Sentenza 2 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00285/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00551/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' BR
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 551 del 2025, proposto da
NO Di NN, rappresentato e difeso dall’avvocato Diego Bracciale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione BR, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello dell’Aquila n. 788 dell’1 luglio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’articolo 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa SA LL;
Con sentenza n. 788 dell’1 luglio 2025 la Corte di Appello dell’Aquila ha condannato la Regione BR a corrispondere al ricorrente le seguenti somme:
a) euro 13.940,04, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti a seguito di un sinistro stradale cagionato dalla fauna selvatica, oltre rivalutazione e interessi legali sino al saldo;
b) euro 6.600,00 oltre accessori, per spese di lite dei due gradi del giudizio civile, ed euro 646,50 per esborsi.
La predetta sentenza, notificata in data 2 luglio 2025 all’indirizzo PEC della Regione BR (rimasta contumace nei due gradi del giudizio civile), non è stata impugnata nei termini di legge, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Cancelleria civile della Corte di Appello dell’Aquila in data 6 ottobre 2025.
Con ricorso notificato e depositato il 18 novembre 2025, il ricorrente, lamentando la mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello dell’Aquila n. 788 dell’1 luglio 2025, ne ha domandato l’ottemperanza mediante:
a) l’ordine alla Regione BR di provvedere, entro un determinato termine, al pagamento delle somme ivi liquidate a titolo di risarcimento del danno e di spese di lite;
b) la nomina di un commissario ad acta , il quale, in caso di persistente inadempimento della Regione BR, provveda in via sostitutiva.
La Regione BR, alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato all’indirizzo PEC risultante dai Pubblici Registri (dgr@pec.regione.abruzzo.it), non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 28 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni, previste dall’articolo 112, comma 2, lettera c), del codice del processo amministrativo, e i presupposti, previsti dall’articolo 114 del codice del processo amministrativo, per conseguire l’attuazione della sentenza della Corte di Appello dell’Aquila n. 788 dell’1 luglio 2025, ossia:
a) il perdurante inadempimento dell’amministrazione debitrice delle somme di denaro, allegato dalla parte ricorrente, a fronte del quale la Regione BR non ha evaso l’onere probatorio, posto a suo carico, di provare l’avvenuto adempimento;
b) il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dalla certificazione di mancata proposizione dell’impugnazione, rilasciata dalla Cancelleria Civile della Corte di Appello dell’Aquila in data 6 ottobre 2025;
c) il verificarsi della condizione di procedibilità dell’azione esecutiva prevista dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, con l’avvenuto decorso del termine dilatorio di centoventi (120) giorni dal perfezionamento, per l’amministrazione debitrice delle somme di denaro oggetto di condanna, della notificazione della sentenza.
Il ricorso deve, perciò, essere accolto e, per l’effetto, il Collegio deve ordinare alla Regione BR di provvedere all’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello dell’Aquila n. 788 dell’1 luglio 2025, nel termine di sessanta (60) giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione ad istanza di parte, se anteriore.
In particolare, la Regione BR dovrà provvedere al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 13.940,04 (tredicimilanovecentoquaranta/04) a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al saldo, nonché delle somme di euro 6.600,00 (seimilaseicento/00) oltre accessori di legge, per le spese di lite sostenute nei due gradi del giudizio civile, e di euro 646,50 (seicentoquanrantasei/50) per esborsi.
Il Collegio nomina, sin d’ora, quale Commissario ad acta il Prefetto dell’Aquila , con facoltà di delegare l’incarico ad un funzionario del medesimo Ufficio, il quale, allo scadere del termine di sessanta giorni fissato alla Regione BR per l’adempimento e dietro semplice richiesta della parte ricorrente, darà corso, entro i successivi sessanta (60) giorni e previa verifica del perdurante inadempimento dell’amministrazione debitrice, all’integrale esecuzione del giudicato, compiendo tutti gli atti necessari, in luogo ed a spese dell’amministrazione inadempiente, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Le spese di lite seguono la soccombenza della Regione BR e sono liquidate, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, nella misura indicata nel dispositivo, ritenuta congrua in applicazione dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e dei parametri indicati nel medesimo decreto, per come aggiornati dal decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, in relazione allo scaglione delle cause di valore indeterminabile a bassa complessità e per le sole fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’BR - L’Aquila, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina alla Regione BR di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello dell’Aquila n. 788 dell’1 luglio 2025, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- nomina quale Commissario ad acta il Prefetto dell’Aquila, con facoltà di delega dell’incarico, il quale provvederà, in caso di perdurante inadempimento della Regione BR oltre il termine fissato per l’esecuzione del giudicato e su specifica richiesta del ricorrente, ad assicurare l’esecuzione della sentenza, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- condanna la Regione BR al pagamento, in favore dell’avvocato Diego Bracciale, difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente sentenza anche alla Regione BR, non costituita in giudizio, e al Prefetto dell’Aquila nominato Commissario ad acta .
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
MA ES, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
SA LL, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| SA LL | MA ES |
IL SEGRETARIO