2013, lo stesso doveva essere dichiarato risolto.
Osserva il Giudicante che l'opposizione è fondata, potendo trovare accoglimento l'eccezione di inadempimento e la conseguente la domanda riconvenzionale di risoluzione.
Invero, dal contratto n. 1130/A sottoscritto dalla in data 5/10/2013, risulta che gli interventi CP_2 pattiziamente previsti da parte della suddetta società fossero quelli di “riqualificazione tecnologica della centrale termica con caldaia a condensazione e annessi” e di “sistema di contabilizzazione del calore individuale” (cfr. doc. n. 2 accluso al fascicolo di parte opposta).
Ebbene la predetta eccezione sollevata dall'opponente ha trovato concreto riscontro nella deposizione resa in giudizio dal teste della stessa parte opposta, , il quale ha dichiarato che, tra le Tes_2
prestazioni rese presso il IN su incarico della non erano stati forniti interventi di CP_2 riqualificazione termica (cfr. verbale d'udienza del 7/11/2023 “noi non ci siamo occupati della riqualificazione termica dell'impianto”), essendosi limitati a eseguire, al più, meri controlli della pagina 7 di 10 caldaia per problemi tecnici (“non parlerei di riqualificazione termica, ma ricordo di aver effettuato per il IN, tramite la degli interventi del tipo di controlli della caldaia per problemi CP_2 tecnici […]; il nostro compito, che avevamo assunto con la era, oltre alla lettura dei CP_2 contatori del gas, controllare se la caldaia aveva un blocco di fermo impianto e ripristinarlo”).
Osserva il Giudicante che tale teste appare non solo qualificato a rispondere sulle predette circostanze, essendosi occupato delle attività di lettura dei contatori e di controllo degli impianti presso il
IN, su incarico della ma anche certamente attendibile, essendo estraneo agli CP_2
interessi delle parti (ha infatti riferito di essere socio della Elettrocalor snc, società che aveva in appalto dalla vari Condomini tra cui il : cfr. verbale d'udienza CP_2 Parte_2
del 7/11/2023).
Deve, quindi, reputarsi che l'eccezione d'inadempimento avanzata dall'opponente in questa sede sia ampiamente ossequiosa della clausola generale di buona fede ex art. 1460, comma secondo, c.c. e che sia, pertanto, in grado di paralizzare la domanda di pagamento avanzata dalla opposta.
Va altresì evidenziato che l'inadempimento ascritto alla deve essere qualificato come di non CP_2 scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., avendo la stessa ingiustificatamente contravvenuto a uno dei due obblighi principali contrattualmente assunti, ovvero a quello di eseguire, presso l'impianto del
IN, i necessari interventi di riqualificazione termica, nonostante avesse a tal fine già ricevuto il complessivo importo di € 14.285,00, come risultante dalle copie dei bonifici eseguiti in suo favore dall'opponente, recanti la causale “acconto ft 49 del 01/11/13 lavori” (cfr. doc. n. 9 accluso al fascicolo di parte opponente).
Deve pertanto essere pronunciata la risoluzione del contratto stipulato, in data 5/10/2013, tra il e la per il grave inadempimento di quest'ultima. Parte_2 CP_2
Quali effetti naturali della valenza retroattiva, ex art. 1458 c.c., della pronuncia risolutoria discendono la non debenza della somma di cui all'ulteriore fattura azionata in monitorio (la n. 1058/2013) e la revoca del decreto ingiuntivo, essendo stato eliminato il titolo che ne aveva legittimato l'emissione.
Allo scioglimento del rapporto contrattuale consegue, inoltre, il diritto del a ottenere la Parte_2 restituzione dell'importo già versato alla a titolo di acconto della suddetta prestazione e pari a CP_2 complessivi € 14.285,00, con conseguente accoglimento della domanda di ripetizione d'indebito spiegata in via riconvenzionale dall'opponente.
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegata in via principale dal il decreto ingiuntivo deve essere revocato, il contratto deve essere risolto e Parte_2
l'opposta deve essere condannata alla corresponsione, in favore dell'opponente, della somma di €
14.285,00.
pagina 8 di 10 Nulla può essere riconosciuto all'opponente a titolo di interessi, in mancanza di apposita domanda formulata dallo stesso.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che, fuori dell'ipotesi di interessi su somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali devono essere riconosciuti anche di ufficio, in tutti gli altri casi gli interessi possono essere attribuiti solo se la parte ne abbia fatto richiesta. Infatti, mentre nella prima ipotesi gli interessi, mirando a scongiurare il pregiudizio che deriva al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno, costituiscono una componente del danno stesso e nascono dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria, contemporaneamente e inscindibilmente, in tutti gli altri casi, invece, gli interessi, siano essi moratori, corrispettivi o compensativi, avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria, possono essere attribuiti solo su espressa domanda che ne indichi la fonte e la misura (v. Cass. Civ., Sez. II,
22/11/2010, n. 23603; per il caso di ripetizione in caso di risoluzione del contratto cfr. Cass. Civ., Sez.
II, 11/05/2016, n. 9650).
Deve essere, invece, rigettata, in quanto infondata, la domanda riconvenzionale, ulteriormente avanzata dal di condanna dell'opposta alla restituzione dell'importo di € 3.922,00 a titolo di Parte_2 rimborso dei costi sostenuti per il ripristino dell'impianto termico, a causa della manomissione dello stesso e del furto delle relative componenti.
A tale riguardo, infatti, occorre anzitutto evidenziare che, alla data del 31/10/2014 – quando, cioè, era stata riscontrata la manomissione delle caldaie presenti presso il IN, come risultante dalla missiva inviata, in pari data, all'opponente dall'ingegnere della a seguito del CP_4 Tes_1
sopralluogo effettuato dal proprio tecnico a tal fine incaricato – il contratto n. 1130/A stipulato il
5/10/2013 era già stato disdettato dal IN con missiva del 26/9/2014, con conseguente cessazione degli obblighi di vigilanza e custodia in capo alla alla quale non potevano dunque CP_2
essere imputate problematiche sopraggiunte in seguito a tale data (cfr. doc. nn. 5 e 3 acclusi al fascicolo di parte opponente).
Del tutto indimostrata, del resto, è rimasta la circostanza per cui la fosse la sola a detenere le CP_2
chiavi delle serrature degli armadi contenenti gli impianti termici, essendo invece emerso che le predette chiavi erano state altresì consegnate alle ditta manutentrice Elettrocalor srl, cui l'opposta aveva subappaltato i lavori, come riferito dal già menzionato teste di parte opposta, (cfr. verbale Tes_2
d'udienza del 7/11/2023 “noi, come ditta manutentrice, avevamo le chiavi per accedere alla terrazza e per accedere all'impianto; le chiavi ce le aveva fornite la ). CP_2
Ne deriva che la domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dal deve essere Parte_2
rigettata.
pagina 9 di 10 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In accoglimento dell'opposizione avanzata dal , revoca il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 23316/2019;
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in via principale dall'opponente, dichiara la risoluzione del contratto di terzo responsabile stipulato in data 5/10/2013 con la per CP_2 il grave inadempimento di quest'ultima;
3. Per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1
cessionaria della alla restituzione, in favore del , CP_2 Parte_2 dell'importo di € 14.285,00;
4. Rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dall'opponente;
5. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., quale cessionaria della Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore del , che si CP_2 Parte_2 liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre spese generali, Iva, e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 9/02/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14632 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 17/7/2024, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. elettivamente domiciliato a Roma, Viale Tiziano n. 108, presso lo studio dell'avv. Fabio Fontanini che lo rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE E
(C.F. ), cessionaria del credito della Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
elettivamente domiciliata a Roma, Via Archimede n. 97, presso lo studio degli avv.ti Salvatore Trigilia
e Simone Maria Ghirelli che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate. pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009,
n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa, compresi quelli ove è trascritta l'assunzione delle prove orali.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
Con decreto n. 23316/2019, notificato in data 10/1/2020, questo Tribunale ha ingiunto al
[...]
(di seguito, per brevità, anche solo ), il pagamento della Parte_2 Parte_2 somma di € 6.626,80, oltre interessi e spese, in favore della per il mancato saldo delle Controparte_1 fatture n. 1058/2013, dell'importo di € 755,04, e n. 49/2013, dell'importo di € 5.871,76, relative al corrispettivo ancora dovuto per i servizi di fornitura di gasolio e manutenzione resi dalla in CP_2
favore del credito poi ceduto alla ingiungente. Parte_2
Il ha spiegato opposizione al citato decreto ingiuntivo, chiedendo di accogliere le seguenti Parte_2 conclusioni: “In via preliminare: - Rigettare ogni eventuale richiesta di concessione della clausola di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto stante l'assoluta carenza dei requisiti di legge oltre che per l'esistenza della prova scritta. In via principale: Accogliere la presente opposizione e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 23316/19 (RG 65932/19) con ogni conseguente pronuncia di legge;
In via riconvenzionale: 1) Accertato e dichiarato l'inadempimento della agli obblighi CP_2
contrattuali, condannare la quale cessionaria della , in Controparte_1 Controparte_2
persona del Liquidatore pt, a restituire al 7-Roma la somma di €. Parte_2 Parte_2
14.285,00 stante la mancata effettuazione di interventi di riqualificazione termica della centrale termica come previsto dal contratto del 05/10/2013: 2) Accertato e dichiarato l'inadempimento della agli obblighi di custodia e vigilanza dell'impianto termico, condannare la CP_2 Controparte_1
quale cessionaria della , in persona del Liquidatore pt, a restituire al Controparte_2
7-Roma la somma di €. 3.922,00 sostenuta per il ripristino dell'impianto a Parte_2
pagina 2 di 10 seguito del furto della componentistica dello stesso;
In via gradata: Nella denegata ipotesi in cui
l'Ill.mo Giudice condannasse il al pagamento di qualunque cifra a Controparte_3
qualsiasi titolo, in accoglimento della domanda della compensare tale importo con Controparte_1 le somme dovute dall' quale cessionaria della , in favore del CP_1 Controparte_2
a titolo di risarcimento danni / rimborso delle spese sostenute”. Controparte_3
A tal fine l'opponente ha sostanzialmente eccepito: 1) di aver stipulato con la nel 2006 e CP_2 nel 2013, due contratti di terzo responsabile del servizio energia dell'impianto termico;
2) che tuttavia, attese le omesse manutenzioni all'impianto di riscaldamento da parte dell'opposta, e avvicinandosi la data dell'assemblea condominiale che avrebbe dovuto stabilire il manutentore cui affidare il servizio, aveva comunicato alla la disdetta immediata del servizio con raccomandata a/r del 26/9/2014, CP_2 dalla stessa riscontrata con successiva missiva di risoluzione del 15/10/2014, a fronte dell'esposizione debitoria di € 6.626,80 maturata nei suoi confronti;
3) di essersi dunque rivolta alla la quale, CP_4
in data 31/10/2014, aveva inviato presso la centrale termica, il tecnico bruciatorista per eseguire l'accensione temporizzata dell'impianto; 3a) che il tecnico, in occasione del sopralluogo effettuato alla presenza del condomino , aveva constatato la manomissione di tre dei quattro moduli CP_5
presenti e delle serrature degli armadi in acciaio che custodivano gli impianti di riscaldamento, come risultante dalle relazioni della del 31/10/2014 e del 13/11/2014, e aveva potuto CP_4 conseguentemente provvedere all'accensione dell'unico modulo funzionante;
4) che, con raccomandata a/r del 17/11/2014, aveva informato la delle predette circostanze, altresì rappresentandole gli CP_2
obblighi di custodia e conservazione degli impianti di riscaldamento sulla stessa gravanti in qualità di terzo responsabile, e in ragione dei quali era la sola a detenere le chiavi delle serrature per aprire gli armadi in acciaio e accedere agli impianti, altresì comunicandole la conseguente imputabilità alla stessa dei costi di ripristino delle funzionalità dei tre impianti di riscaldamento sabotati;
5) di aver ulteriormente contestato, con missiva del 17/12/2014, la richiesta di pagamento della somma di €
6.626,80 avanzata dalla nei propri confronti, stante la mancata esecuzione da parte della stessa CP_2 degli interventi di riqualificazione termica presso l'impianto di riscaldamento in questione, con conseguente diritto a ottenere la restituzione della somma di € 14.285,00, a tal fine anticipatamente corrispostale;
6) di aver nuovamente contestato la richiesta di pagamento, reiterata dalla in CP_2
data 16/4/2019, intimandole di provvedere alla restituzione delle somme già ricevute per il servizio di riqualificazione termica mai eseguito, e dei costi sostenuti per il ripristino dei danni causati alla centrale termica dalla manomissione e dal furto di talune parti dei tre moduli;
7) la non debenza dell'importo di
€ 755,00 portato dalla fattura n. 1058/2013 emessa per “spese di lettura stag. 2012/2013”, stante l'insussistenza di alcuna richiesta di esecuzione di tale operazione da parte dell'esponente e attesa pagina 3 di 10 l'omessa allegazione di alcun riscontro delle letture effettuate;
8) la non debenza della somma di €
5.871,76 portata dalla fattura n. 49/2013, emessa per “rata lavori di riqualificazione energetica centrale termica”, stante l'omessa esecuzione della prestazione ivi dedotta, rispetto alla quale aveva, tuttavia, anticipatamente erogato alla il pagamento della somma di € 14.285,00; 9) che, a CP_2
fronte del grave inadempimento della agli obblighi assunti con contratto del 5/10/2013, CP_2 quest'ultimo doveva essere dichiarato risolto, con conseguente diritto a ottenere la restituzione di quanto già versato in favore della stessa, pari a € 14.285,00, nonché della somma di € 3.922,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il ripristino dell'impianto termico danneggiato, stante l'omessa vigilanza e custodia da parte della CP_2
Si è costituita in giudizio la cessionaria del credito della chiedendo di Controparte_1 Controparte_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
2. In via principale rigettare l'opposizione proposta dal Parte_2
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 23316/2019; 3. In subordine, nella denegata
[...] ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannare il , in p.l.r.p.t., al Parte_2
pagamento in favore di in p.l.r.p.t. di quanto risulterà dovuto in corso di causa;
4. In Controparte_1 ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente;
5. con vittoria di spese, anche generali, e compensi”.
L'opposta, in sintesi, ha rappresentato: 1) di essere cessionaria dei crediti della Controparte_2
, ivi incluso quello azionato in monitorio e oggetto del presente giudizio;
2) che il predetto
[...] credito di € 6.626,80 era sorto in ragione di prestazioni regolarmente eseguite in favore dell'opponente, come anche dimostrato dal pagamento quasi integrale, da parte di quest'ultimo, di una delle due fatture azionate in monitorio e, in particolare, la n. 49 dell'1/11/2013, di importo complessivamente pari a €
19.451,00, a fronte della minor somma residua di € 5.871,76, rimasta insoluta;
3) che, con missiva del
17/11/2014, spedita il 18/11/2014, il le aveva rappresentato che, il tecnico incaricato di Parte_2 recarsi presso l'impianto di riscaldamento per eseguirne l'accensione temporizzata, aveva riscontrato la manomissione di tre dei quattro moduli presenti e delle serrature degli armadi in acciaio, che custodiscono gli impianti di riscaldamento;
3a) che tuttavia, avendo riscontrato le citate problematiche agli impianti in data 30/10/2014, le relative contestazioni avrebbero dovuto essere effettuate dal
IN entro e non oltre la data dell'8/11/2014, mentre la missiva era stata spedita solo il
18/11/2014, con conseguente decadenza da ogni relativa pretesa, stante il disposto di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali del Contratto Servizio Energia sottoscritto dalle parti in data 21/1/2006, secondo il quale “eventuali contestazioni dovessero insorgere in relazione all'esercizio e la manutenzione dell'impianto termico dovranno essere comunicate per iscritto a entro e non CP_2
pagina 4 di 10 oltre il termine perentorio di 8 (otto) giorni dalla data in cui l'evento di contestazione si è verificato, a pena di decadenza dal diritto che si intende far valere”; 3b) che, infatti, la predetta clausola era stata espressamente approvata dal IN ex artt. 1341 e 1342 c.c.; 4) il corretto adempimento, fino al subentro della degli obblighi contrattualmente assunti, come anche risultante dalla missiva CP_4 del 31/10/2014, con la quale l'ingegnere della predetta società, aveva comunicato Tes_1 all'opponente di essersi personalmente recato, in data 21/6/2014, presso l'impianto termico in questione, al fine di verificare lo stato delle caldaie prima di formulare un'offerta di manutenzione, e di aver riscontrato che le stesse si trovavano in “perfetto stato, ovvero complete di ogni pezzo di cui sopra ora mancante: a valle di tale sopralluogo formulammo infatti il contratto di manutenzione da lei firmato […], sostituendoci alla vecchia ditta di manutenzione ; 4a) che, dunque, a far data dal CP_2
mese di giugno 2014, la manutenzione delle caldaie – fino a quel momento correttamente eseguita, con conseguente emissione della relativa fattura n. 49 – era divenuta di competenza della 5) che, CP_4 con scrittura privata, il IN aveva dato atto dell'esistenza del rapporto contrattuale de quo e del corretto adempimento della a tutte le obbligazioni assunte, altresì riconoscendo l'esistenza del CP_2 debito con la stessa contratto per complessivi € 9.799,03, di cui € 755,04 portati dalla fattura n. 1058, azionata in monitorio;
6) l'infondatezza delle domande spiegate dall'opponente, stante la non imputabilità a sé di alcun inadempimento.
Con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., parte opponente ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo: “In via principale: Accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 23316/19 (RG 65932/19) con ogni conseguente pronuncia di legge;
In via riconvenzionale: 1) Accertato e dichiarato l'inadempimento della agli obblighi contrattuali CP_2
assunti, e dichiarata la risoluzione del contratto n. 1130/A del 05.10.2013 per inadempimento della
condannare la quale cessionaria della , in Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2 persona del Liquidatore pt, a restituire al la somma percepita di € Parte_3
14.285,00 stante la mancata effettuazione di interventi di riqualificazione tecnologica della centrale termica con caldaia a condensazione;
2) Accertato e dichiarato l'inadempimento della agli CP_2 obblighi di custodia e vigilanza dell'impianto termico e dichiarata la risoluzione del contratto n.
1130/A del 05.10.2013 per fatto e colpa della condannare la quale Controparte_2 Controparte_1
cessionaria della , in persona del Liquidatore a restituire al Controparte_2 [...]
la somma di €. 3.922,00 quale risarcimento del danno sostenuto per il ripristino Parte_4 dell'impianto termico a seguito del furto della componentistica dello stesso;
In via gradata: Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice, accertato e dichiarato l'inadempimento della agli CP_2 obblighi contrattuali e di custodia e vigilanza dell'impianto termico e dichiarata la risoluzione del
pagina 5 di 10 contratto n. 1130/A del 05.10.2013 per inadempimento della condannasse il Controparte_2
al pagamento di qualunque cifra a qualsiasi titolo, in accoglimento Parte_2 Controparte_3
della domanda della compensare tale importo con le somme dovute Controparte_1 dall' quale cessionaria della , in favore del CP_1 Controparte_2 Controparte_3
pari ad € 14.285,00 a titolo restituzione somme per interventi non eseguiti, per
[...] inadempimento contrattuale, oltre alla somma di € 3.922,00 quale risarcimento danni e /o rimborso delle spese sostenute per il ripristino dell'impianto a seguito del furto della componentistica dello stesso”.
Nel corso del procedimento è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, alla stregua dell'ordinanza del 20/1/2021 da intendersi integralmente riportata e confermata.
In via istruttoria è stata esperita la prova orale, nei limiti in cui era stata ammessa con ordinanza del
17/12/2021, anche questa da intendersi integralmente riportata e confermata;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe con l'assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
Tanto premesso in fatto, occorre anzitutto rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Va tuttavia precisato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/10/01, n. 13533).
Ebbene la ha prodotto, a supporto della propria pretesa, per quanto qui interessa: 1) i Controparte_1
contratti di terzo responsabile n. 2005/A e n. 1130/A, stipulati dalla cedente con il CP_2
, in data 21/1/2006 e 5/10/2013; 2) la copia delle fatture nn. Parte_2
pagina 6 di 10 1058 del 30/6/2013 e 49 dell'1/11/2013 emesse dalla cedente e l'estratto autentico del suo CP_2 registro Iva relativo all'anno 2013; 3) la raccomandata a/r del 15/10/2014 con la quale la cedente aveva comunicato all'opponente l'intervenuta risoluzione del contratto n. 1130 del 5/10/2013, CP_2 contestualmente intimandogli di provvedere al pagamento dell'importo di € 6.626,80 rimasto insoluto;
4) la scrittura privata con la quale il IN aveva riconosciuto la sussistenza, in capo alla di un credito di € 9.799,03 maturato nei propri confronti, di cui € 755,04 portati dalla fattura CP_2
n. 1058; 5) il Decreto del Tribunale Fallimentare di Roma, emesso in data 11/02/2018, con il quale era stato omologato il concordato preventivo proposto dalla e il successivo Controparte_2 decreto del 16/05/2019, con il quale era stata autorizzata la cessione alla ingiungente dell'attivo concordatario, tra cui rientrava il credito vantato nei confronti del IN, poi azionato in monitorio (cfr. documentazione acclusa al fascicolo di parte opposta).
A fronte delle predette allegazioni, il ha eccepito la non debenza Parte_2 dell'importo di € 755,04 portato dalla fattura n. 1058/2013, recante la causale “spese di lettura stag.
12/13”, poiché riguardante un servizio mai reso in proprio favore, e quanto alla fattura n. 49/2013 – emessa a titolo di “rata lavori di riqualificazione energetica centrale termica” –, ha eccepito che la relativa somma non fosse dovuta, stante l'omessa realizzazione, da parte della di alcun CP_2 intervento di riqualificazione presso l'impianto termico di sua proprietà, con il conseguente diritto a ottenere la restituzione della somma di € 14.285,00 già anticipatamente corrisposta a titolo di acconto, confidando nella effettiva esecuzione del citato servizio.
Il ha inoltre domandato in via riconvenzionale che, a fronte del grave inadempimento Parte_2
della controparte agli obblighi assunti con contratto del 5/10/2013, lo stesso doveva essere dichiarato risolto.
Osserva il Giudicante che l'opposizione è fondata, potendo trovare accoglimento l'eccezione di inadempimento e la conseguente la domanda riconvenzionale di risoluzione.
Invero, dal contratto n. 1130/A sottoscritto dalla in data 5/10/2013, risulta che gli interventi CP_2 pattiziamente previsti da parte della suddetta società fossero quelli di “riqualificazione tecnologica della centrale termica con caldaia a condensazione e annessi” e di “sistema di contabilizzazione del calore individuale” (cfr. doc. n. 2 accluso al fascicolo di parte opposta).
Ebbene la predetta eccezione sollevata dall'opponente ha trovato concreto riscontro nella deposizione resa in giudizio dal teste della stessa parte opposta, , il quale ha dichiarato che, tra le Tes_2
prestazioni rese presso il IN su incarico della non erano stati forniti interventi di CP_2 riqualificazione termica (cfr. verbale d'udienza del 7/11/2023 “noi non ci siamo occupati della riqualificazione termica dell'impianto”), essendosi limitati a eseguire, al più, meri controlli della pagina 7 di 10 caldaia per problemi tecnici (“non parlerei di riqualificazione termica, ma ricordo di aver effettuato per il IN, tramite la degli interventi del tipo di controlli della caldaia per problemi CP_2 tecnici […]; il nostro compito, che avevamo assunto con la era, oltre alla lettura dei CP_2 contatori del gas, controllare se la caldaia aveva un blocco di fermo impianto e ripristinarlo”).
Osserva il Giudicante che tale teste appare non solo qualificato a rispondere sulle predette circostanze, essendosi occupato delle attività di lettura dei contatori e di controllo degli impianti presso il
IN, su incarico della ma anche certamente attendibile, essendo estraneo agli CP_2
interessi delle parti (ha infatti riferito di essere socio della Elettrocalor snc, società che aveva in appalto dalla vari Condomini tra cui il : cfr. verbale d'udienza CP_2 Parte_2
del 7/11/2023).
Deve, quindi, reputarsi che l'eccezione d'inadempimento avanzata dall'opponente in questa sede sia ampiamente ossequiosa della clausola generale di buona fede ex art. 1460, comma secondo, c.c. e che sia, pertanto, in grado di paralizzare la domanda di pagamento avanzata dalla opposta.
Va altresì evidenziato che l'inadempimento ascritto alla deve essere qualificato come di non CP_2 scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., avendo la stessa ingiustificatamente contravvenuto a uno dei due obblighi principali contrattualmente assunti, ovvero a quello di eseguire, presso l'impianto del
IN, i necessari interventi di riqualificazione termica, nonostante avesse a tal fine già ricevuto il complessivo importo di € 14.285,00, come risultante dalle copie dei bonifici eseguiti in suo favore dall'opponente, recanti la causale “acconto ft 49 del 01/11/13 lavori” (cfr. doc. n. 9 accluso al fascicolo di parte opponente).
Deve pertanto essere pronunciata la risoluzione del contratto stipulato, in data 5/10/2013, tra il e la per il grave inadempimento di quest'ultima. Parte_2 CP_2
Quali effetti naturali della valenza retroattiva, ex art. 1458 c.c., della pronuncia risolutoria discendono la non debenza della somma di cui all'ulteriore fattura azionata in monitorio (la n. 1058/2013) e la revoca del decreto ingiuntivo, essendo stato eliminato il titolo che ne aveva legittimato l'emissione.
Allo scioglimento del rapporto contrattuale consegue, inoltre, il diritto del a ottenere la Parte_2 restituzione dell'importo già versato alla a titolo di acconto della suddetta prestazione e pari a CP_2 complessivi € 14.285,00, con conseguente accoglimento della domanda di ripetizione d'indebito spiegata in via riconvenzionale dall'opponente.
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegata in via principale dal il decreto ingiuntivo deve essere revocato, il contratto deve essere risolto e Parte_2
l'opposta deve essere condannata alla corresponsione, in favore dell'opponente, della somma di €
14.285,00.
pagina 8 di 10 Nulla può essere riconosciuto all'opponente a titolo di interessi, in mancanza di apposita domanda formulata dallo stesso.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che, fuori dell'ipotesi di interessi su somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali devono essere riconosciuti anche di ufficio, in tutti gli altri casi gli interessi possono essere attribuiti solo se la parte ne abbia fatto richiesta. Infatti, mentre nella prima ipotesi gli interessi, mirando a scongiurare il pregiudizio che deriva al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno, costituiscono una componente del danno stesso e nascono dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria, contemporaneamente e inscindibilmente, in tutti gli altri casi, invece, gli interessi, siano essi moratori, corrispettivi o compensativi, avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria, possono essere attribuiti solo su espressa domanda che ne indichi la fonte e la misura (v. Cass. Civ., Sez. II,
22/11/2010, n. 23603; per il caso di ripetizione in caso di risoluzione del contratto cfr. Cass. Civ., Sez.
II, 11/05/2016, n. 9650).
Deve essere, invece, rigettata, in quanto infondata, la domanda riconvenzionale, ulteriormente avanzata dal di condanna dell'opposta alla restituzione dell'importo di € 3.922,00 a titolo di Parte_2 rimborso dei costi sostenuti per il ripristino dell'impianto termico, a causa della manomissione dello stesso e del furto delle relative componenti.
A tale riguardo, infatti, occorre anzitutto evidenziare che, alla data del 31/10/2014 – quando, cioè, era stata riscontrata la manomissione delle caldaie presenti presso il IN, come risultante dalla missiva inviata, in pari data, all'opponente dall'ingegnere della a seguito del CP_4 Tes_1
sopralluogo effettuato dal proprio tecnico a tal fine incaricato – il contratto n. 1130/A stipulato il
5/10/2013 era già stato disdettato dal IN con missiva del 26/9/2014, con conseguente cessazione degli obblighi di vigilanza e custodia in capo alla alla quale non potevano dunque CP_2
essere imputate problematiche sopraggiunte in seguito a tale data (cfr. doc. nn. 5 e 3 acclusi al fascicolo di parte opponente).
Del tutto indimostrata, del resto, è rimasta la circostanza per cui la fosse la sola a detenere le CP_2
chiavi delle serrature degli armadi contenenti gli impianti termici, essendo invece emerso che le predette chiavi erano state altresì consegnate alle ditta manutentrice Elettrocalor srl, cui l'opposta aveva subappaltato i lavori, come riferito dal già menzionato teste di parte opposta, (cfr. verbale Tes_2
d'udienza del 7/11/2023 “noi, come ditta manutentrice, avevamo le chiavi per accedere alla terrazza e per accedere all'impianto; le chiavi ce le aveva fornite la ). CP_2
Ne deriva che la domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dal deve essere Parte_2
rigettata.
pagina 9 di 10 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In accoglimento dell'opposizione avanzata dal , revoca il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 23316/2019;
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in via principale dall'opponente, dichiara la risoluzione del contratto di terzo responsabile stipulato in data 5/10/2013 con la per CP_2 il grave inadempimento di quest'ultima;
3. Per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1
cessionaria della alla restituzione, in favore del , CP_2 Parte_2 dell'importo di € 14.285,00;
4. Rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dall'opponente;
5. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., quale cessionaria della Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore del , che si CP_2 Parte_2 liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre spese generali, Iva, e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 9/02/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
pagina 10 di 10