Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/02/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 12 febbraio 2025 svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Nella causa per azione revocatoria promossa da in proprio e nella qualità di madre esercente la potestà Parte 1
Persona 2 rappresentata e difesa dall'Avv. M. Fasano come da sui minori Persona 1 e mandato in atti contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to A De Marco come da mandato in atti Controparte_1
nonchè
rappresentata e difesa dall'Avv.to S. Palamà come da mandato in atti Controparte_2
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione del 07.02.2023 la sig.ra Parte_1 in proprio e nella qualità di madre esercente la potestà sui figli minori Persona 3 Persona 2 conveniva in giudizio i sigg.ri [...] e
,
al fine di sentire dichiarare ai sensi dell'art. 2901 c.c. la inefficacia CP 1 e Controparte_2
dell'atto di donazione posto in essere in data 26.05.20 con rogito per Notar Persona 4 n. 32538 Rep.
con il quale Controparte_1 donava alla sorella CP 2 la piena proprietà della quota pari al 50%
dell'immobile sito in Matino alla via A. Manzoni, 171/173, censito al Catasto fabbricati al foglio 13, p.lla
583, cat. A/4, classe 3, vani 3,5.
infondata in fatto e diritto e per chiederne l'integrale rigetto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale.
La sig.ra Parte 1 - parte attrice - deduce:
di aver contratto matrimonio con il sig. Controparte_1 dal quale nascevano due figli;
che con sentenza del 04.10.17 veniva pronunciata la separazione dal Tribunale Cantonale di Sciaffusa il quale riconosceva in favore dei figli, da corrispondere alla madre, un assegno mensile di circa euro
Per Per
- ed euro 525,00 per 245,00 per che il CP 1 sistematicamente si sottraeva al pagamento;
che con sentenza 01 marzo 2022 dello stesso Tribunale di Sciaffusa veniva pronunciato il divorzio e il
CP 1 veniva obbligato a corrispondere in totale euro 1090,00 al mese, ossia euro 545,00 per ciascun figlio;
che ogni sollecito di pagamento restava vano e il CP_1 pagava a Parte 2 solo piccoli acconti,
giustificandosi che era privo di occupazione;
che alla data del 10.01.23 il credito dell'attrice ammonta a circa 50 mila euro a titolo di assegni di mantenimento per la prole mai versati;
che il CP 1 in data 26.05.20 donava alla sorella CP 2 il 50% dell'immobile ubicato in Matino
alla via Manzoni, innanzi generalizzato;
Conclude, pertanto, chiedendo disporsi la revocatoria dell'atto di donazione posto in essere in data
26.05.20 con rogito per Notar Persona 4 n. 32538 Rep. con il quale Controparte 1 donava alla sorella CP 2 la piena proprietà della quota pari al 50% dell'immobile sito in Matino alla via A.
Manzoni, 171/173, censito al Catasto fabbricati al foglio 13, p.lla 583, cat. A/4, classe 3, vani 3,5.
L'azione revocatoria costituisce il rimedio dato ai creditori dall'art. 2901 c.c., a tutela della loro garanzia patrimoniale, contro atti di disposizione posti in essere dal debitore a detrimento delle loro ragioni. Tale pregiudizio consiste nella eliminazione della possibilità che il bene stesso formi oggetto di esecuzione forzata, ai fini della realizzazione coattiva del diritto di credito. L'istituto in parola attribuisce al creditore il potere di ottenere la dichiarazione giudiziale di inefficacia dell'atto di disposizione lesivo delle proprie ragioni. Si tratta di una inefficacia relativa e parziale: l'atto di disposizione compiuto dal debitore è perfettamente valido ed efficace nei confronti della generalità dei consociati, ma è inopponibile nei confronti del creditore che ha agito in revoca.
I presupposti sui quali si fonda l'azione revocatoria sono: l'esistenza di un diritto di credito verso il debitore;
l'esistenza di un atto dispositivo posto in essere dal debitore;
il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale di tale credito (c.d. eventus damni); conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni o consilium fraudis).
Orbene, il credito attoreo nei confronti del convenuto è circostanza non contestata. Il sig. Controparte_1 non contesta il suo inadempimento all'obbligo di mantenimento dei figli,
deducendo di versare somme minori a cagione della perdita del lavoro.
Risulta, pertanto, pacifico il mancato versamento del dovuto e il quantum a debito avanzato dalla attrice.
Si osserva che con la formulazione dell'art. 115 c.p.c., introdotta con la legge di riforma del processo civile 18 giugno 2008 n. 69, “ i fatti non specificamente contestati" devono essere posti a 66
fondamento della decisione del giudice. Di recente, il principio di ritenere provati i fatti non contestati è
stato accolto dalla Corte di Cassazione per i giudizi ordinari di cognizione.
In senso conforme: sentenze del Supremo Collegio del 22 giugno 2009 Sez. III e del 21 maggio
2008, Sez. III n. 13078.
Sul punto, tenuto conto della natura conservativa dello strumento qui azionato, la giurisprudenza di legittimità è approdata ad una nozione di credito molto estesa, che è integrata da situazione giuridiche o interessi anche antecedenti alla reale esistenza di un credito. Così, è ammessa a fondamento della revocatoria ordinaria anche un'aspettativa di credito, intesa in termini di posizione giuridica soggettiva riconosciuta e tutelata dall'ordinamento, anche se non attuale;
eguale discorso anche con riferimento al credito eventuale (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9855 del 07/05/2014; Cass., Sez. Un., Ordinanza n.
9440 del 18/05/2004; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/09/1996).
Altro requisito necessario ai fini dell'utile esperimento della domanda ai sensi dell'art. 2901 c.c., è
individuabile nel c.d. eventus damni (cioè, nel pericolo di danno), ossia il pregiudizio che l'atto dispositivo può arrecare alle ragioni creditorie.
In giurisprudenza è consolidato l'orientamento che ritiene sussistente il presupposto in discorso anche in forza di un pericolo di danno, da ritenersi integrato in termini di probabilità che il debitore non adempia la propria obbligazione. Allo stesso modo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il pregiudizio per la garanzia generale del creditore discenda certamente da una variazione quantitativa del
-patrimonio del debitore suscettibile di rendere anche semplicemente più difficile il soddisfacimento delle proprie ragioni (cfr., tra le tante, ### 2, sent. n. 1902 del 03/02/2015, Cass., Sez. 3, sent. n. 1896
del 09/02/2012, Cass., Sez. 3, sent. n. 7767 del 29/03/2007) - ma pure da una modificazione qualitativa dello stesso, dovendosi ritenere configurato l'eventus damni anche quando residuino beni mobili nel patrimonio del debitore che, per la difficile tracciabilità e per la loro volatilità, sono suscettibili di frustrare le esigenze satisfattorie del creditore (cfr. Cass., Sez. 2, sent. n. 1902 del 03/02/2015; Cass.,
Sez. 3, sent. n. 1896 del 09/02/2012; Cass., Sez. 3, sent. n. 7767 del 29/03/2007; Cass. Sez. 3, sent.
19963 del 14/10/2005). ### parte, non è escluso che a fronte dell'atto dispositivo i convenuti debitore o terzi acquirenti - possono fornire la prova che la variazione patrimoniale non incide sulla garanzia generica, quindi, consente al creditore di soddisfarsi, cioè, non comporti alcun rischio per il soddisfacimento del credito (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015: "in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità
patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni"; cfr. anche Cass., Sez. 3, sent. n. 7767 del 29/03/2007; cfr. Cass., Sez. 3, sent. n. 19963 del
14/10/2005).
Quanto all'elemento soggettivo, occorre premettere che l'atto di disposizione, posto in essere dal CP_1
è cronologicamente successivo al sorgere del credito.
L'atto di donazione avverso è stato posto in essere nel 2020, ovvero dopo 3 anni dalla sentenza di separazione, ove veniva riconosciuto, in favore dei figli, un assegno mensile di circa 245,00 euro per il
Per Per piccolo ed euro 525,00 per al cui pagamento il CP 1 ha riconosciuto di essersi sottratto.
Risulta, pertanto, provato il presupposto della scientia damni.
E' evidente, infatti, che il CP 1 fosse consapevole, della propria esposizione debitoria (vedi atto di costituzione) e che conseguentemente l'atto dispositivo impugnato avrebbe (anche potenzialmente) arrecato alla Sig.ra Parte 1 ed ai figli minori della stessa un pregiudizio economico. Suprema Corte di Cassazione sul punto ha chiarito che "un atto di donazione impoverisce di per sé il donante, perché lo priva della cosa donata senza corrispettivo. Pertanto la dimostrazione dell'avvenuta stipula d'una donazione donante. costituisce da sola dimostrazione dell'impoverimento del
Fornita dunque tale prova dall'attore nel giudizio di revocazione, spetta ai convenuti dimostrare che nonostante la donazione,
patrimonio del donante resta sufficiente a soddisfare ilil creditore".
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 27 maggio – 3 luglio 2018, n. 17336.
consegue che per gli atti a titolo gratuito, se l'atto dispositivo è successivo al debito, il creditore non Ne
deve dimostrare la mala fede di chi ha ricevuto l'immobile. Deve solo dimostrare che il debitore poteva conoscere il pregiudizio provocato al creditore con l'atto a titolo gratuito. Cioè che il debitore si è spogliato dell'unico o il principale cespite patrimoniale.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario Giorgia Imperiale, Parte 1 in proprio e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nella qualità di madre esercente la potestà sui minori Persona_1 e Persona 2 nei confronti così provvede: Controparte_1 e Controparte 2di
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la inefficacia, nei confronti della sig.ra [...]
,dell'atto di donazione posto in essere in data 26.05.20 con rogito per Parte 1 donava alla sorella CP 2Notar Persona 4 n. 32538 Rep. con il quale Controparte_1
la piena proprietà della quota pari al 50% dell'immobile sito in Matino alla via A. Manzoni,
171/173, censito al Catasto fabbricati al foglio 13, p.lla 583, cat. A/4, classe 3, vani 3,5.
2) Condanna in solido i sigg.ri Controparte_1 e Controparte_2 alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 che si liquidano in complessive € 4.354,00, di cui
€ 3809,00 per competenze, € 545,00 per spese, oltre rimborso spese generali IVA e CAP come per legge con distrazione a favore del procuratore antistatario.
3) Autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari alla annotazione della presente sentenza con ogni esonero da responsabilità
Così deciso in Lecce, addì 12 febbraio 2025 Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)