Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 30/04/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.167/2020
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 167/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n. 409/2019 del Tribunale
di Larino in composizione monocratica pubblicata il 26.11.2019 a conclusione del giudizio n.
339/2014 R.G. avente ad oggetto: “risarcimento danni”, vertente tra
, c.f. , elettivamente domiciliato in Campobasso, Parte_1 CodiceFiscale_1
v. Roma n.48 presso lo studio degli avv.ti Federico Liberatore e Pasqualino Iannacci che,
congiuntamente e disgiuntamente tra loro, lo rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di appello.
CP_1
e
P. VA , in persona del Sindaco e legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per mandato in calce alla comparsa di costituzione
- CP_3
e
, c.f. ; , c.f. ; Controparte_4 CodiceFiscale_2 CP_5 CodiceFiscale_3
, c.f. ; , c.f. ; CP_6 CodiceFiscale_4 CP_7 CodiceFiscale_5 CP_8
c.f. in qualità di eredi dell'originario attore,
[...] CodiceFiscale_6 Persona_1
deceduto il 22.07.2020, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Liguori per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in
Larino, v. Marra n. 10
-APPELLATI -
e ing. , c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Vecchio CP_9 CP_6 CodiceFiscale_7
per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Larino, v. Tito Livio n. 15
-APPELLATO -
CONCLUSIONI: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024,
entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 14.11.2024, assegnati i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO
Con citazione notificata il 13.03.2014 , proprietario di un immobile sito in Persona_1 [...]
alla via S. Giovanni XXIII n. 56, adibito a civile abitazione che, a causa del sisma Controparte_2
del 2002, riportava ingenti danni tanto da essere abbattuto e ricostruito, evocava in giudizio l'ing. il geom. ed il innanzi al CP_10 Controparte_11 Controparte_2
Tribunale di Larino per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ – accertare e dichiarare che il
Sig. ed il suo immobile hanno subito i danni meglio indicati in premessa;
- Persona_1
condannare l'ing. il geom. ed il CP_10 Controparte_11 Controparte_2
, in solido tra loro, a corrispondere all'attore la somma di € 42.901,89 o quella maggiore o
[...]
minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 10.04.2013 al soddisfo,
ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- condannare l'ing. il geom. CP_10 [...]
ed il , in solido tra loro, a risarcire il danno morale CP_11 Controparte_2
e/o alla vita di relazione causato al sig. da liquidarsi in via equitativa;
- con vittoria Persona_1
di spese, compenso ex d.m. 140/12, oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge”.
A sostegno della domanda il deduceva che il suo immobile ricadeva nel Per_1 [...]
per il quale era stato nominato quale Coordinatore tecnico l'ing. Controparte_12 [...]
mentre tecnico di sua fiducia, incaricato della progettazione del proprio immobile con le CP_10
stesse dimensioni e caratteristiche di quello demolito ed, in particolare, con l'entrata principale ed il garage posti allo stesso piano della strada principale, era il geom. nominato anche direttore Parte_1
dei lavori;
assumeva altresì che durante i lavori per la realizzazione della strada interna al comparto
R12, posta nella parte posteriore dell'immobile, dove era stato posizionato il garage, si rendeva conto che il piano strada era di molto inferiore rispetto a quello del piano terra dell'abitazione, per cui avrebbe avuto difficoltà ad entrare nel garage;
asseriva, inoltre, che vane risultavano le sue rimostranze al fine di verificare i calcoli relativi alla quota della strada per cui, al termine dei lavori,
tra la strada interna al comparto e il piano terra dell'abitazione risultava un dislivello di circa m.1,35
tale da impedire l'accesso al garage, rendendolo di fatto inutilizzabile, e all'ingresso secondario.
Il pertanto, conveniva in giudizio i tecnici nominati e l'Ente comunale al fine di accertare la Per_1
loro specifica responsabilità nella causazione del danno, con condanna degli stessi al risarcimento del danno economico e biologico arrecato. Si costituivano l'ing. e il geom. contestando il contenuto dell'atto di citazione e, CP_9 CP_11
in particolare, l'ing. riteneva che, contrariamente a quanto asserito dall'attore, il Coordinatore CP_9
tecnico non aveva alcun ruolo di vigilanza e controllo sugli elaborati tecnici (progetti esecutivi)
redatti dai professionisti incaricati direttamente dai proprietari dei vari sottoprogetti (ovvero i proprietari delle abitazioni da ricostruire), ma tale figura aveva solo l'incarico di raccogliere gli elaborati che i tecnici incaricati dei vari sottoprogetti provvedevano a redigere al fine di poter,
successivamente, adempiere alle richieste degli enti preposti all'approvazione degli stessi;
il geom.
sosteneva la sua assoluta estraneità alla vicenda di causa non solo perchè estranea alla sua CP_11
specifica competenza professionale, ma perché determinata da decisioni amministrative di terzi che,
sostanzialmente, portavano alla modifica del piano stradale, con l'abbassamento della quota,
avvenuta in epoca successiva all'esecuzione della ricostruzione della casa del il Comune Per_1
rimaneva dapprima contumace per poi costituirsi nelle more, preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, rimarcava la sua mancanza di responsabilità, atteso che non aveva avuto alcuna competenza nella ricostruzione del comparto R12.
In fase istruttoria venivano escussi i testi ammessi, nonché espletate una consulenza grafologica affidata alla dr.ssa e una consulenza affidata all'ing. Persona_2 Persona_3
All'esito del giudizio, con sentenza n. 409/2019 il Tribunale di Larino, in parziale accoglimento della domanda attorea, così disponeva: ”condanna – per le ragioni espresse in narrativa – Parte_1
al pagamento, in favore di , della somma di euro 18.032,21 maggiorata
[...] Persona_1
di interessi a far data dal deposito della presente sentenza;
rigetta la domanda proposta da Per_1
nei confronti di e del , in persona del
[...] CP_10 Controparte_2
Sindaco pro tempore;
compensa integralmente tanto le spese di lite quanto le spese della ctu espletata
dall'ing. nei rapporti tra l'attore e ciascuno dei tre convenuti;
pone le spese Persona_4
della ctu espletata dalla grafologa a carico di ”. Persona_2 Persona_1
Con citazione notificata il 2.07.2020, il geom. ha proposto appello avverso la Controparte_11
suddetta sentenza, lamentando, sostanzialmente: 1) l'erroneità della stessa in quanto basata solo ed unicamente sulle errate risultanze della consulenza d'ufficio per ing. e, 2) la Persona_4
quantificazione del risarcimento, atteso che il giudice di primo grado ha posto a carico del Parte_1
il pagamento della somma necessaria per i lavori volti allo spostamento del garage sulla strada principale, invece che quella relativa alla realizzazione di una rampa obliqua con pendenza media del 22 – 23% e lunghezza di circa 6,00/7,00 mt., con inizio a valle della strada interna al comparto che andrebbe ad invadere una porzione della strada comunale.
Ha chiesto quindi, in via istruttoria, la nomina di altro consulente tecnico per accertare se la misurazione altimetrica del fabbricato del sia rispettosa della quota a terra della strada Per_1
pubblica di via S. Giovanni XXIII, e se la esecuzione della stradina interna al comparto sia stata effettuata nel rispetto delle quote altimetriche sia della strada pubblica di via S. Giovanni XXIII che di quella interna del comparto 12R; nel merito: 1) in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda proposta da nei confronti di esso , ritenendo l'ing. ed Persona_1 Parte_1 CP_9
il unici responsabili dei danni arrecati al 2) in via subordinata, riquantificare il CP_2 Per_1
danno nella somma necessaria per la costruzione di una rampa di accesso al garage nella stradina interna al comparto;
3) condannare chi di competenza al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Tutti gli appellati si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata;
l'ing inoltre, ha eccepito, in rito, l'inammissibilità dell'impugnazione CP_9
ex art. 342 c.p.c., eccezione cui hanno aderito i che hanno, altresì, denunciato Controparte_13
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 348 bis cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In riferimento alla pregiudiziale eccezione circa la non rispondenza dell'atto introduttivo ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., va osservato che l'onere di specificità dei motivi di cui alla predetta disposizione, come modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, non implica l'uso di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass. sez. unite 2017/n. 27199, nonché Cass. sez II, 27/03/2015, n. 76294;
Cass. 2015/ n. 2143; Cass. sez. III sent. n. 22502 del 2014).
Benchè pertanto non si richiede che l'appellante svolga necessariamente argomentazioni diverse da quelle contenute negli atti di primo grado, occorre “una chiara individuazione delle questioni e dei
punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”,
elementi nel caso ravvisabili nell'atto di appello.
Sempre in premessa, in ordine alla eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 345 c.p.c., gli eccipienti hanno al riguardo sostenuto che Controparte_13
”l'odierno appellante, nel corso del giudizio di primo grado, non ha chiesto il rinnovo della
CTU con la precisazione delle conclusioni. Le censure alla stessa mosse, sono state spiegate
per la prima volta nell'atto di citazione in appello, in palese violazione dell'art. 345 c.p.c.”.
L'assunto non è condivisibile, dal momento che la citata disposizione codicistica, rubricata
preclude nel giudizio di appello domande nuove che, se proposte debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Nel caso, l'appellante non ha proposto alcuna domanda nuova, né nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio. A
mente della norma in commento neppure sono ammessi nuovi mezzi di prova, e la richiesta di c.t.u. in appello, o di rinnovo di quella esperita in primo grado, non equivalgono a richieste di mezzi di prova, tenuto conto della natura della ctu che, giustappunto, non costituisce ordinario mezzo di prova, ma strumento di ausilio per il giudicante nella valutazione di fatti bisognevoli di nozioni tecniche specialistiche non in possesso, ordinariamente, né del giudice né delle parti.
Da ultimo, sempre in rito, si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348
bis c.p.c. è stata implicitamente rigettata e, comunque, superata in quanto non dichiarata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalla richiamata norma, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga, fin da subito, che il gravame non abbia una ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis
e ter c.p.c.
Nel merito, propriamente, dei motivi di appello, nel primo il assume che il piano quotato Parte_1
del fabbricato del doveva rapportarsi solo alla strada pubblica di via S. Giovanni XXIII, Per_1
poiché è stato uno dei prjmi fabbricati ad essere ricostruiti e che esso ha l'affaccio in detta via.
L'assunto è errato: il fabbricato del infatti, ha l'affaccio e le entrate in entrambe le vie, ed è Per_1
stato progettato per avere l'entrata principale su via S. Giovanni XXIII e una entrata secondaria, oltre al garage, sulla stradina interna al comparto, come era anche prima del sisma del 2002.
Quindi, l'appellante, avrebbe dovuto tenere presente la quotazione di attacco a terra di entrambi i piani in sede di progettazione: e ciò è maggiormente vero se si considera che le quote di attacco a terra del vecchio fabbricato su via S. Giovanni XXIII erano diverse da quelle attuali, atteso che ora,
per entrare all'interno dell'abitazione, vi sono due gradini che nel fabbricato ante sisma non esistevano.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta che il c.t.u. non ha tenuto conto delle quote di attacco a terra degli altri fabbricati del comparto R12.
Al riguardo si rileva che le quote di attacco a terra lungo le strade pubbliche (come la via S. Giovanni
XXIII) sono di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale, mentre quelle delle strade private sono di competenza dei Coordinatori tecnici: l'appellante lamenta che il CTU non ha verificato se il geom.
abbia rispettato le quote di attacco a terra del fabbricato con quelle di via S. Giovanni Parte_1 XXIII fornite dall'UTC, né se le altre costruzioni ubicate internamente al comparto abbiano rispettato i dati altimetrici della strada interna al comparto R12 indicate dal Coordinatore tecnico dello stesso.
Ma, in merito a tale censura, va rilevato come il CTU, sul punto, è stato chiaro ed esaustivo quando,
a pag. 99 della relazione integrativa del 15.06.2016, evidenzia che la strada interna al comparto R12
è stata realizzata a ricostruzione già avvenuta, ma che era già prevista negli elaborati grafici allegati al verbale di assemblea del comparto R12 del 21.02.2006. Ed infatti l'ausiliare del Tribunale afferma,
in modo chiaro, che “la causa della evidente discrepanza tra le quote dell'edificio e quelle Per_1
della strada interna, è da ricondurre ad un mancato recepimento dei dati altimetrici riportati nel
documento del 21.02.2006 (planimetria d'insieme a firma dell'ing. con CP_10
rappresentazione delle distanze dai confini, delle strade e delle quote altimetriche allegata al verbale
dell'Assemblea – Comparto 12R – del 21.02.2006) nella progettazione architettonica originaria del
sottoprogetto
mancata predisposizione di una adeguata variante in corso d'opera, quando già il livello di
progettazione generale dell'intero Comparto (dopo l'elaborazione dell'ing. della tavola CP_9
quotata e profili significativi in data 14.12.2006) si era palesata la problematica legata alle quote di
attacco a terra dei fabbricati sulla strada interna al comparto 12R e, dunque, l'impossibilità di
accesso al garage dell'immobile di ” (cfr. pag. 99 e 100 CTU integrativa). Per_1
Destituito di fondamento è poi quanto fermato dall'appellante a pag. 7 dell'atto di impugnazione,
circa l'errore in cui sarebbe incorso il CTU nel limitarsi ad “accertare se il progetto originario del
riportava o meno le misurazioni altimetriche della stradina interna, senza comprendere Parte_1
che detta circostanza non poteva e non doveva essere richiesta alla progettazione del fabbricato del
, ma doveva essere richiesta alla progettazione dei soli fabbricati interni al comparto”: è di Per_1
tutta evidenza, infatti, che le quote di attacco a terra dei fabbricati posti nella stradina interna al comparto non dovevano essere rispettate solo dai fabbricati che non hanno affaccio sulla strada pubblica, ma da tutti i fabbricati del comparto, atteso che tutti gli immobili del comparto possono avere accesso secondario (come hanno) sulla strada interna al comparto. Ed erra, ancora, l'appellante quando afferma che “se il fabbricato (del avesse rispettato la Per_1
quotatura a terra della stradina, trovandosi questa ad oltre 1,50 m. al di sotto del piano garage, non
avrebbe rispettato la quotatura a terra della strada pubblica di via S. Giovanni XXIII già esistente,
né si sarebbe posta alla stessa quotatura a terra dell'immobile prima del sisma” (cfr. pag. 8 atto di citazione in appello): trattandosi di ricostruzione ex novo, il progettista avrebbe dovuto Parte_1
tener conto delle nuove quote di attacco a terra della stradina interna al comparto, e non di quelle ante sisma, visto che tutto il quartiere è stato ricostruito ex novo. Egli, cioè, avrebbe dovuto tener conto della nuove quotature di attacco a terra e agire sull'altezza dei solai dell'abitazione del , Per_1
lasciando inalterato il volume definitivo dell'immobile.
Nel terzo motivo di appello, l'appellante rimarca che il mancato coordinamento tra il Coordinatore
tecnico e il progettista del deve essere addebitato al primo, cioè all'ing. atteso che il Per_1 CP_9
progettista si è attenuto alla quote di attacco a terra della strada pubblica già esistente al Parte_1
momento della progettazione dell'immobile, e che il lieve dislivello di 0,15 m. al di sopra del piano di via S. Giovanni XXIII non può essere causa del dislivello di 1,50 m. del garage.
Senonchè, sul punto, va rilevato come il CTU non abbia affatto ritenuto responsabile il Parte_1
sulla base del dislivello di 0,15 m. sulla strada pubblica, ma per i motivi esplicitati a pag. 45 della ctu e chiariti a pag. 10 della relazione integrativa dove, appunto, chiarisce che il non ha Parte_1
recepito i dati altimetrici riportati nel documento del 21.02.2006, e dal fatto che egli non ha redatto una perizia di variante e, infatti, conclude: “La causa della evidente discrepanza tra le quote
dell'edificio e quelle della strada interna, è da ricondurre ad un mancato recepimento dei Per_1
dati altimetrici riportati nel documento del 21.02.2006 (planimetria d'insieme a firma dell'ing.
[...]
con rappresentazione delle distanze dai confini, delle strade e delle quote altimetriche CP_10
allegata al verbale dell'Assemblea – Comparto 12R – del 21.02.2006) nella progettazione
architettonica originaria del sottoprogetto
geom. , ovvero ad una mancata predisposizione di una adeguata variante in corso d'opra, Parte_1
quando già il livello di progettazione generale dell'intero Comparto (dopo l'elaborazione dell'ing. della tavola quotata e profili significativi in data 14.12.2006) si era palesata la problematica CP_9
legata alle quote di attacco a terra dei fabbricati sulla strada interna al comparto 12R e, dunque,
l'impossibilità di accesso al garage dell'immobile di ” (cfr. pag. 10 CTU integrativa). Per_1
Con il quarto motivo di appello il censura le conclusioni del CTU perché non avrebbe Parte_1
verificato se la strada interna al comparto sia stata costruita correttamente, o se vi sia stato un difetto di costruzione della stessa.
Al riguardo, va rilevato che la circostanza appare irrilevante, atteso che il punto della controversia non è la correttezza della costruzione della strada interna al comparto, ma la correttezza della progettazione e realizzazione del fabbricato del ovvero, se la quota di attacco a terra del Per_1
garage di detto immobile è stata calcolata in modo coerente con la quota della strada interna al comparto R12.
Con il quinto motivo di appello l'appellante contesta il quantum riconosciuto al e afferma Per_1
che la soluzione più economica, anche se non ottimale, sarebbe stata quella di costruire una rampa di accesso al garage del Per_1
Senonchè tale soluzione, oltre a non essere ottimale, come riconosciuto dallo stesso , è Parte_1
anche irrealizzabile, in primis, perché la pendenza e l'angolo di curvatura della rampa non permetterebbe ad un'auto di medie dimensioni di raggiungere il garage e, inoltre, perché
comporterebbe l'occupazione di 1,50 m. della strada interna al comparto, determinando notevoli disagi ai proprietari delle case che si affacciano su tale strada, impedendo anche a loro di accedere ai garage, o costituendo un ostacolo alla visuale delle loro case. Essi, poi, dovrebbero prestare il consenso a tale soluzione: consenso già negato in sede di ricostruzione del comparto.
In merito alla affermazione riportata a pag. 15 dell'atto di appello, secondo cui la modifica oggi prospettata dal CTU di spostare il garage nella parte anteriore del fabbricato, era già stata “prospettata
dal al prima del contenzioso, e la stessa poteva essere effettuata senza costi per Parte_1 Per_1
il , potendosi utilizzare le risorse pubbliche messe a disposizione per la ricostruzione”, è solo Per_1
in parte veritiera, mentre è priva di fondamento l'affermazione che, nel corso dell'istruttoria, sia emerso che il ha dapprima accettato tale modifica, poi è tornato indietro sulla sua decisione. Per_1
Di vero, i testi escussi all'udienza del 12.09.2018, hanno confermato le circostanze di fatto ai punti
9, 10 e 11 della seconda memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c. di parte attrice, e cioè che il aveva proposto di spostare il garage al posto della camera da letto, modificando gli Parte_1
ingressi, ma non gli impianti, e che il aveva dato la sua disponibilità a condizione che Per_1
venissero realizzati, nella nuova camera da letto, anche gli impianti elettrico e di riscaldamento;
la somma residuata in seguito al completamento dell'immobile del inoltre, era insufficiente per Per_1
la realizzazione della modifica. In ogni caso, sta di fatto che il non ha mai realizzato la Parte_1
perizia di variante e, quindi, non si è attivato in alcun modo per eliminare il danno da lui stesso causato.
Da ultimo, in ordine alla pretesa dell'appellante di individuare l'ing. e il CP_10 [...]
“gli unici responsabili dei danni arrecati al ”, si evidenzia, quanto Controparte_2 Per_1
alla posizione del primo, che questi ricopriva il ruolo di Coordinatore Tecnico del Comparto,
all'interno del quale fu costruito l'immobile viziato. La figura in oggetto non poteva in alcun modo influire sugli elaborati progettuali dei singoli tecnici incaricati della ricostruzione degli immobili. Né,
aveva, il compito di stabilire le c.d. “quote di attacco a terra dei fabbricati” ma, esclusivamente, di comunicarle.
Il giudice di primo grado ha correttamente argomentato che l'ing. ”contrariamente a quanto CP_9
ritenuto dall'attore, non aveva alcun potere di direzione e di controllo dell'attività dei progettisti e,
soprattutto, aveva indicato delle quote di attacco a terra che non sono state rispettate in sede di
esecuzione di lavori”. Di ciò ha dato ampia conferma il nominato CTU, laddove ha ribadito che tra le quote di attacco a terra fornite al tecnico, geom. , e quelle riportate nel Progetto Parte_1
presentato al Comune, vi è una difformità di circa 0,45/0,50 m. Tale difformità ha determinato l'impossibilità di accedere al vano garage per il proprietario dell'immobile.
La sentenza, inoltre, conformandosi alle risultanze della CTU a seguito dei chiarimenti richiesti, ha confermato che “la sussistenza di una qualsiasi corresponsabilità del per la produzione CP_9 dell'evento per cui è causa, è esclusa dalla precisazione, resa in sede di udienza dal ctu, che ha
specificato che il
ma, invece, al mancato recepimento dei dati altimetrici da parte del . E CP_9 Parte_1
d'altronde, se è vero che il non aveva alcun potere di direzione e controllo nei confronti CP_9
dell'attività dei tecnici, e quindi anche del , non si vede in quale modo avrebbe potuto Parte_1
determinare quest'ultimo ad operare in conformità con le proprie disposizioni”.
A tale ricostruzione, oltre che per quanto evidenziato dall'elaborato peritale, il giudice di primo grado
è pervenuto in quanto nel corso del giudizio è emerso, incontestabilmente, che: la nomina di
Coordinatore Tecnico prevedeva il compito di affiancare il Presidente nella raccolta e trasmissione degli elaborati tecnici che ogni progettista, incaricato del singolo sottoprogetto, trasmetteva al e, inoltre, per adempiere alle richieste degli enti preposti all'approvazione dei CP_14
progetti di ricostruzione degli immobili crollati e demoliti a seguito del sisma del 31.10.2002, ed anche per mettere insieme tutte le proposte dei tecnici, nei casi in cui occorreva un elaborato d'insieme di tutti gli interventi, approvati dal . Nessun compito di vigilanza e controllo CP_12
spettava al Coordinatore sulle scelte e sull'operato dei tecnici incaricati di progettare e dirigere i singoli sottoprogetti. Prima che cominciassero i lavori di ricostruzione, i consorziati R12, i progettisti dei singoli SP e i proprietari di tutti gli SP in assemblea del , prendevano visione e CP_12
approvavano la planimetria definitiva con tutte le sagome degli SP (sotto progetti), le quote altimetriche fornite dall'UTR e commissionate dal Soggetto Attuatore, che riguardavano sia le quote fondamentali dei vertici del quadrilatero (Comparto R12), sia quelle delle strade pubbliche che collegavano i vari comparti confinanti (cfr. all.10 al fascicolo di primo grado, verbale del 21.02.2006).
Il progettista geom. e il proprietario dell'ESP2, non hanno preso in considerazione Parte_1 Per_1
le quote dei profili (il profilo E-E lungo la strada pubblica interna al profilo su via S. Giovanni XXIII
comparto 12R) e quelle del piano quotato fornitegli con notifica a mani dal Presidente del CP_14
, in data 14.12.2006 (cfr. all.11 al fascicolo di primo grado), stabilite di
[...] Parte_2
comune accordo tra tutti i tecnici e approvate all'unanimità nell' assemblea del con CP_14 il verbale del 21.02.2006. Gli stessi elaborati furono trasmessi dal Presidente del all'UTR CP_12
in data 13.12.2006 (prot. N. 8388; cfr. all. 8 al fascicolo di prjmo grado) e ai consorziati il 14.12.2006
(con più profili Via San Giovanni XXIII, e profilo E-E, piano quotato e CP_15
comunicazione a mano al . Mai nessun progettista o direttore dei lavori (figuravano altri Per_1
tecnici per il calcolo strutturale, sicurezza, etc.) o consorziato dell' SP2-3 risulta che abbia fatto pervenire, in qualsiasi forma, alcuna osservazione o lamentela a riguardo delle quote stabilite precedentemente in comune accordo in assemblea.
Con raccomandata a mani in data 20.03.2007 (cfr. all.14 al fascicolo di primo grado), il geom.
comunicava al Presidente del quanto segue: ”il coordinatore tecnico non può CP_11 CP_12
sostituirsi in alcun modo nella direzione dei lavori nominata dal committente – proprietario degli
immobili in ricostruzione … pertanto, spetta esclusivamente alla direzione lavori”.
L'unico ingresso al garage errato (all'interno del Comparto R12) è stato quello dell'SP2 di , Per_1
mentre nei garage degli altri sette sottoprogetti è possibile accedere agevolmente. Lo stesso geom.
, nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, a pag. 7, afferma che ”le Parte_1
quote di attacco a terra del sottoprogetto 2-3, in ditta e , erano Persona_1 Controparte_16
state concordate con il tecnico, ing. (progettista del sottoprogetto I, in ditta Persona_5
in seguito al piano quotato fornito dall'allora responsabile dell'Ufficio della CP_17
Ricostruzione del Comune di San , ing. ”. Controparte_2 Persona_6
Tutto quanto esposto, determina il rigetto di qualsiasi domanda nei confronti dell'ing. CP_9
Quanto alla posizione del correttamente il primo giudice ha Controparte_2
evidenziato l'insussistenza di una qualsiasi responsabilità dell'amministrazione convenuta per la produzione dell'evento dannoso per cui è causa.
Di vero, parte attrice sosteneva che il sarebbe responsabile in quanto la ctu aveva evidenziato CP_2
alla pag. 39 “che la strada pubblica interna al Comparto 12/R è stata realizzata senza una vera e
propria progettazione esecutiva, e che tale compito era di competenza spettante al così CP_2 come dell'Ente era il compito di fornire con preciisone le quote di attacco a terra delle proprie
strade”.
Tale argomentazione giustamente non è stata condivisa dal Tribunale ”in primis, perchè la ctu non
fa alcun riferimento al difetto di progettazione esecutiva da parte del né in termini generali, CP_2
né come causa del difetto costruttivo per cui è causa. In secondo luogo, si evidenzia che l'ufficio
tecnico del comune (si veda la ctu sul punto) aveva il compito di stabilire le c.d.
terra> dei fabbricati siti lungo le strade pubbliche, ma non dei fabbricati siti lungo le strade interne.
Ed è pacifico ed incontestato che al garage di proprietà del si accede da una strada interna Per_1
e, quindi, da una strada sottratta alla potestà regolamentare comunale per quel che concerne la
determinazione della quota di attacco a terra”.
Per questi motivi
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante, e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi i medi per fasi di studio, introduttiva,
di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (euro 18.032,31).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 2.07.2020 da nei confronti del Parte_1 Controparte_2 Controparte_4
, , , , , avverso
[...] CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_18
la sentenza n. 409/2019 del Tribunale di Larino in composizione monocratica pubblicata il
26.11.2019 a conclusione del giudizio n. 339/2014 R.G., ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, che si liquidano, in favore di ciascuna parte appellata, in € 4.357,50 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso , VA e Cpa come per legge,
con distrazione in favore dell'avv. Domenico Marinelli dichiaratosi antistatario;
3) Dà atto del rigetto integrale dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co.1 –
quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del
10.04.2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico