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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2024, n. 4326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4326 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Paola Agresti Consigliere
Maria Speranza Ferrara Consigliere rel.
Riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4352/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 10.04.2024, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Spagnoli Maria
( ) che la rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa C.F._2
di nuovo difensore in sostituzione dei precedenti difensori, comparsa depositata il
09.10.2023- APPELLANTE-
E
(c.f. , CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Petrocchi
Francesco (c.f. ), che lo rappresenta e difende peer delega in C.F._4
atti- APPELLATO-
OGGETTO: appello di nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 215/2020, resa tra le parti, dal Tribunale ordinario di Tivoli, il 30.01.2020- querela di falso-
IN FATTO E IN DIRITTO
Introducendo il giudizio di primo grado, per quanto di rilievo in questa sede,
[...]
conclude per accertare la falsità della sottoscrizione del testamento pubblico di Pt_1
r.g. n. 1 in data 30 maggio 1997 (accertamento al quale intende far conseguire la Persona_1
validità del precedente testamento della stessa in data 21 novembre 1996). Per_1
resiste alla domanda e ne chiede il rigetto. CP_1
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia.
<< 1)Rigetta la querela di falso;
2) Dispone la restituzione del testamento pubblico del
30.5.1997; 3) Ordina alla cancelleria che sia fatta menzione della presente sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo;
4)Condanna al Parte_1
pagamento di una pena pecuniaria di euro 20,00; 5) Condanna a Parte_1
rifondere a le spese di lite che liquida in euro 3972,00 oltre iva, cpa e CP_1
spese generali;
6) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza>>.
Il primo giudice motiva la decisione con la mancata prova della falsità della sottoscrizione;
con le risultanze di un accertamento tecnico svolto in diverso giudizio di sostanziale in punto veridicità della sottoscrizione e con la inidoneità, delle censure di ad inficiare le risultanze dell'accertamento tecnico richiamato in sentenza. Parte_1
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…) Accertare e dichiarare la falsità del testamento del 30.5.1997 di
Persona_1
reso apparentemente innanzi al notaio , in Roma, alla via Conca Persona_2
d'Oro, 300, in data 30 maggio 1997 inserito in repertorio degli atti ultima volontà al n.
1 ed allegato quale allegato “B” all'atto 1119 di raccolta Rep. 12560 quale verbale di passaggio dal repertorio degli atti di ultima volontà al repertorio degli atti tra vivi.. - conseguentemente dare le disposizioni di cui all'art. 480 c.p.p.. Con il favore delle spese di lite per il primo e secondo grado del giudizio>>.
A sostegno di tali conclusioni, le seguenti censure.
La mancata ammissione delle prove testimoniali articolate ha precluso, alla appellante, la possibilità di dimostrare circostanze idonee a inficiare la valenza indiziaria dell'accertamento tecnico richiamato in sentenza;
la omessa considerazione del fatto che la parte ha inteso far valere non solo la falsità della firma autografa apposta in calce al testamento del 30.05.1997 (unica questione oggetto delle perizie calligrafiche richiamate in sentenza), ma il difetto di storicità dell'intera rappresentazione contenuta nel testamento pubblico del 30.05.1997, contestando la stessa presenza fisica della testatrice dinanzi al notaio. L'appellante, a sostegno delle rassegnate conclusioni, richiama il contrasto esistente tra le relazioni tecniche complessivamente acquisite sulla autenticità della sottoscrizione del testamento ( due, nel senso della non autenticità della sottoscrizione e le altre due, nel senso della autenticità della stessa sottoscrizione); il r.g. n. 2 tenore della dichiarazione, allegata alla consulenza a firma del tecnico resa da Per_3
uno dei testi presenti alla sottoscrizione del testamento in oggetto, dalla Testimone_1
qual emerge che la teste ha dichiarato di “non ricordare se alla stesura dell'atto fosse presente la NO;
ma di ricordare perfettamente che era presente il Persona_1
figlio che la aveva addirittura accompagnata”; il precedente CP_1
accertamento della falsificazione, da parte di della sottoscrizione della CP_1
madre in altro atto munito di efficacia probatoria privilegiata;
l'avvenuta presentazione, nel confronti di di due diverse querele in corso;
la difformità “ nei CP_1
timbri e nelle firme tra la copia rilasciata alla IG dal notaio Parte_1 Per_2
in data 28.01.2015 e quella prodotta da nel giudizio 2919/2013 innanzi CP_1
al Tribunale di Castelnuovo di Porto”. resiste all'appello e rassegna le seguenti conclusioni. CP_1
<< In via preliminare pronunciare la INAMMISSIBILITA' dell'appello di controparte
ex art. 342 cpc o in subordine INAMMISSIBILITA' dell'Appello ex artt. 348 bis – ter da pronunciarsi già alla prima udienza di trattazione. Nel merito Rigettare l'appello di controparte perché infondato in fatto e diritto e condannare di controparte ex art. 96 cpc e revoca del beneficio del gratuito patrocinio.>>.
L'appello è manifestamente infondato. sostiene che la prova testimoniale articolata e non ammessa, unitamente Parte_1
alle altre risultanze istruttorie documentali acquisite dalla istruttoria, è idonea a dimostrare la falsità del testamento pubblico oggetto della querela di falso, ma la prospettazione non ha pregio.
La prova per testi di cui l'appellante lamenta la mancata ammissione da parte del primo giudice e che chiede ammettersi in questa sede, non è rilevante ai fini del decidere.
I capitoli articolati, che si chiede di sottoporre ai due testimoni che risultano presenti alla sottoscrizione del testamento pubblico in oggetto, sono i seguenti:
- “vero che ella era presente al momento della redazione del testamento pubblico della IG del 30.5.1997 innanzi al notaio in Persona_1 Persona_2
Roma via Conca d'Oro 300
- vero che ella ha posto la sottoscrizione in calce alla dichiarazione testamentaria
e sotto la firma di vero che innanzi al Notaio vi era la Persona_1 Per_2
presenza di e della testatrice”. CP_1
Le circostanze articolate non sono ammissibili in quanto dirette a dimostrare circostanze documentalmente provate dal testamento pubblico in oggetto.
r.g. n. 3 Le dichiarazioni rese da ai Carabinieri, per come riportate dalla Testimone_1
stessa parte appellante, non sono dirimenti, atteso che si è limitata a Testimone_1 dichiarare di non ricordare se “alla stesura dell'atto” fosse presente , ma Persona_1
di ricordare che era presente CP_1
Nel testamento pubblico, infatti, le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale;
in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi. (Cass. n.1649 del 2017; n. 30221 del 31/10/2023) dunque non rileva chi fosse presente (o non presente) alla “stesura” dell'atto, rilevando, esclusivamente la manifestazione di volontà del testatore, alla presenza dei testi, al momento della sottoscrizione della scheda testamentaria, previo accertamento della identità della testatrice;
la verifica, del notaio, anche alla presenza dei testi, della conformità della volontà della testatrice a quella riportata dal notaio nell'atto redatto all'esito del ricevimento della volontà testamentaria e da sottoscrivere.
Condizione necessaria, ai fini della validità, è che il notaio rogante, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare nuovamente al testatore la sua volontà alla presenza dei testimoni e non rilava quali siano stati i soggetti presenti alla
“stesura” della scheda testamentaria.
Non rileva la circostanza ove pure fosse provata, che in altri contesti CP_1
abbia falsificato la sottoscrizione della madre, che, nello specifico, è coperta dall'attestazione del notaio di identificazione del soggetto e apposizione della firma in sua presenza.
Generiche e indimostrate sono le allegazioni dell'appellante dirette sostanzialmente a sostenere che l'atto non sarebbe neppure riconducibile al notaio, circostanza, questa per altro, manifestamente in contrasto con la difesa diretta a dimostrare la mancata presenza della dinanzi al notaio, all'atto della sottoscrizione del Per_1
testamento.
Le allegazioni dirette a far emergere la esistenza di copie diverse dell'atto pubblico sono generiche e devono essere fatte valere con la diversa censura della non conformità dell'atto pubblico azionato a quello originale iscritto presso il registro generale dei testamenti.
r.g. n. 4 Generiche e non rilevanti sono le censure dirette a far valere il contrasto tra le diverse relazioni tecniche acquisite, anche in diversi giudizi, in ordine alla autenticità della firma di tali allegazioni, di per sé non dimostrano Persona_1
l'errore dell'accertamento tecnico posto dal primo giudice a fondamento del proprio accertamento.
In ogni caso, la sentenza, prima di tutto, esclude che la istruttoria abbia dimostrato la falsità della sottoscrizione e la invocata divergenza tra relazioni tecniche (per altro alcune disposte dall'ufficio nel corso di diversi procedimenti e altre prodotte dalle parti), proprio per la valenza indiziaria richiamata dalla stessa parte appellante, non dimostra la falsità della sottoscrizione di della cui prova è onerata Persona_1
l'appellante.
Spese di lite.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: indeterminabile e bassa complessità; compensi minimi, in ragione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività di difesa in concreto svolta).
Sanzione processuale.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello
è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sulla istanza dell'avv. LU Agugiaro in data 22.04.2024 per la liquidazione di compensi a carico dell'Erario.
La istanza è inammissibile.
L'appello è stato introdotto dall'avv. Erminio Colazingari il quale allega il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli per l'ammissione, in via anticipata e provvisoria, di al beneficio del Patrocinio a carico dello Parte_1
Stato, per diverso giudizio, già pendente dinanzi al Tribunale di Tivoli alla data di presentazione della domanda.
Non vi è ammissione (o istanza di ammissione) per il presente giudizio di appello.
L'art. 120 del d.P.R. n. 115 del 2002 determina la perdita di efficacia dell'ammissione al beneficio per la parte rimasta soccombente in primo grado.
Non è preclusa, al beneficiario, rimasto soccombente in prime cure, la possibilità di r.g. n. 5 giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sé sfavorevole, purché lo stesso, in presenza delle condizioni necessarie, proponga nuova istanza di ammissione al beneficio per il grado successivo, in relazione alla quale il competente consiglio dell'ordine ed il Tribunale sono tenuti a rivalutare i presupposti di cui al T.U. delle spese di giustizia, nuova istanza che non risulta presentata.
Tale considerazione è assorbente.
Giova precisare che in ogni caso LU Agugiaro si è costituita, nel presente giudizio, con comparsa in data 11.10.2021, in sostituzione del precedente difensore, ma in co- delega, con conseguente esclusione dell'ammissibilità al beneficio.
Il principio secondo cui l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa quando il richiedente sia assistito da più di un difensore, sancito dall'art. 91 d.P.R. n. 115 del
2002 per il processo penale, in quanto generale, opera anche nel processo civile, trovando fondamento nell'esigenza di assicurare, anche ai non abbienti, l'effettiva possibilità di esercitare il diritto di azione e difesa in giudizio, la quale è soddisfatta quando sia garantito il livello essenziale di difesa, dovendosi contemperare l'interesse individuale della parte ammessa al beneficio con quello collettivo al contenimento della spesa occorrente per l'assicurazione di quest'ultimo a tutti gli aventi diritto ( cfr. Cass.
n. 5639 del 21/02/2022)
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. 215/2020, resa tra le Pt_1 CP_1
parti, dal Tribunale ordinario di Tivoli, il 30.01.2020, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna a rifondere, a le spese del grado che liquida, in Parte_1 CP_1
euro 3.473,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge e distrae in favore dell'avv. Francesco Petrocchi difensore dichiaratosi antistatario.
- Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per l'impugnazione.
- Dichiara inammissibile la istanza dell'avv. LU Agugiaro, in data 22.04.2024, per la liquidazione di onorari a carico dell'erario.
r.g. n. 6 Così deciso in Roma il giorno 05/06/2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 7