Sentenza 8 ottobre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2004, n. 20067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20067 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI PL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANDREA MANTEGNA 121, presso lo studio dell'avvocato LUIGI TERRINONI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 19495/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 22/05/01 R.G.N. 24022/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/04 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato TARTAGLIA per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma la Ferrovie dello Stato spa faceva presente che IA LA, incaricato per l'espletamento di servizio di pulizia in base a convenzione e successivamente assunto con le medesime mansioni dalla srl La PE, aveva proposto domanda innanzi al RE di Roma per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le Ferrovie e per il pagamento di differenze retributive;
il RE aveva accolto la domanda e la relativa sentenza era passata in cosa giudicata.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, il IA aveva poi chiesto la condanna delle Ferrovie al pagamento delle retribuzioni scadute. Avverso il decreto ingiuntivo concesso dal RE la società FS aveva proposto opposizione, che era poi stata respinta con sentenza. Avverso questa pronuncia proponeva appello la società; il lavoratore si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.
Il Tribunale, con sentenza del 27/6/01, in parziale riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma ivi indicata, meno gli importi dallo stesso ricevuti nel medesimo periodo dalla società La PE, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo. Precisava il giudice del riesame che l'appellante censurava la pronuncia pretorile perché la sentenza dichiarativa del rapporto di lavoro subordinato non era mai stata posta in esecuzione ed il lavoratore al contrario aveva accettato la assunzione presso la società La PE;
in ogni caso, per il periodo in cui le prestazioni lavorative erano state rese in favore della società La PE, non era dovuta la retribuzione, ma solo la differenza retributiva fra il trattamento goduto presso quella società e quello spettante al dipendente delle Ferrovie. L'appello era fondato nei limiti appresso specificati: con la sentenza del 15/11/89 il RE aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le Ferrovie sin dal 1983, con la conseguenza che l'Ente era l'effettivo datore di lavoro in luogo dell'interposta società La PE. Irrilevante era la circostanza che non era possibile l'inserimento del ricorrente nei ruoli per mancata individuazione della posizione professionale allo stesso spettante, come aveva osservato il primo giudice, in quanto in questa sede era in discussione solo il diritto di credito conseguente al suo diritto, ormai irrevocabile, ad essere considerato dipendente delle Ferrovie fin dal 1983.
Accertato che il rapporto di lavoro aveva natura subordinata e che l'appalto e la cessione dei lavoratori alla srl La PE erano fittizi, ne derivava che anche dopo il 1988 ira le parti attuali era intercorso un rapporto di lavoro subordinato;
non era quindi configurabile alcuna acquiescenza alla cessione del rapporto alla srl La PE, o rinuncia ad avvalersi degli effetti della sentenza, tenuto conto della iniziativa giudiziaria posta in essere tre mesi dopo, nonché della pronuncia di interposizione emessa dopo la instaurazione del rapporto di lavoro con La PE.
La questione controversa era limitata alle conseguenze retributive derivanti dall'accertamento, passato in cosa giudicata, della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra il lavoratore ricorrente e le Ferrovie, anziché con la società La PE. Da tale rapporto derivava l'obbligo, a carico del datore di lavoro, della corresponsione della retribuzione, ex art. 2094 e 2099 c.c. e L. n. 1369 del 1960, con esclusione di una eventuale obbligazione retributiva a carico di terzi, trattandosi di una prestazione ricollegata alla costituzione stessa del rapporto di lavoro ed alla causa del contratto.
Infondata però era la pretesa volta al conseguimento dell'integrale trattamento retributivo per un periodo che coincideva pacificamente con quello nel quale l'appellato era inquadrato alle dipendenze della srl La PE, dalla quale aveva ricevuto la retribuzione. L'obbligazione retributiva, non avendo natura risarcitotia non soggiaceva alla detraibilità dell'aliunde perceptum, ma per una "prestazione unica ed identica, ascrivibile ad un unico datore di lavoro, fittiziamente indicato nella srl La PE e realmente accertato essere stato la Ferrovie dello Stato spa, la retribuzione percepita dalla prima non può che avere estinto, per la quota corrispondente, l'obbligazione contributiva", in quanto la stessa "può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore (art. 1180 c.c.) a meno che questi non abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione". Nella specie, se poteva ravvisarsi per il futuro un interesse del lavoratore alla esecuzione da parte delle Ferrovie della obbligazione relativa alla costituzione del rapporto lavorativo, "non può negarsi che ciò non può riguardare il passato e cioè crediti ormai maturati e di fatto pagati dalla srl La PE e ricevuti senza obiezione alcuna" da parte del lavoratore. Doveva quindi essere liquidata la differenza economica fra il trattamento ricevuto dalla srl La PE e quanto spettante al lavoratore in base alle tabelle e parametri economici dei dipendenti delle Ferrovie.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per ione il IA, fondato su tre motivi. Resiste la Rete Ferroviaria spa, con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando, col primo motivo, violazione dell'art. 112 CPC, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che il Tribunale non ha tenuto conto della eccezione, riproposta in grado di appello, secondo cui "nel periodo oggetto del decreto ingiuntivo (1/4/94 - 31/3/95) il IA" non era formalmente dipendente della società La PE;
egli era stato assunto da questa società il 174/1988, ma poi, prima del periodo in contestazione, il rapporto di lavoro era cessato per fine dell'appalto. La decisione quindi si fonda su un fatto inesistente e ne trae una conseguenza impossibile, la detrazione cioè delle retribuzioni che La PE non ha mai corrisposto, perché il rapporto è cessato prima del periodo oggetto di questa domanda giudiziale. Sussiste quindi il vizio di omessa pronuncia e la violazione dell'art. 112 CPC. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 112, 342 e 163 CPC, nonché omessa ed insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 CPC) deduce il ricorrente che i motivi d'appello non sono specifici, essendosi l'appellante limitato ad effettuare le seguenti contestazioni relative: a) alla natura autonoma del rapporto;
b) alla validità degli accordi sindacali in base ai quali era passato alle dipendenze della srl La PE;
c) all'effettiva assunzione da parte di codesta società con conseguente erogazione della retribuzione e quindi alla mancata prestazione del lavoro in favore delle Ferrovie ed all'insussistenza del credito retributivo. Palese quindi è la violazione dell'art. 342 c.p.c., che prescrive la specificità dei motivi di appello, con la conseguenza che deve essere dichiarata la inammissibilità dell'impugnazione. Lamentando, col terzo motivo, violazione dell'art. 1 L. n. 1369/60, nonché errore di fatto e contraddittoria motivazione (art 360 n. 5 CPC) deduce il ricorrente che in punto di fatto la vicenda si è
sviluppata secondo il seguente ordine temporale: in data 5/10/88 è stata emessa la sentenza n. 10916/88 dichiarativa del rapporto di lavoro subordinato con le F.S.; il 29/3/88, con la notificazione di un atto di diffida, sono state poste in mora le F.S.; in data 8/6/90 è stata emessa la sentenza n. 8752/90 che ha dichiarato "tutti i ricorrenti... a tutti gli effetti di legge alle dipendenze dell'Ente F.S. anche dopo il 174/88"; le retribuzioni chieste con decreto ingiuntivo opposto, di cui alla presente causa, riguardano il periodo 1/4/94 - 31/3/95. Ne deriva che il credito azionato è successivo sia al ricorso per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, sia alla sentenza che ha disposto la immissione in ruolo, sia alla messa in mora della società ed alla sentenza che ha dichiarato la illegittimità dell'appalto. Sbaglia quindi il giudice d'appello ad affermare che il credito azionato sia precedente alla sentenza dichiarativa della illegittimità dell'appalto e quindi a disporre la detrazione delle retribuzioni corrisposte dall'appaltatore La PE, in quanto "crediti pregressi" per i quali non sussisterebbe un interesse alla corresponsione diretta da parte del datore di lavoro;
interesse che sussisterebbe invece solo "per il futuro". Questa affermazione è esatta in via teorica ed astratta, ma sbagliata nel caso concreto, in quanto non si tratta di crediti pregressi, ma nettamente successivi.
Peraltro, la soluzione adottata dal giudice d'appello, limitando le conseguenze dell'inadempimento delle Ferrovie alla sola differenza tra il trattamento spettante e quello goduto, comporta la conseguenza che il datore di lavoro non verrebbe a subire nessuna conseguenza sanzionatoria, pur essendo gravemente inadempiente rispetto alla pronuncia giudiziale, in quanto sarebbe obbligato a pagare la stessa somma che avrebbe erogato al dipendente se lo avesse regolarmente immesso in servizio. Trattandosi di retribuzioni successive alla sentenza n. 8752/90 non è detraibile l'aliunde perceptum. La sentenza inoltre è censurabile sotto altri due profili: a) per avere ritenuto che il ricorrente non abbia uno specifico interesse a che il datore di lavoro corrisponda personalmente la retribuzione, mentre al contrario tale interesse esiste, perché il pagamento del corrispettivo dell'appalto e della intera retribuzione costituisce un mezzo di pressione per costringere le Ferrovie alla effettiva eliminazione della società interposta e quindi all'adempimento degli obblighi derivanti dalle pronunce giudiziarie, come poi le Ferrovie hanno fatto tardivamente, con decorrenza al 1/1/96. L'interposto inadempiente in maniera ingiustificata "rimane soggetto alla intera prestazione retributiva e non può invocare l'applicazione dell'art. 1227 c.c. in quanto l'obbligazione pecuniaria sorta a suo carico ha natura retributiva e non risarcitoria con la conseguenza che deve trovare comunque adempimento".
b) Un altro errore, sia pure non decisivo, è dato dal fatto che il giudice d'appello ha ritenuto che il RE abbia fatto riferimento a periodo anteriore quando non si applicava la disciplina privatistica, mentre nel caso di specie il rapporto è sosto i l/4/1988 in regime di diritto privato e quindi la sentenza n. 8752/90 ha correttamente ritenuto applicabile l'art. 1 della L. n. 1369/60. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, mentre gli altri restano assorbiti.
Va innanzi tutto disattesa l'eccezione preliminare della società resistente, relativa ad un preteso difetto di interesse alla proposizione del presente ricorso. Si rileva in proposito che il giudice d'appello, dopo avere revocato il decreto ingiuntivo, ha condannato "l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, della somma ivi indicata, detratti gli importi ricevuti nel medesimo periodo dalla società La PE", oltre accessori "dal momento delle singole maturazioni dei crediti al saldo". In presenza di una pronuncia tanto generica da non potere essere eseguita coattivamente senza ulteriori accertamenti per la determinazione degli importi, è evidente la sussistenza dell'interesse della parte a proporre impugnazione, innanzi tutto per ottenere l'intera retribuzione che ritiene le sia dovuta ed in secondo luogo perché la parte ha in ogni caso il diritto ad avere una pronuncia che determini esattamente la somma che le spetta e gli importi che vanno eventualmente detratti. Passando all'esame dei motivi di ricorso, si rileva che il ricorrente con il primo motivo ha precisato di avere dedotto in primo grado che il rapporto di lavoro con la società La PE era iniziato il 1^ aprile 1988 ed era definitivamente cessato per la fine dell'appalto "prima del periodo a cui ferino riferimento le retribuzioni richieste" (1/4/94 - 31/3/95) e di avere poi riproposto la questione in grado di appello. Si osserva in proposito che dagli atti, che la Corte ha esaminato essendo stata contestata la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, risulta che effettivamente in appello il lavoratore ha riproposto la questione relativa alle vicende del rapporto lavorativo, precisando che "la durata del rapporto, le sue sorti, le diverse ditte succedutesi e l'aliunde perceptum non sono state nemmeno dedotte e tanto meno provate da controparte. Certo è che nel periodo della presente causa il IA non lavorava per La PE".
Su questa contestazione il Tribunale non ha emesso alcuna pronuncia, limitandosi ad affermare apoditticamente che infondata è "la pretesa volta al conseguimento dell'integrale trattamento retribuivo, per un periodo che pacificamente coincide temporalmente con quello nel quale l'appellato era inquadrato alle dipendenze della srl La PE, dalla quale ha percepito la retribuzione". La questione invece non è affatto pacifica tra le parti e non è stata risolta dal giudice d'appello, per cui sussiste il vizio denunciato di omessa pronuncia;
anzi, in presenza di una contestazione sulla fine del rapporto di lavoro con La PE in data anteriore al periodo di retribuzione chiesto nel presente giudizio, il giudice ha emesso una pronuncia totalmente ineseguibile per insussistenza del parametro indicato in dispositivo per la determinazione degli importi che dovrebbero essere detratti dalla somma già liquidata nel decreto ingiuntivo revocato. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio della causa ad altro giudice che si individua nella, Corte d'Appello di Roma;
il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alla spese del presente giudizio di legittimità. Restano assorbiti gli altri motivi di censura.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il primo motivo, di ricorso;
assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2004