Articolo 24 della Legge 22 dicembre 1960, n. 1600
Articolo 23Articolo 25
Versione
19 gennaio 1961
Art. 24.
I corsi di qualificazione per la nomina a sottotenente hanno la durata di nove mesi; i corsi di qualificazione per la nomina a guardia e grado corrispondente, hanno la durata di tre mesi.
I corsi predetti sono effettuati nei termini e con le modalita' che saranno stabilite con decreto dei Ministri competenti.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1961