TAR Potenza, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 3
TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata considerazione dell'istanza di stabilizzazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la norma invocata preveda una facoltà discrezionale e non un obbligo di stabilizzazione, escludendo la sussistenza di un obbligo di specifica istruttoria e motivazione al riguardo negli atti di pianificazione e programmazione. Ha inoltre richiamato l'art. 13 della L. n. 241/1990, che esclude l'applicazione delle norme sulla partecipazione procedimentale agli atti di pianificazione e programmazione.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso proposto da una dipendente a tempo determinato del Comune di Lavello, assunta ai sensi dell'art. 1, comma 179, della L. n. 178/2020 e inquadrata nella categoria D, profilo professionale di "funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo". La ricorrente impugnava le delibere commissariali del Comune di Lavello nn. 23, 24 del 29/3/2025 e n. 51 del 22/5/2025, con cui erano stati approvati, rispettivamente, il Piano dei fabbisogni del personale (PTFP) 2025/2027 e il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027. La censura si concentrava sull'asserita carenza istruttoria e motivazionale di tali atti, i quali non avrebbero considerato l'istanza della ricorrente di essere stabilizzata, ai sensi dell'art. 50, comma 17-bis, del D.L. n. 13/2023. Il Comune di Lavello si era costituito in giudizio per resistere al ricorso. Preliminarmente, il TAR ha affermato la propria giurisdizione, qualificando la posizione della ricorrente come interesse legittimo, e ha rigettato l'eccezione sollevata dal Comune resistente.

Nel merito, il Tribunale ha dichiarato infondato il ricorso, respingendolo integralmente. La decisione si basa sull'interpretazione dell'art. 50, comma 17-bis, del D.L. n. 13/2023, norma che prevede una facoltà discrezionale e non un obbligo per gli enti locali di procedere alla stabilizzazione del personale precario assunto ai sensi dell'art. 1, comma 179, della L. n. 178/2020. Il giudice ha sottolineato che l'avvio della procedura di stabilizzazione richiede un'attenta valutazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale e della compatibilità economico-finanziaria, elementi che rientrano nella discrezionalità dell'amministrazione. Di conseguenza, è stata esclusa l'esistenza di un obbligo di specifica istruttoria e motivazione in merito alle istanze individuali all'interno degli atti di pianificazione e programmazione, in virtù della natura generale di tali atti e dell'art. 13 della L. n. 241/1990, che esclude l'applicazione delle norme sulla partecipazione procedimentale a tali tipologie di provvedimenti. È stato altresì ritenuto non pertinente il precedente giurisprudenziale invocato dalla ricorrente, in quanto relativo a una fattispecie diversa. Le spese di lite sono state poste a carico della parte ricorrente, quantificate in euro 2.000,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Potenza, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
    Numero : 3
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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