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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 08/07/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Valeria LA BATTAGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 696/2023 R.G. in materia di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
(c.f. e p.i. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Matera alla p.zza degli Olmi 53-55, rappresentata e difesa, giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Emanuele TORTORELLI, domiciliatario,
-opponente- contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo opposto, dall'avv. Vincenzo GURRADO, domiciliatario,
-convenuto in opposizione-
CONCLUSIONI
Per l'opponente :”…in accoglimento delle eccezioni e deduzioni di cui in narrativa, dichiarare che nulla è dovuto dalla in favore del Dott. Parte_2
[…]; per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 116/2023 reso Controparte_1 dal Tribunale di Matera;
condannare al pagamento delle spese e Controparte_1 dei compensi di lite con maggiorazione per le spese generali, CAP ed IVA come per legge”.
Per l'opposto:”… rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto
e per l'effetto confermare integralmente l'opposto decreto;
in subordine, dichiarare sempre e comunque che l'opponente è tenuto a pagare le somme ingiunte o la diversa somma che riverrà dall'espletanda istruttoria, con condanna della stessa al pagamento delle somme corrispondenti con gli interessi al soddisfo in favore dell'opposto; con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali nella misura del 15
% sui compensi liquidati, CAP 4 % (L. 576/80 art. 11 e succ. mod.) ed IVA 22 % come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.4.2023 la Parte_1 opponeva il decreto ingiuntivo n. 116/2023 emesso dal Tribunale di Matera in data
3.3.2023 nell'ambito del procedimento n. 443/2023 R.G., per crediti legati alla prestazione di opera professionale (tenuta della contabilità societaria, redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali e, più in generale, cura degli adempimenti richiesti dalla normativa fiscale) dal 29.1.2013 al 27.12.2021, eccependo, in primis, che il provvedimento monitorio reca un refuso di calcolo laddove è prevista la condanna di una somma calcolata “al lordo degli oneri di legge”, in luogo del corretto importo di residui € 13.108,30 derivante dalla differenza tra la somma richiesta come dovuta (€
28.190,60) e l'acconto versato dalla società opponente pari ad € 15.082,30 lordi (€
12.825,60 netti).
Deduceva, inoltre, la società opponente che, all'esito del versamento di detto importo, giusta bonifico del 31.5.2022, null'altro era dovuto all'odierno convenuto, poiché tra le parti contrattuali era intervenuto un accordo secondo cui i compensi dovuti in favore del commercialista “dovevano essere determinati nel 50% di quelli CP_1 proposti come di mercato”, sulla scorta delle note trasmesse via e mail dall'opposto pag. 2/5 rispettivamente in date 29.7.2020 ed 1.9.2020, anche in ragione del fatto che quest'ultimo avesse delle cointeressenze rispetto al volume di affari della società opponente nonché delle partecipazioni in altre persone giuridiche facenti sempre capo a
, attuale rappresentante legale della (cfr., Parte_3 Parte_1
segnatamente, pp. 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione).
Nel costituirsi in giudizio, il rilevava come l'errore di calcolo censurato CP_1 dalla controparte fosse in realtà ascrivibile ad un mero refuso materiale, dovendosi intendere “al netto” invece che “al lordo degli oneri di legge”.
Nel merito, eccepiva l'insussistenza di alcun accordo inter partes in ordine al dimezzamento del compenso, dovendosi, al contrario, ritenere che con la nota dell'1.9.2020 l'opposto si fosse limitato a trasmettere un conteggio del dovuto “con
l'indicazione del 50% da pagare subito e il saldo in tempi congrui”.
Concessa, quindi, la provvisoria esecuzione al decreto oggetto di opposizione ed espletata l'istruttoria orale a mezzo dei testimoni , Testimone_1 Tes_2
ed la causa transitava infine nell'odierna fase
[...] Testimone_3 decisoria.
Premesso che il refuso materiale è stato esplicitato dalla parte opposta e che l'opponente ne ha preso atto, con la conseguenza dell'insussistenza di alcuna equivocità nell'entità dell'importo oggetto di ingiunzione, va osservato, quanto all'ulteriore eccezione sollevata nell'atto introduttivo, che, a fronte di un'attività professionale dettagliatamente documentata dal prestatore d'opera e non contestata dalla società opponente, non sono emersi né dalla produzione documentale né dall'espletata istruttoria orale elementi sufficienti per ritenere adeguatamente dimostrata la pattuizione relativa alla riduzione (ed alla conseguente precisa entità) del compenso spettante al . CP_1
Ed invero, la nota e mail del 29.7.2020 allegata sub 3 all'atto di citazione non reca alcun contributo documentale significativo in tal senso, limitandosi a sollecitare ad un incontro per definire “le competenze di studio per il Parte_3
pag. 3/5 pregresso” e, quanto al futuro, a comunicare la propria disponibilità a “procedere o come fatto finora o come preferisci in maniera più snella”.
Neppure soccorre, ex se, la richiamata nota e mail dell'1.9.2020, in cui risulta allegato un prospetto relativo alle spese e competenze maturate dal primo trimestre 2016 al quarto trimestre 2019 con la successiva indicazione, preceduta dalla annotazione “-
50%” di ulteriori voci di spesa relative ai depositi dei bilanci 2017 e 2018 ed ai
“rimborsi business part sett 2016-ago 2017, sett. 2017 ago 2018, sett. 2018 ago 2019”, senza che possa agevolmente individuarsi e comprendersi la portata da annettersi alla applicata riduzione, se, cioè, a saldo e stralcio di ogni dovuto ovvero a rateizzazione dell'importo complessivo pari ad € 21.149,04, tenuto conto, ex adverso, che l'accettazione di un pagamento ridotto, nel difetto di precisazioni e note esplicative all'allegato prospetto, avrebbe necessitato di una pattuizione esplicita ed inequivoca.
Quanto, poi, alle deposizioni testimoniali acquisite, al di là della già dubitabile attendibilità del teste , in ragione della sua precedente qualità di Testimone_1
socio della persona giuridica opponente sino al 2018, va rilevato come egli non abbia saputo circostanziare le modalità di conclusione e l'oggetto degli accordi con il
, peraltro risalenti alla fine dell'anno 2013, ed abbia dichiarato di aver CP_1 appreso dal germano che in un'epoca imprecisata il commercialista odierno Pt_3 opposto aveva emesso delle fatture per importi raddoppiati rispetto a quello pattuito di
€ 200,00, senza tuttavia poter “riferire alcunché in ordine alla sospensione della emissione delle fatture ed alla conseguente sospensione dei pagamenti”.
In ordine, altresì, alle dichiarazioni testimoniali di va rilevato Testimone_2 parimenti come non sia stato chiarito a quale specifico periodo facesse riferimento la pattuizione di un compenso mensile di € 200,00, avendo il teste da un lato dichiarato di aver presenziato, in sede di assemblea dei soci della Parte_4 dell'1.4.2021, a tali accordi, salvo poi precisare di aver inteso trattarsi di una
[...]
“conferma di precedenti accordi presi tra le odierne parti in causa”.
Se, infine, vi è da dubitare dell'attendibilità della teste a prova contraria Tes_3
pag. 4/5 in quanto moglie e collaboratrice professionale del , deve Tes_3 CP_1 comunque ritenersi che, in ragione della genericità degli elementi traibili da dette prove orali, l'opposizione non possa trovare accoglimento, con conseguente conferma della statuizione di condanna sottesa al provvedimento monitorio opposto.
In ragione della soccombenza, l'opponente va infine condannata alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte opposta, liquidate come da dispositivo, in conformità ai valori prossimi ai minimi dei parametri ministeriali di cui al D.M.
55/2014 e ss.mm.ii.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta con atto di citazione notificato in data
12.4.2023 da in persona del legale rappresentante p.t. contro Parte_1
così provvede: Controparte_1
la rigetta e, per l'effetto, previa conferma del decreto ingiuntivo n. 116/2023 emesso dal Tribunale di Matera in data 3.3.2023 nell'ambito del procedimento n.
443/2023R.G., dichiara in persona del legale Pt_1 Parte_1 rappresentante p.t., tenuta al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 15.365,07, oltre interessi e spese di procedura;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi €
2.700,00, in favore della parte opposta, (dei quali € 500,00 per la fase di studio, €
400,00 per quella introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria ed € 900,00 per quella decisionale), oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Matera l'8.7.2025
Il Giudice
Valeria LA BATTAGLIA
pag. 5/5