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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2371/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2371/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marina Rossi
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativamente proposti ex art. 473bis. 49 c.p.c. Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 473bis. 51 c.p.c., depositato in data 04.06.2024, le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 18.07.2015 in Roma
(RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di
Roma (RM) al n. 00519, parte 2, serie A02, anno 2015 e che dall'unione è nata la figlia
(Roma, 24.12.2016), hanno rappresentato che nel tempo la convivenza è Persona_1 divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
All'udienza del 19.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni per la pronuncia sulla separazione:
1) “La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_1 condiviso con collocamento prevalente presso la residenza materna. Il padre potrà vederla e tenerla a weekend alterni dal venerdì sera alla domenica sera e per due pomeriggi durante la settimana;
le festività natalizie e pasquali equamente ripartite tra i genitori. Per 15 giorni durante le vacanze estive.
2) La casa familiare sita a Zagarolo via Alessandro Scarlatti 32A, di proprietà dei genitori della ricorrente, resta in uso alla stessa che vi rimarrà a vivere insieme alla figlia minore
Per_1
3) Il signor verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 della figlia la somma mensile di euro 220,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni Per_1 mese presso il domicilio della stessa, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico sportive da sostenere per la figlia.”
Il Giudice delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge. Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto. Parte_1 Parte_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, e considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Fermo l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni indicate, il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 coniugati in data 18.07.2015 in Roma (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Roma (RM) al n. 00519, parte 2, serie A02, anno
2015, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di competenza di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore Dott.ssa Francesca Iaconi come da separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est. Dott.ssa Francesca Iaconi Il Presidente Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2371/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marina Rossi
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativamente proposti ex art. 473bis. 49 c.p.c. Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 473bis. 51 c.p.c., depositato in data 04.06.2024, le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 18.07.2015 in Roma
(RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di
Roma (RM) al n. 00519, parte 2, serie A02, anno 2015 e che dall'unione è nata la figlia
(Roma, 24.12.2016), hanno rappresentato che nel tempo la convivenza è Persona_1 divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
All'udienza del 19.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni per la pronuncia sulla separazione:
1) “La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_1 condiviso con collocamento prevalente presso la residenza materna. Il padre potrà vederla e tenerla a weekend alterni dal venerdì sera alla domenica sera e per due pomeriggi durante la settimana;
le festività natalizie e pasquali equamente ripartite tra i genitori. Per 15 giorni durante le vacanze estive.
2) La casa familiare sita a Zagarolo via Alessandro Scarlatti 32A, di proprietà dei genitori della ricorrente, resta in uso alla stessa che vi rimarrà a vivere insieme alla figlia minore
Per_1
3) Il signor verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 della figlia la somma mensile di euro 220,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni Per_1 mese presso il domicilio della stessa, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico sportive da sostenere per la figlia.”
Il Giudice delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge. Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto. Parte_1 Parte_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, e considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Fermo l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni indicate, il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 coniugati in data 18.07.2015 in Roma (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Roma (RM) al n. 00519, parte 2, serie A02, anno
2015, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di competenza di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore Dott.ssa Francesca Iaconi come da separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est. Dott.ssa Francesca Iaconi Il Presidente Dott. Francesco Lupia