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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 610/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
LA BROCCA VINCENZO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4338/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004899584000 IRPEF-ALTRO 2008
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100204000496930000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100204000496930000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 4338/2025, depositato telematicamente il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 100 2025 90048995 84 000, notificata in data 14.05.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendone l'annullamento.
L'intimazione di pagamento impugnata si fonda sul presunto mancato pagamento della cartella n. 100 2014
0009496930 000 relativa a IRPEF per l'anno 2008/2009, asseritamente notificata in data 09.05.2014 per euro 5.126,38.
La questione posta dal ricorrente, risale alla regolare notifica, effettuata in data 09.05.2014, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione della cartella di pagamento n. 100 2014 0009496930 00, relativa a
IRPEF e addizionali per gli anni 2008 e 2009; successivamente in data 10.02.2025 veniva notificata all'odierno ricorrente la “notifica di rimborso e proposta di compensazione ex articolo 28 ter DPR 602/1973”.
A VI UC
1) Nullità derivata dell'intimazione opposta (atto conseguenziale) per inesistenza giuridica o nullità mai sanata della notificazione dei provvedimenti presupposti necessari.
2) Prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni.
3) Prescrizione del diritto alla riscossione delle somme.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, si è costituita in giudizio, contro deducendo che l'atto impugnato è pienamente legittimo ed efficace, il ricorso è infondato in fatto ed in diritto, non meritevole di accoglimento chiedendone il rigetto e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
In via preliminare ed assorbente, l'Agente della riscossione eccepisce l'inammissibilità dei motivi di ricorso che il contribuente avrebbe potuto e dovuto fare contro il precedente atto che gli era stato notificato dall'ADER in relazione alla cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata. In particolare successivamente alla notificazione della cartella di pagamento n. 100 2014 0009496930 00, il contribuente riceveva richiesta di compensazione ai sensi dell'articolo 28 ter, notificatagli il 10.02.2025. il predetto atto, ritualmente notificato non è stato dal contribuente impugnato nei termini di legge, con la conseguenza che egli non può oggi far valere avverso l'intimazione di pagamento nr. pagamento n. 100 2025 90048995 84 000, le eccezioni che avrebbe dovuto sollevare entro il termine per impugnare tale atto e che, pertanto, vanno dichiarate inammissibili ex articolo 19 ultimo comma D. Lgs n. 546/1992. In particolare sono inammissibili tutte le eccezioni sollevate dal contribuente nel ricorso introduttivo, ovvero quelle di omessa notifica e prescrizione del credito incorporato nella cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata con l'odierno ricorso introduttivo per il periodo anteriore alla notificazione del predetto atto non impugnato (10.02.2025)
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
VI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è fondato e pertanto va accolto.
La Corte osserva che la cartella n. 100 2014 0009496930 00, notificata in data 09.05.2014, risulta prescritta.
In data 10.02.2025, veniva notificata la “notifica di rimborso e proposta di compensazione ex articolo 28 ter
DPR 602/1973”, che non veniva impugnata dal contribuente.
La Corte osserva che l'eccezione posta da parte resistente circa la “sospensione della prescrizione ex articolo 1, comma 623 Legge n. 147/2013, non trova applicazione nel caso specifico, in quanto la cartella di pagamento in questione non rientra nella fattispecie prevista dalla legge, in quanto dall'estratto di ruolo risulta che il carico a ruolo è stato affidato in riscossione nell'anno 2014. Viceversa la legge n.147/2013, prevede la sospensione della prescrizione ex articolo 1, comma 623, a condizione che i ruoli dovevano essere affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Questa misura legata a una procedura di definizione agevolata dei carichi fiscali, sospendeva la riscossione e i termini di prescrizione dal 1gennaio 2014 al 15 giugno 2014.
Pertanto l'intimazione di pagamento oggi opposta è nulla in quanto atto conseguenziale per inesistenza giuridica o nullità mai sanata dalla notificazione di provvedimenti presupposti necessari.
L'atto presupposto, ovvero la cartella di pagamento n. 100 2014 0009496930 00 è prescritta e pertanto,
l'intimazione di pagamento non ha alcuna esistenza giuridica.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro
500,00, oltre cut, iva e cassa se dovuti, con attribuzione al difensore anticipatario.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
LA BROCCA VINCENZO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4338/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004899584000 IRPEF-ALTRO 2008
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100204000496930000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100204000496930000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 4338/2025, depositato telematicamente il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 100 2025 90048995 84 000, notificata in data 14.05.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendone l'annullamento.
L'intimazione di pagamento impugnata si fonda sul presunto mancato pagamento della cartella n. 100 2014
0009496930 000 relativa a IRPEF per l'anno 2008/2009, asseritamente notificata in data 09.05.2014 per euro 5.126,38.
La questione posta dal ricorrente, risale alla regolare notifica, effettuata in data 09.05.2014, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione della cartella di pagamento n. 100 2014 0009496930 00, relativa a
IRPEF e addizionali per gli anni 2008 e 2009; successivamente in data 10.02.2025 veniva notificata all'odierno ricorrente la “notifica di rimborso e proposta di compensazione ex articolo 28 ter DPR 602/1973”.
A VI UC
1) Nullità derivata dell'intimazione opposta (atto conseguenziale) per inesistenza giuridica o nullità mai sanata della notificazione dei provvedimenti presupposti necessari.
2) Prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni.
3) Prescrizione del diritto alla riscossione delle somme.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, si è costituita in giudizio, contro deducendo che l'atto impugnato è pienamente legittimo ed efficace, il ricorso è infondato in fatto ed in diritto, non meritevole di accoglimento chiedendone il rigetto e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
In via preliminare ed assorbente, l'Agente della riscossione eccepisce l'inammissibilità dei motivi di ricorso che il contribuente avrebbe potuto e dovuto fare contro il precedente atto che gli era stato notificato dall'ADER in relazione alla cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata. In particolare successivamente alla notificazione della cartella di pagamento n. 100 2014 0009496930 00, il contribuente riceveva richiesta di compensazione ai sensi dell'articolo 28 ter, notificatagli il 10.02.2025. il predetto atto, ritualmente notificato non è stato dal contribuente impugnato nei termini di legge, con la conseguenza che egli non può oggi far valere avverso l'intimazione di pagamento nr. pagamento n. 100 2025 90048995 84 000, le eccezioni che avrebbe dovuto sollevare entro il termine per impugnare tale atto e che, pertanto, vanno dichiarate inammissibili ex articolo 19 ultimo comma D. Lgs n. 546/1992. In particolare sono inammissibili tutte le eccezioni sollevate dal contribuente nel ricorso introduttivo, ovvero quelle di omessa notifica e prescrizione del credito incorporato nella cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata con l'odierno ricorso introduttivo per il periodo anteriore alla notificazione del predetto atto non impugnato (10.02.2025)
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
VI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è fondato e pertanto va accolto.
La Corte osserva che la cartella n. 100 2014 0009496930 00, notificata in data 09.05.2014, risulta prescritta.
In data 10.02.2025, veniva notificata la “notifica di rimborso e proposta di compensazione ex articolo 28 ter
DPR 602/1973”, che non veniva impugnata dal contribuente.
La Corte osserva che l'eccezione posta da parte resistente circa la “sospensione della prescrizione ex articolo 1, comma 623 Legge n. 147/2013, non trova applicazione nel caso specifico, in quanto la cartella di pagamento in questione non rientra nella fattispecie prevista dalla legge, in quanto dall'estratto di ruolo risulta che il carico a ruolo è stato affidato in riscossione nell'anno 2014. Viceversa la legge n.147/2013, prevede la sospensione della prescrizione ex articolo 1, comma 623, a condizione che i ruoli dovevano essere affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Questa misura legata a una procedura di definizione agevolata dei carichi fiscali, sospendeva la riscossione e i termini di prescrizione dal 1gennaio 2014 al 15 giugno 2014.
Pertanto l'intimazione di pagamento oggi opposta è nulla in quanto atto conseguenziale per inesistenza giuridica o nullità mai sanata dalla notificazione di provvedimenti presupposti necessari.
L'atto presupposto, ovvero la cartella di pagamento n. 100 2014 0009496930 00 è prescritta e pertanto,
l'intimazione di pagamento non ha alcuna esistenza giuridica.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro
500,00, oltre cut, iva e cassa se dovuti, con attribuzione al difensore anticipatario.