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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/06/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore GRILLO Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA ConSIliere avv. Michele TROISI ConSIliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 870/2023 promossa da:
( , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio VI- Parte_1 CodiceFiscale_1
GIANO, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in appellante contro
) Controparte_1 CodiceFiscale_2 appellato contumace contro
(P.I. ), in persona del legale rappre- Controparte_2 P.IVA_1 sentante p.t., appellata contumace nonché contro
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappre- Controparte_3 P.IVA_2 sentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Emanuele Michele CAVALLO, unita- mente al quale è elettivamente domiciliata in Foggia, alla Via Pesola n°57 appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°4737/2022 emessa dal Tribunale di Bari il 21.12.2022
(Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.), sulle conclusioni rassegnate dalle
Pag. 1 a 8 parti all'udienza del 28.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22.6.2007 lungo l'autostrada A/14, alla progressiva chilometrica
569+498, in agro del Comune di Cerignola, si verificava un grave sinistro stradale che coinvolgeva più autoveicoli in transito.
Nella circostanza è accaduto che una intensa coltre di fumo, prodotta da un in- cendio sviluppatosi sul fondo di proprietà della SI.ra , condotto in fitto Parte_1 dalla e propagatosi alla vegetazione incolta presente Controparte_4 lungo la scarpata del tratto autostradale, ebbe a riversarsi sulla carreggiata impedendo la visibilità ai veicoli in transito.
A seguito del sinistro stradale, da parte dei soggetti danneggiati venivano pro- mossi più giudizi, che venivano successivamente riuniti e decisi con a sentenza oggetto di questo appello.
Più specificamente, la presente controversia concerne l'azione di risarcimento del danno promossa dal SI. , che nell'occorso aveva riportato lesioni Controparte_1 personali.
Questi conveniva in giudizio la SI.ra e la società Parte_1 Controparte_3 al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni
[...] subiti, che quantificava nel complessivo importo di € 186.801,32.
Instaurato il contraddittorio processuale, si costituiva in giudizio la SI.ra Pt_1 che respingeva ogni addebito, evidenziando che la responsabilità dell'occorso era da attribuirsi alla Società autostradale ed alla Polizia Stradale, i quali non avevano pronta- mente fermato la circolazione.
In via subordinata l'attuale appellante chiedeva ed otteneva di essere autorizzata a chiamare in causa la che conduceva in fitto il Controparte_4 terreno di sua proprietà, al fine di essere dalla stessa manlevata per il caso di soccom- benza.
Si costituiva, altresì, la Società autostradale che respingeva ogni addebito.
Con la sentenza appellata, per la parte che interessa alla presente controversia, il Tribunale di Bari accoglieva la domanda del SI. e, per l'effetto, condannava CP_1 in solido la SI.ra e la al risarcimento del danno. Pt_1 Controparte_3
Il primo giudice, nella parte motiva, affermava che vi era stata responsabilità congiunta della SI.ra , proprietaria del fondo, e della Cooperativa Agricola, fittua- Pt_1 ria, responsabili per non avere predisposto, all'interno del terreno, le fasce di protezione antincendio atte ad evitare il propagarsi delle fiamme richiamando, a sostegno della
Pag. 2 a 8 propria decisione, il regolamento approvato con Decreto del presidente della Regione
Puglia, n°412/2012.
E, tuttavia, nonostante la petizione di principio, nel dispositivo della sentenza il
Tribunale non condannava anche la al risarcimento del danno in favore del CP_4 SI. , omettendo qualsivoglia menzione della fittuaria. CP_1
Avverso la decisione propone appello la SI.ra , che si affida ad un Parte_1 articolato motivo di gravame con il quale contesta, preliminarmente, la propria respon- sabilità e, in via subordinata, ripropone la domanda di manleva nei confronti della co- perativa.
L'appellante, nello specifico, chiede che la Controparte_2 conduttrice del proprio fondo e custode del medesimo, sia ritenuta la responsabile di- retta ed esclusiva dell'incendio e, dunque, che venga condannata in solido con
[...] al risarcimento del danno liquidato in favore di NC Controparte_5 Per_1 sone.
Gli altri punti della sentenza di primo grado, concernenti l'an ed il quantum de- beatur della domanda di risarcimento danni del SI. , non sono stati oggetto di CP_1 gravame.
Si è costituita in giudizio la società che chiede di- Controparte_3 chiararsi inammissibile l'appello in quanto la SI.ra , a seguito della pubblicazione Pt_1 della sentenza appellata, si era dimostrata disponibile a rimborsare alla Società il 50% delle somme da questa anticipate al SI. il che implicherebbe, a detta dell'ap- CP_1 pellata, la acquiescenza al capo della condanna al risarcimento solidale dei danni.
Nel merito resiste all'appello, chiedendo la conferma della decisione gravata.
e la non si sono costituiti, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 rendendosi contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, delibata l'eccezione di inammissibilità del gravame, solle- vata dalla che è infondata e va rigettata. Controparte_3
Come si evince dal carteggio depositato dalla Società autostradale, l'appellante, nel momento in cui si è dimostrata disponibile a rimborsare alla Società il Parte_2
50% delle somme da quest'ultima corrisposte al danneggiato, ha fatto espressa riserva di gravame.
Ed invero, si legge nella missiva in data 15.1.2023, a firma dell'avv. Antonio Vi- giano diretta all'avv. Cavallo, che “(…) salvo ed impregiudicato il gravame avverso la sentenza, in nome e per conto della SI.ra sono a riscontrare la Tua Parte_1
Pag. 3 a 8 comunicazione pec SInificandoTi che allo stato la mia assistita è impossibilita a far fronte alle somme dalla stessa dovute al Tassone in considerazione della sentenza. Nel contempo, non è intenzione della mia assistita esimersi dalle proprie obbligazioni, ragion per cui invito, Tuo tramite, l' a liquidare al l'intera Controparte_3 CP_1 somma, convenendo successivamente con la il pagamento delle somme da que- Pt_1 sta dovute, anche a mezzo di un piano di rientro e/o rateizzazione”.
L'espressa riserva di gravame esclude ipso iure che la SI.ra abbia prestato Pt_1 acquiescenza alla decisione appellata.
Ciò premesso, l'appello, ad avviso della Corte, è fondato e va accolto.
Con il motivo di gravame la SI.ra si duole, in primo luogo, di essere stata Pt_1 ritenuta responsabile dell'incendio senza che sia stata tenutq in debita considerazione la pur rilevante circostanza che ella, avendo concesso in fitto il terreno di sua proprietà alla cooperativa, non era da ritenersi “custode” del fondo stesso, ai sensi dell'art. 2051
c.c. e, dunque, doveva essere dichiarata estranea ai fatti di causa.
L'appellante, inoltre, eccepisce la contraddittorietà del decisum del primo giudice, il quale nella parte motiva ha dichiarato sussistente la concorrente responsabilità di proprietario ed affittuario nella realizzazione delle fasce di protezione antincendio men- tre, nel dispositivo, ha completamente omesso di statuire al riguardo, trascurando com- pletamente di pronunciarsi sulla responsabilità concorsuale della . CP_2
La SI.ra contesta, infine, l'esegesi dell'art. 4 del D.P.G.R. n°412/2012, Pt_1 data dal Tribunale di Bari, e sostiene che una norma regolamentare, fonte normativa secondaria, non può derogare ai principi previsti dalla norma di legge, fonte primaria.
Il gravame è fondato sotto tutti i profili dedotti.
La giurisprudenza di legittimità, in tema di danni a terzi causati dalla cosa locata, ripartisce la responsabilità tra locatore e conduttore a seconda della natura del danno.
Più specificamente, poiché la responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprie- tario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalla struttura dell'immobile e dagli eventuali impianti in essa conglobati, di cui egli conserva la custodia anche dopo la locazione;
grava, invece, sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità (cfr. da ultimo, Cass. Civ., sez. III, 26.4.2023, n°10983).
Orbene, nel caso di specie è stato accertato che l'incendio per cui è causa venne causato dalla mancata predisposizione, nel fondo locato, delle fasce di protezione atte ad evitare il propagarsi dell'incendio, appiccato per bruciare i residui della coltivazione.
Pag. 4 a 8 Orbene, è evidente che, in caso di affitto del terreno agricolo, i residui vegetali della coltivazione non possono in alcun modo essere assimilati agli elementi strutturali della cosa locata consistendo, evidentemente, in un residuo stessa dell'attività di colti- vazione svolta dal fittavolo.
Ne consegue, con tutta evidenza, che la custodia di tali “elementi accessori” pro- venienti dalla coltivazione, sono nella disponibilità esclusiva del conduttore-coltivatore del fondo, al pari del raccolto.
Da quanto sopra ne discende, come diretta conseguenza, che l'obbligo di predi- sporre le fasce di protezione antincendio grava sul fittavolo, che conduce il fondo e che possiede sia il raccolto, sia i residui della coltivazione.
La responsabilità delle conseguenze dannose prodotte dal propagarsi delle fiamme, originate dall'incendio dei residui vegetali, quindi, grava sul conduttore-colti- vatore, non sul proprietario-locatore.
Ma vi è di più.
La presunzione di responsabilità, ex art. 2051 c.c., del proprietario del fondo agricolo dal quale si propagano le fiamme, è superabile mediante la prova del caso fortuito.
La Suprema Corte ha chiarito che “In tema di danni da cose in custodia originati da un immobile condotto in locazione, il proprietario del bene è responsabile, in via esclusiva, per i danni arrecati a terzi (…), salvo che egli provi la sussistenza del caso fortuito e, cioè, di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile - che può essere costituito anche dal comportamento del conduttore - determinante la causazione del danno” (Cass. Civ., sez. III, 4.11.2019, n°28228).
Trasponendo il summenzionato principio al caso che ci occupa, ne consegue che la SI.ra , a tutto voler concedere, ha in ogni caso fornito in giudizio la prova del Pt_1 caso fortuito, costituito dal comportamento negligente del proprio fittavolo, il quale, dopo aver coltivato il fondo, ha incendiato i residui vegetali senza aver predisposto le necessarie fasce “parafuoco”.
In tale contesto, l'esegesi del regolamento regionale Puglia n°412/2012, esposta dal primo giudice, non è affatto condivisibile.
Sostiene il Tribunale che “A nulla rileva che ella avesse affittato detti terreni alla
, posto che l'art. 4 del Decreto del Presidente della Giunta Controparte_2
Regionale n. 412/2012 dispone che “i proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni seminativi confinanti con le aree boschive possono praticare, a norma dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 12.05.1997, la bruciatura delle stoppie, a condizione che lungo il
Pag. 5 a 8 perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitreb- biatura ed entro il 15 luglio, una “precesa” o “fascia protettiva” per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste per una larghezza non inferiore a dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree boschive circostanti e/o confinanti”. In altri termini tale prescrizione poneva l'obbligo di realizzare la fascia protettiva o precesa tanto per il proprietario quanto per il conduttore dei terreni seminativi per tutta la loro estensione. Si tratta di conclusione obbligata ove si consideri che è stata volutamente utilizzata la congiunzione “e” e non anche la “o” che avrebbe SInificato una condotta da realizzare alternativamente da parte di uno dei due soggetti indicati, sicché si deve concludere che il contratto di affitto non abbia privato il proprie- tario degli obblighi connessi alla sua posizione di garanzia finalizzati ad impedire il pe- ricolo del propagarsi di incendi” (cfr. sentenza, pag. 23).
L'interpretazione non è convincente.
In realtà, pur volendo prescindere dalle altrettanto fondate obiezioni dell'appel- lante circa la natura di fonte normativa subordinata del regolamento regionale rispetto all'art. 2051 c.c., ad avviso della Corte la disposizione invocata dal primo giudice esprime un principio diverso da quello esposto in sentenza.
Ed invero la norma, lungi dal tipizzare una specifica forma di responsabilità soli- dale tra locatore e conduttore, in deroga ai principi giurisprudenziali su richiamati, si limita a stabilire che l'eliminazione delle stoppie è consentita sia ai proprietari sia ai conduttori a qualsiasi titolo dei terreni seminativi, a patto che costoro realizzino una fascia di protezione antincendio di almeno quindici metri.
In altri e più precisi termini, la congiunzione “ed” nella locuzione “i proprietari ed
i conduttori”, non codifica un obbligo congiunto di locatore e conduttore nella realizza- zione delle fasce “parafuoco”, ma consente, oltre che ai proprietari, che anche i “con- duttori, a qualsiasi titolo, dei terreni seminativi confinanti con le aree boschive possono praticare, a norma dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 12.05.1997, la bruciatura delle stoppie,
a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura ed entro il 15 luglio, una “precesa” o “fascia protettiva” per tutta l'estensione”.
E, dunque, chi coltiva il fondo (sia esso proprietario o conduttore) in tanto può bruciare i residui vegetali, in quanto abbia realizzato le fasce “parafuoco”.
Senza vincolo di solidarietà.
L'obbligo di realizzazione delle fasce antincendio cede a carico di chi coltiva il fondo e decisa di bruciare i residui della coltivazione.
Pag. 6 a 8 Trattasi di un'obbligazione accessoria all'attività colturale.
In caso di contratto di fitto del terreno, tale obbligazione non può in alcun caso essere addossata al proprietario-locatore, la cui obbligazione resta quella di cui all'art. 1588 c.c. (consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione, mantenerla in stato da servire all'uso convenuto e garantirne il pacifico godimento du- rante la locazione).
L'appello della SI.ra va conclusivamente accolto e, in conse- Parte_1 guenza, va rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta nei suoi confronti dal SI. per i danni dal primo subiti a seguito del sinistro in data 22.6.2007. CP_1
Restano assorbite le altre domande proposte con l'appello.
L'accoglimento del gravame comporta, altresì, la condanna dei convenuti, in so- lido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appel- lante, che seguono la soccombenza e che sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi della tariffa ex D.M. n°55/2014, nello scaglione di valore corrispondente alla condanna, tenendo conto della complessità delle questioni trattate ed il tenore delle difese espletate dalle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , di e della Parte_3 Controparte_1 Controparte_3
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o as- Controparte_4 sorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
;
[...]
2. condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio in favore della SI.ra , che liquida, per il primo grado, in € 7.616,00 Pt_1 per compensi e, per il presente grado, in € 400,00 per spese ed € 8.469,00 per compensi, il tutto oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
3. pone definitivamente a carico di e della CP_3 Controparte_3 [...] le spese di C.T.U. come liquidate in primo grado. Controparte_4
Così deciso in Bari, nella camera di conSIlio del 4.6.2025.
Il Presidente dott. Salvatore GRILLO
Il ConSIliere Relatore
Pag. 7 a 8 avv. Michele TROISI
Pag. 8 a 8