Articolo 31 della Legge 23 aprile 2003, n. 109
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5 giugno 2003
Art. 31. 1. La materia del trasporto degli effetti del personale di cui agli articoli 199 , 200 , 201 e 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' disciplinata con regolamento da emanare con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
Note all'art. 31:
- Per il riferimento agli articoli 199 , 200 , 201 e 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , si vedano le note all'art. 30.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., reca: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.». Si trascrive l'art. 17, comma 3:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Entrata in vigore il 5 giugno 2003
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