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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro, all'udienza dell'11 febbraio 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2363/2024 r.g. e vertente
tra
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Messina presso il proprio ufficio legale, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Comunale del ruolo professionale per procura in atti,
opponente
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Messina presso lo studio CP_1 C.F._1 dell'avv. Oreste Puglisi che la rappresenta e difende per procura in atti,
opposto
oggetto: opposizione a precetto – impiego pubblico privatizzato – trattenute IRPEF su risarcimento buoni pasto.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 30 aprile 2024 l' ha proposto opposizione Parte_1
avverso il precetto notificatole dalla dipendente CI CÀ il 21 aprile 2024 per la complessiva somma di 697,82 euro (detratta quella di 1.335,63 già erogata, di cui 460,82 per sorte capitale, oltre interessi, spese generali, iva, cpa e compensi di precetto), in esecuzione della sentenza n. 229/2022 resa da questo ufficio il 1 febbraio 2022, spedita in forma esecutiva il 3 febbraio 2022, che l'ha condannata al pagamento in suo favore della somma di 1.796,55 euro a titolo di risarcimento del danno per mancata fruizione del pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore nel periodo marzo 2020 - febbraio 2021. Ha chiesto in particolare di dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto di precetto opposto, avendo correttamente, quale sostituto di imposta, effettuato sul dovuto la ritenuta fiscale versandola all'ente di competenza. Nella resistenza dell'opposto, udita la discussione della parte all'udienza odierna la causa viene trattenuta in decisione.
2.- L opponente ha sostenuto che l'indennità sostitutiva di mensa, ossia una somma erogata Pt_1
direttamente in busta paga ad integrazione della retribuzione mensile, anche se a titolo risarcitorio, come disposto in sentenza, è comunque interamente soggetta a tassazione fiscale ai fini IRPEF in quanto rappresenta reintegrazione di reddito patrimoniale non percepito.
E ha richiamato sul punto il parere dell'Agenzia delle Entrate, che a seguito di specifico interpello della stessa, ha affermato nel febbraio 2024 che i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Dunque, qualora l'indennizzo percepito vada a compensare la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte devon considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito, e così ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente e assoggettate a tassazione.
L'opposta ha di contro evidenziato che solo quando sono espressamente inseriti dalla contrattazione collettiva tra gli elementi della retribuzione i buoni pasto concorrono nella determinazione e quantificazione degli istituti indiretti e soggiacciono ai principi di omnicomprensività e irriducibilità nel senso loro attribuito dalla dottrina prevalente, rilevando però che ciò non trova riscontro nel CCNL comparto Sanità 2016-2018 né in quello successivo 2019-2021. Ha poi eccepito che, pur volendo identificare il risarcimento del danno con le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, esso non è tassabile poiché in concreto pari a € 4,13 al giorno, dunque inferiore all'importo di € 5,29 al di sopra della quale scatta il relativo obbligo.
Richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le recenti pronunce di questo ufficio (nn.
2056/2024 e 2132/2024) rese in fattispecie speculari, ai fini della decisione va anzitutto ribadita la natura non retributiva del buono pasto in questione.
Invero, come già affermato nella sentenza precettata, per ius receptum in tema di pubblico impiego privatizzato il diritto alla fruizione del buono pasto costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (v. Cass. n. 23255/2023, n. 9206/2023, n.
32113/2022, n. 15629/2021 e n. 5547/2021).
Si tratta, dunque, di un beneficio destinato a soddisfare esigenze di vita primarie e fondamentali del dipendente, di valenza costituzionale. (Cons. Stato, sez. IV, n. 2115/2018). Ebbene, l'opponente ha operato la trattenuta fiscale sugli importi pagati all'opposta a titolo di risarcimento per la mancata erogazione del buono pasto (quale modalità sostitutiva del servizio mensa), ritenendolo un mancato guadagno (lucro cessante) come tale assoggettato a tassazione ai sensi delle disposizioni del TUIR - per cui le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Ma nel caso di specie, come sopra chiarito, il risarcimento aveva la funzione di indennizzare la lavoratrice dalla perdita subita per la mancata erogazione del buono pasto (danno emergente), non avente comunque natura retributiva.
2.1.- Inoltre, si deve rilevare che lo stesso art. 51 del TUIR dispone che il “reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. ... ”. Ma al secondo comma, lettera c), esclude dalla formazione del reddito “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29”.
Dunque, così come eccepito dall'opposta, la somma erogatale è comunque esente da imposta, non superando l'importo giornaliero di € 5,29, essendo stato il risarcimento del danno riconosciuto per un importo pari a € 4,13.
Per tali considerazioni non si può condividere il richiamato parere dell'Agenzia delle Entrate, che sull'erroneo assunto della natura reddituale del trattamento non erogato quale “lucro cessante” ne ha fatto derivare la natura retributiva del risarcimento dovuto per i conseguenti danni “consistenti nella perdita di redditi” e la riconducibilità di quest'ultimo nell'ambito dell'art. 6, comma 2, del TUIR.
L'opposizione va dunque respinta.
4.- La controvertibilità della questione, evidenziata dal sopravvenuto parere, giustifica la compensazione per 1/3 delle spese del giudizio che per il resto seguono la soccombenza e ai sensi del DM
n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia, applicando i minimi per la limitata attività svolta e la serialità, in 214 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il precetto opposto;
2) condanna l' a rimborsare a CI CÀ 2/3 delle spese del giudizio, Parte_1
liquidati in 214 euro, oltre spese generali iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 11.2.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro