Art. 24.
I corsi di qualificazione per la nomina a sottotenente hanno la durata di nove mesi; i corsi di qualificazione per la nomina a guardia e grado corrispondente, hanno la durata di tre mesi.
I corsi predetti sono effettuati nei termini e con le modalita' che saranno stabilite con decreto dei Ministri competenti.
I corsi di qualificazione per la nomina a sottotenente hanno la durata di nove mesi; i corsi di qualificazione per la nomina a guardia e grado corrispondente, hanno la durata di tre mesi.
I corsi predetti sono effettuati nei termini e con le modalita' che saranno stabilite con decreto dei Ministri competenti.