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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentario • 1
- 1. Imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l’umanità e danni risarcibili - 23 settembre 2025Silvia Martelli · https://accademiaassociazionecivilisti.it/ · 23 settembre 2025
Trib. Roma, sez. seconda, 16 agosto 2025, n. 9375 Decidendo su una richiesta di risarcimento avanzata dal nipote di un cittadino italiano deportato in un campo di concentramento nel quale era poi deceduto, il Tribunale di Roma richiama la giurisprudenza di legittimità circa il carattere di norma di diritto internazionale cogente da assegnare al principio di imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità e la retroattività di tale norma consuetudinaria. Quanto al danno risarcibile, il Tribunale, nel procedere alla liquidazione in via equitativa, applica principi consolidati sulla trasmissione iure hereditatis del danno morale patito dal de cuius per le sofferenze successive …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 9375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9375 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21245 2025 RG
FRA
PER IL MINORE Avv. ALESSANDRINI Parte_1 Persona_1
FLORIANA ZA MI ( ) ; C.F._1
E
Il Funzionario CP_1 CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno agito nella qualità di genitori Parte_2 Parte_1 esercenti la potestà genitoriale sul figlio convenendo in giudizio l' Persona_1 [...]
– in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 per ottenere i ratei indennità di accompagno ex art. 1 L. 18/80.
Hanno PREMESSO che il Tribunale Civile di Roma, Sez. Lavoro, con decreto del 18.11.2024 (rg 6647/2024), omologava l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio secondo le quali sussistono i requisiti per il riconoscimento della prestazione richiesta con decorrenza dal 01.08.2022 (all. 1 - 2); CP_ che detto decreto di omologa veniva notificato all' in data 20.01.2025 (v.all.1); CP_ che la parte ricorrente, in data 06.02.2025, presentava all' la documentazione necessaria –
MODELLO AP70 - per procedere alla liquidazione della prestazione (all.4).
Hanno quindi lamentato che, ciò nonostante, non era intervenuta alcuna liquidazione e concluso nei seguenti termini:
Perché l'Ecc.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per la discussione e decisione della causa, voglia così provvedere:
1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 1, L. 18/80 (indennità di accompagnamento), con decorrenza dal 01 agosto 2022;
2) condannare l'Ente competente al pagamento dei ratei relativi alle indennità sopracitate e maturati e maturandi, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo.
L' si è costituito rilevando l'inammissibilità del ricorso in quanto la provvidenza poteva CP_1 essere erogata solo in presenza degli ulteriori requisiti.
Alla odierna udienza quindi il processo è stato deciso.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che la parte ricorrente ha fondatamente chiesto la erogazione della prestazione di cui all'art. 1 L. 18/80, per il minore, alla stregua del requisito sanitario accertato in sede di ATP procedimento questo che, tuttavia, per come ricordato anche dalla S.C., anche se implica una valutazione sommaria degli ulteriori requisiti al fine di vagliare la ammissibilità del ricorso in termini di utilità dell'azione, non esaurisce gli oneri imposti alla parte che aneli al riconoscimento della prestazione.
Oltre ad aver comunicato l'esito dell'ATP; la parte ricorrente ha inviato il modello AP70 attestante gli ulteriori requisiti amministrativi (mancato ricovero) e quindi l avrebbe CP_3 dovuto liquidare la prestazione spettante.
Accertata quindi la ricorrenza di tutti i requisiti va dichiarato il diritto del minore alla indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del 1.8.2025 (con revisione a dicembre 2025) e l' condannato al pagamento dei ratei spettanti dal primo CP_3 giorno del mese successivo (settembre 2025) oltre interessi dal 121° giorno.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il diritto del minore alla indennità di accompagnamento di cui Persona_2
CP_ all'art. 1 L. 18/80 e per l'effetto condanna l alla corresponsione dei ratei spettanti dal settembre 2025, oltre interessi di legge, nonché alla refusione delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1860,00 oltre accessori di legge, da distrarre.
Roma lì, 25.9.2025 Il Giudice