Sentenza 13 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/09/2004, n. 18366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18366 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. TRECAPELLI Giancarlo - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA IO TO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato ELIO VITALE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL AS UG, PA DE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. MANCINELLI 65, presso lo studio dell'avvocato CORRADO ROMANO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 400/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 07/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/05/04 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato VITALE Elio, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento;
udito l'Avvocato ROANNO Corrado, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per accoglimento del primo motivo;
assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 17 gennaio 1997, SS TO LI e EL CC convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, RI TO GI e ne chiedevano la condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni. Sostenevano, infatti, che il convenuto aveva illegittimamente costruito una tettoia a ridosso del muro di proprietà esclusiva di essi attori, che divideva i loro fondi contigui, in Fiumicino, località Focene.
RI TO GI si costituiva e resisteva alla domanda. In via riconvenzionale, chiedeva che si accertasse il suo diritto di comproprietà su quel muro di confine tra fondi, anche per la parte sopraelevata dall'attore, con rimozione delle foriere lì poste e con condanna degli attori al risarcimento dei danni.
Con sentenza del 20 aprile 1999, in esito a consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Roma rigettava sia la domanda principale 9 sia quella riconvenzionale.
Le parti interponevano gravame: RI TO GI, in via principale, SS TO LI ed EL CC, in via incidentale. Con sentenza del 7 febbraio 2001, la Corte d'appello di Roma rigettava i gravami, principale ed incidentale. Rilevava in particolare la Corte, all'esito d'esame dei materiali probatori, l'impossibilità di individuare l'esatto confine tra i fondi delle parti in causa e la conseguente impossibilità di accertare se fossero state realizzate violazioni delle distanze legali nelle costruzioni da quel confine ovvero se il muro conteso insistesse su quel confine. Esponeva, quindi, che tale muro doveva presumersi comune, all'infuori della parte sopraelevata di proprietà esclusiva degli appellanti incidentali, che l'avevano edificata. Argomentava, poi, l'inaccoglibilità della domanda di risarcimento dei danni, proposta dal GI, e la inammissibilità di quella proposta dalle controparti, in sede di gravame, con riguardo all'usucapione del diritto di veduta.
Per la cassazione di tale sentenza, RI TO GI ha proposto ricorso in forza di tre motivi.
SS TO LI ed EL CC hanno resistito con controricorso ed hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, vanno esaminate le eccezioni sollevate dai controricorrenti in ordine alla procura a margine del ricorso, priva in sè di riferimento specifico al giudizio di cassazione, ed alla notificazione dello stesso ricorso, avvenuta in unica copia presso il loro procuratore costituito. Le eccezioni non hanno pregio. Ed invero, la contestata specialità della procura è soddisfatta dalla sua stessa collocazione a margine del ricorso, così da farne corpo unico e restarne specificato il conferimento per il processo instaurato innanzi alla Corte di Cassazione (v. ex plurimis Cass. n. 1241/00, n. 46/00, n. 7422/99, n. 462/99 e Cass. S.U. n. 2646/98). La contestata irritualità della notificazione del ricorso, pur sussistente, non ha rilievo, atteso che la costituzione dei controricorrenti ha sanato quella irritualità, con effetto ex tunc, secondo principio che la nullità non può essere mai pronunciata, se l'atto processuale ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. ex plurimis Cass. n. 2501/02 e Cass. S.U. n. 9859/97). Con il primo motivo, rubricato "erronea valutazione degli elementi probatori documentali relativi alla determinazione dell'esatta linea di confine", il ricorrente si duole che la Corte di inerito abbia ritenuto impossibile l'individuazione dell'esatto confine tra i fondi, quando, invece, un corretto esame della documentazione prodotta, segnatamente della planimetria integrante l'atto notarile del 22 dicembre 1971, in ciò avvalorata dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, consentivano di determinare quel confine.
Il motivo non ha pregio, per irriducibilità al paradigma di alcuno di quelli, per cui è consentito il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c.. Ed invero, al di là di ogni altra considerazione, la doglianza del ricorrente si risolve, palesemente, in una sostanziale e, in sede di legittimità, non consentita richiesta di riesame del merito della controversia, in parte qua, attraverso una nuova valutazione dei materiali probatori, diversa da quella che la Corte di merito ha operato nell'esercizio della discrezionalità a lei riservata, dandone apposita motivazione, specificamente non censurata in sè, sotto i profili previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c.. Con il secondo motivo, rubricato "violazione dell'art. 885 e 874 c.c. comproprietà della sopraelevazione del muro divisorio", il ricorrente espone in parte la decisione del primo giudice e la censura sotto più profili. Riporta, quindi, la sentenza impugnata della Corte di merito, nel punto di rilevata comunanza del muro fino alla parte sopraelevata di proprietà esclusiva (quest'ultima) dei controricorrenti, e chiede che "venga dichiarata, senza oneri, la comunione forzosa della parte sopraelevata del muro così come espressamente richiesto dal GI".
Il motivo non ha pregio.
Le censure del ricorrente, infatti, come traspare evidente dalla mera lettura del ricorso, sono inopinatamente rivolte alla decisione del Tribunale, primo giudice, per l'appunto trascritta in alcuni brani e criticata anche per omessa pronuncia, e non coinvolgono, invece, come avrebbero dovuto, la sentenza della Corte di merito, per l'appunto impugnata in sede di legittimità e solo marginalmente richiamata nel corpo del motivo. Con il terzo motivo, rubricato "mancata decisione su altri punti dell'appello", il ricorrente si duole che la Corte di merito sia stata "silente sulle richieste di risarcimento danni per la diminuita edificabilità dell'area di proprietà del GI, per il mancato rispetto delle distanze delle vedute del fabbricato di proprietà dei LI CC, del diminuito valore commerciale del fondo e per i danni morali derivanti dalla pubblicazione distorta di fatti con apprezzamenti offensivi e per la temerarietà della lite, nonché sulla costruzione in aderenza al muro di confine del forno, in contrasto con la normativa del Codice Civile (art. 890)". Anche quest'ultimo motivo non ha pregio. Ed invero, la doglianza è non solo generica, per quanto priva di più specifiche indicazioni sulle stesse domande, che si assumono non decise, ma è altresì infondata, per quanto la Corte di merito risulta avere rigettato per intero il gravame del ricorrente e, quindi, avere deciso tutte le domande proposte con quel gravame.
Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2004