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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 30/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2035/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al r.g.v.g. n. 2035/2024 promossa da: (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. PIERPAOLO TASSANI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Faenza (RA), piazza XI Febbraio n. 4/4
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. PIERPAOLO TASSANI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Faenza (RA), piazza XI Febbraio n. 4/4
- ADOTTANTI - Nei confronti di (C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._3
Faenza (RA), via Taroni n. 4
- ADOTTANDO -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: ADOZIONE DI MAGGIORENNE
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI Nelle note di trattazione scritta depositate in data 09.12.2024, la difesa dei ricorrenti insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso. In data 28.10.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di accogliere la domanda di adozione proposta dai ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 291 ss. c.c. depositato in data 14.05.2024, e Parte_1 Parte_3 adivano l'intestato Tribunale in composizione collegiale, chiedendo, previa comparizione delle parti per la manifestazione del consenso all'adozione, acquisito il parere del Pubblico Ministero e svolti tutti gli incombenti di rito, di pronunciare ai sensi degli artt. 291 ss. c.c. sentenza di adozione di CP_1 con i conseguenti provvedimenti di legge. A fondamento della domanda di adozione, il sig. la sig.ra educevano quanto segue: Pt_1 Parte_3
- di essere sposati dal 20.05.1979 e che dal matrimonio non erano nati figli;
- di aver maturato il desiderio di adottare la sig.ra che è nipote di entrambi, in quanto figlia CP_1 della sorella della ricorrente, sig.ra e del defunto fratello del ricorrente, sig. Persona_1 Per_2
[...]
- che le sorelle sposarono infatti i fratelli e, per diverso tempo, tra il 1979 e il 1997, Parte_3 Pt_1 vissero in due abitazioni contigue site sulle colline faentine in via Rio Biscia;
- che il rapporto con la nipote era sempre stato particolarmente forte sia per motivi di CP_1 parentela che per questa intensa contiguità, tanto che la nipote veniva da loro considerata come una figlia. In data 11.06.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. All'udienza del 16.10.2024, il Giudice relatore delegato procedeva ad acquisire il consenso all'adozione degli adottanti e dell'adottanda ai sensi dell'art. 296 c.c. e l'assenso della madre dell'adottanda, sig.ra Persona_1 ai sensi dell'art. 297 c.c..
[...]
La difesa dei ricorrenti si riportava quindi al ricorso ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni in esso rassegnate. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. In data 28.10.2024, il Pubblico Ministero chiedeva al Tribunale di accogliere la domanda di adozione. Con ordinanza emessa in data 03.12.2024, il Giudice delegato, a revoca della precedente ordinanza emessa a verbale di rimessione della causa al Collegio, ordinava alle parti ricorrenti di produrre in giudizio il certificato di decesso del padre dell'adottanda e rinviava il processo all'udienza del 18.12.2024, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. La difesa dei ricorrenti allegava il certificato di decesso alle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 09.12.2024, ove insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso. Con ordinanza emessa in data 21.12.2024, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta, ricorrendo tutti i requisiti di legge. pagina 2 di 3 In primo luogo, si rileva che, essendo il sig. e la sig.ra sposati, come Parte_1 Parte_3 risulta dal certificato di matrimonio prodotto (doc. n. 1), l'adozione della sig.ra ben possa CP_1 essere effettuata da entrambi ai sensi dell'art. 294 c.c.. Come risulta dalla documentazione agli atti, il sig. e la sig.ra non Parte_1 Parte_3 hanno discendenti e hanno rispettivamente 74 e 73 anni mentre la sig.ra ha 47 anni, di CP_1 talché i requisiti previsti dall'art. 291 c.c. sono integrati. Gli adottanti e l'adottando hanno inoltre manifestato in udienza il consenso all'adozione ai sensi dell'art. 296 c.c.. Il sig. e la sig.ra hanno motivato il proprio consenso in virtù del legame Pt_1 Parte_3 affettivo profondo che li lega alla nipote, considerata come una figlia, che ha vissuto in un'abitazione contigua alla loro per molti anni. Anche la sig.ra ha espresso chiaramente il desiderio di essere adottata dagli zii in virtù delle CP_1 medesime ragioni espresse dagli adottanti. Per quanto riguarda gli assensi ex art. 297 c.c., si evidenzia come la madre della sig.ra sig.ra CP_1 comparsa anch'ella in udienza, si sia dichiarata favorevole all'adozione. Persona_1
Alcun altro assenso risulta necessario in quanto il padre dell'adottanda è defunto, come risulta dal certificato di decesso prodotto, e la sig.ra non è sposata. CP_1
Sulla base delle risultanze procedimentali, ritiene il Collegio che l'adozione da parte dei sigg.ri Parte_1 convenga all'adottanda ai sensi dell'art. 312 c.c..
[...] Parte_3
Dalle convergenti dichiarazioni dei ricorrenti e della sig.ra emerge infatti che gli adottanti e CP_1
l'adottanda, che hanno già uno stretto rapporto di parentela, abbiano consolidato un effettivo e solido legame affettivo nel corso degli anni, che potrà ulteriormente rinsaldarsi a seguito della formalizzazione del rapporto di filiazione. Si rileva altresì come, dall'informativa della Questura di Ravenna, non risultino precedenti penali o di polizia né a carico degli adottanti, né dell'adottanda. Il ricorso deve essere pertanto accolto e, alla pronuncia di adozione, conseguono le formalità di pubblicità di cui all'art. 314 c.c.. Trattandosi di procedimento non contenzioso, nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del pubblico ministero, visti gli artt. 291 ss. c.c., così decide:
- DISPONE farsi luogo all'adozione di nata a [...] il [...], da parte di CP_1 nato a [...] il [...], e di nata a Parte_1 Parte_3
Faenza (RA) il 06.08.1051, con ogni conseguenza di legge;
- NULLA sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.. Così deciso a Ravenna in camera di consiglio il 16.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al r.g.v.g. n. 2035/2024 promossa da: (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. PIERPAOLO TASSANI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Faenza (RA), piazza XI Febbraio n. 4/4
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. PIERPAOLO TASSANI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Faenza (RA), piazza XI Febbraio n. 4/4
- ADOTTANTI - Nei confronti di (C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._3
Faenza (RA), via Taroni n. 4
- ADOTTANDO -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: ADOZIONE DI MAGGIORENNE
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI Nelle note di trattazione scritta depositate in data 09.12.2024, la difesa dei ricorrenti insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso. In data 28.10.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di accogliere la domanda di adozione proposta dai ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 291 ss. c.c. depositato in data 14.05.2024, e Parte_1 Parte_3 adivano l'intestato Tribunale in composizione collegiale, chiedendo, previa comparizione delle parti per la manifestazione del consenso all'adozione, acquisito il parere del Pubblico Ministero e svolti tutti gli incombenti di rito, di pronunciare ai sensi degli artt. 291 ss. c.c. sentenza di adozione di CP_1 con i conseguenti provvedimenti di legge. A fondamento della domanda di adozione, il sig. la sig.ra educevano quanto segue: Pt_1 Parte_3
- di essere sposati dal 20.05.1979 e che dal matrimonio non erano nati figli;
- di aver maturato il desiderio di adottare la sig.ra che è nipote di entrambi, in quanto figlia CP_1 della sorella della ricorrente, sig.ra e del defunto fratello del ricorrente, sig. Persona_1 Per_2
[...]
- che le sorelle sposarono infatti i fratelli e, per diverso tempo, tra il 1979 e il 1997, Parte_3 Pt_1 vissero in due abitazioni contigue site sulle colline faentine in via Rio Biscia;
- che il rapporto con la nipote era sempre stato particolarmente forte sia per motivi di CP_1 parentela che per questa intensa contiguità, tanto che la nipote veniva da loro considerata come una figlia. In data 11.06.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. All'udienza del 16.10.2024, il Giudice relatore delegato procedeva ad acquisire il consenso all'adozione degli adottanti e dell'adottanda ai sensi dell'art. 296 c.c. e l'assenso della madre dell'adottanda, sig.ra Persona_1 ai sensi dell'art. 297 c.c..
[...]
La difesa dei ricorrenti si riportava quindi al ricorso ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni in esso rassegnate. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. In data 28.10.2024, il Pubblico Ministero chiedeva al Tribunale di accogliere la domanda di adozione. Con ordinanza emessa in data 03.12.2024, il Giudice delegato, a revoca della precedente ordinanza emessa a verbale di rimessione della causa al Collegio, ordinava alle parti ricorrenti di produrre in giudizio il certificato di decesso del padre dell'adottanda e rinviava il processo all'udienza del 18.12.2024, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. La difesa dei ricorrenti allegava il certificato di decesso alle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 09.12.2024, ove insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso. Con ordinanza emessa in data 21.12.2024, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta, ricorrendo tutti i requisiti di legge. pagina 2 di 3 In primo luogo, si rileva che, essendo il sig. e la sig.ra sposati, come Parte_1 Parte_3 risulta dal certificato di matrimonio prodotto (doc. n. 1), l'adozione della sig.ra ben possa CP_1 essere effettuata da entrambi ai sensi dell'art. 294 c.c.. Come risulta dalla documentazione agli atti, il sig. e la sig.ra non Parte_1 Parte_3 hanno discendenti e hanno rispettivamente 74 e 73 anni mentre la sig.ra ha 47 anni, di CP_1 talché i requisiti previsti dall'art. 291 c.c. sono integrati. Gli adottanti e l'adottando hanno inoltre manifestato in udienza il consenso all'adozione ai sensi dell'art. 296 c.c.. Il sig. e la sig.ra hanno motivato il proprio consenso in virtù del legame Pt_1 Parte_3 affettivo profondo che li lega alla nipote, considerata come una figlia, che ha vissuto in un'abitazione contigua alla loro per molti anni. Anche la sig.ra ha espresso chiaramente il desiderio di essere adottata dagli zii in virtù delle CP_1 medesime ragioni espresse dagli adottanti. Per quanto riguarda gli assensi ex art. 297 c.c., si evidenzia come la madre della sig.ra sig.ra CP_1 comparsa anch'ella in udienza, si sia dichiarata favorevole all'adozione. Persona_1
Alcun altro assenso risulta necessario in quanto il padre dell'adottanda è defunto, come risulta dal certificato di decesso prodotto, e la sig.ra non è sposata. CP_1
Sulla base delle risultanze procedimentali, ritiene il Collegio che l'adozione da parte dei sigg.ri Parte_1 convenga all'adottanda ai sensi dell'art. 312 c.c..
[...] Parte_3
Dalle convergenti dichiarazioni dei ricorrenti e della sig.ra emerge infatti che gli adottanti e CP_1
l'adottanda, che hanno già uno stretto rapporto di parentela, abbiano consolidato un effettivo e solido legame affettivo nel corso degli anni, che potrà ulteriormente rinsaldarsi a seguito della formalizzazione del rapporto di filiazione. Si rileva altresì come, dall'informativa della Questura di Ravenna, non risultino precedenti penali o di polizia né a carico degli adottanti, né dell'adottanda. Il ricorso deve essere pertanto accolto e, alla pronuncia di adozione, conseguono le formalità di pubblicità di cui all'art. 314 c.c.. Trattandosi di procedimento non contenzioso, nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del pubblico ministero, visti gli artt. 291 ss. c.c., così decide:
- DISPONE farsi luogo all'adozione di nata a [...] il [...], da parte di CP_1 nato a [...] il [...], e di nata a Parte_1 Parte_3
Faenza (RA) il 06.08.1051, con ogni conseguenza di legge;
- NULLA sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.. Così deciso a Ravenna in camera di consiglio il 16.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi pagina 3 di 3