Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/02/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6057 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza del 20 gennaio 2025 e vertente TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Fabio D'Argenzio PARTE APPELLANTE E
(C.F. ) RO C.F._2
ANCHE IN QUALITÀ DI EREDE DEL SIG. , con CP_2
l'avvocato BE LM PARTI APPELLATE E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1744/2018 emessa dal Tribunale di Latina, sez. I, pubblicata in data 28.06.2018 in materia di prescrizione e arricchimento senza causa.
Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, l'Ingegnere ha proposto azione ex art. 2041 c.c. nei Parte_1 confronti di e , in quanto eredi RO CP_2 di BE LM, in virtù dello svolgimento in favore di quest'ultimo dell'attività professionale concretizzatasi nella redazione di un progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato di proprietà del de cuius, rassegnando le seguenti conclusioni:
1
- accertare e dichiarare la falsità della firma apposta, in nome di LM BE e quindi la non riconducibilità della stessa a quest'ultimo, sui documenti tecnico-amministrativi e corrispondenza epistolare, versati agli atti del presente ed incipiente giudizio;
- accertare e dichiarare che, invero, la firma anzidetta, a nome di LM BE, veniva apposta sui documenti testé citati, dal , odierno convenuto, il quale, stante RO il rapporto di amicizia, allora in essere con l'attore, si impegnava, a curare la consegna dei documenti in oggetto, direttamente, al padre, LM BE, affinché, venissero dal medesimo sottoscritti;
- accertare e dichiarare, per l'effetto della dedotta ed acclarata falsità della sottoscrizione a nome di LM BE, apposta sui detti documenti, la inesistenza del rapporto di mandato professionale, allora, “apparentemente”, intervenuto, tra l'attore e il sig. LM BE;
- condannare, ai sensi dell'art. 2041 c.c. per l'effetto di quanto accertato e dichiarato, come sopra, i convenuti (nella veste di eredi del LM BE, in solido tra loro, oppure, ognuno in proprio, in ragione del grado e percentuale di responsabilità, ravvisati da questo Ecc.mo Tribunale, in capo ai medesimi, all'esito del giudizio) ad indennizzare, secondo giustizia e/o equità, l'attore del pregiudizio subito per i fatti di causa, anche e,
“in parte qua”, sotto il profilo del danno morale e/o esistenziale, parimenti subito e subendo, da quest'ultimo, e ciò nella misura complessiva di €25.000,00 oltre congrua rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto, al saldo effettivo, sulla somma rivalutata;
Soltanto in via meramente subordinata, sempre nel merito,
- Voglia questo Ecc.mo Tribunale adito, per l'effetto di quanto accertato e dichiarato, come sopra, condannare i convenuti, designati, “ut supra”, sempre e comunque per le suddette causali, al pagamento, in favore dell'attore, della minore e/o maggiore somma, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. e risarcimento danni, che sarà ritenuta, ex art. 1226 e 2056 c.c. da questa A.G. adita, equa e/o di giustizia, entro il limite massimo di
€ 26.000,00 secondo la dichiarazione resa in calce.
2 -Condannare, infine, i convenuti ex art. 96 c.p.c. ove gli stessi dovessero costituirsi e resistere nel presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori come per legge».
- con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti in giudizio e , eccependo il RO CP_2 difetto della loro legittimazione passiva e chiedendo il rigetto delle domande attoree per intervenuta prescrizione del diritto azionato, rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia codesto Tribunale adito: in via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva degli odierni convenuti nel presente giudizio, in quanto non eredi del sig. LM BE, per i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto rigettare la domanda attorea perché inammissibile;
in via preliminare e gradata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda attorea e per l'effetto rigettarla perché inammissibile;
ancora in via preliminare e gradata, accertare l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 2042 del Codice civile e per l'effetto rigettarla;
nel merito, rigettare la domanda perché infondata e, in subordine, ridurre la pretesa attorea a quanto dovuto di diritto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari».
- il Tribunale istruita la causa ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28 giugno 2018.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «a) rigetta la domanda attorea, essendo l'azione ex art. 2041 c.c. prescritta;
b) dichiara integralmente compensate per giuste ragioni ex art. 92, co. 2, c.p.c. le spese di lite».
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- sulla maturata prescrizione La domanda proposta da parte attrice non può essere accolta essendo maturata, ad opinione di questo organo giudicante, la sua prescrizione decennale senza che sia intervenuto alcun valido atto interruttivo.
Infatti, tra le medesime parti è stata pronunciata sentenza n. 2243/2002, emessa il 27.05.2002 dal Tribunale di Latina nella causa n. 50859/91 iniziata come opposizione all'ingiunzione di pagamento chiesta ed ottenuta dall'attore
3 ing. per il pagamento dell'opera di progettazione svolta in Parte_1 favore di BE LM. Il Tribunale ha accolto l'opposizione, affermando che nessun contratto era intercorso tra le parti e dichiarava altresì inammissibile perché tardiva la domanda per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta in corso di causa dall'Ing. . Pt_1
La domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., è stata riproposta dall'attore con l'introduzione del presente giudizio, mediante atto di citazione notificato in data 9.12.2013.
- l'introduzione di una causa di natura contrattuale proposta con l'opposizione a decreto ingiuntivo non valeva ad interrompere il termine di prescrizione decennale per l'azione di indebito arricchimento (cfr. Cass. 10966 del 2008) Non potrebbe valere a tal fine la citazione per l'azione in opposizione a decreto ingiuntivo (14.06.1991) perché – anche a prescindere dal fatto che la data da considerare dovrebbe essere quella di notifica dell'ingiunzione e, comunque, sarebbero in ogni caso maturati i dieci anni senza alcun atto interruttivo, dato che la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio è del 9.12.2013.
- l'introduzione nel corso del giudizio di opposizione – in udienza - dell'azione di ingiustificato arricchimento non era idonea ad interrompere la prescrizione. Neppure può ritenersi valida ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale che qui interessa e, peraltro già spirato, l'introduzione, nel corso del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo, della domanda ex art. 2041, avvenuta all'udienza del 26.03.2001, poiché tale domanda non risulta mai essere stata notificata al debitore, ovvero BE LM, ma solo verbalizzata in udienza. Sul punto, è necessario ricordare gli artt. 2943 e 2944 c.c., secondo cui
“la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo… La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore…” e la “prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”. Tali norme sono state interpretate restrittivamente dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tal senso Cass. civ. n. 7898 del 1994. Solo se notificato al debitore (o a suo rappresentante sostanziale) l'atto processuale, seppure invalido per qualsiasi ragione, può valere come atto di diffida con la conseguenza di interrompere il decorso della prescrizione. È certo invece che, nel caso in esame, mai alcun atto sia stato spedito personalmente al debitore. Pertanto, il termine per esperire l'azione di indebito arricchimento è inevitabilmente prescritto.
- sulla decisione sulle spese Quanto alla disciplina delle spese di lite, ritiene questo organo giudicante che sussistono gravi motivi ex art. 92 co. 2 c.p.c. per la loro integrale compensazione, atteso che l'attore ha svolto, seppur parzialmente, l'attività professionale di cui ha chiesto il pagamento, documentata dalle produzioni allegate nel proprio fascicolo, non contestate.
4 § 4. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, in primis, in accoglimento integrale del presente appello ed in riforma e/o annullamento della sentenza, in epigrafe impugnata, alla luce dei motivi di gravame, sopra, partitamente formulati: In via principale, nel merito, accogliersi la domanda di parte appellante, promossa, ai sensi dell'art. 2041 c.c. e per l'effetto condannarsi i convenuti “ut supra” citati, anche in solido e/o ognuno, secondo il grado e la percentuale di responsabilità accertata, ad indennizzare, secondo giustizia e/o equità, l'attore del pregiudizio subito per i fatti di causa, anche e, in parte qua, sotto il profilo del danno morale e/o esistenziale, parimenti subito e subendo, da quest'ultimo, e ciò nella misura complessiva di
€25.000,00 oltre congrua rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto, al saldo effettivo, sulla somma rivalutata;
Soltanto in via, meramente subordinata, sempre nel merito, Voglia questo Ecc.mo consesso adito, per l'effetto di quanto accertato e dichiarato, come sopra, condannare i convenuti, designati, ut supra, sempre e comunque per le suddette causali, al pagamento, in favore dell'attore, della minore e/o maggiore somma, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. e risarcimento danni, che sarà ritenuta, ex art. 1226 e 2056 c.c. da questa A.G. adita, equa e/o di giustizia, entro il limite massimo di €26.000,00 secondo la dichiarazione resa in calce.
In via ulteriormente subordinata, Voglia questa Corte, accertare e dichiarare la falsità della firma apposta, in nome di
LM BE e quindi la non riconducibilità della stessa a quest'ultimo, sui documenti tecnico-amministrativi, corrispondenza epistolare, compreso il mandato, versato agli atti del pregresso giudizio;
- Accertare e dichiarare che, invero, la firma anzidetta, a nome di LM BE, veniva apposta sui documenti testé citati, dal;
RO
- Accertare e dichiarare, per l'effetto della dedotta ed acclarata falsità della sottoscrizione, a nome di LM BE, apposta sui detti documenti: a) la inesistenza del rapporto di mandato professionale, allora,
“apparentemente”, intervenuto, tra l'attore e il sig. LM BE, nonché, la nullità inesistenza della stessa concessione edilizia (n. 311/90, allora rilasciata dal sindaco del Comune di Latina) versata in atti,
5 disapplicandola, previo s'intende accertamento della dedotta nullità dell'atto amministrativo concessorio “de quo”; b) la nullità – inesistenza del contratto di compravendita del 16.07.90 per rogito Notaio, Per_1 di Priverno repertorio n. 27.365 raccolta n.
[...]
9.135 del 16.07.1990 ed ancora dell'atto di divisione rep. n. 33455 racc. 10529 del 09.12.91 per rogito Notaio, di Priverno, atteso che, per Persona_1 constante giurisprudenza di legittimità, la nullità del titolo concessorio travolge ineluttabilmente, anche l'atto di compravendita dell'immobile e, nella specie, il successivo atto di divisione;
- condannare, pertanto ai sensi dell'art. 2041 c.c. per l'effetto di quanto accertato e dichiarato, come sopra, i convenuti e (nella RO CP_2 veste di chiamati all'eredità e/o eredi e successori del LM BE, in solido tra loro, oppure, ognuno in proprio, in ragione del grado e percentuale di responsabilità, ravvisati da questo Ecc.mo consesso, in capo ai medesimi, all'esito del giudizio ed ancora in subordine e in via esclusiva il solo convenuto
[...]
, in proprio e quindi personalmente ad CP_1 indennizzare, secondo giustizia e/o equità, l'attore del pregiudizio subito per i fatti di causa, anche e, in parte qua, sotto il profilo del danno morale e/o esistenziale, parimenti subito e subendo, da quest'ultimo, e ciò nella misura complessiva di €25.000,00 oltre congrua rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto, al saldo effettivo, sulla somma rivalutata;
Soltanto in via meramente subordinata, sempre nel merito, Voglia, questo Ecc.mo collegio adito, per l'effetto di quanto accertato e dichiarato, come sopra, condannare suddetti convenuti, designati, “ut supra”, in solido e/o ognuno distintamente in proprio e personalmente sempre e comunque per le suddette causali, al pagamento, in favore dell'attore, della minore e/o maggiore somma, a titolo di indennizzo ex art. 2041
c.c. e risarcimento danni, che sarà ritenuta, ex art. 1226 e 2056 c.c. da questa A.G. adita, equa e/o di giustizia, entro il limite massimo di €26.000,00 secondo la dichiarazione resa in calce.
Con vittoria delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
In via istruttoria, si reitera e sollecita la nomina di C.T.U. allo scopo di accertare, sia la falsità della firma apposta in nome
6 di LM BE – e quindi la non riconducibilità della stessa a quest'ultimo – su tutti i documenti tecnico/amministrativi contratto di mandato e corrispondenza epistolare, versati al atti, sia che la firma in questione, veniva, effettivamente, apposta su detti documenti, da , odierno convenuto”. RO
e (deceduto in corso RO CP_2 di causa) hanno resistito al gravame, proponendo appello incidentale, e anche in qualità di erede di RO
ha così concluso: “Rigettare il gravame in quanto CP_2 infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in parte motiva;
in via incidentale: riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non si è pronunciata in merito al difetto di legittimazione passiva degli appellati, in merito all'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 2042 c.c. e per l'intervenuto giudicato e in merito all'infondatezza della domanda;
riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento elle spese del primo grado di giudizio e condanna ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e condanna ex art. 96 c.p.c.”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 20 gennaio 2025, previa concessione dei termini anticipati al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, come da decreto di questa Corte pubblicato il 25.11.2024.
§ 5. — L'appello contiene un unico motivo di appello in via principale:
- Violazione, inosservanza e/o falsa applicazione artt. 99, 100, 112, 115 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., artt. 24, 32 e 111 Cost. – nonché, 1325 n. 1, 1338, 1418, 1421, 1422, 2041, 2697, 2935, 2943, 2944, 2945 c.c. – omessa, illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché, errore e travisamento, in punto di decorrenza del “dies a quo” e computo del termine prescrizionale applicabile alla fattispecie di causa;
nullità sentenza e/o procedimento per vizio di omessa pronuncia. Con il primo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui, rigettando la
7 domanda ex art. 2041 c.c., ha ritenuto maturata la prescrizione decennale. Innanzitutto, secondo l'appellante, il primo giudice non avrebbe potuto accogliere l'eccezione di prescrizione avanzata dalle controparti in quanto, trattandosi di eccezione in senso stretto, i convenuti non avevano indicato e specificato i fatti costitutivi della stessa, né tantomeno avevano adeguatamente individuato il “dies a quo” della decorrenza del termine di prescrizione. Ad avviso dell'appellante, quindi, in virtù dell'art. 2943, commi 1 e 2, c.c. la domanda di ingiustificato arricchimento non poteva dirsi prescritta anche perché, prescindendo dalla dichiarazione di inammissibilità, la stessa era stata tempestivamente azionata nel corso del giudizio all'udienza del 28 marzo 2001, determinando conseguentemente l'interruzione della decorrenza. In secondo luogo, l'appellante invoca in virtù del principio espresso ed esteso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte n.
24822/2015 della scissione degli effetti della notificazione tra notificante e notificato, ritenendo appunto che trattandosi di domanda giudiziale la prescrizione era da ritenersi interrotta dalla data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. In terzo luogo, l'appellante ritiene che in ogni caso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2935 e 2042 c.c., la domanda ex art. 2041 c.c. non poteva essere fatta valere se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che accertava il disconoscimento della sottoscrizione e, conseguentemente, l'assenza del titolo contrattuale per il quale era previsto dall'ordinamento già un rimedio specifico che ostava al rimedio sussidiario all'azione dell'indebito arricchimento.
- In via subordinata: l'appellante censura l'omessa pronuncia del primo giudice con riguardo alla domanda volta all'accertamento della falsità della firma, disconosciuta dal de cuius e apposta su tutta la copiosa documentazione in atti e, conseguentemente, la dichiarazione di inesistenza del rapporto di mandato professionale, nonché la nullità della concessione edilizia del contratto di compravendita del 16.07.1990 e dell'atto di divisione del 09.12.1991.
§ 5. — L'appello incidentale proposto da CP_1
contiene i seguenti motivi di impugnazione:
[...]
- Sulla compensazione delle spese.
8 Con il primo motivo di appello incidentale CP_1
censura la motivazione del primo giudice nella parte in
[...] cui ha ingiustificatamente compensato le spese del giudizio sulla scorta del fatto che “l'attore ha svolto, seppur parzialmente, l'attività professionale di cui ha chiesto il pagamento, documentata dalle produzioni allegate nel proprio fascicolo, non contestate”. Secondo l'appellante incidentale non essendo ricompresa questa ipotesi tra le cause previste dall'art. 92 c.p.c. non sarebbe giustificata la compensazione delle spese di lite, a fronte dell'integrale rigetto delle domande attoree.
- Sul difetto di legittimazione passiva.
Con il secondo motivo di appello incidentale CP_1
lamenta il difetto di legittimazione passiva non avendo
[...] dimostrato l'attore in primo grado, in assenza dell'accettazione dell'eredità del defunto BE LM, l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede.
- Inammissibilità della domanda
Con il terzo motivo di appello incidentale CP_1
lamenta l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.
[...] in virtù della sussistenza del requisito negativo della sussidiarietà sancito dall'art. 2042 c.c. Invero, secondo l'appellante incidentale, l'attore aveva già esperito un rimedio contrattuale per soddisfare le proprie ragioni creditorie, conclusosi con esito negativo a fronte della mancata allegazione probatoria atta a dimostrare l'esistenza del contratto sul quale fondare il proprio diritto al pagamento della prestazione professionale.
§ 5. — L'appello principale è infondato. Ad avviso di questo Collegio correttamente il Tribunale di Latina ha dichiarato prescritta l'azione ex art. 2041 c.c. di ingiustificato arricchimento promossa dal professionista Ing.
nei confronti degli eredi di BE LM. Parte_1
Il Tribunale di Latina ha ritenuto prescritta l'azione di ingiustificato arricchimento, affermando che:
1. in primo luogo, la domanda giudiziale volta ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione derivante dal contratto non era idonea ex se ad interrompere la prescrizione della sussidiaria azione ex art. 2041 c.c., conseguentemente decorrente, questa, dal momento del fatto costitutivo dell'indebito (Cass., sent. n. 1707 del 2010);
9 2. in secondo luogo, ritenendo che la domanda di adempimento contrattuale dell'attore opposto – nel giudizio monitorio - non era neanche stata corredata da una domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata al rigetto della domanda ex art. 1218 c.c. – invece, pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità - ma era stata proposta per la prima volta, quindi tardivamente, solo all'udienza del 28 marzo 2001;
3. in ogni caso, la domanda ex art. 2041, proposta all'udienza del 26.03.2001 non era valida ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, non essendo stata notificata al debitore, ovvero BE LM, ma solo verbalizzata in udienza. A tal proposito, si ritiene opportuno preliminarmente richiamare la cronologia dei fatti di causa:
- l'attività professionale di redazione del progetto di demolizione e ricostruzione del fabbricato di proprietà di BE LM svolta da risale al Parte_1
1988;
- nel 1991 l'ing. , dopo aver richiesto invano il Pt_1 pagamento della parcella, otteneva decreto ingiuntivo n. 794/91) dal Tribunale di Latina per la somma di lire 36.931.895;
- a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo da parte del sig. LM, il Tribunale di Latina con sentenza n. 2243/2002 revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo che la documentazione tecnico-amministrativa, compreso il mandato professionale, posta a supporto della propria domanda, in seguito al disconoscimento della sottoscrizione effettuato in corso di causa da BE LM, non valesse a provare l'incarico professionale dedotto dall'attore, di talchè la domanda doveva essere respinta per carenza di prova sull'esistenza del contratto;
- nel corso del medesimo giudizio veniva proposta per la prima volta all'udienza del 28 marzo 2001 la domanda di ingiustificato arricchimento, dichiarata improponibile dal primo giudice in quanto sulla stessa non era stato accettato il contraddittorio da controparte;
- la sentenza del Tribunale di Latina del giudizio di opposizione veniva pubblicata in data 22.10.2002 e passava in giudicato, non essendo stata impugnata dal , Pt_1 decorsi 1 anno e 46 giorni, in base alla normativa allora vigente art. 1 della L. n. 742 del 1969; precisamente: non
10 in data 07.12.2003, come ritenuto nell'atto di citazione in primo grado di parte attrice, ma, cadendo tale termine nella giornata di domenica e considerando il giorno successivo festivo, ai sensi dell'art. 2963 c.c., in data 09.12.2003;
- la prescrizione dell'azione di arricchimento senza causa segue il termine ordinario di prescrizione di 10 anni ai sensi dell'art. 2946 c.c., pertanto era da ritenersi maturata alla data del 09 dicembre 2013.
- l'atto di citazione in giudizio in primo grado con il quale l'Ing. proponeva l'azione ex art. 2041 c.c. - Pt_1 giudizio dal quale deriva il presente appello - veniva notificato in data 07.12.2013 e ricevuto dai convenuti, solamente, in data 12.12.2013, quindi, successivamente al 09 dicembre 2013;
Sulla scorta delle censure dell'appellante e della cronologia dei fatti per come riportata, occorre ora procedere non solo all'esatta individuazione del dies a quo dal quale iniziava a maturare la prescrizione, ma anche valutare la dedotta applicabilità del principio della scissione del momento perfezionativo degli effetti della domanda di ingiustificato arricchimento in capo al notificante e in capo al notificato.
Questa Corte ritiene, a tal riguardo, che il motivo di appello sia infondato, in quanto, pur a voler attribuire efficacia interruttiva alla proposizione della domanda di arricchimento senza causa con il giudizio monitorio e considerare quale “dies a quo” del termine di prescrizione l'ultimo fra i vari termini considerati, ovverosia il momento del passaggio in giudicato della sentenza (09.12.2003) che accertava l'inesistenza di un titolo e quindi di un rimedio contrattuale tipico per soddisfare le proprie ragioni creditorie, l'azione era in ogni caso da ritenersi prescritta alla data del 09.12.2013.
Invero, è evidente dalla cronologia dei fatti esposta che l'Ing. proponeva l'azione ex art. 2041 c.c. con notifica Pt_1 dell'atto di citazione in giudizio in data 07.12.2013, ricevuto dai convenuti solo in data 12.12.2013;
Sul punto, ad avviso di questa Corte, non può trovare accoglimento la prospettazione dell'appellante quanto all'applicazione nel caso de quo del principio della scissione degli effetti del momento perfezionativo della notificazione di un atto per il notificante e per il destinatario elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, e nello specifico come successivamente estensivamente interpretato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.
11 Infatti, è la stessa pronuncia della Corte di Cassazione invocata da parte appellante che pone un limite di applicazione generale del suddetto principio, effettuando una distinzione tra gli atti di natura giudiziale in senso stretto, gli atti di natura processuale con effetti anche sostanziali e gli atti che possono essere fatti valere anche attraverso atti negoziali unilaterali.
In particolare, la scissione degli effetti della notificazione opera, sebbene anche con riferimento agli atti processuali che producono degli effetti sostanziali, solo per quei diritti che non possono essere compiuti in altro modo se non tramite una domanda giudiziale e non anche, invece, con riguardo agli atti recettizi con effetti sostanziali, come nel caso in specie ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, che invece possono essere fatti valere anche in via stragiudiziale.
A tal proposito, si richiama la massima della sentenza in commento n. 24822 del 2015, riportata dallo stesso appellante, secondo cui: “La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario.”.
E si richiama, altresì, in materia di prescrizione una pronuncia della S.C. nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di legittimità costituzionale, affermando nello specifico che: “È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 149 c.p.c., 2943 c.c. e 4, comma 3, della l. 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in relazione alla notifica di un atto stragiudiziale diretto ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, atteso che, da un lato, non sussiste l'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa nel giudizio – posta a fondamento della sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost. con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 149 c.p.c. e della normativa postale per violazione dell'art. 24 Cost. – e, dall'altro, sussiste l'interesse del destinatario alla certezza del diritto, ossia a conoscere se la
12 prescrizione sia stata tempestivamente interrotta ovvero il rapporto possa considerarsi definito, la cui preminenza non appare irragionevole, atteso che il mittente ha la possibilità di agire con la dovuta tempestività e che, in relazione al disposto di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c., perché l'atto produca i suoi effetti è necessario e sufficiente che pervenga all'indirizzo del destinatario in tempo utile”. (Cass., sez. L., 27 giugno 2008, n. 17644).
È evidente, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che il giudizio di bilanciamento operato dalla Corte di legittimità tra il diritto di difesa – per il notificante - e la tutela della certezza del diritto – per il notificato – non possa comportare la prevalente soccombenza del secondo bene protetto anche in quelle ipotesi in cui la parte ha la possibilità di far valere il proprio diritto in qualsiasi momento e senza un atto specifico e, soprattutto, anche in via stragiudiziale.
Conseguentemente, richiamando la medesima pronuncia, in siffatte situazioni è ragionevole non estendere eccessivamente la portata del principio della scissione degli effetti a tutte quelle ipotesi in cui la certezza del diritto rischierebbe di soccombere irragionevolmente a fronte di mere scelte “arbitrarie e ad libitum” della parte notificante.
Infatti, proprio applicando la tecnica del bilanciamento enunciata da detta pronuncia al caso di specie, si impone alla parte notificante, sulla scorta di un principio di precauzione, l'osservanza di un maggior onere di diligenza, concretizzato nel fatto che, a prescindere dalla proposizione della domanda giudiziale ex art. 2041 c.c., ben poteva il Pt_1 interrompere la prescrizione con un atto stragiudiziale.
Invece, come già precisato, pur ammettendo il calcolo della decorrenza della prescrizione dal passaggio in giudicato della sentenza in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il ha Pt_1 atteso ben 9 anni e 363 giorni prima di notificare l'atto giudiziale per far valere il proprio diritto alla restituzione dell'indebito arricchimento dell'altra parte.
Ma è evidente che il diritto in questione ai fini della tutela della propria difesa non poteva essere fatto valere esclusivamente con l'atto processuale, quindi ben poteva l'appellante determinarsi diversamente e, in attuazione del principio di precauzione, farlo valere con gli altri strumenti previsti dall'Ordinamento.
Nel caso di specie, venendo meno ogni argomentazione sull'effettività dell'intero termine prescrizionale
13 che non può essere ridotto considerando le tempistiche della notifica, per le ragioni suesposte, in applicazione del giudizio di bilanciamento il principio di ragionevolezza impone che non possa ritenersi prevalente il diritto di difesa a quello della certezza del diritto.
Si impone pertanto l'applicazione della regola dettata dall'art. 1334 c.c. in materia di atti unilaterali recettizi, i quali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
Dunque, l'azione proposta con notifica del 07 dicembre 2013 dal , ricevuta solo in data 12 dicembre Pt_1
2013 dai convenuti, è da ritenersi prescritta sin dal 09 dicembre 2013.
Non merita altresì accoglimento neanche la prospettazione dell'appellante relativa al vizio della sentenza impugnata per essersi pronunciato il primo giudice sull'eccezione di prescrizione, da qualificarsi come eccezione in senso stretto, non specificatamente dedotta dai convenuti in ordine a tutti gli elementi costitutivi e nello specifico in riferimento al relativo “dies a quo”.
Anzitutto va osservato che i convenuti in primo grado, diversamente da quanto ritenuto dall'odierno appellante, hanno invece dedotto nello specifico i termini e il “dies a quo” della prescrizione, non solo con riferimento alla data del fatto costitutivo dell'indebito, ma anche con riferimento alla data del 28 marzo 2011 – in cui è stata proposta per la prima volta la domanda in udienza – e con riferimento al passaggio in giudicato della sentenza in data 09 dicembre 2003.
È evidente, quindi, che i convenuti hanno correttamente prospettato le diverse e possibili ricostruzioni fattuali e i relativi fatti costitutivi dell'eccezione in senso stretto proposta, rimettendo la decisione in punto di diritto all'Organo giudicante preposto a tale scopo.
A tal proposito si richiama Cass. n. 30303 del 27/10/2021 nella parte in cui ha affermato che: “L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte”.
Dunque, anche tale censura articolata con il primo motivo di appello non può trovare accoglimento e il primo motivo va integralmente rigettato.
14 Resta conseguentemente assorbita dalla dichiarata prescrizione dell'azione ogni altra domanda proposta in via subordinata di inesistenza/nullità e di risarcimento del danno proposta dall'appellante con l'atto introduttivo.
Invero la domanda di inesistenza del contratto è inammissibile, essendo passata in giudicato la sentenza che ha rigettato la domanda spiegata in via monitoria dall'odierno appellante proprio per la mancanza di prova del contratto;
quanto alla domanda di nullità, oltre che alternativa a quella di inesistenza del contratto, non consente di individuare a quale motivo di invalidità si riferisca l'odierno appellante, non potendo certo ravvisarsi tale vizio nella dedotta circostanza che i documenti tecnici relativi al progetto edilizio inviati all'amministrazione sarebbero stati sottoscritti non già da BE LM, che infatti li ha disconosciuti, ma dal figlio . Inammissibile per CP_1 carenza di interesse deve dunque ritenersi la domanda dell'appellante di accertamento della sottoscrizione ad opera di
dei documenti tecnico-amministrativi, RO corrispondenza epistolare, compreso il mandato, versato agli atti del pregresso giudizio. In realtà, le domande di nullità e di inesistenza del contratto, dopo che l'attore ha proposto la domanda in via monitoria sulla base del dedotto contratto nel 1991, sono state proposte quale presupposto per l'ammissibilità dell'azione di indebito arricchimento proposta anche in via subordinata, in forza del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite n. 33954 del 2023, secondo il quale: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento
(avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo […]”.
Osserva in proposito il Collegio che, essendo passata in giudicato in data 09.03.2003 la sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo, la parte appellante ben poteva autonomamente proporre la domanda sussidiaria ex art. 2041 c.c., nel rispetto dei termini prescrizionali, indipendentemente dalla dichiarazione di nullità del contratto stesso.
Ma vi è di più, come correttamente precisato dal giudice di primo grado, la stessa domanda ben poteva essere esperita, per pacifica giurisprudenza, in via subordinata già al
15 momento della proposizione domanda di inadempimento contrattuale. Dunque, l'appello va rigettato. Va invece accolto limitatamente al primo motivo l'appello incidentale - restando assorbiti dal rigetto dell'appello per intervenuta prescrizione il motivo sul difetto di legittimazione passiva e quello sull'inammissibilità dell'azione stessa - sulla erronea compensazione delle spese di lite liquidate dal primo giudice. Il primo giudice ha ritenuto che: “quanto alla disciplina delle spese di lite, ritiene questo organo giudicante che sussistono giusti motivi ex art. 92 co. 2 c.p.c. per la loro integrale compensazione, atteso che l'attore ha svolto, seppur parzialmente, l'attività professionale di cui ha chiesto il pagamento, documentata dalle produzioni allegate nel proprio fascicolo, non contestate”. Sul punto, ad avviso di questa Corte non sussistono i “giusti motivi” ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. ai fini della compensazione delle spese di lite di primo grado. Infatti, la predetta norma, nell'attuale formulazione, applicabile alla data della pronuncia della sentenza impugnata, recita: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti”. Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, la norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare tra le parti le spese per l'intero o parzialmente, anche nel caso in cui sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Orbene, è evidente a questo Collegio che nel caso de quo non vi sia alcun mutamento giurisprudenziale o novità delle questioni trattate, in quanto il rigetto totale delle domande attoree in primo grado è dipeso esclusivamente dal decorso del termine della prescrizione alla data della notifica della domanda ex art. 2041 c.c., senza che l'esecuzione delle prestazioni professionali da parte dell'attore possa costituire una situazione di gravità ed eccezionalità tale da giustificare la compensazione delle spese di lite. A sostegno di tale argomentazione, si richiama anche l'Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020 nella parte in cui la S.C. ha affermato che: “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77
16 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” Dunque, l'appello incidentale, quanto alla compensazione delle spese del primo grado di giudizio, è fondato e va accolto. Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
§ 6. — In accoglimento del primo motivo dell'appello incidentale vanno poste a carico di anche le Parte_1 spese del primo grado di giudizio, erroneamente compensate dal Tribunale. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 55/2014, secondo i valori medi (scaglione da 5.201 a 26.000), nella misura di euro 4.835 oltre a spese generali, Iva e CPA. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e vanno poste interamente a carico della parte appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi (scaglione da 5.201 a 26.000), nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, Iva e
CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in proprio Parte_1 RO
e quale erede di e sull'appello incidentale da CP_2 quest'ultimo proposto contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Latina, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — respinge l'appello;
2. — accoglie l'appello incidentale quanto al primo motivo, assorbiti gli altri motivi, e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna al Parte_1 rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per il primo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 4.835,00 oltre a spese generali, Iva e CPA, ferma per il resto l'impugnata sentenza;
17 3. — condanna al rimborso, in favore Parte_1 della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 5.809,00 oltre a spese generali, Iva e CPA.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 20 gennaio 2025. Il Presidente estensore
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