Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00003/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00228/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2025, proposto da
ET AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Donatello Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lavello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Zottarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) della delibera del Commissario Straordinario del Comune di Lavello, coi poteri della Giunta Comunale, n. 23 del 29-3-2025, recante approvazione del piano dei fabbisogni del personale (PTFP) 2025/2027 e della dotazione organica in termini di spesa potenziale massima del Comune di Lavello, nonché dei relativi allegati (1a, 1b, 1c, 2a, 2b e c);
2) della delibera del Commissario Straordinario del Comune di Lavello, coi poteri della Giunta Comunale, n. 24 del 29-3-2025, recante approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027 del Comune di Lavello e dei relativi allegati;
3) della delibera del Commissario Straordinario del Comune di Lavello, coi poteri della Giunta Comunale, n. 51 del 22-5-2025, recante aggiornamento del piano dei fabbisogni del personale (PTFP) 2025/2027 del Comune di Lavello e dei relativi allegati;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto lesivo dell'interesse della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lavello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. PA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 26/6/2025, la deducente – assunta dal Comune di Lavello con contratto a tempo determinato, full-time, per 36 mesi (11/7/2022 – 11/7/2025), ai sensi dell'art. 1, comma 179, della L. n. 178/2020 e inquadrata nella categoria D, posizione economica D1, con profilo professionale di “funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo” – ha impugnato il Piano dei fabbisogni del personale (P.T.F.P.) 2025/2027 e il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027, approvati dal Comune di Lavello, rispettivamente, con delibere commissariali nn. 23 e 24 del 29/3/2025 (aggiornati con delibera commissariale n. 51 del 22/5/2025), nella parte in cui non avrebbero tenuto conto, sotto il profilo istruttorio e motivazionale, dell’istanza, prot. n. 2028 del 29/1/2025, con la quale la deducente ha chiesto all’Ente civico di essere stabilizzata, ai sensi dell’art. 50, comma 17- bis , del D.L. n. 13/2023.
2. Si è costituito in giudizio, per resistere all’accoglimento del gravame, il Comune di Lavello.
3. All’udienza pubblica del 17/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, a confutazione della relativa eccezione sollevata dal Comune resistente, va affermata la giurisdizione di questo Tribunale sulla controversia, tenuto conto che l’oggetto del giudizio attiene al sindacato di atti di macro-organizzazione (P.T.F.P. 2025/2027 e P.I.A.O. 2025/2027), la cui cognizione è pacificamente riservata al giudice amministrativo (cfr. Cassazione civile, sez. un., 15/1/2021, n. 616).
Peraltro, la posizione soggettiva sottesa alla richiesta di stabilizzazione per cui è causa non può essere che di interesse legittimo, corrispondentemente al mancato esercizio di un potere facoltativo dell’Amministrazione (cfr. Cassazione civile, sez. un., n. 29915/2017).
5. Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Ed invero, la domanda di stabilizzazione avanzata dalla ricorrente è stata formulata ai sensi dell’art. 50, comma 17- bis , del D.L. n. 13/2023, secondo cui “ Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane e gli enti locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta ”.
La norma citata prevede – come condiviso dalla stessa ricorrente - solo una facoltà discrezionale e non un obbligo di procedere alla stabilizzazione del personale c.d. precario, dovendo l'avvio della procedura di reclutamento essere preceduta da un'attenta valutazione sulla programmazione triennale del fabbisogno del personale e sulla compatibilità economico - finanziaria delle relative assunzioni.
Il carattere latamente discrezionale (anche quanto all’ an ) del potere di avvio del processo di stabilizzazione in questione, da un lato conduce all’inconfigurabilità stessa di un dovere di provvedere ex professo su una domanda diretta alla sollecitazione di tale potere (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 22/6/2019, n. 425), dall’altro – per quanto di stretta pertinenza ai fini del giudizio - porta ad escludere l’esistenza, nell’ambito dei richiamati atti di programmazione, di un obbligo di specifica istruttoria e motivazione al riguardo; ciò poiché in tali atti, in considerazione della loro natura, trova naturale collocazione l’apprezzamento di esigenze ed interessi generali, di carattere finanziario ed organizzativo, normalmente eccedenti la posizione (di mera aspettativa) dei singoli individui eventualmente destinatari delle opzioni programmatorie.
D’altra parte, l’art. 13 della L. n. 241/1990 prevede che le norme sulla partecipazione procedimentale “ non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione ”, ciò escludendo, dunque, l’esistenza di un obbligo, da parte dell’Amministrazione procedente, di tenere in considerazione le istanze variamente formulate dai singoli potenzialmente coinvolti dall’esercizio del potere di programmazione; né le disposizioni regolanti l’adozione del Piano dei fabbisogni del personale e del Piano integrato di attività e organizzazione (rispettivamente, articolo 91 del D.lgs. n. 267/2000 e articolo 6 del D.L. n. 80/2021) contemplano che l’adozione di tali atti programmatici sia aperta al contributo partecipativo di tali soggetti.
Non pertinente, infine, risulta l’invocato precedente giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14/2/2022, n. 1052), siccome relativo alla diversa fattispecie dell’inosservanza, da parte dell’Amministrazione, dell’obbligo di motivazione in merito alla scelta dello specifico canale assunzionale (concorso/stabilizzazione), coerentemente con i risalenti principi espressi in subiecta materia (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 28/7/2011, n. 14).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente, da quantificarsi nella somma onnicomprensiva di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN OL, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
PA MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA MA | AN OL |
IL SEGRETARIO