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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 02/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3574/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 028 2025 90072072 88 00 IRPEF-ALTRO 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130017375250000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento
Resistente: insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato all'intestata Corte Tributaria il 7 agosto 2025 ritualmente notificato sia all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale, sia alla Riscossione, Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, officiato dall'Avvocato Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90072072 88/00 pervenuta alla sua sfera di conoscenza il 19 luglio 2025 e, con essa, la sottesa cartella di pagamento n. 028 2013 0017375250 / 000, indicata notificata in data 6 maggio 2013, afferente tributi IRPEF relativi all'anno 2008 per un importo pari ad € 1.651,56. Insorgendo contro l'atto che, per primo, avrebbe ostentato la pretesa tributaria, il Ricorrente_1 ha asserito l'omessa od irregolare notifica della cartella e, di conseguenza, la decadenza degli Uffici e la prescrizione al decorso del decennio d'ogni pretesa in suo confronto. Ha anche rammentato il principio nomofilattico secondo cui la nullità della notifica di un atto presupposto inficia la validità degli atti successivi, determinandone la nullità, richiamando tra le altre statuizioni la recente pronuncia a Sezioni Unite, sentenza n. 10012 depositata il 15 aprile 2021, ragionando della corretta formazione della pretesa tributaria che nella fattispecie non vi sarebbe stata.
Ha quindi concluso chiedendo alla Corte tributaria di dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
028 2025 90072072 88/00 e dunque della cartella di pagamento n. 028 2013 0017375250/000 per intervenuta prescrizione;
in ogni caso, in consequenziale accoglimento del ricorso, di condannare le controparti al pagamento delle spese di lite, da attribuire al procuratore antistatario.
Si è costituita la Direzione Provinciale di Caserta producendo documenti e
contro
-deduzioni in cui ha tacciato di temerarietà il ricorso avversario avendo il Ricorrente_1, già in data 31 maggio 2013, impugnato la cartella emessa ai sensi dell'articolo 36 ter del d.P.R. n. 600/1973, esperendo le procedure – mediazione - al tempo valide, protocollo M002188, registro ufficiale 0053842, del cui esito negato il medesimo ricorrente è stato edotto con atto n. 68922 protocollo del 11 luglio 2013.
Ha poi aggiunto d'avere interrotto il termine di prescrizione del credito contenuto nella cartella n. 028 2013
0017375250, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, mediante la notifica di numerosi atti successivi alla stessa, inoppugnati, tra i quali: l'intimazione di pagamento n. 028 2017 9017664276000 notificata il 30 gennaio 2018 e l'intimazione di pagamento n. 028 2019 9016118422000 notificata il 19 febbraio 2020.
Parte ricorrente ha presentato memorie illustrative nel corso delle quali ha ribadito la fondatezza della sua impugnazione stigmatizzando la vacuità delle difese del suo contraddittore che, a suo avviso, non sarebbero assistite da documentazione idonea. Ha quindi ribadito le sue conclusioni volte ad ottenere che sia dichiarata la nullità e/o l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 028 2025 9007207288000 e, conseguentemente, della cartella di pagamento presupposta n. 028 2013 0017375250000, per intervenuta prescrizione del credito, il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario
All'esito della pubblica udienza e della successiva camera di consiglio è stata delibata la decisione recata dal dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
L'intimazione di pagamento contro cui il Ricorrente_1, con ricorso del 7 agosto 2025, è insorto non costituisce affatto, contrariamente a quanto allegato, il primo atto con cui è stato richiesto il pagamento per il titolo tributario controverso. Esso è costituito dalla cartella notificata in data 5 maggio 2013 recante pretese per
IRPEF per l'anno 2008, emessa in seguito ad un atto di recupero ex articolo 36 ter del d.P.R. n. 600/1973.
Di essa il contribuente è stato a tal punto edotto e consapevole d'avere proposto mediazione, nondimeno fallita, come documenta l'atto n. 68922 protocollo del 11 luglio 2013. La prova della notifica è contenuta nella relata allegata unitamente ad una copia della cartella che il contribuente ha ricevuto nella sua residenza il
6 maggio 2013, come dimostrano i documenti che parte resistente ha versato nel fascicolo telematico.
È noto che l'intimazione non novella la pretesa tributaria precedentemente sorta e partecipata al contribuente ma ha piuttosto lo scopo di indicare la volontà dell'Ufficio di agire per il recupero in mancanza di spontaneo pagamento quante volte, come nella fattispecie, sia decorso l'anno dalla notifica della cartella entro cui l'adempimento in parola non è necessario. Si vuol significare che dalla notifica dell'intimazione parte ricorrente non ha affatto recuperato l'impugnazione della cartella al tempo utilmente partecipatale.
Inoltre la comprovata previa notifica della cartella rende corretto il procedimento osservato sia per la nascita della pretesa tributaria, sia per il suo adempimento eventualmente coattivo.
Da allora non è neanche maturata la prescrizione – che per la natura erariale della pretesa tributaria è decennale, tempo valevole, secondo un condiviso indirizzo di legittimità, anche per gli accessori, incluse le sanzioni e gli interessi – interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 028 2017 9017664276000 notificata il 30 gennaio 2018 (con il sistema dell'art. 140 c.p.c. la cui raccomandata si è perfezionata con il sistema della compiuta giacenza, come dimostra l'allegata documentazione) e ulteriormente dall'intimazione di pagamento n. 028 2019 9016118422000 notificata il 19 febbraio 2020, con ricezione dell'atto a mani proprie del destinatario.
Per le già indicate ragioni il suo debito non si è neanche estinto per prescrizione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla refusione delle spese del giudizio. Esse sono doverose solo verso parte resistente costituita, mentre nulla è dovuto alla Riscossione contumace.
Non si ravvisano invece gli estremi per condannare per lite temeraria il contribuente che non è certo abbia agito strumentalmente o abusando del processo al solo fine di ledere le ragioni di controparte nonostante abbia avuto consapevolezza della loro infondatezza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate in
€ 250,00 oltre accessori di legge se dovuti;
nulla per spese alla parte non costituita
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3574/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 028 2025 90072072 88 00 IRPEF-ALTRO 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130017375250000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento
Resistente: insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato all'intestata Corte Tributaria il 7 agosto 2025 ritualmente notificato sia all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale, sia alla Riscossione, Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, officiato dall'Avvocato Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90072072 88/00 pervenuta alla sua sfera di conoscenza il 19 luglio 2025 e, con essa, la sottesa cartella di pagamento n. 028 2013 0017375250 / 000, indicata notificata in data 6 maggio 2013, afferente tributi IRPEF relativi all'anno 2008 per un importo pari ad € 1.651,56. Insorgendo contro l'atto che, per primo, avrebbe ostentato la pretesa tributaria, il Ricorrente_1 ha asserito l'omessa od irregolare notifica della cartella e, di conseguenza, la decadenza degli Uffici e la prescrizione al decorso del decennio d'ogni pretesa in suo confronto. Ha anche rammentato il principio nomofilattico secondo cui la nullità della notifica di un atto presupposto inficia la validità degli atti successivi, determinandone la nullità, richiamando tra le altre statuizioni la recente pronuncia a Sezioni Unite, sentenza n. 10012 depositata il 15 aprile 2021, ragionando della corretta formazione della pretesa tributaria che nella fattispecie non vi sarebbe stata.
Ha quindi concluso chiedendo alla Corte tributaria di dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
028 2025 90072072 88/00 e dunque della cartella di pagamento n. 028 2013 0017375250/000 per intervenuta prescrizione;
in ogni caso, in consequenziale accoglimento del ricorso, di condannare le controparti al pagamento delle spese di lite, da attribuire al procuratore antistatario.
Si è costituita la Direzione Provinciale di Caserta producendo documenti e
contro
-deduzioni in cui ha tacciato di temerarietà il ricorso avversario avendo il Ricorrente_1, già in data 31 maggio 2013, impugnato la cartella emessa ai sensi dell'articolo 36 ter del d.P.R. n. 600/1973, esperendo le procedure – mediazione - al tempo valide, protocollo M002188, registro ufficiale 0053842, del cui esito negato il medesimo ricorrente è stato edotto con atto n. 68922 protocollo del 11 luglio 2013.
Ha poi aggiunto d'avere interrotto il termine di prescrizione del credito contenuto nella cartella n. 028 2013
0017375250, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, mediante la notifica di numerosi atti successivi alla stessa, inoppugnati, tra i quali: l'intimazione di pagamento n. 028 2017 9017664276000 notificata il 30 gennaio 2018 e l'intimazione di pagamento n. 028 2019 9016118422000 notificata il 19 febbraio 2020.
Parte ricorrente ha presentato memorie illustrative nel corso delle quali ha ribadito la fondatezza della sua impugnazione stigmatizzando la vacuità delle difese del suo contraddittore che, a suo avviso, non sarebbero assistite da documentazione idonea. Ha quindi ribadito le sue conclusioni volte ad ottenere che sia dichiarata la nullità e/o l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 028 2025 9007207288000 e, conseguentemente, della cartella di pagamento presupposta n. 028 2013 0017375250000, per intervenuta prescrizione del credito, il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario
All'esito della pubblica udienza e della successiva camera di consiglio è stata delibata la decisione recata dal dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
L'intimazione di pagamento contro cui il Ricorrente_1, con ricorso del 7 agosto 2025, è insorto non costituisce affatto, contrariamente a quanto allegato, il primo atto con cui è stato richiesto il pagamento per il titolo tributario controverso. Esso è costituito dalla cartella notificata in data 5 maggio 2013 recante pretese per
IRPEF per l'anno 2008, emessa in seguito ad un atto di recupero ex articolo 36 ter del d.P.R. n. 600/1973.
Di essa il contribuente è stato a tal punto edotto e consapevole d'avere proposto mediazione, nondimeno fallita, come documenta l'atto n. 68922 protocollo del 11 luglio 2013. La prova della notifica è contenuta nella relata allegata unitamente ad una copia della cartella che il contribuente ha ricevuto nella sua residenza il
6 maggio 2013, come dimostrano i documenti che parte resistente ha versato nel fascicolo telematico.
È noto che l'intimazione non novella la pretesa tributaria precedentemente sorta e partecipata al contribuente ma ha piuttosto lo scopo di indicare la volontà dell'Ufficio di agire per il recupero in mancanza di spontaneo pagamento quante volte, come nella fattispecie, sia decorso l'anno dalla notifica della cartella entro cui l'adempimento in parola non è necessario. Si vuol significare che dalla notifica dell'intimazione parte ricorrente non ha affatto recuperato l'impugnazione della cartella al tempo utilmente partecipatale.
Inoltre la comprovata previa notifica della cartella rende corretto il procedimento osservato sia per la nascita della pretesa tributaria, sia per il suo adempimento eventualmente coattivo.
Da allora non è neanche maturata la prescrizione – che per la natura erariale della pretesa tributaria è decennale, tempo valevole, secondo un condiviso indirizzo di legittimità, anche per gli accessori, incluse le sanzioni e gli interessi – interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 028 2017 9017664276000 notificata il 30 gennaio 2018 (con il sistema dell'art. 140 c.p.c. la cui raccomandata si è perfezionata con il sistema della compiuta giacenza, come dimostra l'allegata documentazione) e ulteriormente dall'intimazione di pagamento n. 028 2019 9016118422000 notificata il 19 febbraio 2020, con ricezione dell'atto a mani proprie del destinatario.
Per le già indicate ragioni il suo debito non si è neanche estinto per prescrizione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla refusione delle spese del giudizio. Esse sono doverose solo verso parte resistente costituita, mentre nulla è dovuto alla Riscossione contumace.
Non si ravvisano invece gli estremi per condannare per lite temeraria il contribuente che non è certo abbia agito strumentalmente o abusando del processo al solo fine di ledere le ragioni di controparte nonostante abbia avuto consapevolezza della loro infondatezza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate in
€ 250,00 oltre accessori di legge se dovuti;
nulla per spese alla parte non costituita