Art. 2.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1957-1958, le spese di partecipazione dell'Italia al Centro europeo ricerche nucleari (C.E.R.N.) e all'Agenzia internazionale energia atomica, (A.I.E.A.) saranno a carico del Comitato nazionale per le ricerche nucleari.
Per il Centro europeo ricerche nucleari, nell'esercizio 1957-58, il Comitato nazionale per le ricerche nucleari provvedera' ad integrare, fino a copertura della necessaria spesa di partecipazione italiana, la somma gia' all'uopo erogata in base alla legge 9 marzo 1955, n. 310 .
Parimenti il Comitato nazionale per le ricerche nucleari provvedera' ad integrare fino alla copertura, della necessaria spesa di partecipazione italiana la somma gia' all'uopo stanziata per l'Agenzia internazionale energia atomica in base alla legge 27 settembre 1957, n. 876 .
A decorrere dall'esercizio finanziario 1957-1958, le spese di partecipazione dell'Italia al Centro europeo ricerche nucleari (C.E.R.N.) e all'Agenzia internazionale energia atomica, (A.I.E.A.) saranno a carico del Comitato nazionale per le ricerche nucleari.
Per il Centro europeo ricerche nucleari, nell'esercizio 1957-58, il Comitato nazionale per le ricerche nucleari provvedera' ad integrare, fino a copertura della necessaria spesa di partecipazione italiana, la somma gia' all'uopo erogata in base alla legge 9 marzo 1955, n. 310 .
Parimenti il Comitato nazionale per le ricerche nucleari provvedera' ad integrare fino alla copertura, della necessaria spesa di partecipazione italiana la somma gia' all'uopo stanziata per l'Agenzia internazionale energia atomica in base alla legge 27 settembre 1957, n. 876 .