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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3927 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40180/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
dott.ssa Fulvia De Luca Giudice delegato dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/11/24 rimessa al Collegio alla prima udienza di comparizione personale delle parti del 7/5/25, discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 14/5/25 promossa da
Parte_1
nato in [...] il [...]
Residente VIALE STELVIO,53 20100 MILANO ITALIA Titolo di studio codice fiscale C.F._1
con l'avv. LANZA MASSIMO come da procura in atti;
parte attrice
nei confronti di
pagina 1 di 4
Controparte_1
Nata a MILANO il 16/02/1966
Residente VIA BARRILI,12 20100 MILANO ITALIA
codice fiscale C.F._2
parte convenuta contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27 novembre 2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, Voglia così giudicare:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a MILANO il 19/07/2024
(anno 2004, atto n1133, parte I , serie)
- Spese legali compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile a Milano il Parte_2 Controparte_1
19/07/2024 iscritti ei Registri degli atti di matrimonio del Comune medesimo (anno 2004, atto n1133, parte I , serie).
Dal matrimonio non sono nati figli.
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Milano del
7/7/23 n. 5718/23 e passata in giudicato
Con ricorso depositato in data 13/11/24 il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con la convenuta, con vittoria di spese di lite.
pagina 2 di 4 Alla prima udienza di comparizione del giorno 7/5/25 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla convenuta non costituita, ne ha dichiarato la contumacia.
Il ricorrente ha dichiarato di voler ottenere la pronuncia sullo status.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nella domanda di divorzio e ha chiesto che il Tribunale trattenga la causa in decisione.
Ha, poi, discusso oralmente riportandosi al ricorso.
All'esito della discussione il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett. A) del Regolamento UE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità diversa, egiziana il ricorrente ed italiana la convenuta, è in Italia la residenza abituale dei coniugi;
è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. a) del regolamento CE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato di residenza abituale delle parti, in mancanza di scelta ad opera delle parti.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Dalla documentazione in atti risulta che e hanno Parte_2 Controparte_1
contratto matrimonio civile a Milano il 19/07/2024 iscritti ei Registri degli atti di matrimonio del
Comune medesimo (anno 2004, atto n1133, parte I , serie).
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Milano del
7/7/23 n. 5718/23 e passata in giudicato.
La separazione non ha subìto interruzioni e tra i coniugi non è intervenuta riconciliazione.
Ricorrendo, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 e successive modifiche, il Tribunale deve constatare che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è venuta meno e non può più essere ricostituita (artt. 1 e 2 legge citata).
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. pagina 3 di 4 Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili stante il carattere necessario della pronuncia sullo status e la mancata costituzione di parte resistente che non ha svolto contestazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e /o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_2 [...]
hanno contratto matrimonio civile a Milano il 19/07/2024 iscritti ei Controparte_1
Registri degli atti di matrimonio del Comune medesimo (anno 2004, atto n1133, parte I , serie);
2) Manda al Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda all'annotazione sui
Registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2025
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
dott.ssa Fulvia De Luca Giudice delegato dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/11/24 rimessa al Collegio alla prima udienza di comparizione personale delle parti del 7/5/25, discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 14/5/25 promossa da
Parte_1
nato in [...] il [...]
Residente VIALE STELVIO,53 20100 MILANO ITALIA Titolo di studio codice fiscale C.F._1
con l'avv. LANZA MASSIMO come da procura in atti;
parte attrice
nei confronti di
pagina 1 di 4
Controparte_1
Nata a MILANO il 16/02/1966
Residente VIA BARRILI,12 20100 MILANO ITALIA
codice fiscale C.F._2
parte convenuta contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27 novembre 2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, Voglia così giudicare:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a MILANO il 19/07/2024
(anno 2004, atto n1133, parte I , serie)
- Spese legali compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile a Milano il Parte_2 Controparte_1
19/07/2024 iscritti ei Registri degli atti di matrimonio del Comune medesimo (anno 2004, atto n1133, parte I , serie).
Dal matrimonio non sono nati figli.
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Milano del
7/7/23 n. 5718/23 e passata in giudicato
Con ricorso depositato in data 13/11/24 il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con la convenuta, con vittoria di spese di lite.
pagina 2 di 4 Alla prima udienza di comparizione del giorno 7/5/25 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla convenuta non costituita, ne ha dichiarato la contumacia.
Il ricorrente ha dichiarato di voler ottenere la pronuncia sullo status.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nella domanda di divorzio e ha chiesto che il Tribunale trattenga la causa in decisione.
Ha, poi, discusso oralmente riportandosi al ricorso.
All'esito della discussione il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett. A) del Regolamento UE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità diversa, egiziana il ricorrente ed italiana la convenuta, è in Italia la residenza abituale dei coniugi;
è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. a) del regolamento CE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato di residenza abituale delle parti, in mancanza di scelta ad opera delle parti.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Dalla documentazione in atti risulta che e hanno Parte_2 Controparte_1
contratto matrimonio civile a Milano il 19/07/2024 iscritti ei Registri degli atti di matrimonio del
Comune medesimo (anno 2004, atto n1133, parte I , serie).
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Milano del
7/7/23 n. 5718/23 e passata in giudicato.
La separazione non ha subìto interruzioni e tra i coniugi non è intervenuta riconciliazione.
Ricorrendo, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 e successive modifiche, il Tribunale deve constatare che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è venuta meno e non può più essere ricostituita (artt. 1 e 2 legge citata).
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. pagina 3 di 4 Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili stante il carattere necessario della pronuncia sullo status e la mancata costituzione di parte resistente che non ha svolto contestazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e /o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_2 [...]
hanno contratto matrimonio civile a Milano il 19/07/2024 iscritti ei Controparte_1
Registri degli atti di matrimonio del Comune medesimo (anno 2004, atto n1133, parte I , serie);
2) Manda al Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda all'annotazione sui
Registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2025
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4