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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 4470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4470 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 7839/2024 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 19.08.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 13.10.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 13.10.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 7839/2024 RGAC pendente
TRA
1 Per il sig. nato a [...] il [...] (CF. ) ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato, presso l'Avv. Fulvia Marsala
Fanara con studio sito in Palermo, via Sammartino n. 2 (c.f. , C.F._2
Ricorrente
CONTRO
, (C.F.: ) rappresentato dal Comm. Controparte_1 P.IVA_1 Persona_1 giusta delega Sindacale del 03.02.2023.
Resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note d'udienza a trattazione scritta del
13.10.2025
FATTO
Il sig. con ricorso notificato al , contestava delle Parte_1 Controparte_1 ordinanze relative alle disposizioni sul deposito rifiuti cui: 1) verbale n. IR 11561 del 15 marzo
2022 per la violazione del 21.02.2022 notificata il 28 maggio 2024 2) verbale n. IR 11173 del 15 gennaio
2022 per la violazione del 20.12.2021, notificata il 28 maggio 2024 3) verbale n. IR 11212 del 15 gennaio
2022 per la violazione del 31.12.2021, notificata il 28 maggio 2024 4) verbale n. IR 11200 del 12 gennaio
2022 per la violazione del 28.12.2021, notificata il 28 maggio 20245) verbale n. IR 11210 del 12 gennaio
2022 per la violazione del 30.12.2021, notificata il 28 maggio 2024 6) verbale n. IR 13442 dell'11 agosto
2022 per la violazione del 22.07.2022, notificata il 28 maggio 2024 7) verbale n. IR 13493 del 17 agosto
2022 per la violazione del 13.07.2022, notificata il 28 maggio 2024
Il ricorrente motivava l'opposizione ritenendo che non fosse stata accertata l'identità del trasgressore, che vi fosse stata la mancata contestazione della violazione al sig. nonché Pt_1 non vi fosse stato il mancato tempestivo e giornaliero servizio di raccolta di rifiuti da parte del
CP_1
Quindi il ricorrente così concludeva “in via preliminare, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ordinanze richiamate e prodotte per la rappresentata presenza del fumus boni iuris oltre che del periculum in mora rappresentato nel caso di specie dalle condizioni economiche del ricorrente, persona pensionata che vive esclusivamente con l'apporto della propria entrata mensile;
- nel merito, annullare e pronunciare l'archiviazione ed estinzione delle ordinanze: 1) verbale n. IR 11561 del 15 marzo 2022 per la violazione del 21.02.2022 notificata il 28 maggio 2024; 2) verbale n. IR 11173 del 15 gennaio 2022 per la violazione del 20.12.2021, notificata il 28 maggio 2024; 3) verbale n. IR 11212 del 15 gennaio 2022 per la violazione del 31.12.2021,
2 notificata il 28 maggio 2024; 4) verbale n. IR 11200 del 12 gennaio 2022 per la violazione del 28.12.2021,
notificata il 28 maggio 2024;5) verbale n. IR 11210 del 12 gennaio 2022 per la violazione del 30.12.2021,
notificata il 28 maggio 2024; 6) verbale n. IR 13442 dell'11 agosto 2022 per la violazione del 22.07.2022,
notificata il 28 maggio 2024 ; 7) verbale n. IR 13493 del 17 agosto 2022 per la violazione del 13.07.2022,
notificata il 28 maggio 2024.
In data 25.10.2024, si costituiva il . Controparte_1
In particolare, con la propria comparsa di costituzione e risposta, la parte resistente contestava la fondatezza dell'opposizione avversa e così concludeva il proprio atto introduttivo “Voglia
l'adito Giudice rigettare l'opposizione e confermare il pagamento delle somme ingiunte”
Con decreto del 28.06.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti al 06.11.2024.
Con ordinanza del 07.11.2024 si rigettava l'istanza di sospensione e si rinviava al 28.05.2025 per discussione, udienza poi rinviata al 13.11.2025. per gli stessi incombenti.
La causa, con provvedimento del 05.08.2025, veniva assegnata allo scrivente GOP che anticipava, con provvedimento del 19.08.2025, l'udienza al 13.10.2025.
La parte ricorrente concludeva come da note di trattazione scritta depositate in data 03.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Come indicato dall'ordinanza del 07.11.2024, i verbali di accertamento sono stati notificati nel rispetto dei termini di legge e quindi la censura relativa alla presunta decorrenza del termine di notifica dell'accertamento deve essere respinta.
Nel citato provvedimento si evidenzia altresì che i limiti temporali stabiliti dalla legge 689/81 entro i quali l'amministrazione deve provvedere alla notifica della contestazione sono collegati alla fase procedimentale di accertamento che comprende anche la fase di tipo valutativo, non rilevando la data di commissione dell'illecito che invece rappresenta il dies a quo cui la legge collega la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell'obbligazione sanzionatoria.
Inoltre, secondo la giurisprudenza, il procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 18 L. 24 novembre 1981 n. 689, non si deve concludere necessariamente nel termine di novanta giorni previsto, in via generale, per la conclusione del procedimento amministrativo, dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, sicché in assenza di altri termini specifici previsti dalla L.n. 689 del 1981 deve ritenersi che il termine massimo per 3 l'adozione dell'ordinanza - ingiunzione sia quello di cinque anni indicato dall'art.28 della stessa legge L.689 del 1981, decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa (Cassazione
Sezioni Unite 9591/06): nel caso che occupa tale termine non era ancora decorso al momento della notifica delle ordinanze impugnate.
Dunque, i motivi di opposizione in ordine alla presunta tardività della pretesa devono essere respinti.
La parte ricorrente rileva, inoltre, l'attribuzione della violazione al sig. . Pt_1
Innanzitutto, i verbali de quibus non sono stati contrastati con querela di falso ed essi, quindi, attestano l'accadimento della circostanza fattuale, considerato che hanno efficacia di atto fidefacente.
Orbene, come ammesso dalla stessa parte ricorrente, la violazione viene contestata al sig.
poiché egli è il proprietario della macchina, la cui targa venne ripresa dalle telecamere, Pt_1 auto dalla quale furono gettati i rifiuti.
Ovviamente la richiesta formulata nell'opposizione di escludere la responsabilità del ricorrente per l'assenza di colpa non può essere condivisa, vista l'irrilevanza dell'elemento soggettivo nell'attribuzione della responsabilità al sig. , quale proprietario della macchina da cui Pt_1 vennero gettati i rifiuti.
Peraltro, la presunta mancata raccolta quotidiana dei rifiuti che non avverrebbe secondo l'ordinanza Comunale del 4 dicembre 2018, come si legge a pagina 7-8 dell'opposizione, non giustifica ovviamente l'abbandono dei rifiuti.
Pertanto, l'opposizione deve essere integralmente respinta.
Nulla va disposto circa le spese del giudizio dell'amministrazione vittoriosa, atteso che la stessa si è avvalsa di un funzionario delegato, né ha richiesto e documentato l'esborso di spese vive per la difesa (Cass. Civ.27.08.2007 nr. 18066 Cass Civ 11389/11)
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
1) Rigetta l'opposizione proposta da parte ricorrente
4 2) Conferma l'efficacia delle ordinanze relative ai seguenti verbali 1) verbale n. IR 11561 del 15 marzo
2022 per la violazione del 21.02.2022 notificata il 28 maggio 2024; 2) verbale n. IR 11173 del 15 gennaio
2022 per la violazione del 20.12.2021, notificata il 28 maggio 2024; 3) verbale n. IR 11212 del 15 gennaio
2022 per la violazione del 31.12.2021, notificata il 28 maggio 2024; 4) verbale n. IR 11200 del 12 gennaio
2022 per la violazione del 28.12.2021, notificata il 28 maggio 2024;5) verbale n. IR 11210 del 12 gennaio
2022 per la violazione del 30.12.2021, notificata il 28 maggio 2024; 6) verbale n. IR 13442 dell'11 agosto
2022 per la violazione del 22.07.2022, notificata il 28 maggio 2024 ; 7) verbale n. IR 13493 del 17 agosto
2022 per la violazione del 13.07.2022, notificata il 28 maggio 2024.
3) Nulla sulle spese
Così deciso in Palermo il 10.11.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
5
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 7839/2024 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 19.08.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 13.10.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 13.10.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 7839/2024 RGAC pendente
TRA
1 Per il sig. nato a [...] il [...] (CF. ) ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato, presso l'Avv. Fulvia Marsala
Fanara con studio sito in Palermo, via Sammartino n. 2 (c.f. , C.F._2
Ricorrente
CONTRO
, (C.F.: ) rappresentato dal Comm. Controparte_1 P.IVA_1 Persona_1 giusta delega Sindacale del 03.02.2023.
Resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note d'udienza a trattazione scritta del
13.10.2025
FATTO
Il sig. con ricorso notificato al , contestava delle Parte_1 Controparte_1 ordinanze relative alle disposizioni sul deposito rifiuti cui: 1) verbale n. IR 11561 del 15 marzo
2022 per la violazione del 21.02.2022 notificata il 28 maggio 2024 2) verbale n. IR 11173 del 15 gennaio
2022 per la violazione del 20.12.2021, notificata il 28 maggio 2024 3) verbale n. IR 11212 del 15 gennaio
2022 per la violazione del 31.12.2021, notificata il 28 maggio 2024 4) verbale n. IR 11200 del 12 gennaio
2022 per la violazione del 28.12.2021, notificata il 28 maggio 20245) verbale n. IR 11210 del 12 gennaio
2022 per la violazione del 30.12.2021, notificata il 28 maggio 2024 6) verbale n. IR 13442 dell'11 agosto
2022 per la violazione del 22.07.2022, notificata il 28 maggio 2024 7) verbale n. IR 13493 del 17 agosto
2022 per la violazione del 13.07.2022, notificata il 28 maggio 2024
Il ricorrente motivava l'opposizione ritenendo che non fosse stata accertata l'identità del trasgressore, che vi fosse stata la mancata contestazione della violazione al sig. nonché Pt_1 non vi fosse stato il mancato tempestivo e giornaliero servizio di raccolta di rifiuti da parte del
CP_1
Quindi il ricorrente così concludeva “in via preliminare, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ordinanze richiamate e prodotte per la rappresentata presenza del fumus boni iuris oltre che del periculum in mora rappresentato nel caso di specie dalle condizioni economiche del ricorrente, persona pensionata che vive esclusivamente con l'apporto della propria entrata mensile;
- nel merito, annullare e pronunciare l'archiviazione ed estinzione delle ordinanze: 1) verbale n. IR 11561 del 15 marzo 2022 per la violazione del 21.02.2022 notificata il 28 maggio 2024; 2) verbale n. IR 11173 del 15 gennaio 2022 per la violazione del 20.12.2021, notificata il 28 maggio 2024; 3) verbale n. IR 11212 del 15 gennaio 2022 per la violazione del 31.12.2021,
2 notificata il 28 maggio 2024; 4) verbale n. IR 11200 del 12 gennaio 2022 per la violazione del 28.12.2021,
notificata il 28 maggio 2024;5) verbale n. IR 11210 del 12 gennaio 2022 per la violazione del 30.12.2021,
notificata il 28 maggio 2024; 6) verbale n. IR 13442 dell'11 agosto 2022 per la violazione del 22.07.2022,
notificata il 28 maggio 2024 ; 7) verbale n. IR 13493 del 17 agosto 2022 per la violazione del 13.07.2022,
notificata il 28 maggio 2024.
In data 25.10.2024, si costituiva il . Controparte_1
In particolare, con la propria comparsa di costituzione e risposta, la parte resistente contestava la fondatezza dell'opposizione avversa e così concludeva il proprio atto introduttivo “Voglia
l'adito Giudice rigettare l'opposizione e confermare il pagamento delle somme ingiunte”
Con decreto del 28.06.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti al 06.11.2024.
Con ordinanza del 07.11.2024 si rigettava l'istanza di sospensione e si rinviava al 28.05.2025 per discussione, udienza poi rinviata al 13.11.2025. per gli stessi incombenti.
La causa, con provvedimento del 05.08.2025, veniva assegnata allo scrivente GOP che anticipava, con provvedimento del 19.08.2025, l'udienza al 13.10.2025.
La parte ricorrente concludeva come da note di trattazione scritta depositate in data 03.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Come indicato dall'ordinanza del 07.11.2024, i verbali di accertamento sono stati notificati nel rispetto dei termini di legge e quindi la censura relativa alla presunta decorrenza del termine di notifica dell'accertamento deve essere respinta.
Nel citato provvedimento si evidenzia altresì che i limiti temporali stabiliti dalla legge 689/81 entro i quali l'amministrazione deve provvedere alla notifica della contestazione sono collegati alla fase procedimentale di accertamento che comprende anche la fase di tipo valutativo, non rilevando la data di commissione dell'illecito che invece rappresenta il dies a quo cui la legge collega la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell'obbligazione sanzionatoria.
Inoltre, secondo la giurisprudenza, il procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 18 L. 24 novembre 1981 n. 689, non si deve concludere necessariamente nel termine di novanta giorni previsto, in via generale, per la conclusione del procedimento amministrativo, dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, sicché in assenza di altri termini specifici previsti dalla L.n. 689 del 1981 deve ritenersi che il termine massimo per 3 l'adozione dell'ordinanza - ingiunzione sia quello di cinque anni indicato dall'art.28 della stessa legge L.689 del 1981, decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa (Cassazione
Sezioni Unite 9591/06): nel caso che occupa tale termine non era ancora decorso al momento della notifica delle ordinanze impugnate.
Dunque, i motivi di opposizione in ordine alla presunta tardività della pretesa devono essere respinti.
La parte ricorrente rileva, inoltre, l'attribuzione della violazione al sig. . Pt_1
Innanzitutto, i verbali de quibus non sono stati contrastati con querela di falso ed essi, quindi, attestano l'accadimento della circostanza fattuale, considerato che hanno efficacia di atto fidefacente.
Orbene, come ammesso dalla stessa parte ricorrente, la violazione viene contestata al sig.
poiché egli è il proprietario della macchina, la cui targa venne ripresa dalle telecamere, Pt_1 auto dalla quale furono gettati i rifiuti.
Ovviamente la richiesta formulata nell'opposizione di escludere la responsabilità del ricorrente per l'assenza di colpa non può essere condivisa, vista l'irrilevanza dell'elemento soggettivo nell'attribuzione della responsabilità al sig. , quale proprietario della macchina da cui Pt_1 vennero gettati i rifiuti.
Peraltro, la presunta mancata raccolta quotidiana dei rifiuti che non avverrebbe secondo l'ordinanza Comunale del 4 dicembre 2018, come si legge a pagina 7-8 dell'opposizione, non giustifica ovviamente l'abbandono dei rifiuti.
Pertanto, l'opposizione deve essere integralmente respinta.
Nulla va disposto circa le spese del giudizio dell'amministrazione vittoriosa, atteso che la stessa si è avvalsa di un funzionario delegato, né ha richiesto e documentato l'esborso di spese vive per la difesa (Cass. Civ.27.08.2007 nr. 18066 Cass Civ 11389/11)
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
1) Rigetta l'opposizione proposta da parte ricorrente
4 2) Conferma l'efficacia delle ordinanze relative ai seguenti verbali 1) verbale n. IR 11561 del 15 marzo
2022 per la violazione del 21.02.2022 notificata il 28 maggio 2024; 2) verbale n. IR 11173 del 15 gennaio
2022 per la violazione del 20.12.2021, notificata il 28 maggio 2024; 3) verbale n. IR 11212 del 15 gennaio
2022 per la violazione del 31.12.2021, notificata il 28 maggio 2024; 4) verbale n. IR 11200 del 12 gennaio
2022 per la violazione del 28.12.2021, notificata il 28 maggio 2024;5) verbale n. IR 11210 del 12 gennaio
2022 per la violazione del 30.12.2021, notificata il 28 maggio 2024; 6) verbale n. IR 13442 dell'11 agosto
2022 per la violazione del 22.07.2022, notificata il 28 maggio 2024 ; 7) verbale n. IR 13493 del 17 agosto
2022 per la violazione del 13.07.2022, notificata il 28 maggio 2024.
3) Nulla sulle spese
Così deciso in Palermo il 10.11.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
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