Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 02/01/2026, n. 22
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa o irregolare notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata al contribuente in data 6 maggio 2013, come dimostrato dalla documentazione prodotta dalla resistente. L'intimazione di pagamento impugnata non è il primo atto con cui è stato richiesto il pagamento.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione decennale del credito non sia maturata, in quanto interrotta dalla notifica di successive intimazioni di pagamento in data 30 gennaio 2018 e 19 febbraio 2020.

  • Rigettato
    Condanna alle spese a favore del procuratore antistatario

    Il ricorso è stato rigettato, pertanto il ricorrente è condannato alla refusione delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate. Nessuna spesa è dovuta alla Riscossione per contumacia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 02/01/2026, n. 22
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 22
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo