Sentenza 23 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 23/05/2023, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2023
N. 00282/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00279/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 279 del 2016, proposto da
Società Agricola Cinque Miglia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ferdinando Bonon, Fabio Intermite, domiciliata presso la Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est n.27;
contro
Regione Abruzzo - Giunta Regionale Dipartimento Politiche Sviluppo Rurale e della Pesca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
per l'annullamento
della comunicazione di non aggiudicazione dell'ufficio amministrazione foreste demaniali regionali di Castel di Sangro - prot. n 369 pos.v-2/6 del 19/05/2016 " manifestazione di interesse per la concessione in uso a titolo oneroso di lotto pascolivo ".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo -Giunta Regionale Dipartimento Politiche Sviluppo Rurale e della Pesca;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 maggio 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preliminarmente ad ogni altra questione, rileva il Collegio che nelle more del giudizio è intervenuta dichiarazione espressa di rinuncia al ricorso di parte ricorrente in data 05.04.2023 alla quale ha aderito, giusta sottoscrizione del Procuratore dello Stato, l’Avvocatura distrettuale dello Stato dell’Aquila, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
Di ciò il Collegio non può che prendere atto ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c) e 84, comma 3, c.p.a., sussistendo giuste ragioni per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto dell’intervenuta rinuncia e dichiara estinto il presente giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere
Giovanni Giardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO