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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/03/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9893/2023 R.G.
oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9893/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Ambrogi presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Firenze, via Cavour n. 39
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso per Controparte_1 C.F._2
procura in atti dall'avv. Fulvia Delabella presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in
Firenze, piazza D'Azeglio n. 45
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'opponente:
“1) NEL MERITO, dichiarare che l'esecuzione presso terzi con R.G.E. 3036/2022 non poteva iniziata
e/o proseguita, per i motivi sopra esposti. Con espressa riserva di richiedere in questo o in altro apposito giudizio il risarcimento del danno patito. 2) IN VIA ISTRUTTORIA Chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli: a) “DCV il Dott. ha effettuato bonifici a favore del , CP_1 Pt_1
nel dicembre 2010, ricevendo ogni volta, contestualmente la restituzione della stessa cifra dal Sig.
pagina 1 di 6 , mediante assegni vidimati (cioè circolari) di pari importo rilasciati dall'Ufficio Postale di Parte_1
Via Gemignani, dove io lavoravo, così che il Dott. è in pari con il Sig. ” Indica come CP_1 Pt_1
testimoni il Sig. residente a Pontassieve e la Sig.ra residente a Firenze, Tes_1 Testimone_2 che all'epoca lavoravano all Ufficio postale di Firenze, Via Gemignani;
b) “DCV avete effettuato, in sede penale, gli accertamenti che sono evidenziati nel processo verbale che vi si mostrano”. Indica come testimoni il Sig. (Polizia di Stato), e il Sig. (Guardia di Testimone_3 Testimone_4
Finanza). Con vittoria di spese di lite.”
Per parte opposta:
“perchè il Tribunale di Firenze 1) respinga l'opposizione proposta da in quanto infondata Parte_1
in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, con vittoria delle spese e compensi di giudizio, compresa la fase inibitoria;
2) non ammetta le prove richieste in quanto inammissibili. In ipotesi denegata di loro ammissione chiede di essere ammesso alla controprova.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione, introduceva dinanzi l'intestato Tribunale la Parte_1 fase di merito conseguente al rigetto dell'istanza di sospensione di una esecuzione mobiliare promossa nei suoi confronti da formulata nell'ambito di una opposizione ad Controparte_1
esecuzione già iniziata.
Deduceva l'opponente che, sulla scorta della sentenza n.1183/2019 emessa dal Tribunale di
Firenze in data 15 aprile 2019, gli era stato notificato da parte di un atto di pignoramento CP_1
presso terzi fino alla concorrenza di euro 121.070,19, con dichiarazione dei terzi pignorati parzialmente positiva, e che egli aveva quindi proposto opposizione in quanto il titolo esecutivo era stato oggetto di un procedimento penale ancora pendente.
All'esito del sub procedimento cautelare (RGE 3036/2022) il giudice dell'esecuzione, constatata la carenza di fumus boni iuris, respingeva l'istanza di sospensione e assegnava alla parte interessata il termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito. ha quindi ritualmente introdotto il presente giudizio di merito deducendo: che Parte_1
l'azione esecutiva era stata promossa in pendenza di un procedimento penale legato alla valutazione del giuramento decisorio reso da nel corso del giudizio civile di appello (RG 2336/2019), che CP_1
era lo stesso giudizio da cui nasceva il titolo esecutivo azionato nell'esecuzione oggi opposta;
che, nell'ambito del procedimento penale, aveva chiesto il sequestro del fascicolo dell'esecuzione Pt_1
civile; che al momento della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi (agosto 2022) avviato sulla base della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Firenze aveva già emesso la sentenza n.
pagina 2 di 6 1169/2022 del 7 giugno 2022, che , pur confermando la condanna già emessa in primo grado, si fondava su motivazione radicalmente diversa.
Chiedeva quindi l'attore, in via preliminare, la sospensione del pignoramento presso terzi e, nel merito, dichiarare che la stessa esecuzione forzata non poteva essere iniziata e/o proseguita chiedendo altresì, in via istruttoria, l'ammissione di prove testimoniali.
Si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente, chiedeva il rigetto dell'istanza di CP_1
sospensione non ricorrendone i gravi motivi ex art. 624 c.p.c.. Nel merito il convenuto deduceva che la richiesta di accoglimento dell'opposizione era del tutto infondata perché basata su giudizio penale non definito e che, inoltre, l'esecuzione si fondava su un titolo esecutivo di formazione giudiziale mentre in sede di opposizione all'esecuzione potevano essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo giudiziale e non quelle di merito precluse o non proposte nella competente sede di cognizione.
Deduceva altresì che la querela di falso contro il giuramento decisorio prestato da CP_1 non costituiva causa di sospensione della procedura esecutiva e che nessuna incidenza sull'esecuzione poteva avere il sequestro del relativo fascicolo disposto in sede penale. L'opposto evidenziava poi che, in realtà, l'azione esecutiva era stata promossa da prima della pubblicazione delle sentenza CP_1
della Corte di Appello e dunque la sentenza di primo grado costituiva valido titolo esecutivo.
Concludeva quindi il convenuto per il rigetto integrale dell'opposizione e per la legittimità del pignoramento presso terzi promosso nei confronti dell'odierno opponente.
Con ordinanza del 27 novembre 2023 il Tribunale, osservato che, in caso di esecuzione già iniziata, il potere sospensivo collegato alla eventuale fondatezza della opposizione alla esecuzione resta riservato al giudice della esecuzione che lo aveva già esercitato, dichiarava non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione reiterata da parte opponente.
Applicato al presente giudizio il nuovo rito previsto dal D. Lgs, 149/2022 (cd. rito Cartabia), venivano quindi assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. e fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 5 marzo 2025 celebrata secondo le modalità di trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c.
*****
All'esito del presente giudizio, l'opposizione sollevata da è risultata infondata e Parte_1
non può quindi trovare accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Premesso che l'istanza di inibitoria non è stata più coltivata da parte opponente successivamente alla pronuncia dell'ordinanza del Tribunale di Firenze del 27 novembre 2023, va osservato che, nella presente vicenda, il titolo azionato in via esecutiva dal creditore procedente è rappresentato dalla pagina 3 di 6 sentenza n. 1183/2019 emessa dal Tribunale di Firenze in data 15 aprile 2019, avverso la quale è stato promosso il giudizio di appello nel corso del quale l'odierno opponente ha deferito a il CP_1
giuramento decisorio che, una volta prestato, ha portato alla conferma della sentenza di primo grado e quindi alla condanna di . Pt_2
Parte opponente, a seguito di querela di falso presentata nel maggio 2023, ha quindi promosso un procedimento penale a carico di legato alla valutazione del suo giuramento decisorio reso CP_1 nell'ambito del giudizio civile di gravame e, in ragione di ciò, chiede dichiararsi che il pignoramento presso terzi promosso nei suoi confronti non poteva essere né iniziato, né proseguito.
La opposizione è tuttavia infondata.
Va infatti precisato, che ai fini dell'esecuzione, risulta irrilevante la circostanza che, in relazione al giuramento prestato nel giudizio di gravame, sia stata proposta querela presso la competente Procura della Repubblica, considerato che la prestazione del giuramento impone al giudice del procedimento civile di decidere conformemente a quanto è stato giurato indipendentemente dall'eventuale accertamento in sede penale della falsità del giuramento stesso. La prestazione del giuramento decisorio ai sensi dell'art. 2738 c.c., infatti, implicando una presunzione iuris et de iure in ordine all'esistenza dei fatti che ne hanno formato oggetto svincola l'esito del giudizio civile da quello dell'eventuale procedimento penale per falsità del giuramento stesso, la cui definizione può soltanto costituire titolo per le pretese risarcitorie da avanzare verso chi abbia giurato il falso (si veda sul punto
Cass. n. 22037/2009).
Ne consegue che, nell'ipotesi di un giuramento così configurato, non sussiste alcun rapporto di interdipendenza tra il procedimento penale e quello instaurato in sede civile, se non a fini risarcitori. In altri termini, l'art. 2738 c.c. fa sì che l'esito del giudizio civile risulti del tutto svincolato da quello dell'eventuale procedimento penale per falsità del giuramento ed impedisce ogni possibilità di rimettere in discussione l'esito del giudizio quale determinato dal giuramento prestato: la parte eventualmente danneggiata potrà solo domandare in separato giudizio il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della falsità del giuramento, ove accertata.
Considerato, infatti, il pieno valore di prova attribuito per legge al giuramento deferito, ne consegue che neanche un eventuale accertamento della sua falsità può alterare la decisione che su di esso si è basata, essendo consentita come unica conseguenza la possibilità di chiedere, successivamente alla conclusione del processo penale, il risarcimento del danno alla parte che ha giurato il falso, ma non quindi la revocazione della sentenza sulla base di questo emanata.
In conclusione, pur se l'odierno opponente, come emerso in atti, ha querelato al fine CP_1
di valutare la falsità del suo giuramento decisorio reso nel giudizio civile (Corte di Appello di Firenze
pagina 4 di 6 R.G. 2336/2019), che è lo stesso giudizio da cui nasce il titolo esecutivo azionato nell'esecuzione qui opposta, è altrettanto vero che anche un eventuale accertamento di responsabilità penale in capo all'odierno convenuto non muterebbe la decisione adottata in sede civile e, per quanto di interesse nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione, non potrebbe incidere in alcun modo sull'esecuzione promossa da , ferma restando la possibilità per l'opponente di ottenere in separato giudizio il CP_1
risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti e accertati.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, nessun rilievo assume dunque il fatto che l'attore abbia presentato, congiuntamente alla querela, anche istanza di sequestro del fascicolo dell'esecuzione considerato anche che, per espressa ammissione di parte opponente/querelante, il giudice penale non ha allo stato adottato ancora alcuna decisione in merito.
Per tutto quanto sopra, quindi, le contestazioni sollevate sul punto dall'odierno attore sono risultate infondate e non meritevoli di accoglimento.
Con secondo motivo di doglianza parte opponente contesta che al momento della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi (agosto 2022) la Corte di Appello di Firenze aveva già emesso la sentenza n. 1169/2022 del 7 giugno 2022 e quindi quest'ultima costituirebbe il vero titolo esecutivo e non la azionata sentenza di primo grado.
Dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio, risulta tuttavia che il creditore ha chiesto la notifica dell'atto di precetto all'Unep in data 3 maggio 2022, come risulta dal timbro apposto al momento della presentazione dell'atto, e dunque a quella data la sentenza di secondo grado non era stata ancora depositata, cosicchè il creditore ben poteva agire in forza della sentenza di primo grado in quanto essa costituiva all'epoca il titolo esecutivo in suo possesso.
Costituisce infatti principio consolidato che in materia di titolo esecutivo, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni che abbiano trovato conferma nella sentenza d'appello in sede di impugnazione (così. Cass. n.
29021/2018): dal momento che la Corte di Appello di Firenze ha rigettato l'appello sollevato da
[...] confermando la sentenza di primo grado, va quindi riconosciuto in capo all'odierno convenuto il Pt_1
diritto di agire in executivis sulla scorta della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Firenze per come confermata nel corso della esecuzione.
Anche tale motivo di opposizione alla esecuzione è quindi infondato e non può essere accolto.
Quanto alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni ed, in particolare, la richiesta di prova testimoniale avanzata da parte opponente, va anzitutto ribadito che con l'opposizione all'esecuzione promossa contro un titolo esecutivo di natura giudiziale, come avvenuto nella presente fattispecie, le contestazioni sollevate da parte debitrice non possono riguardare pagina 5 di 6 la formazione del titolo, coperta dal giudicato, ma possono riguardare soltanto la sua efficacia o comunque fatti che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, non anche quelli intervenuti anteriormente, deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (si veda, tra le altre, Cass. n. 22090 del 2021:”in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo unicamente questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non questioni di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione”).
Alla luce di tale consolidato principio, non può quindi trovare accoglimento l'istanza di prova testimoniale reiterata da parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto volta all'accertamento di fatti (quali, ad esempio, bonifici asseritamente eseguiti da in favore di CP_1 con restituzione, da parte di quest'ultimo, di assegni circolari) precedenti alla formazione Parte_1
del titolo giudiziale azionato in via esecutiva e quindi inammissibili in sede di opposizione alla esecuzione.
In conclusione, per tutte le ragioni in fatto e diritto sin qui esposte, l'opposizione sollevata da parte opponente è risultata integralmente infondata e va quindi riconosciuta la legittimità del pignoramento presso terzi promosso da Controparte_1
Il regime delle spese di lite segue la soccombenza e le spese si liquidano come in dispositivo, in conformità con la normativa in materia, in ragione del valore della causa e della relativa difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado iscritta a ruolo al n. RG 9893/2023:
1) rigetta l'opposizione promossa da Parte_1
2) condanna parte opponente a rifondere a le spese di lite liquidate Controparte_1
in euro 7.052,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, Cap e
Iva come per legge.
Firenze, 20 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. pagina 6 di 6
oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9893/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Ambrogi presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Firenze, via Cavour n. 39
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso per Controparte_1 C.F._2
procura in atti dall'avv. Fulvia Delabella presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in
Firenze, piazza D'Azeglio n. 45
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'opponente:
“1) NEL MERITO, dichiarare che l'esecuzione presso terzi con R.G.E. 3036/2022 non poteva iniziata
e/o proseguita, per i motivi sopra esposti. Con espressa riserva di richiedere in questo o in altro apposito giudizio il risarcimento del danno patito. 2) IN VIA ISTRUTTORIA Chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli: a) “DCV il Dott. ha effettuato bonifici a favore del , CP_1 Pt_1
nel dicembre 2010, ricevendo ogni volta, contestualmente la restituzione della stessa cifra dal Sig.
pagina 1 di 6 , mediante assegni vidimati (cioè circolari) di pari importo rilasciati dall'Ufficio Postale di Parte_1
Via Gemignani, dove io lavoravo, così che il Dott. è in pari con il Sig. ” Indica come CP_1 Pt_1
testimoni il Sig. residente a Pontassieve e la Sig.ra residente a Firenze, Tes_1 Testimone_2 che all'epoca lavoravano all Ufficio postale di Firenze, Via Gemignani;
b) “DCV avete effettuato, in sede penale, gli accertamenti che sono evidenziati nel processo verbale che vi si mostrano”. Indica come testimoni il Sig. (Polizia di Stato), e il Sig. (Guardia di Testimone_3 Testimone_4
Finanza). Con vittoria di spese di lite.”
Per parte opposta:
“perchè il Tribunale di Firenze 1) respinga l'opposizione proposta da in quanto infondata Parte_1
in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti, con vittoria delle spese e compensi di giudizio, compresa la fase inibitoria;
2) non ammetta le prove richieste in quanto inammissibili. In ipotesi denegata di loro ammissione chiede di essere ammesso alla controprova.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione, introduceva dinanzi l'intestato Tribunale la Parte_1 fase di merito conseguente al rigetto dell'istanza di sospensione di una esecuzione mobiliare promossa nei suoi confronti da formulata nell'ambito di una opposizione ad Controparte_1
esecuzione già iniziata.
Deduceva l'opponente che, sulla scorta della sentenza n.1183/2019 emessa dal Tribunale di
Firenze in data 15 aprile 2019, gli era stato notificato da parte di un atto di pignoramento CP_1
presso terzi fino alla concorrenza di euro 121.070,19, con dichiarazione dei terzi pignorati parzialmente positiva, e che egli aveva quindi proposto opposizione in quanto il titolo esecutivo era stato oggetto di un procedimento penale ancora pendente.
All'esito del sub procedimento cautelare (RGE 3036/2022) il giudice dell'esecuzione, constatata la carenza di fumus boni iuris, respingeva l'istanza di sospensione e assegnava alla parte interessata il termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito. ha quindi ritualmente introdotto il presente giudizio di merito deducendo: che Parte_1
l'azione esecutiva era stata promossa in pendenza di un procedimento penale legato alla valutazione del giuramento decisorio reso da nel corso del giudizio civile di appello (RG 2336/2019), che CP_1
era lo stesso giudizio da cui nasceva il titolo esecutivo azionato nell'esecuzione oggi opposta;
che, nell'ambito del procedimento penale, aveva chiesto il sequestro del fascicolo dell'esecuzione Pt_1
civile; che al momento della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi (agosto 2022) avviato sulla base della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Firenze aveva già emesso la sentenza n.
pagina 2 di 6 1169/2022 del 7 giugno 2022, che , pur confermando la condanna già emessa in primo grado, si fondava su motivazione radicalmente diversa.
Chiedeva quindi l'attore, in via preliminare, la sospensione del pignoramento presso terzi e, nel merito, dichiarare che la stessa esecuzione forzata non poteva essere iniziata e/o proseguita chiedendo altresì, in via istruttoria, l'ammissione di prove testimoniali.
Si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente, chiedeva il rigetto dell'istanza di CP_1
sospensione non ricorrendone i gravi motivi ex art. 624 c.p.c.. Nel merito il convenuto deduceva che la richiesta di accoglimento dell'opposizione era del tutto infondata perché basata su giudizio penale non definito e che, inoltre, l'esecuzione si fondava su un titolo esecutivo di formazione giudiziale mentre in sede di opposizione all'esecuzione potevano essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo giudiziale e non quelle di merito precluse o non proposte nella competente sede di cognizione.
Deduceva altresì che la querela di falso contro il giuramento decisorio prestato da CP_1 non costituiva causa di sospensione della procedura esecutiva e che nessuna incidenza sull'esecuzione poteva avere il sequestro del relativo fascicolo disposto in sede penale. L'opposto evidenziava poi che, in realtà, l'azione esecutiva era stata promossa da prima della pubblicazione delle sentenza CP_1
della Corte di Appello e dunque la sentenza di primo grado costituiva valido titolo esecutivo.
Concludeva quindi il convenuto per il rigetto integrale dell'opposizione e per la legittimità del pignoramento presso terzi promosso nei confronti dell'odierno opponente.
Con ordinanza del 27 novembre 2023 il Tribunale, osservato che, in caso di esecuzione già iniziata, il potere sospensivo collegato alla eventuale fondatezza della opposizione alla esecuzione resta riservato al giudice della esecuzione che lo aveva già esercitato, dichiarava non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione reiterata da parte opponente.
Applicato al presente giudizio il nuovo rito previsto dal D. Lgs, 149/2022 (cd. rito Cartabia), venivano quindi assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. e fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 5 marzo 2025 celebrata secondo le modalità di trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c.
*****
All'esito del presente giudizio, l'opposizione sollevata da è risultata infondata e Parte_1
non può quindi trovare accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Premesso che l'istanza di inibitoria non è stata più coltivata da parte opponente successivamente alla pronuncia dell'ordinanza del Tribunale di Firenze del 27 novembre 2023, va osservato che, nella presente vicenda, il titolo azionato in via esecutiva dal creditore procedente è rappresentato dalla pagina 3 di 6 sentenza n. 1183/2019 emessa dal Tribunale di Firenze in data 15 aprile 2019, avverso la quale è stato promosso il giudizio di appello nel corso del quale l'odierno opponente ha deferito a il CP_1
giuramento decisorio che, una volta prestato, ha portato alla conferma della sentenza di primo grado e quindi alla condanna di . Pt_2
Parte opponente, a seguito di querela di falso presentata nel maggio 2023, ha quindi promosso un procedimento penale a carico di legato alla valutazione del suo giuramento decisorio reso CP_1 nell'ambito del giudizio civile di gravame e, in ragione di ciò, chiede dichiararsi che il pignoramento presso terzi promosso nei suoi confronti non poteva essere né iniziato, né proseguito.
La opposizione è tuttavia infondata.
Va infatti precisato, che ai fini dell'esecuzione, risulta irrilevante la circostanza che, in relazione al giuramento prestato nel giudizio di gravame, sia stata proposta querela presso la competente Procura della Repubblica, considerato che la prestazione del giuramento impone al giudice del procedimento civile di decidere conformemente a quanto è stato giurato indipendentemente dall'eventuale accertamento in sede penale della falsità del giuramento stesso. La prestazione del giuramento decisorio ai sensi dell'art. 2738 c.c., infatti, implicando una presunzione iuris et de iure in ordine all'esistenza dei fatti che ne hanno formato oggetto svincola l'esito del giudizio civile da quello dell'eventuale procedimento penale per falsità del giuramento stesso, la cui definizione può soltanto costituire titolo per le pretese risarcitorie da avanzare verso chi abbia giurato il falso (si veda sul punto
Cass. n. 22037/2009).
Ne consegue che, nell'ipotesi di un giuramento così configurato, non sussiste alcun rapporto di interdipendenza tra il procedimento penale e quello instaurato in sede civile, se non a fini risarcitori. In altri termini, l'art. 2738 c.c. fa sì che l'esito del giudizio civile risulti del tutto svincolato da quello dell'eventuale procedimento penale per falsità del giuramento ed impedisce ogni possibilità di rimettere in discussione l'esito del giudizio quale determinato dal giuramento prestato: la parte eventualmente danneggiata potrà solo domandare in separato giudizio il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della falsità del giuramento, ove accertata.
Considerato, infatti, il pieno valore di prova attribuito per legge al giuramento deferito, ne consegue che neanche un eventuale accertamento della sua falsità può alterare la decisione che su di esso si è basata, essendo consentita come unica conseguenza la possibilità di chiedere, successivamente alla conclusione del processo penale, il risarcimento del danno alla parte che ha giurato il falso, ma non quindi la revocazione della sentenza sulla base di questo emanata.
In conclusione, pur se l'odierno opponente, come emerso in atti, ha querelato al fine CP_1
di valutare la falsità del suo giuramento decisorio reso nel giudizio civile (Corte di Appello di Firenze
pagina 4 di 6 R.G. 2336/2019), che è lo stesso giudizio da cui nasce il titolo esecutivo azionato nell'esecuzione qui opposta, è altrettanto vero che anche un eventuale accertamento di responsabilità penale in capo all'odierno convenuto non muterebbe la decisione adottata in sede civile e, per quanto di interesse nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione, non potrebbe incidere in alcun modo sull'esecuzione promossa da , ferma restando la possibilità per l'opponente di ottenere in separato giudizio il CP_1
risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti e accertati.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, nessun rilievo assume dunque il fatto che l'attore abbia presentato, congiuntamente alla querela, anche istanza di sequestro del fascicolo dell'esecuzione considerato anche che, per espressa ammissione di parte opponente/querelante, il giudice penale non ha allo stato adottato ancora alcuna decisione in merito.
Per tutto quanto sopra, quindi, le contestazioni sollevate sul punto dall'odierno attore sono risultate infondate e non meritevoli di accoglimento.
Con secondo motivo di doglianza parte opponente contesta che al momento della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi (agosto 2022) la Corte di Appello di Firenze aveva già emesso la sentenza n. 1169/2022 del 7 giugno 2022 e quindi quest'ultima costituirebbe il vero titolo esecutivo e non la azionata sentenza di primo grado.
Dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio, risulta tuttavia che il creditore ha chiesto la notifica dell'atto di precetto all'Unep in data 3 maggio 2022, come risulta dal timbro apposto al momento della presentazione dell'atto, e dunque a quella data la sentenza di secondo grado non era stata ancora depositata, cosicchè il creditore ben poteva agire in forza della sentenza di primo grado in quanto essa costituiva all'epoca il titolo esecutivo in suo possesso.
Costituisce infatti principio consolidato che in materia di titolo esecutivo, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni che abbiano trovato conferma nella sentenza d'appello in sede di impugnazione (così. Cass. n.
29021/2018): dal momento che la Corte di Appello di Firenze ha rigettato l'appello sollevato da
[...] confermando la sentenza di primo grado, va quindi riconosciuto in capo all'odierno convenuto il Pt_1
diritto di agire in executivis sulla scorta della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Firenze per come confermata nel corso della esecuzione.
Anche tale motivo di opposizione alla esecuzione è quindi infondato e non può essere accolto.
Quanto alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni ed, in particolare, la richiesta di prova testimoniale avanzata da parte opponente, va anzitutto ribadito che con l'opposizione all'esecuzione promossa contro un titolo esecutivo di natura giudiziale, come avvenuto nella presente fattispecie, le contestazioni sollevate da parte debitrice non possono riguardare pagina 5 di 6 la formazione del titolo, coperta dal giudicato, ma possono riguardare soltanto la sua efficacia o comunque fatti che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, non anche quelli intervenuti anteriormente, deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (si veda, tra le altre, Cass. n. 22090 del 2021:”in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo unicamente questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non questioni di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione”).
Alla luce di tale consolidato principio, non può quindi trovare accoglimento l'istanza di prova testimoniale reiterata da parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto volta all'accertamento di fatti (quali, ad esempio, bonifici asseritamente eseguiti da in favore di CP_1 con restituzione, da parte di quest'ultimo, di assegni circolari) precedenti alla formazione Parte_1
del titolo giudiziale azionato in via esecutiva e quindi inammissibili in sede di opposizione alla esecuzione.
In conclusione, per tutte le ragioni in fatto e diritto sin qui esposte, l'opposizione sollevata da parte opponente è risultata integralmente infondata e va quindi riconosciuta la legittimità del pignoramento presso terzi promosso da Controparte_1
Il regime delle spese di lite segue la soccombenza e le spese si liquidano come in dispositivo, in conformità con la normativa in materia, in ragione del valore della causa e della relativa difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado iscritta a ruolo al n. RG 9893/2023:
1) rigetta l'opposizione promossa da Parte_1
2) condanna parte opponente a rifondere a le spese di lite liquidate Controparte_1
in euro 7.052,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, Cap e
Iva come per legge.
Firenze, 20 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
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