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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4197/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Pietro Cucchiara, rappresentante e difensore;
ricorrente
E
nata a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Simona Giordano, rappresentante e difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 14/5/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3/4/2024, il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con la resistente a Palermo l'11/5/2013 e che da tale unione sono nati i figli (il 31/5/2015) e (il 4/7/2017), ha dedotto di essersi separato dalla Per_1 Per_2 moglie in forza del decreto di omologa n. 386/2023 del 17/1/2023, emesso dal Tribunale di
Palermo a definizione del procedimento n. 7485/2021 R.G. Sulla base delle circostanze esposte, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la
1 regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori come indicato in ricorso.
Si è costituita in giudizio la resistente contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo parimenti pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di disporre in ordine al regime di affidamento e mantenimento dei figli come indicato in memoria.
All'udienza del 3/10/2024 le parti sono comparse personalmente innanzi al Giudice delegato, che, esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 4/20/2024, ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. e, sull'accordo delle parti, nominato la dott.ssa quale coordinatore genitoriale. Persona_3
2. Nel prosieguo del giudizio, sulla base dell'incarico espletato dal coordinatore nominato e dei risultati dal medesimo raggiunti, con ordinanza del 21/3/2025, il Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
• affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre;
• facoltà per il padre di incontrare e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti, secondo il seguente schema:
- a weekend alternati, dal venerdì alla domenica;
- il martedì nelle settimane in cui i minori nel weekend stanno con il padre;
- martedì e giovedì nelle settimane in cui i bambini, invece, stanno con la madre nel weekend;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, un anno dal 23 dicembre al 30 dicembre e, l'anno successivo, dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, un anno il giorno di Pasqua e, l'anno successivo, il
Lunedì dell'Angelo;
- in occasione delle ulteriori festività civili e religiose, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- durante le vacanze estive, per un periodo di 15 giorni consecutivi da concordare con l'altro genitore entro il 1° maggio di ogni anno;
• obbligo a carico di di corrispondere a la somma Parte_1 Controparte_1 di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli (€ 225,00 ciascuno), entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo”.
All'udienza del 14/5/2025, le parti hanno dichiarato di aderire alla suddetta proposta
2 con le seguenti modifiche ed integrazioni:
“- corresponsione del mantenimento entro il giorno 7 di ogni mese;
- in merito ai 15 giorni consecutivi in estate, le parti concordano che il predetto periodo, anziché consecutivo, sia diviso in due tranches da concordare entro il 1° luglio di ogni anno;
- in merito al campus estivo “Mediterraneo” dell'anno 2025 le parti concordano di iscrivere i bambini dalla fine della scuola fino alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad eccezione del mese di agosto. Quanto alle spese, l'intero importo verrà diviso al 50% tra le parti, ad eccezione di una settimana che verrà pagata per l'intero importo dalla sig.ra ”. CP_1
3. Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti, i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario, a Palermo il 11/5/2013,
e la separazione tra le parti si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 386/2023 del 17/1/2023, emesso a definizione del procedimento n. 7485/2021 R.G.
Le parti hanno inoltre concordato le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori, come sopra esposte.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, alle condizioni dianzi riportate, non essendovi motivi ostativi alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Palermo l'11/5/2013 da nato a [...] il Parte_1
18/6/1983, e nata a [...] il [...], iscritto negli atti dello Controparte_1
Stato civile del predetto Comune al n. 7, parte II, Serie A, anno 2013, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
3 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il giorno 16 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4197/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Pietro Cucchiara, rappresentante e difensore;
ricorrente
E
nata a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Simona Giordano, rappresentante e difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 14/5/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3/4/2024, il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con la resistente a Palermo l'11/5/2013 e che da tale unione sono nati i figli (il 31/5/2015) e (il 4/7/2017), ha dedotto di essersi separato dalla Per_1 Per_2 moglie in forza del decreto di omologa n. 386/2023 del 17/1/2023, emesso dal Tribunale di
Palermo a definizione del procedimento n. 7485/2021 R.G. Sulla base delle circostanze esposte, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la
1 regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori come indicato in ricorso.
Si è costituita in giudizio la resistente contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo parimenti pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di disporre in ordine al regime di affidamento e mantenimento dei figli come indicato in memoria.
All'udienza del 3/10/2024 le parti sono comparse personalmente innanzi al Giudice delegato, che, esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 4/20/2024, ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. e, sull'accordo delle parti, nominato la dott.ssa quale coordinatore genitoriale. Persona_3
2. Nel prosieguo del giudizio, sulla base dell'incarico espletato dal coordinatore nominato e dei risultati dal medesimo raggiunti, con ordinanza del 21/3/2025, il Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
• affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre;
• facoltà per il padre di incontrare e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti, secondo il seguente schema:
- a weekend alternati, dal venerdì alla domenica;
- il martedì nelle settimane in cui i minori nel weekend stanno con il padre;
- martedì e giovedì nelle settimane in cui i bambini, invece, stanno con la madre nel weekend;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, un anno dal 23 dicembre al 30 dicembre e, l'anno successivo, dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, un anno il giorno di Pasqua e, l'anno successivo, il
Lunedì dell'Angelo;
- in occasione delle ulteriori festività civili e religiose, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- durante le vacanze estive, per un periodo di 15 giorni consecutivi da concordare con l'altro genitore entro il 1° maggio di ogni anno;
• obbligo a carico di di corrispondere a la somma Parte_1 Controparte_1 di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli (€ 225,00 ciascuno), entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo”.
All'udienza del 14/5/2025, le parti hanno dichiarato di aderire alla suddetta proposta
2 con le seguenti modifiche ed integrazioni:
“- corresponsione del mantenimento entro il giorno 7 di ogni mese;
- in merito ai 15 giorni consecutivi in estate, le parti concordano che il predetto periodo, anziché consecutivo, sia diviso in due tranches da concordare entro il 1° luglio di ogni anno;
- in merito al campus estivo “Mediterraneo” dell'anno 2025 le parti concordano di iscrivere i bambini dalla fine della scuola fino alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad eccezione del mese di agosto. Quanto alle spese, l'intero importo verrà diviso al 50% tra le parti, ad eccezione di una settimana che verrà pagata per l'intero importo dalla sig.ra ”. CP_1
3. Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti, i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario, a Palermo il 11/5/2013,
e la separazione tra le parti si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 386/2023 del 17/1/2023, emesso a definizione del procedimento n. 7485/2021 R.G.
Le parti hanno inoltre concordato le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori, come sopra esposte.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, alle condizioni dianzi riportate, non essendovi motivi ostativi alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Palermo l'11/5/2013 da nato a [...] il Parte_1
18/6/1983, e nata a [...] il [...], iscritto negli atti dello Controparte_1
Stato civile del predetto Comune al n. 7, parte II, Serie A, anno 2013, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
3 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il giorno 16 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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