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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
HI NICOLA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 280/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capoterra - Via Cagliari 91 09012 Capoterra CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20240204200000992 IMU 2014 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1092011190004449 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 727/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato al Comune di Capoterra, Ricorrente_1 , ha impugnato l'ingiunzione di
Nominativo_1pagamento n. 20240204200000992 emessa in qualità di erede di relativa ad accertamento IMU per l'anno 2014 n. 1-092011-19-0004449, eccependo la nullità della notifica dell'avviso di accertamento poiché notificato a Nominativo_1 successivamente al suo decesso in violazione dell'art. 65 d.p.r. 600/1973. L'amministrazione, costituitasi in giudizio, ha dato atto di avere proceduto ad annullare in autotutela l'atto impugnato per errata notifica dell'atto prodromico per disallineamento delle banche dati.
Per tale motivo, la resistente ha chiesto di volere disporre la cessazione della materia del contendere ex art. 46 Dlgs n.546/92 con la compensazione delle spese, appurato che il ritardo della risposta non è dipeso da situazioni ascrivibili al Comune di Capoterra, quanto a motivi di contingenza determinati dalle ricerche che l'Ente accertatore ha dovuto eseguire per riscontrare la effettiva correttezza della documentazione prodotta.
La ricorrente ha invece insistito per la condanna del comune alla soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per intervento annullamento dell'atto impugnato.
Quanto alle spese, nell'ambito della valutazione della soccombenza virtuale imposta dalla richiesta del ricorrente, la Corte osserva che, prima di instaurare il ricorso, il ricorrente aveva correttamente e tempestivamente chiesto in autotutela l'annullamento dell'atto con istanza del 30.1.2025, prima di notificare il ricorso in data 10.3.2025.
La richiesta autotutela non ha avuto esito positivo.
In questa sede contenziosa, invece, l'amministrazione ha riconosciuto la fondatezza della pretesa del ricorrente, evidenziando che il ritardo nell'annullamento è imputabile alle ricerche necessarie per accertare la fondatezza di quanto sostenuto.
Ebbene, ritiene la Corte che il comune non ha preso immediatamente atto di quanto esposto dal ricorrente in autotutela, benchè sarebbe stato sufficiente al fine di avvedersi della fondatezza della pretesa eseguire una semplice ricerca anagrafica per appurare il decesso del contribuente, costringendo il ricorrente non solo a notificare il ricorso, ma anche a costituirsi in giudizio e sostenere le relative ed ulteriori spese.
Per questi motivi
, la domanda di soccombenza virtuale deve essere accolta, atteso che la proposizione del giudizio è conseguenza della negligenza dell'amministrazione che avrebbe dovuto procedere all'autotutela, avendo a disposizione circa 40 giorni prima della notifica del ricorso, senza costringere il contribuente a proporre il ricorso giurisdizionale con le conseguenti spese.
Le spese pertanto devono essere poste a carico dell'amministrazione e liquidate per compenso di legale secondo dispositivo, nel minimo stante la semplicità delle questioni trattate, esclusa fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere e condanna il comune di Capoterra al pagamento delle spese in favore del difensore Difensore_1 dichiaratasi antistataria che si liquidano in € 370,00 oltre rimborso, accessori ed esborso per CUT come per legge.
Il giudice Caschili
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
HI NICOLA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 280/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capoterra - Via Cagliari 91 09012 Capoterra CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20240204200000992 IMU 2014 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1092011190004449 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 727/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato al Comune di Capoterra, Ricorrente_1 , ha impugnato l'ingiunzione di
Nominativo_1pagamento n. 20240204200000992 emessa in qualità di erede di relativa ad accertamento IMU per l'anno 2014 n. 1-092011-19-0004449, eccependo la nullità della notifica dell'avviso di accertamento poiché notificato a Nominativo_1 successivamente al suo decesso in violazione dell'art. 65 d.p.r. 600/1973. L'amministrazione, costituitasi in giudizio, ha dato atto di avere proceduto ad annullare in autotutela l'atto impugnato per errata notifica dell'atto prodromico per disallineamento delle banche dati.
Per tale motivo, la resistente ha chiesto di volere disporre la cessazione della materia del contendere ex art. 46 Dlgs n.546/92 con la compensazione delle spese, appurato che il ritardo della risposta non è dipeso da situazioni ascrivibili al Comune di Capoterra, quanto a motivi di contingenza determinati dalle ricerche che l'Ente accertatore ha dovuto eseguire per riscontrare la effettiva correttezza della documentazione prodotta.
La ricorrente ha invece insistito per la condanna del comune alla soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per intervento annullamento dell'atto impugnato.
Quanto alle spese, nell'ambito della valutazione della soccombenza virtuale imposta dalla richiesta del ricorrente, la Corte osserva che, prima di instaurare il ricorso, il ricorrente aveva correttamente e tempestivamente chiesto in autotutela l'annullamento dell'atto con istanza del 30.1.2025, prima di notificare il ricorso in data 10.3.2025.
La richiesta autotutela non ha avuto esito positivo.
In questa sede contenziosa, invece, l'amministrazione ha riconosciuto la fondatezza della pretesa del ricorrente, evidenziando che il ritardo nell'annullamento è imputabile alle ricerche necessarie per accertare la fondatezza di quanto sostenuto.
Ebbene, ritiene la Corte che il comune non ha preso immediatamente atto di quanto esposto dal ricorrente in autotutela, benchè sarebbe stato sufficiente al fine di avvedersi della fondatezza della pretesa eseguire una semplice ricerca anagrafica per appurare il decesso del contribuente, costringendo il ricorrente non solo a notificare il ricorso, ma anche a costituirsi in giudizio e sostenere le relative ed ulteriori spese.
Per questi motivi
, la domanda di soccombenza virtuale deve essere accolta, atteso che la proposizione del giudizio è conseguenza della negligenza dell'amministrazione che avrebbe dovuto procedere all'autotutela, avendo a disposizione circa 40 giorni prima della notifica del ricorso, senza costringere il contribuente a proporre il ricorso giurisdizionale con le conseguenti spese.
Le spese pertanto devono essere poste a carico dell'amministrazione e liquidate per compenso di legale secondo dispositivo, nel minimo stante la semplicità delle questioni trattate, esclusa fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere e condanna il comune di Capoterra al pagamento delle spese in favore del difensore Difensore_1 dichiaratasi antistataria che si liquidano in € 370,00 oltre rimborso, accessori ed esborso per CUT come per legge.
Il giudice Caschili