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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/06/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2098/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2098/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MONTINARO STEFANO ANTONIO e dell'avv. PAGANELLI GIUDITTA
CATERINA ( ) elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI C.F._2
DELLA LIBERTÀ 30 MODENA presso il difensore avv. MONTINARO STEFANO
ANTONIO
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio , ex Parte_1 Controparte_1 compagno, chiedendo la condanna al risarcimento del danno provocato dalle condotte violente dello stesso, nei confronti dei beni dell'attrice e della sua stessa persona, quantificati in € 6.405,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 42.237,88 per danni non patrimoniali, di cui € 22.237,88 a titolo di danno biologico ed € 20.000,00 per danno morale ed esistenziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla nascita della obbligazione al saldo.
L'attrice prospettava come, negli ultimi due anni della relazione intrattenuta con il convenuto, nonché dopo il suo termine, nel periodo tra il 2019 e il 2021, lo stesso
1 di 7 avesse tenuto, in più occasioni, condotte violente e persecutorie nei confronti suoi, della di lei figlia, dei genitori, e , nonché del Persona_1 CP_2 Persona_2 nuovo compagno, Persona_3
Tali condotte potevano riassumersi in decine di messaggi inviati nei confronti dell'odierna attrice, di carattere persecutorio e minaccioso, alcuni contenenti anche minacce di morte nei confronti del di lei compagno. In alcune occasioni, le liti erano sfociate in danneggiamento dei beni dell'attrice e aggressioni fisiche verso la stessa, che avevano cagionato in particolare una lesione al polso.
A seguito dei fatti, l'attrice aveva sporto, in più occasioni, querela presso la stazione dei Carabinieri di Sassuolo per i reati di minaccia ed atti persecutori: in particolare, in data 19.04.2021, a seguito della querela, veniva disposta una misura cautelare consistente nel divieto di avvicinamento alle persone offese dai reati ed ai luoghi dagli stessi frequentati abitualmente, nonché il divieto di comunicare, anche telefonicamente, con l'attrice e i suoi famigliari (docc. 2-2 bis atto di citazione). Tuttavia, non interrompendo l'odierno convenuto le condotte, in data 13.9.2021 e 14.12.2021, l'attrice aveva denunciato nuovamente i fatti, lamentando la violazione del divieto di avvicinamento e ulteriori episodi persecutori (doc. 4 atto di citazione). Preso atto della reiterazione delle condotte, in data 14.12.2021 la misura cautelare del divieto di avvicinamento era sostituita con gli arresti domiciliari (doc. 8 atto di citazione).
Rinviato a giudizio con l'accusa di atti persecutori, il processo penale (RG. n. 2820/21 e RG. GIP 2261/21) si concludeva, infine, con la condanna dell'odierno convenuto per il reato di cui all'art. 612-bis c.p. per le condotte tenute nei confronti dell'odierna attrice, nonché per i reati di cui agli artt. 612 e 660 c.p. per le condotte tenute nei confronti del nuovo compagno.
La sentenza diveniva irrevocabile in data 19.3.2023 (cfr. sentenza n. 580/2022 del
Tribunale di Modena, Sezione Penale, doc. 1 della prima memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice).
L'attrice agiva, quindi, in sede civile al fine di ottenere ristoro del danno, patrimoniale e non, subìto a causa delle condotte del convenuto.
In primo luogo, lamentava il danno patrimoniale a fronte del danneggiamento dei mobili nella abitazione dell'attrice: in particolare, in preda ad eccessi d'ira, CP_1 aveva danneggiato tre porte, un vetro e la fiancata di una vetrinetta, sfondandole con pugni (docc. 9 – 12 bis atti di citazione), nonché il vetro della finestra che dà sul balcone, e quattro scuretti delle porte principali, nel tentativo di forzarli per entrare in casa (docc. 13, 14 atto di citazione). Il danno, pari al costo per il ripristino, era quantificato in complessivi € 6.405,00 (doc. 15 atto di citazione), come da preventivo allegato.
In secondo luogo, quanto al danno non patrimoniale (sia biologico che morale), l'attrice lamentava la lesione al polso che, a causa di una torsione nel corso di una discussione
(doc. 25 atto di citazione), aveva riportato una distorsione (cfr. referto PS, doc. 16 atto di citazione). Il trauma distorsivo aveva, altresì, determinato l'insorgenza di una cisti, causando la necessità di un intervento chirurgico per la sua rimozione. La cicatrice
2 di 7 dell'intervento sarebbe stata, ad oggi, visibile (cfr. docc. 17 – 20 atto di citazione) e il referto istologico della cisti aveva rivelato la presenza di un “tumore a cellule giganti delle guaine tendinee” (cfr. doc. 22 atto di citazione). Il danno biologico era, quindi, stimato in una percentuale di 6 punti base, ex D.M. 3.7.03 (doc. 24 atto di citazione), oltre a 30 giorni di inabilità totale, oltre a 1 punto per danno estetico permanente, per un totale di € 22.237,88.
Quanto al danno morale, la condotta persecutoria dell'ex compagno aveva indotto, nell'odierna attrice, l'insorgere di uno stato di ansia e preoccupazione costante, tale da averla portata a modificare il proprio stile di vita, così come accertato dalla sentenza pronunciata in sede penale per i medesimi fatti. La quantificazione del danno morale era rimessa al giudice in via equitativa, stimando, sulla base di altre sentenze emesse da questo medesimo Tribunale, il danno equivalente alla somma di € 25.000,00.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante memorie, ex art. 183 c.p.c., nonché mediante CTU medico-legale e l'escussione dei testi e genitori CP_2 Persona_2 dell'attrice. All'udienza del 21.5.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, si ritirava in camera di consiglio, con riserva di pronunciare sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. nei termini di legge.
Tanto premesso, la domanda è parzialmente fondata.
Nel caso di specie, il danno di cui parte attrice chiede il risarcimento deriva da fatto illecito - in particolare, da fatto che costituisce reato - e la sua sussistenza va accertata secondo i canoni di cui all'art. 2043 c.c.
Parte attrice è, quindi, tenuta a provare la sussistenza della condotta del convenuto che ha ingenerato il danno, l'elemento soggettivo dello stesso, nonché la sussistenza sia del danno-evento - quindi della lesione dell'interesse giuridico di parte attrice protetto dall'ordinamento - del danno-conseguenza, quale ripercussione negativa nella sfera giuridica dell'attrice.
Nel caso di specie, devono distinguersi i profili riferibili al danno patrimoniale da quelli inerenti al danno non patrimoniale.
Sul danno patrimoniale subìto, si ritiene che la prova della condotta, dell'elemento soggettivo e del danno-conseguenza sia stata adeguatamente fornita da parte dell'attrice, la quale allegava prova documentale dei danneggiamenti subìti a causa delle condotte distruttive del convenuto. In particolare, i danni riportati dalle vetrinette di casa, dai vetri del balcone e dagli scuri delle porte sono riportati dalla documentazione fotografica in atti (cfr. docc.
9-13 atto di citazione), nonché dalla registrazione della conversazione tra attrice e convenuto, in cui lo stesso dichiarava di aver tenuto un atteggiamento violento nei confronti delle cose durante liti con la compagna (cfr. doc. 14 atto di citazione).
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito, in tema di registrazioni di conversazioni telefoniche – e il principio può estendersi alle conversazioni in presenza – che la registrazione su nastro magnetico può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se
3 di 7 colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesta né che la conversazione è realmente avvenuta, né il suo tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti in essa coinvolti sia parte in causa. (Cass. Sez. 3, 03/12/2024, n. 30977, Rv.
673195).
Nel caso di specie, non essendosi costituito in giudizio, non ha fornito prova CP_1 contraria rispetto alle allegazioni di parte attrice.
Se è vero che la contumacia del convenuto, di per sé, non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Sez. 3,
Sentenza n. 15777 del 12/07/2006, Rv. 591271 e, da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, Sentenza
n. 14860 del 13/06/2013, Rv. 626849), è anche vero, tuttavia, che ritenendosi adeguatamente fornita la prova dei fatti costituitivi della domanda da parte dell'attore, gravava comunque sul convenuto la prova dei fatti impeditivi del suo diritto.
Si ritiene, quindi, provata la condotta, il nesso di causalità con i danni patrimoniali riportati dall'attrice, con condanna, pertanto, al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 6.405,00, somma che appare congrua come da preventivo in atti. Non sussistendo prova certa dell'epoca dei fatti, gli interessi vanno riconosciuti dalla notifica dell'atto di citazione.
Circa il danno non patrimoniale, come anticipato, questo sarebbe riferibile alle condotte persecutorie del convenuto nei confronti dell'attrice: su queste, la sentenza penale emessa da questo stesso Tribunale e, oggi, passata in giudicato, fa stato circa l'accertamento dei fatti e la sussistenza di un danno-evento.
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che la sentenza penale di condanna passata in giudicato - la quale fa stato, ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen., in ordine all'accertamento del fatto, alla sua rilevanza penale ed alla sua commissione - può non essere sufficiente ai fini del riconoscimento dell'esistenza del diritto al risarcimento del danno quando il fatto, avente rilevanza penale, non si configuri come “reato di danno”; al contrario, nel caso in cui il giudicato penale di condanna riguardi un reato appartenente a tale categoria (come, nel caso di specie, il delitto di atti persecutori, di cui all'art. 612-bis c.c.), l'esistenza del danno è implicita e, conseguentemente, non può formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede civile, se non con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso
(Sez. U, Sentenza n. 4549 del 25/02/2010, Rv. 611796).
In questa sede, pertanto, non sono oggetto di accertamento le condotte persecutorie contestate all'odierno convenuto, oggetto di giudicato penale, né tanto meno il danno- evento, consistente nella lesione della libertà, personale e morale della persona offesa, odierna attrice. Sul punto, la sentenza penale già resa costituisce di per sé prova delle condotte dell'odierno convenuto, della lesione del bene giuridico protetto dalla norma, nonché dell'evento del reato, ovverosia l'insorgere nella stessa di un perdurante e grave stato di ansia o di paura, di un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo
4 di 7 congiunto, ovvero un'alterazione delle proprie abitudini di vita (cfr. sentenza di condanna, pag. 5, doc. 38 prima memoria).
Lo stesso convenuto, nel corso del procedimento penale, rendendo spontanee dichiarazioni all'udienza del 22.12.21 dichiarava: «mi scuso per quello che ho fatto e che ti ho detto e per come ti ho trattata. Ho avuto un comportamento riprovevole e ti chiedo “scusa”; mi rendo conto che questo processo nasce a causa dei miei comportamenti, non pensavo che il mio comportamento spaventasse in questo modo la persona offesa» (cfr. doc. 7 atto di citazione), implicitamente confermando le proprie condotte e l'evento rappresentato dal timore per l'incolumità.
Oggetto di accertamento di questo giudizio, tuttavia, è il danno-conseguenza, ovverosia le conseguenze dannose che la condotta del danneggiante ha determinato nella sfera giuridica dell'attrice.
Nel caso di specie, vanno distinti i danni riportati sotto il profilo biologico da quelli morali.
Nel primo caso, l'attrice lamenta sia di aver riportato un trauma distorsivo, sia la successiva consequenziale generazione di una cisti, la cui analisi istologica avrebbe rivelato avere carattere cancerogeno, e la cui rimozione avrebbe determinato l'insorgere di una cicatrice, ad oggi visibile sul polso.
Vi è prova del trauma distorsivo, dato dal referto di PS in cui è documentato «trauma distrattivo a carico della mano destra occorso due giorni prima presso il proprio domicilio, […] E.O. edema alla mano destra che appare calda e dolente al tatto. Deficit di forza» (cfr. referto PS, doc. 16), ma, in conseguenza del quale, non erano dati giorni di prognosi.
Manca, invece, il nesso di causalità tra la condotta di l'insorgere di una cisti CP_1 di tipo oncologico, nonché con la conseguente cicatrice che è conseguita alla sua rimozione. La relazione peritale, sul punto, evidenziava come «la cicatrice al polso è inerente al trattamento di una cisti artrogena al polso destro che non è causalmente riconducibile alle lesioni riportate dalla perizianda nell'evento de quo» (cfr. relazione
CTU, pag. 10).
Pertanto, sul danno biologico, il CTU concludeva «il quadro clinico sopra descritto non consente il riconoscimento di postumi permanenti in riferimento al “danno biologico”; si potrà invece riconoscere una ITP biologica (al 75%) di 5 giorni, una
ITP biologica (al 50%) di 5 giorni e una ITP biologica (al 25%) di 5 giorni (secondo un criterio clinico); 4) la sofferenza soggettiva patita dalla danneggiata in relazione al solo danno biologico temporaneo è stata nella media di danni di analoga entità
(assente/lievissima); non emergono ripercussioni della malattia su specifiche condizioni personali-soggettive della danneggiata;
5) non sono state prodotte spese sanitarie;
non sono prevedibili spese sanitarie future.» (cfr. relazione CTU, pag. 9).
In conclusione, quindi, solo la lesione derivante dal trauma distorsivo può essere imputata a in conformità rispetto alla quantificazione del danno operata dal CP_1
CTU, si ritiene corretto quantificare: per l'invalidità temporanea parziale al 75% di 5 giorni: € 207,15; per l'invalidità temporanea parziale al 50% di 5 giorni: € 138,10; per
5 di 7 l'invalidità temporanea parziale al 25% di 5 giorni: € 69,05, per un totale di € 414,30 a titolo di danno biologico temporaneo.
Sulla somma indicata, costituente debito di valore, deve essere riconosciuta la rivalutazione dalla data dell'evento sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate (Cass. SS.UU. n. 1712/1995). Da tale momento, sono dovuti gli interessi ex art. 1284, 4° comma c.c. fino al soddisfo.
Sotto il profilo del danno morale, l'attrice lamenta di aver accusato un grave stato di ansia e preoccupazione, tale da indurla anche a modificare il suo stile di vita.
In particolare, le condotte persecutorie di le quali denotavano a tratti una CP_1 volontà di controllo sulla vita della ex compagna, a tratti arrivavano ad integrare vere e proprie minacce alla sua vita ed alla incolumità (cfr. messaggi inviati, docc. 26-35 atto di citazione), tanto da indurla a non frequentare più i luoghi in cui ella abitualmente si recava (supermercati, bar, ecc.) e a condurre la propria vita in modo guardingo e prudente, tenendo le imposte di casa chiuse anche durante il giorno per paura che il convenuto cercasse di accedere all'abitazione e tenendosi in frequente contatto con i familiari, temendo non solo per la sua incolumità, ma anche per quella dei suoi cari.
Tanto è accertato non solo dalla sentenza penale passata in giudicato, la quale fa stato sull'insorgere di un grave stato ansioso al tempo delle condotte di ma altresì CP_1 dalle dichiarazioni rilasciate dai genitori dell'attrice, i quali confermano il mutamento nello stile di vita della stessa a causa degli atti persecutori (cfr. verbali di udienza del
13 aprile e 20 settembre 2023).
Rispetto alle conclusioni del CTU sul punto («l'esame obiettivo psichico eseguito in occasione della visita peritale era negativo;
la p. ha riferito di non assumere terapia psicofarmacologica;
infine non risulta in atti alcuna documentazione sanitaria attestante un disturbo ansioso, un disturbo post-traumatico da stress e una sofferenza soggettiva»), si ritiene che esse riguardino l'aspetto strettamente biologico inteso come lesione di tipo psichico necessitante specifiche cure e farmaci, non essendo dunque l'accertata assenza di uno “stato di malattia” con uno stato di ansia in termini di sofferenza soggettiva, cioè di patimento interno.
In altri termini, “Il danno morale è una voce autonoma di danno, che ovviamente va accertato e liquidato solo se verificatosi effettivamente, ma che non costituisce una duplicazione illegittima del danno biologico, né può ritenersi rilevante solo ove sia provata una personalizzazione del danno, ossia solo ove il danno abbia avuto conseguenze singolari ed eccezionali sulla vittima. Il danno morale è una voce di danno come il biologico, che può prodursi senza che si produca quest'ultimo.” Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/11/2024, n. 30461.
Deve, quindi, ritenersi provato il danno morale, dato dalla sofferenza imposta all'attrice dalle condotte persecutorie del convenuto, tali da imporle un cambiamento nello stile di vita, al di là dell'assenza di un danno psichico in senso stretto.
Tale danno, considerate le condotte del convenuto, le quali hanno compromesso significativamente la vita quotidiana dell'attrice, viene quantificato necessariamente in via equitativa nella somma di € 10.000,00, tenuto conto della gravità della condotta
6 di 7 come risultante dalla sentenza penale (per cui veniva riconosciuta una pena pase superiore al minimo edittale, sebbene poi ridotta per accesso a rito alternativo) e, in particolare, dalla reiterata violazione delle misure cautelari da parte del convenuto nonché dalla durata della condotta, dal coinvolgimento di una minore (la figlia dell'attrice) e del nuovo compagno dell'attrice.
Sulla somma indicata, costituente debito di valore, deve essere riconosciuta la rivalutazione da marzo 2021 sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate (Cass. SS.UU. n. 1712/1995). Da tale momento, sono dovuti gli interessi ex art. 1284, 4° comma c.c. fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di nei Parte_1 confronti di disattese o assorbite tutte le contrarie richieste Controparte_1 ed eccezioni:
1. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA al Controparte_1 risarcimento del danno a favore di della somma di € 6.405,00 a titolo Parte_1 di danno patrimoniale e della somma di € 10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione.
2. CONDANNA alla refusione delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in € 761,55 per esborsi;
€ 5.077,00 per compensi, oltre cpa ed iva come per legge, oltre al rimborso delle spese anticipate per la CTU.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 20 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2098/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MONTINARO STEFANO ANTONIO e dell'avv. PAGANELLI GIUDITTA
CATERINA ( ) elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI C.F._2
DELLA LIBERTÀ 30 MODENA presso il difensore avv. MONTINARO STEFANO
ANTONIO
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio , ex Parte_1 Controparte_1 compagno, chiedendo la condanna al risarcimento del danno provocato dalle condotte violente dello stesso, nei confronti dei beni dell'attrice e della sua stessa persona, quantificati in € 6.405,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 42.237,88 per danni non patrimoniali, di cui € 22.237,88 a titolo di danno biologico ed € 20.000,00 per danno morale ed esistenziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla nascita della obbligazione al saldo.
L'attrice prospettava come, negli ultimi due anni della relazione intrattenuta con il convenuto, nonché dopo il suo termine, nel periodo tra il 2019 e il 2021, lo stesso
1 di 7 avesse tenuto, in più occasioni, condotte violente e persecutorie nei confronti suoi, della di lei figlia, dei genitori, e , nonché del Persona_1 CP_2 Persona_2 nuovo compagno, Persona_3
Tali condotte potevano riassumersi in decine di messaggi inviati nei confronti dell'odierna attrice, di carattere persecutorio e minaccioso, alcuni contenenti anche minacce di morte nei confronti del di lei compagno. In alcune occasioni, le liti erano sfociate in danneggiamento dei beni dell'attrice e aggressioni fisiche verso la stessa, che avevano cagionato in particolare una lesione al polso.
A seguito dei fatti, l'attrice aveva sporto, in più occasioni, querela presso la stazione dei Carabinieri di Sassuolo per i reati di minaccia ed atti persecutori: in particolare, in data 19.04.2021, a seguito della querela, veniva disposta una misura cautelare consistente nel divieto di avvicinamento alle persone offese dai reati ed ai luoghi dagli stessi frequentati abitualmente, nonché il divieto di comunicare, anche telefonicamente, con l'attrice e i suoi famigliari (docc. 2-2 bis atto di citazione). Tuttavia, non interrompendo l'odierno convenuto le condotte, in data 13.9.2021 e 14.12.2021, l'attrice aveva denunciato nuovamente i fatti, lamentando la violazione del divieto di avvicinamento e ulteriori episodi persecutori (doc. 4 atto di citazione). Preso atto della reiterazione delle condotte, in data 14.12.2021 la misura cautelare del divieto di avvicinamento era sostituita con gli arresti domiciliari (doc. 8 atto di citazione).
Rinviato a giudizio con l'accusa di atti persecutori, il processo penale (RG. n. 2820/21 e RG. GIP 2261/21) si concludeva, infine, con la condanna dell'odierno convenuto per il reato di cui all'art. 612-bis c.p. per le condotte tenute nei confronti dell'odierna attrice, nonché per i reati di cui agli artt. 612 e 660 c.p. per le condotte tenute nei confronti del nuovo compagno.
La sentenza diveniva irrevocabile in data 19.3.2023 (cfr. sentenza n. 580/2022 del
Tribunale di Modena, Sezione Penale, doc. 1 della prima memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice).
L'attrice agiva, quindi, in sede civile al fine di ottenere ristoro del danno, patrimoniale e non, subìto a causa delle condotte del convenuto.
In primo luogo, lamentava il danno patrimoniale a fronte del danneggiamento dei mobili nella abitazione dell'attrice: in particolare, in preda ad eccessi d'ira, CP_1 aveva danneggiato tre porte, un vetro e la fiancata di una vetrinetta, sfondandole con pugni (docc. 9 – 12 bis atti di citazione), nonché il vetro della finestra che dà sul balcone, e quattro scuretti delle porte principali, nel tentativo di forzarli per entrare in casa (docc. 13, 14 atto di citazione). Il danno, pari al costo per il ripristino, era quantificato in complessivi € 6.405,00 (doc. 15 atto di citazione), come da preventivo allegato.
In secondo luogo, quanto al danno non patrimoniale (sia biologico che morale), l'attrice lamentava la lesione al polso che, a causa di una torsione nel corso di una discussione
(doc. 25 atto di citazione), aveva riportato una distorsione (cfr. referto PS, doc. 16 atto di citazione). Il trauma distorsivo aveva, altresì, determinato l'insorgenza di una cisti, causando la necessità di un intervento chirurgico per la sua rimozione. La cicatrice
2 di 7 dell'intervento sarebbe stata, ad oggi, visibile (cfr. docc. 17 – 20 atto di citazione) e il referto istologico della cisti aveva rivelato la presenza di un “tumore a cellule giganti delle guaine tendinee” (cfr. doc. 22 atto di citazione). Il danno biologico era, quindi, stimato in una percentuale di 6 punti base, ex D.M. 3.7.03 (doc. 24 atto di citazione), oltre a 30 giorni di inabilità totale, oltre a 1 punto per danno estetico permanente, per un totale di € 22.237,88.
Quanto al danno morale, la condotta persecutoria dell'ex compagno aveva indotto, nell'odierna attrice, l'insorgere di uno stato di ansia e preoccupazione costante, tale da averla portata a modificare il proprio stile di vita, così come accertato dalla sentenza pronunciata in sede penale per i medesimi fatti. La quantificazione del danno morale era rimessa al giudice in via equitativa, stimando, sulla base di altre sentenze emesse da questo medesimo Tribunale, il danno equivalente alla somma di € 25.000,00.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante memorie, ex art. 183 c.p.c., nonché mediante CTU medico-legale e l'escussione dei testi e genitori CP_2 Persona_2 dell'attrice. All'udienza del 21.5.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, si ritirava in camera di consiglio, con riserva di pronunciare sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. nei termini di legge.
Tanto premesso, la domanda è parzialmente fondata.
Nel caso di specie, il danno di cui parte attrice chiede il risarcimento deriva da fatto illecito - in particolare, da fatto che costituisce reato - e la sua sussistenza va accertata secondo i canoni di cui all'art. 2043 c.c.
Parte attrice è, quindi, tenuta a provare la sussistenza della condotta del convenuto che ha ingenerato il danno, l'elemento soggettivo dello stesso, nonché la sussistenza sia del danno-evento - quindi della lesione dell'interesse giuridico di parte attrice protetto dall'ordinamento - del danno-conseguenza, quale ripercussione negativa nella sfera giuridica dell'attrice.
Nel caso di specie, devono distinguersi i profili riferibili al danno patrimoniale da quelli inerenti al danno non patrimoniale.
Sul danno patrimoniale subìto, si ritiene che la prova della condotta, dell'elemento soggettivo e del danno-conseguenza sia stata adeguatamente fornita da parte dell'attrice, la quale allegava prova documentale dei danneggiamenti subìti a causa delle condotte distruttive del convenuto. In particolare, i danni riportati dalle vetrinette di casa, dai vetri del balcone e dagli scuri delle porte sono riportati dalla documentazione fotografica in atti (cfr. docc.
9-13 atto di citazione), nonché dalla registrazione della conversazione tra attrice e convenuto, in cui lo stesso dichiarava di aver tenuto un atteggiamento violento nei confronti delle cose durante liti con la compagna (cfr. doc. 14 atto di citazione).
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito, in tema di registrazioni di conversazioni telefoniche – e il principio può estendersi alle conversazioni in presenza – che la registrazione su nastro magnetico può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se
3 di 7 colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesta né che la conversazione è realmente avvenuta, né il suo tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti in essa coinvolti sia parte in causa. (Cass. Sez. 3, 03/12/2024, n. 30977, Rv.
673195).
Nel caso di specie, non essendosi costituito in giudizio, non ha fornito prova CP_1 contraria rispetto alle allegazioni di parte attrice.
Se è vero che la contumacia del convenuto, di per sé, non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Sez. 3,
Sentenza n. 15777 del 12/07/2006, Rv. 591271 e, da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, Sentenza
n. 14860 del 13/06/2013, Rv. 626849), è anche vero, tuttavia, che ritenendosi adeguatamente fornita la prova dei fatti costituitivi della domanda da parte dell'attore, gravava comunque sul convenuto la prova dei fatti impeditivi del suo diritto.
Si ritiene, quindi, provata la condotta, il nesso di causalità con i danni patrimoniali riportati dall'attrice, con condanna, pertanto, al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 6.405,00, somma che appare congrua come da preventivo in atti. Non sussistendo prova certa dell'epoca dei fatti, gli interessi vanno riconosciuti dalla notifica dell'atto di citazione.
Circa il danno non patrimoniale, come anticipato, questo sarebbe riferibile alle condotte persecutorie del convenuto nei confronti dell'attrice: su queste, la sentenza penale emessa da questo stesso Tribunale e, oggi, passata in giudicato, fa stato circa l'accertamento dei fatti e la sussistenza di un danno-evento.
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che la sentenza penale di condanna passata in giudicato - la quale fa stato, ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen., in ordine all'accertamento del fatto, alla sua rilevanza penale ed alla sua commissione - può non essere sufficiente ai fini del riconoscimento dell'esistenza del diritto al risarcimento del danno quando il fatto, avente rilevanza penale, non si configuri come “reato di danno”; al contrario, nel caso in cui il giudicato penale di condanna riguardi un reato appartenente a tale categoria (come, nel caso di specie, il delitto di atti persecutori, di cui all'art. 612-bis c.c.), l'esistenza del danno è implicita e, conseguentemente, non può formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede civile, se non con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso
(Sez. U, Sentenza n. 4549 del 25/02/2010, Rv. 611796).
In questa sede, pertanto, non sono oggetto di accertamento le condotte persecutorie contestate all'odierno convenuto, oggetto di giudicato penale, né tanto meno il danno- evento, consistente nella lesione della libertà, personale e morale della persona offesa, odierna attrice. Sul punto, la sentenza penale già resa costituisce di per sé prova delle condotte dell'odierno convenuto, della lesione del bene giuridico protetto dalla norma, nonché dell'evento del reato, ovverosia l'insorgere nella stessa di un perdurante e grave stato di ansia o di paura, di un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo
4 di 7 congiunto, ovvero un'alterazione delle proprie abitudini di vita (cfr. sentenza di condanna, pag. 5, doc. 38 prima memoria).
Lo stesso convenuto, nel corso del procedimento penale, rendendo spontanee dichiarazioni all'udienza del 22.12.21 dichiarava: «mi scuso per quello che ho fatto e che ti ho detto e per come ti ho trattata. Ho avuto un comportamento riprovevole e ti chiedo “scusa”; mi rendo conto che questo processo nasce a causa dei miei comportamenti, non pensavo che il mio comportamento spaventasse in questo modo la persona offesa» (cfr. doc. 7 atto di citazione), implicitamente confermando le proprie condotte e l'evento rappresentato dal timore per l'incolumità.
Oggetto di accertamento di questo giudizio, tuttavia, è il danno-conseguenza, ovverosia le conseguenze dannose che la condotta del danneggiante ha determinato nella sfera giuridica dell'attrice.
Nel caso di specie, vanno distinti i danni riportati sotto il profilo biologico da quelli morali.
Nel primo caso, l'attrice lamenta sia di aver riportato un trauma distorsivo, sia la successiva consequenziale generazione di una cisti, la cui analisi istologica avrebbe rivelato avere carattere cancerogeno, e la cui rimozione avrebbe determinato l'insorgere di una cicatrice, ad oggi visibile sul polso.
Vi è prova del trauma distorsivo, dato dal referto di PS in cui è documentato «trauma distrattivo a carico della mano destra occorso due giorni prima presso il proprio domicilio, […] E.O. edema alla mano destra che appare calda e dolente al tatto. Deficit di forza» (cfr. referto PS, doc. 16), ma, in conseguenza del quale, non erano dati giorni di prognosi.
Manca, invece, il nesso di causalità tra la condotta di l'insorgere di una cisti CP_1 di tipo oncologico, nonché con la conseguente cicatrice che è conseguita alla sua rimozione. La relazione peritale, sul punto, evidenziava come «la cicatrice al polso è inerente al trattamento di una cisti artrogena al polso destro che non è causalmente riconducibile alle lesioni riportate dalla perizianda nell'evento de quo» (cfr. relazione
CTU, pag. 10).
Pertanto, sul danno biologico, il CTU concludeva «il quadro clinico sopra descritto non consente il riconoscimento di postumi permanenti in riferimento al “danno biologico”; si potrà invece riconoscere una ITP biologica (al 75%) di 5 giorni, una
ITP biologica (al 50%) di 5 giorni e una ITP biologica (al 25%) di 5 giorni (secondo un criterio clinico); 4) la sofferenza soggettiva patita dalla danneggiata in relazione al solo danno biologico temporaneo è stata nella media di danni di analoga entità
(assente/lievissima); non emergono ripercussioni della malattia su specifiche condizioni personali-soggettive della danneggiata;
5) non sono state prodotte spese sanitarie;
non sono prevedibili spese sanitarie future.» (cfr. relazione CTU, pag. 9).
In conclusione, quindi, solo la lesione derivante dal trauma distorsivo può essere imputata a in conformità rispetto alla quantificazione del danno operata dal CP_1
CTU, si ritiene corretto quantificare: per l'invalidità temporanea parziale al 75% di 5 giorni: € 207,15; per l'invalidità temporanea parziale al 50% di 5 giorni: € 138,10; per
5 di 7 l'invalidità temporanea parziale al 25% di 5 giorni: € 69,05, per un totale di € 414,30 a titolo di danno biologico temporaneo.
Sulla somma indicata, costituente debito di valore, deve essere riconosciuta la rivalutazione dalla data dell'evento sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate (Cass. SS.UU. n. 1712/1995). Da tale momento, sono dovuti gli interessi ex art. 1284, 4° comma c.c. fino al soddisfo.
Sotto il profilo del danno morale, l'attrice lamenta di aver accusato un grave stato di ansia e preoccupazione, tale da indurla anche a modificare il suo stile di vita.
In particolare, le condotte persecutorie di le quali denotavano a tratti una CP_1 volontà di controllo sulla vita della ex compagna, a tratti arrivavano ad integrare vere e proprie minacce alla sua vita ed alla incolumità (cfr. messaggi inviati, docc. 26-35 atto di citazione), tanto da indurla a non frequentare più i luoghi in cui ella abitualmente si recava (supermercati, bar, ecc.) e a condurre la propria vita in modo guardingo e prudente, tenendo le imposte di casa chiuse anche durante il giorno per paura che il convenuto cercasse di accedere all'abitazione e tenendosi in frequente contatto con i familiari, temendo non solo per la sua incolumità, ma anche per quella dei suoi cari.
Tanto è accertato non solo dalla sentenza penale passata in giudicato, la quale fa stato sull'insorgere di un grave stato ansioso al tempo delle condotte di ma altresì CP_1 dalle dichiarazioni rilasciate dai genitori dell'attrice, i quali confermano il mutamento nello stile di vita della stessa a causa degli atti persecutori (cfr. verbali di udienza del
13 aprile e 20 settembre 2023).
Rispetto alle conclusioni del CTU sul punto («l'esame obiettivo psichico eseguito in occasione della visita peritale era negativo;
la p. ha riferito di non assumere terapia psicofarmacologica;
infine non risulta in atti alcuna documentazione sanitaria attestante un disturbo ansioso, un disturbo post-traumatico da stress e una sofferenza soggettiva»), si ritiene che esse riguardino l'aspetto strettamente biologico inteso come lesione di tipo psichico necessitante specifiche cure e farmaci, non essendo dunque l'accertata assenza di uno “stato di malattia” con uno stato di ansia in termini di sofferenza soggettiva, cioè di patimento interno.
In altri termini, “Il danno morale è una voce autonoma di danno, che ovviamente va accertato e liquidato solo se verificatosi effettivamente, ma che non costituisce una duplicazione illegittima del danno biologico, né può ritenersi rilevante solo ove sia provata una personalizzazione del danno, ossia solo ove il danno abbia avuto conseguenze singolari ed eccezionali sulla vittima. Il danno morale è una voce di danno come il biologico, che può prodursi senza che si produca quest'ultimo.” Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/11/2024, n. 30461.
Deve, quindi, ritenersi provato il danno morale, dato dalla sofferenza imposta all'attrice dalle condotte persecutorie del convenuto, tali da imporle un cambiamento nello stile di vita, al di là dell'assenza di un danno psichico in senso stretto.
Tale danno, considerate le condotte del convenuto, le quali hanno compromesso significativamente la vita quotidiana dell'attrice, viene quantificato necessariamente in via equitativa nella somma di € 10.000,00, tenuto conto della gravità della condotta
6 di 7 come risultante dalla sentenza penale (per cui veniva riconosciuta una pena pase superiore al minimo edittale, sebbene poi ridotta per accesso a rito alternativo) e, in particolare, dalla reiterata violazione delle misure cautelari da parte del convenuto nonché dalla durata della condotta, dal coinvolgimento di una minore (la figlia dell'attrice) e del nuovo compagno dell'attrice.
Sulla somma indicata, costituente debito di valore, deve essere riconosciuta la rivalutazione da marzo 2021 sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate (Cass. SS.UU. n. 1712/1995). Da tale momento, sono dovuti gli interessi ex art. 1284, 4° comma c.c. fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di nei Parte_1 confronti di disattese o assorbite tutte le contrarie richieste Controparte_1 ed eccezioni:
1. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA al Controparte_1 risarcimento del danno a favore di della somma di € 6.405,00 a titolo Parte_1 di danno patrimoniale e della somma di € 10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione.
2. CONDANNA alla refusione delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in € 761,55 per esborsi;
€ 5.077,00 per compensi, oltre cpa ed iva come per legge, oltre al rimborso delle spese anticipate per la CTU.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 20 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
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