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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 27/12/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 621/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
In persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n° 621/2020 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 23/10/2025, promossa da rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Parte_1
ND Di CE e AB NO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ND Di
CE sito in Isernia al Corso Garibaldi n° 45
ATTRICE nei confronti di
Controparte_1 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
ET NT ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Corato alla Via Duomo n° 6
e rappresentata e difesa dall'avv. ET NT ed elettivamente domiciliata presso il CP_2 suo studio sito in Corato alla Via Duomo n° 6
CONVENUTE nonché di
, in qualità di gestore del FIA italiano riservato denominato “P&G CREDIT CP_3
MANAGEMENT UNO”, e per essa, quale mandataria, rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Stefano Dininno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Altamura alla via
Mestre n°19
TERZA INTERVENUTA
Avente ad oggetto: mutuo
Conclusioni come da verbale di udienza del 23/10/2025
pagina 1 di 15 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n° 68/2020, immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Isernia in data 24/02/2020 nell'ambito del procedimento monitorio n° 185/2020 RG con il quale essa veniva condannata a pagare, in solido con il sig. a favore della convenuta la somma di € 21.839,41, gli interessi Controparte_4 come da domanda sempre che nei limiti del tasso soglia, le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compenso ed € 145,50 per spese vive, oltre IVA e CPA e spese generali, oltre alle successive occorrende. La somma ingiunta deriva, in particolare, dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 25/10/2004, concesso per originari € 54.000,00 e poi rinegoziato in data 08/06/2017.
A sostegno della propria opposizione, l'opponente ha eccepito che:
− l'opposta ha pattuito e applicato un tasso d'interesse debitore corrispettivo e di mora superiore alla soglia usura medio tempore vigente, violando la L. n° 108/1996 in materia di usura;
− è indeterminata ed indeterminabile la clausola relativa alla determinazione degli interessi debitori ex artt.1346 e 1418 c.c. e 117 del d.lgs. n° 385/1993, in quanto lo ius variandi non è ammissibile per i mutui;
− è nulla la clausola relativa all'BO per violazione degli artt.1346, 1418 e 1284 c.c. in quanto il suddetto parametro viola la normativa antitrust disciplinata dalla L. n° 287/1990;
− l'opposta ha applicato la capitalizzazione composta degli interessi senza che questa fosse stata pattuita ed accettata, con conseguente indeterminabilità del tasso d'interesse effettivo applicato, violando gli artt.1284 e 1346 c.c. nonché gli artt.116 e 117 TUB comma 6 e, in ogni caso,
l'art.1283 c.c.;
− è nulla la clausola relativa alla determinazione degli interessi debitori poiché risulta errata l'indicazione del valore assunto dal tasso annuo effettivo del rapporto (TAEG/ISC);
A conclusione della propria opposizione, l'opponente ha chiesto anche la rideterminazione del rapporto di dare-avere tra le parti da determinarsi mediante apposita CTU contabile.
Si è costituita in giudizio la opposta, contestando ed impugnando quanto dedotto ed eccepito CP_1 dall'opponente.
Il credito vantato dalla è stato, Controparte_1 nel corso del giudizio, ceduto alla in qualità di gestore del FIA italiano riservato CP_3
Contr denominato “P&G CREDIT MANAGEMENT UNO”; a sua volta, la società ha CP_3 incaricato la società di svolgere le attività di amministrazione, gestione, riscossione CP_2
pagina 2 di 15 e incasso dei crediti acquistati in virtù della cessione. Quest'ultima, pertanto, si è costituita in giudizio a titolo di successore ex art.111 c.p.c., facendo proprie tutte le richieste, difese e deduzioni articolate dalla opposta. Anche la è intervenuta ex art. 105 e 111 c.p.c. nel presente CP_1 CP_3 giudizio, riportandosi alle richieste e deduzioni già articolate dall'opposta.
La causa è stata istruita mediante CTU contabile e, assegnata da ultimo alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23/10/2025 previa concessione dei termini ridotti ex art.190, comma 2 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Va, anzitutto, rilevato, che parte opponente, già con le note di udienza del 18.4.2024 aveva contestato
“l'atto di intervento della che agisce per conto ed in qualità di gestore del FIA CP_3 italiano riservato denominato “P&G CREDIT MANAGEMENT UNO”, e per essa, quale mandataria, eccependo la legittimazione ad agire della intervenuta, non essendo provato che il Controparte_2 rapporto di cui è causa rientri nella cessione, di cui, del resto, non viene depositato il relativo contratto”.
Tale eccezione non può, quindi, dirsi sollevata per la prima volta nella comparsa conclusionale.
Al riguardo, parte opposta, oltre ad eccepire la tardività dell'eccezione, ha sostenuto, nella propria memoria di replica, ha sostenuto che “con atto di intervento la società ha versato in atti la CP_2 copia della Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 26/03/2022 Numero 35 Parte Seconda, dell'avvenuta cessione pro soluto delle linee di credito in essere tra la Controparte_5
e parte opponente. In essa viene data notizia della massiva cessione dei crediti, e
[...] descrive con particolare dovizia tutte le caratteristiche dei crediti ceduti, che permettono al singolo debitore di aver piena contezza sull'avvenuta cessione o meno della sua posizione”.
Al riguardo, va certamente escluso che l'opponente abbia tardivamente contestato l'intervenuta cessione e che il proprio contegno processuale sarebbe sufficiente a dimostrare l'inclusione del credito per cui è causa tra quelli oggetto di cessione, considerato che la contestazione in merito alla titolarità e all'inclusione del credito è stata immediata, a seguito dell'intervento in giudizio della CP_3
A ciò si aggiunga che, a sostegno della prova dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione, parte intervenuta ha depositato esclusivamente la Gazzetta Ufficiale del 26.3.2022 sostenendo che i crediti oggetto di cessione sarebbero stati individuati “con dovizia di particolari” in modo da permettere al singolo debitore ceduto di avere contezza in ordine all'avvenuta cessione o meno della sua posizione.
Tale affermazione non può in alcun modo essere condivisa, considerato che la Gazzetta citata riporta caratteristiche dei crediti ceduti estremamente generiche quali:
“i. crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Lire o Euro;
ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
pagina 3 di 15 iii. crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
iv. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura di servizi.
v. Crediti ricompresi nella lista depositata presso la società cessionaria all'atto di cessione”.
Tali caratteristiche sono talmente generiche da non consentire al ceduto di avere immediata percezione dell'intervenuta cessione del credito, senza considerare che il punto V della descrizione sopra riportata non è neanche riportato e non può, quindi, essere conosciuto dal ceduto.
Deve, pertanto, concludersi che non vi è, effettivamente, prova dell'intervenuta cessione del credito per cui è causa che, laddove esistente, dovrà ancora considerarsi nella titolarità della
[...]
, che ha ottenuto il decreto ingiuntivo opposto e che è parte originaria (mai Controparte_1 estromessa) del presente giudizio.
***
Venendo, poi, ai motivi di opposizione fatti valere dalla nel presente giudizio, deve Parte_1 evidenziarsi che, con il primo motivo di opposizione parte opponente ha (genericamente) eccepito il difetto dei presupposti fondamentali ai fini dell'ammissibilità del procedimento monitorio nonché per l'emissione del conseguente decreto ingiuntivo opposto.
Al riguardo, va chiarito che, affinché il ricorso presentato per azionare il procedimento di ingiunzione sia ammissibile, occorre che il credito sia fondato su una prova scritta e, “Più specificatamente, ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza
l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio” (Cass. civ. n° 9232/2000); pertanto, “per prova scritta – ai sensi dell'art.633 c.p.c. – deve intendersi qualsiasi documento di sicura autenticità che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato” (Cass. civ. n° 3646/2009).
Sul punto, è utile richiamare la pronuncia n° 1141 del 31/03/2025 del Tribunale di Nocera Inferiore nella quale il Giudice dell'opposizione, dopo aver operato una distinzione sostanziale tra contratto di conto corrente e quello di finanziamento, ha chiarito che “Nei giudizi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, a differenza dei giudizi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è affatto necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente l'adempimento dei crediti derivanti da contratto – limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto (Cass. n° pagina 4 di 15 13533/2001) e non dovendo nemmeno depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali”; da qui, grava sul debitore ingiunto, a fronte della produzione del contratto e dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, l'onere di dedurre e provare la sussistenza di fatti estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa nel rispetto di quanto disposto dall'art.2697 c.c.
In virtù di quanto detto, va evidenziato che parte opposta, nel caso di specie, ha prodotto il contratto di finanziamento (doc.1 del fascicolo monitorio) nonché la relativa documentazione (doc.2 del fascicolo monitorio) da cui si evince un saldo a debito pari a € 21.839,41.
Ne consegue che, tale eccezione deve essere integralmente rigettata.
***
L'opponente ha, poi, lamentato l'applicazione, da parte della NC opposta, di tassi di interesse corrispettivi e moratori usurari in violazione della L.108/1996. Al riguardo va premesso, in via generale, che:
- in presenza di determinazione per iscritto di interessi oggettivamente usurari ex art.1815, comma 2,
c.c. per superamento del tasso soglia di cui alla L. n° 108/1996 già al momento della pattuizione, o per effetto dello ius variandi esercitato dalla banca, nessun interesse è dovuto, e l'usura può riguardare sia gli interessi convenzionali, sia gli interessi moratori, intesi peraltro singolarmente e non già cumulati;
- laddove l'usura sia relativa solo agli interessi moratori e non anche a quelli corrispettivi, la non debenza riguarda i soli interessi moratori, continuando ad essere dovuti gli interessi corrispettivi se non usurari;
- gli interessi ab origine non usurari ma divenuti usurari nel corso del rapporto, rimangono esigibili
(Cass. Sez. Un. n. 24675/2017);
Con specifico riferimento all'analisi dell'eventuale superamento del tasso soglia con riguardo al mutuo oggetto di causa va, poi, precisato che si condivide l'utilizzo della metodologia T.E.G., nella formula ufficializzata dalla NC d'AL (Cass. n. 12965/2016 e Cass. n. 22270/2016).
Ritiene, infatti, questo Giudice di dover aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “criteri di coerenza logica e giuridica impongono di verificare la lamentata usurarietà del tasso di interesse utilizzando la medesima metodologia di calcolo ufficializzata nelle Istruzioni della NC, in quanto il raffronto deve necessariamente svolgersi tra dati omogenei. E, infatti, la stessa NC d'AL utilizza la metodologia di cui alle istruzioni per rilevare il tasso effettivo globale medio, da cui si ricava il tasso soglia, cosicché l'utilizzo successivo di un criterio di calcolo diverso condurrebbe ad un risultato iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, per la disomogeneità dei dati di riferimento (cfr. ex plurimis Tribunale di Milano, 19 marzo 2015, n.3586; Trib. Varese, 10 aprile 2015, n.194; Trib.
Milano, 1 luglio 2014 e del 23 dicembre 2014) (così, ex multis, Trib. Bergamo, n.1825/2015). Non può, pagina 5 di 15 dunque, il giudice di merito svolgere un “sindacato sostitutivo” rispetto a quanto fissato dalle istruzioni della NC d'AL, atteso che scostarsi dai criteri da essa elaborati e fatti propri dai decreti ministeriali significherebbe operare, in sede di disapplicazione di questi ultimi, un sindacato non solo intrinseco, ma anche lesivo della discrezionalità tecnica pacificamente riconosciuta in sede di elaborazione delle
Istruzioni e di rilevazione del TEGM e del tasso soglia.
Effettuate tali premesse, va rilevato che, nel caso di specie, quanto agli interessi corrispettivi, il contratto di mutuo prevede espressamente che “Il tasso variabile sarò in ogni caso inferiore o uguale al tasso di interesse effettivo globale per i mutui, rilevato trimestralmente dalla NC D'AL (legge
108/1996) e comunque non superiore al tassi del 6,75% (….)”. si tratta, quindi, di una sorta di clausola di salvaguardia, che prevede espressamente che il tasso, ancorchè variabile, non può essere superiore al tasso soglia. Ad ogni modo, considerando i soli oneri e specificatamente, il tasso “corrispettivo” del mutuo pari al 2,450% (tasso nominale annuo della prima rata), la “commissione una tantum sul capitale iniziale” pari ad € 250,00, il “rimborso spese” pari ad € 22,00, le “stime effettuate dal Servizio Tecnico della pari ad € 280,00, il “costo annuo della polizza di assicurazione contro gli infortuni” pari CP_1 ad € 191,25 (€ 12,75 annui per 15 anni di durata del mutuo), le “spese per comunicazioni” pari ad €
37,50 (€ 2,50 annui per 15 anni di durata del mutuo), le “commissioni per certificazioni interessi passivi” pari ad € 240,00 (€ 16,00 annui per 15 anni di durata del mutuo) contrattualmente previsti e
“collegati alla erogazione del credito” (v. condizioni economiche allegate al contratto di mutuo) ne deriva un TAEG complessivo, al momento della stipula, pari al 2,755%, largamente inferiore alla soglia usura prevista per il periodo (pari al 5,760%) (v. all.3 atto di citazione).
Altra doglianza mossa dall'odierna opponente attiene alla determinazione del tasso soglia e alla determinazione del tasso effettivo di mora, sotto il profilo del rilievo che, a tal proposito, rivestono, nel calcolo del tasso annuo effettivo globale, le istruzioni contenute nelle circolari di NC d'AL.
La questione concerne il problema se la soglia dell'usura, cioè la misura oltre la quale il carattere usurario degli interessi è presunto ex lege, debba essere la medesima valevole per gli interessi corrispettivi, come fissata dai DD.MM. previsti dalla L. 108/1996 e succ., ovvero se sia logicamente necessaria, tecnicamente possibile e giuridicamente fondata la determinazione di una soglia diversa e più alta, specifica per gli interessi moratori e ciò in considerazione della finalità specifica che caratterizza la misura degli interessi moratori: quella di (perdurante) remunerazione del denaro impiegato dal debitore (anche nella fase del ritardo) e quella di predeterminazione dell'ulteriore danno provocato dall'inadempimento.
La nota sentenza della Cassazione n. 350/2013, infatti, nell'affermare che la valutazione in ordine all'usurarietà deve investire anche gli interessi moratori, non si spinge fino al punto da raffrontare pagina 6 di 15 questi ultimi sulla base degli stessi parametri, trattandosi, chiaramente, di grandezze tra loro disomogenee, motivo per cui deve ricorrersi ad una specifica soglia calcolata con i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa NC d'AL e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3 luglio 2013 (Trib.
Milano 03/12/2014).
Il che non significa escludere gli interessi di mora dall'applicazione della normativa antiusura, cosi attribuendo alla circolare della NC d'AL una portata derogatrice, o anche solo integratrice, della norma primaria, bensì significa tener conto della differente natura delle due tipologie di interessi onde evitare che il TEGM risulti influenzato, in aumento, da previsioni negoziali relative alla fase patologica ed eventuale del rapporto, laddove il carattere usurario del rapporto deve collegarsi, in via prioritaria ed immediata, ai costi che costituiscono la conseguenza normale e necessaria del finanziamento (Trib.
Pescara 27.1.2015) e considerare la diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi: avendo, il tasso di mora, una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, la cui incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, e avendo, invece, gli interessi corrispettivi, una funzione propriamente remuneratoria
(Trib. Roma 22.6.2015).
Come ha correttamente sottolineato una parte della giurisprudenza di merito, qualora la valutazione del carattere usurario riguardi proprio gli interessi moratori, se si ritenesse valido il medesimo limite, stabilito applicando la formula valevole pro tempore (fino al o dopo il secondo trimestre 2011) al
TEGM rilevato sugli interessi corrispettivi, si avvicinerebbe la soglia dell'usura degli interessi moratori senza alcun fondamento razionale, di fatto rendendo meno incisiva la loro funzione di incentivo all'adempimento e di clausola penale. Per risolvere adeguatamente il problema ci sarebbe allora bisogno di tabelle dei TEGM, sempre classificati per categorie omogenee di operazioni, differenziate altresì tra interessi corrispettivi e moratori: dati che invece, allo stato, non sono forniti dai decreti ministeriali cui rinvia l'art. 2 L. 108/1996.
Tuttavia, a partire dal D.M. 25 marzo 2003, tutti i predetti decreti riportano all'art. 3 co. 4° la seguente indicazione: “l'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla NC d'AL e dall'Ufficio ALno dei Cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali” cosicché esiste un valido criterio normativo, fondato su una rilevazione statistica della NC d'AL, che consente di determinare in via generale lo spread che caratterizza il TEGM degli interessi convenzionali moratori rispetto a quello trimestralmente rilevato per gli interessi corrispettivi pagina 7 di 15 Tale valore, essendo l'unico rilevato in forma ufficiale, deve infatti ritenersi direttamente applicabile a tutti gli interessi moratori convenuti a partire dall'entrata in vigore della legge 108/1996, cosicché la correzione in aumento del tasso soglia rilevante per gli interessi moratori rispetto a quello valevole per gli interessi corrispettivi deve essere riconosciuto come principio necessitato e generale.
Si deve, pertanto, ritenere che il tasso soglia rilevante per gli interessi moratori deve esser individuato applicando la medesima formula stabilita dall'art. 2 co. 4° L. 108/1996 al TEGM, non però sul tasso rilevato trimestralmente dai decreti del MEF in relazione agli interessi corrispettivi, bensì sul medesimo
TEGM corretto in aumento con lo spread del 2,1%, proprio degli interessi moratori, di cui all'art. 3 co.4° dei DD.MM. citati.
E, infatti, anche secondo i giudici di legittimità: “Nei rapporti bancari, gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della il n.
108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. Non è a ciò di ostacolo la circostanza che le istruzioni della NC
d'AL non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio)che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Poiché la NC d'AL provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è infatti possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall' art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996. Resta tuttavia fermo che dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio d'interessi concretamente applicato - senza potere più distinguere, una volta che il cliente è costituito in mora, la parte corrispettiva da quella moratoria - al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, "il tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione massimo scoperto)”. (Cass. n. 26286/2019).
A ciò si aggiunga che, anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n° 19597/2020 del
18/09/2020, citata anche da parte opposta, hanno affermato che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n.
108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con pagina 8 di 15 l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”.
Facendo applicazione dei citati principi al caso di specie, va rilevato che si ottiene una specifica “soglia usura” per gli interessi moratori pari al 8,91% (3,84 come TEGM relativo ai mutui a tasso variabile con garanzia reale + maggiorazione del 2,1% poi incrementato del 50% come previsto dal D.M.) mentre il tasso di mora pattuito in contratto risulta essere stabilito nella misura del 2,45% + 3 punti percentuali, ovvero nella misura complessiva del 5,45%. Da ciò si evince il non superamento di tale soglia anche con riferimento agli interessi di mora.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione proposta.
***
Quanto alla ritenuta indeterminatezza/indeterminabilità della clausola relativa agli interessi per la presenza della clausola relativa allo ius variandi, non applicabile alla disciplina dei mutui, va rilevato che, nonostante tale generica affermazione da parte dell'opponente, non risulta in alcun modo specificato dalla stessa in quale momento e con riferimento a quale rata e quali siano state le condizioni che la banca avrebbe unilateralmente modificato. Ne deriva, pertanto, che l'eccezione proposta è generica e sfornita di adeguato sostegno probatorio, considerato, peraltro, che, laddove si cliente si fosse ritenuto leso da un'eventuale modifica delle condizioni contrattuali, avrebbe avuto, comunque, la facoltà di recedere dal contratto.
L'eccezione deve, pertanto, essere rigettata.
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Risulta infondata anche la doglianza di parte attrice in merito alla indeterminatezza del tasso stabilito in base al parametro EURIBOR previsto nel contratto di mutuo in esame: infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di merito e, in particolare, dal Tribunale di Napoli Nord con una sentenza del
07/04/2023 “(…) Il valore dell'BO può variare a seconda della scadenza presa in considerazione
(ad esempio, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi), nonché in base al giorno della rilevazione. Un'altra pagina 9 di 15 differenza tra i vari BO è la base del tasso, che può essere 360 o 365, a seconda, dei numeri dei giorni presi in considerazione per il calcolo (360 per l'anno commerciale e 365 per l'anno solare). Dal momento che variabili quali la durata, il giorno di rilevazione, il divisore, possono incidere sul valore dell'BO, tali dati sono normalmente indicati nel contratto di mutuo a tasso variabile, al fine di una adeguata determinazione del tasso d'interesse stesso. In base al combinato disposto degli artt.117 TUB
e 1346 c.c., infatti, il tasso d'interesse nei contratti bancari deve essere determinato per iscritto a pena di nullità. La condizione si considera soddisfatta allorquando la previsione contrattuale rinvii a specifiche fonti oggettive extracontrattuali, da cui si evinca il meccanismo di determinazione del tasso, anche variabile, da applicarsi alle singole porzioni di capitale residuo predeterminate (cfr. Tribunale di
Modena, 11/04/2014, Tribunale di Teramo, 25/01/2017 n° 47). In tal caso, infatti, il tasso di interesse è determinabile in base a criteri oggettivi. Orbene, affinché la clausola contrattuale di indicizzazione del tasso di interesse variabile in base al parametro BO possa soddisfare la condizione di determinatezza è necessario che delimiti con precisione i criteri di rilevazione dell'BO”.
Sul tema si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza n° 12007 del 03/05/2024 ha statuito che “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'BO, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza di prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'BO, ai sensi dell'art.2 della legge n° 287 del 1990 e/o dell'art.101
TFUE”. […] “Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'BO, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'BO sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto di non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso (…), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'BO (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, pagina 10 di 15 prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento”.
Poiché il contratto di mutuo per cui è causa è stato stipulato in epoca precedente ai periodi in cui è stata effettivamente rilevata dalla Commissione Antitrust Europea la manipolazione di tale tasso (settembre
2005-maggio 2008), non vi è prova che il tasso in esso previsto sia stato manipolato e, quindi, non può essere dichiarata la nullità della clausola contrattuale che prevede la determinazione degli interessi sulla base dell'BO. Infatti, come chiarito dall'ordinanza n° 34889/2023 del 13/12/2023 della Suprema
Corte “va dichiarata la nullità del tasso applicato nel contratto che sia stato determinato facendo riferimento al tasso BO manipolato della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, tra il settembre 2005 ed il maggio 2008 (…)”. Il contratto de quo non rientra, dunque, in tale previsione e l'eccezione sollevata da parte opponente deve, pertanto, essere rigettata.
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L'opponente, infine, lamenta l'applicazione da parte della della capitalizzazione composta degli CP_1 interessi senza che quest'ultima fosse pattuita né accettata, con conseguente indeterminabilità del tasso di interesse effettivo applicato, in violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c. e 116 e 117, comma 6 TUB nonché dell'art.1283 c.c.
Deve rilevarsi, anzitutto, che l'importo della rata costante dell'ammortamento c.d. “alla francese” è calcolato, una volta noti il capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate, tramite l'utilizzo del principio dell'interesse composto, in virtù del quale si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste nel piano di ammortamento.
Il principio dell'interesse composto non provoca, di per sé, alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. Infatti, al termine di ciascun anno (o del periodo più breve pattuito), ciascuna quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data, sicché gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi.
Ne consegue che l'ammortamento francese, considerato che la quota interessi è calcolata solamente sulla residua quota di capitale in essere al momento del conteggio, che è via via decrescente in quanto formata dal capitale originario detratto l'importo già pagato con le rate precedenti, non può essere considerato, per ciò solo, affetto da anatocismo con riferimento agli interessi corrispettivi (Trib. di
Monza, 27/03/2015).
Pertanto, non solo il criterio di determinazione dell'ammortamento del mutuo cd. alla francese non realizza alcun indebito anatocismo ma l'anatocismo realizzato in conseguenza dell'inadempimento nel pagina 11 di 15 versamento del rateo di ammortamento, ove pattuito in contratto, è da ritenersi pienamente legittimo ed efficace (Trib. di Brescia,15/06/2017).
Neppure può sostenersi la tesi dell'illegittimità dell'utilizzo del piano di ammortamento cd. alla francese perché non soddisferebbe il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto.
L'importo della rata costante dell'ammortamento c.d. “alla francese” è calcolato, una volta noti il capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate, tramite l'utilizzo del principio dell'interesse composto, in virtù del quale si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste nel piano di ammortamento, sicché alcuna censura di indeterminatezza può essere mossa, per ciò solo, al detto piano di ammortamento e alla clausola che lo prevede: al termine di ciascun anno (o del periodo più breve pattuito), ciascuna quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data, sicché gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi.
La questione in ordine alla legittimità e alla non indeterminatezza del piano di ammortamento c.d. “alla francese” è stata poi, definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n.
15130/2024, ove è stato sancito il principio secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
In particolare, i giudici di legittimità hanno riconosciuto che “la differenza tra i due piani di ammortamento (alla francese e italiano) non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante pagina 12 di 15 (inizialmente calmierata) e non decrescente” […] “Un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Ciò è conforme alle menzionate disposizioni della NC d'AL del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più (l'allegato 4E delle suddette «disposizioni» contiene il «Prospetto Informativo
Europeo Standardizzato» con una tabella di ammortamento che indica, appunto, le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e le spese).
Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse”.
I chiarimenti resi dalle Sezioni Unite della Cassazione avrebbero comunque condotto al rigetto delle domande attoree avanzate sul punto, considerato quanto poi affermato dagli stessi giudici di legittimità con riferimento ai mutui a tasso variabile nella sentenza n° 7382/2025, laddove si prevede che “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a pagina 13 di 15 tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
Ne deriva, pertanto, che nonostante il CTU abbia evidenziato che “nel contratto di finanziamento manca l'indicazione del regime di capitalizzazione composta” (v. pag.11 dell'elaborato peritale),
l'eccezione deve comunque essere rigettata, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale delle Sezioni
Unite del 2024 e delle sezioni semplici del 2025 appena richiamate.
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Quanto alla doglianza relativa alla presunta indeterminatezza del TAEG e dell'ISC, deve rilevarsi che secondo i giudici di legittimità, “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art.117 d.lgs. n° 385 del
1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n° 39169/2021) ove, poi vi sia stata l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate ciò può, tuttavia, determinare la violazione di regole di condotta della NC, potendo dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass. n° 4597/2023). Tale eccezione non è stata, tuttavia, neanche paventata da parte attrice.
Secondo la Suprema Corte, infine, l'errore sul TAEG, di per sé, non è sufficiente a invalidare l'intero accordo (Cass. n° 35017/2024).
Ne consegue che anche tale eccezione deve essere rigettata.
Alla luce dei principi sopra esposti, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo, ottenuto, peraltro, nei confronti dell'originaria cedente deve essere integralmente confermato.
L'accoglimento dell'eccezione relativa alla mancata prova dell'inclusione del credito de quo tra quelli oggetto di cessione, giustifica la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
Le spese dell'espletata CTU devono essere poste a carico delle parti, opponente e opposte, in solido tra loro nella misura del 50% ciascuna per quanto attiene ai rapporti interni (50% opponente e 50% opposte).
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: pagina 14 di 15 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n° 68/2020 emesso dal Tribunale di Isernia in data 24/02/2020 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2) compensa tra le parti le spese di lite;
3) pone le spese dell'espletata CTU definitivamente a carico solidale delle parti, nella misura del 50% per l'opponente e del 50% per le opposte per quanto attiene ai rapporti interni;
Isernia, lì 27/12/2025 Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
In persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n° 621/2020 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 23/10/2025, promossa da rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Parte_1
ND Di CE e AB NO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ND Di
CE sito in Isernia al Corso Garibaldi n° 45
ATTRICE nei confronti di
Controparte_1 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
ET NT ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Corato alla Via Duomo n° 6
e rappresentata e difesa dall'avv. ET NT ed elettivamente domiciliata presso il CP_2 suo studio sito in Corato alla Via Duomo n° 6
CONVENUTE nonché di
, in qualità di gestore del FIA italiano riservato denominato “P&G CREDIT CP_3
MANAGEMENT UNO”, e per essa, quale mandataria, rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Stefano Dininno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Altamura alla via
Mestre n°19
TERZA INTERVENUTA
Avente ad oggetto: mutuo
Conclusioni come da verbale di udienza del 23/10/2025
pagina 1 di 15 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n° 68/2020, immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Isernia in data 24/02/2020 nell'ambito del procedimento monitorio n° 185/2020 RG con il quale essa veniva condannata a pagare, in solido con il sig. a favore della convenuta la somma di € 21.839,41, gli interessi Controparte_4 come da domanda sempre che nei limiti del tasso soglia, le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compenso ed € 145,50 per spese vive, oltre IVA e CPA e spese generali, oltre alle successive occorrende. La somma ingiunta deriva, in particolare, dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 25/10/2004, concesso per originari € 54.000,00 e poi rinegoziato in data 08/06/2017.
A sostegno della propria opposizione, l'opponente ha eccepito che:
− l'opposta ha pattuito e applicato un tasso d'interesse debitore corrispettivo e di mora superiore alla soglia usura medio tempore vigente, violando la L. n° 108/1996 in materia di usura;
− è indeterminata ed indeterminabile la clausola relativa alla determinazione degli interessi debitori ex artt.1346 e 1418 c.c. e 117 del d.lgs. n° 385/1993, in quanto lo ius variandi non è ammissibile per i mutui;
− è nulla la clausola relativa all'BO per violazione degli artt.1346, 1418 e 1284 c.c. in quanto il suddetto parametro viola la normativa antitrust disciplinata dalla L. n° 287/1990;
− l'opposta ha applicato la capitalizzazione composta degli interessi senza che questa fosse stata pattuita ed accettata, con conseguente indeterminabilità del tasso d'interesse effettivo applicato, violando gli artt.1284 e 1346 c.c. nonché gli artt.116 e 117 TUB comma 6 e, in ogni caso,
l'art.1283 c.c.;
− è nulla la clausola relativa alla determinazione degli interessi debitori poiché risulta errata l'indicazione del valore assunto dal tasso annuo effettivo del rapporto (TAEG/ISC);
A conclusione della propria opposizione, l'opponente ha chiesto anche la rideterminazione del rapporto di dare-avere tra le parti da determinarsi mediante apposita CTU contabile.
Si è costituita in giudizio la opposta, contestando ed impugnando quanto dedotto ed eccepito CP_1 dall'opponente.
Il credito vantato dalla è stato, Controparte_1 nel corso del giudizio, ceduto alla in qualità di gestore del FIA italiano riservato CP_3
Contr denominato “P&G CREDIT MANAGEMENT UNO”; a sua volta, la società ha CP_3 incaricato la società di svolgere le attività di amministrazione, gestione, riscossione CP_2
pagina 2 di 15 e incasso dei crediti acquistati in virtù della cessione. Quest'ultima, pertanto, si è costituita in giudizio a titolo di successore ex art.111 c.p.c., facendo proprie tutte le richieste, difese e deduzioni articolate dalla opposta. Anche la è intervenuta ex art. 105 e 111 c.p.c. nel presente CP_1 CP_3 giudizio, riportandosi alle richieste e deduzioni già articolate dall'opposta.
La causa è stata istruita mediante CTU contabile e, assegnata da ultimo alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23/10/2025 previa concessione dei termini ridotti ex art.190, comma 2 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Va, anzitutto, rilevato, che parte opponente, già con le note di udienza del 18.4.2024 aveva contestato
“l'atto di intervento della che agisce per conto ed in qualità di gestore del FIA CP_3 italiano riservato denominato “P&G CREDIT MANAGEMENT UNO”, e per essa, quale mandataria, eccependo la legittimazione ad agire della intervenuta, non essendo provato che il Controparte_2 rapporto di cui è causa rientri nella cessione, di cui, del resto, non viene depositato il relativo contratto”.
Tale eccezione non può, quindi, dirsi sollevata per la prima volta nella comparsa conclusionale.
Al riguardo, parte opposta, oltre ad eccepire la tardività dell'eccezione, ha sostenuto, nella propria memoria di replica, ha sostenuto che “con atto di intervento la società ha versato in atti la CP_2 copia della Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 26/03/2022 Numero 35 Parte Seconda, dell'avvenuta cessione pro soluto delle linee di credito in essere tra la Controparte_5
e parte opponente. In essa viene data notizia della massiva cessione dei crediti, e
[...] descrive con particolare dovizia tutte le caratteristiche dei crediti ceduti, che permettono al singolo debitore di aver piena contezza sull'avvenuta cessione o meno della sua posizione”.
Al riguardo, va certamente escluso che l'opponente abbia tardivamente contestato l'intervenuta cessione e che il proprio contegno processuale sarebbe sufficiente a dimostrare l'inclusione del credito per cui è causa tra quelli oggetto di cessione, considerato che la contestazione in merito alla titolarità e all'inclusione del credito è stata immediata, a seguito dell'intervento in giudizio della CP_3
A ciò si aggiunga che, a sostegno della prova dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione, parte intervenuta ha depositato esclusivamente la Gazzetta Ufficiale del 26.3.2022 sostenendo che i crediti oggetto di cessione sarebbero stati individuati “con dovizia di particolari” in modo da permettere al singolo debitore ceduto di avere contezza in ordine all'avvenuta cessione o meno della sua posizione.
Tale affermazione non può in alcun modo essere condivisa, considerato che la Gazzetta citata riporta caratteristiche dei crediti ceduti estremamente generiche quali:
“i. crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Lire o Euro;
ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
pagina 3 di 15 iii. crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
iv. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura di servizi.
v. Crediti ricompresi nella lista depositata presso la società cessionaria all'atto di cessione”.
Tali caratteristiche sono talmente generiche da non consentire al ceduto di avere immediata percezione dell'intervenuta cessione del credito, senza considerare che il punto V della descrizione sopra riportata non è neanche riportato e non può, quindi, essere conosciuto dal ceduto.
Deve, pertanto, concludersi che non vi è, effettivamente, prova dell'intervenuta cessione del credito per cui è causa che, laddove esistente, dovrà ancora considerarsi nella titolarità della
[...]
, che ha ottenuto il decreto ingiuntivo opposto e che è parte originaria (mai Controparte_1 estromessa) del presente giudizio.
***
Venendo, poi, ai motivi di opposizione fatti valere dalla nel presente giudizio, deve Parte_1 evidenziarsi che, con il primo motivo di opposizione parte opponente ha (genericamente) eccepito il difetto dei presupposti fondamentali ai fini dell'ammissibilità del procedimento monitorio nonché per l'emissione del conseguente decreto ingiuntivo opposto.
Al riguardo, va chiarito che, affinché il ricorso presentato per azionare il procedimento di ingiunzione sia ammissibile, occorre che il credito sia fondato su una prova scritta e, “Più specificatamente, ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza
l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio” (Cass. civ. n° 9232/2000); pertanto, “per prova scritta – ai sensi dell'art.633 c.p.c. – deve intendersi qualsiasi documento di sicura autenticità che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato” (Cass. civ. n° 3646/2009).
Sul punto, è utile richiamare la pronuncia n° 1141 del 31/03/2025 del Tribunale di Nocera Inferiore nella quale il Giudice dell'opposizione, dopo aver operato una distinzione sostanziale tra contratto di conto corrente e quello di finanziamento, ha chiarito che “Nei giudizi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, a differenza dei giudizi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è affatto necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente l'adempimento dei crediti derivanti da contratto – limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto (Cass. n° pagina 4 di 15 13533/2001) e non dovendo nemmeno depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali”; da qui, grava sul debitore ingiunto, a fronte della produzione del contratto e dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, l'onere di dedurre e provare la sussistenza di fatti estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa nel rispetto di quanto disposto dall'art.2697 c.c.
In virtù di quanto detto, va evidenziato che parte opposta, nel caso di specie, ha prodotto il contratto di finanziamento (doc.1 del fascicolo monitorio) nonché la relativa documentazione (doc.2 del fascicolo monitorio) da cui si evince un saldo a debito pari a € 21.839,41.
Ne consegue che, tale eccezione deve essere integralmente rigettata.
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L'opponente ha, poi, lamentato l'applicazione, da parte della NC opposta, di tassi di interesse corrispettivi e moratori usurari in violazione della L.108/1996. Al riguardo va premesso, in via generale, che:
- in presenza di determinazione per iscritto di interessi oggettivamente usurari ex art.1815, comma 2,
c.c. per superamento del tasso soglia di cui alla L. n° 108/1996 già al momento della pattuizione, o per effetto dello ius variandi esercitato dalla banca, nessun interesse è dovuto, e l'usura può riguardare sia gli interessi convenzionali, sia gli interessi moratori, intesi peraltro singolarmente e non già cumulati;
- laddove l'usura sia relativa solo agli interessi moratori e non anche a quelli corrispettivi, la non debenza riguarda i soli interessi moratori, continuando ad essere dovuti gli interessi corrispettivi se non usurari;
- gli interessi ab origine non usurari ma divenuti usurari nel corso del rapporto, rimangono esigibili
(Cass. Sez. Un. n. 24675/2017);
Con specifico riferimento all'analisi dell'eventuale superamento del tasso soglia con riguardo al mutuo oggetto di causa va, poi, precisato che si condivide l'utilizzo della metodologia T.E.G., nella formula ufficializzata dalla NC d'AL (Cass. n. 12965/2016 e Cass. n. 22270/2016).
Ritiene, infatti, questo Giudice di dover aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “criteri di coerenza logica e giuridica impongono di verificare la lamentata usurarietà del tasso di interesse utilizzando la medesima metodologia di calcolo ufficializzata nelle Istruzioni della NC, in quanto il raffronto deve necessariamente svolgersi tra dati omogenei. E, infatti, la stessa NC d'AL utilizza la metodologia di cui alle istruzioni per rilevare il tasso effettivo globale medio, da cui si ricava il tasso soglia, cosicché l'utilizzo successivo di un criterio di calcolo diverso condurrebbe ad un risultato iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, per la disomogeneità dei dati di riferimento (cfr. ex plurimis Tribunale di Milano, 19 marzo 2015, n.3586; Trib. Varese, 10 aprile 2015, n.194; Trib.
Milano, 1 luglio 2014 e del 23 dicembre 2014) (così, ex multis, Trib. Bergamo, n.1825/2015). Non può, pagina 5 di 15 dunque, il giudice di merito svolgere un “sindacato sostitutivo” rispetto a quanto fissato dalle istruzioni della NC d'AL, atteso che scostarsi dai criteri da essa elaborati e fatti propri dai decreti ministeriali significherebbe operare, in sede di disapplicazione di questi ultimi, un sindacato non solo intrinseco, ma anche lesivo della discrezionalità tecnica pacificamente riconosciuta in sede di elaborazione delle
Istruzioni e di rilevazione del TEGM e del tasso soglia.
Effettuate tali premesse, va rilevato che, nel caso di specie, quanto agli interessi corrispettivi, il contratto di mutuo prevede espressamente che “Il tasso variabile sarò in ogni caso inferiore o uguale al tasso di interesse effettivo globale per i mutui, rilevato trimestralmente dalla NC D'AL (legge
108/1996) e comunque non superiore al tassi del 6,75% (….)”. si tratta, quindi, di una sorta di clausola di salvaguardia, che prevede espressamente che il tasso, ancorchè variabile, non può essere superiore al tasso soglia. Ad ogni modo, considerando i soli oneri e specificatamente, il tasso “corrispettivo” del mutuo pari al 2,450% (tasso nominale annuo della prima rata), la “commissione una tantum sul capitale iniziale” pari ad € 250,00, il “rimborso spese” pari ad € 22,00, le “stime effettuate dal Servizio Tecnico della pari ad € 280,00, il “costo annuo della polizza di assicurazione contro gli infortuni” pari CP_1 ad € 191,25 (€ 12,75 annui per 15 anni di durata del mutuo), le “spese per comunicazioni” pari ad €
37,50 (€ 2,50 annui per 15 anni di durata del mutuo), le “commissioni per certificazioni interessi passivi” pari ad € 240,00 (€ 16,00 annui per 15 anni di durata del mutuo) contrattualmente previsti e
“collegati alla erogazione del credito” (v. condizioni economiche allegate al contratto di mutuo) ne deriva un TAEG complessivo, al momento della stipula, pari al 2,755%, largamente inferiore alla soglia usura prevista per il periodo (pari al 5,760%) (v. all.3 atto di citazione).
Altra doglianza mossa dall'odierna opponente attiene alla determinazione del tasso soglia e alla determinazione del tasso effettivo di mora, sotto il profilo del rilievo che, a tal proposito, rivestono, nel calcolo del tasso annuo effettivo globale, le istruzioni contenute nelle circolari di NC d'AL.
La questione concerne il problema se la soglia dell'usura, cioè la misura oltre la quale il carattere usurario degli interessi è presunto ex lege, debba essere la medesima valevole per gli interessi corrispettivi, come fissata dai DD.MM. previsti dalla L. 108/1996 e succ., ovvero se sia logicamente necessaria, tecnicamente possibile e giuridicamente fondata la determinazione di una soglia diversa e più alta, specifica per gli interessi moratori e ciò in considerazione della finalità specifica che caratterizza la misura degli interessi moratori: quella di (perdurante) remunerazione del denaro impiegato dal debitore (anche nella fase del ritardo) e quella di predeterminazione dell'ulteriore danno provocato dall'inadempimento.
La nota sentenza della Cassazione n. 350/2013, infatti, nell'affermare che la valutazione in ordine all'usurarietà deve investire anche gli interessi moratori, non si spinge fino al punto da raffrontare pagina 6 di 15 questi ultimi sulla base degli stessi parametri, trattandosi, chiaramente, di grandezze tra loro disomogenee, motivo per cui deve ricorrersi ad una specifica soglia calcolata con i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa NC d'AL e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3 luglio 2013 (Trib.
Milano 03/12/2014).
Il che non significa escludere gli interessi di mora dall'applicazione della normativa antiusura, cosi attribuendo alla circolare della NC d'AL una portata derogatrice, o anche solo integratrice, della norma primaria, bensì significa tener conto della differente natura delle due tipologie di interessi onde evitare che il TEGM risulti influenzato, in aumento, da previsioni negoziali relative alla fase patologica ed eventuale del rapporto, laddove il carattere usurario del rapporto deve collegarsi, in via prioritaria ed immediata, ai costi che costituiscono la conseguenza normale e necessaria del finanziamento (Trib.
Pescara 27.1.2015) e considerare la diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi: avendo, il tasso di mora, una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, la cui incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, e avendo, invece, gli interessi corrispettivi, una funzione propriamente remuneratoria
(Trib. Roma 22.6.2015).
Come ha correttamente sottolineato una parte della giurisprudenza di merito, qualora la valutazione del carattere usurario riguardi proprio gli interessi moratori, se si ritenesse valido il medesimo limite, stabilito applicando la formula valevole pro tempore (fino al o dopo il secondo trimestre 2011) al
TEGM rilevato sugli interessi corrispettivi, si avvicinerebbe la soglia dell'usura degli interessi moratori senza alcun fondamento razionale, di fatto rendendo meno incisiva la loro funzione di incentivo all'adempimento e di clausola penale. Per risolvere adeguatamente il problema ci sarebbe allora bisogno di tabelle dei TEGM, sempre classificati per categorie omogenee di operazioni, differenziate altresì tra interessi corrispettivi e moratori: dati che invece, allo stato, non sono forniti dai decreti ministeriali cui rinvia l'art. 2 L. 108/1996.
Tuttavia, a partire dal D.M. 25 marzo 2003, tutti i predetti decreti riportano all'art. 3 co. 4° la seguente indicazione: “l'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla NC d'AL e dall'Ufficio ALno dei Cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali” cosicché esiste un valido criterio normativo, fondato su una rilevazione statistica della NC d'AL, che consente di determinare in via generale lo spread che caratterizza il TEGM degli interessi convenzionali moratori rispetto a quello trimestralmente rilevato per gli interessi corrispettivi pagina 7 di 15 Tale valore, essendo l'unico rilevato in forma ufficiale, deve infatti ritenersi direttamente applicabile a tutti gli interessi moratori convenuti a partire dall'entrata in vigore della legge 108/1996, cosicché la correzione in aumento del tasso soglia rilevante per gli interessi moratori rispetto a quello valevole per gli interessi corrispettivi deve essere riconosciuto come principio necessitato e generale.
Si deve, pertanto, ritenere che il tasso soglia rilevante per gli interessi moratori deve esser individuato applicando la medesima formula stabilita dall'art. 2 co. 4° L. 108/1996 al TEGM, non però sul tasso rilevato trimestralmente dai decreti del MEF in relazione agli interessi corrispettivi, bensì sul medesimo
TEGM corretto in aumento con lo spread del 2,1%, proprio degli interessi moratori, di cui all'art. 3 co.4° dei DD.MM. citati.
E, infatti, anche secondo i giudici di legittimità: “Nei rapporti bancari, gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della il n.
108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. Non è a ciò di ostacolo la circostanza che le istruzioni della NC
d'AL non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio)che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Poiché la NC d'AL provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è infatti possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall' art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996. Resta tuttavia fermo che dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio d'interessi concretamente applicato - senza potere più distinguere, una volta che il cliente è costituito in mora, la parte corrispettiva da quella moratoria - al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, "il tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione massimo scoperto)”. (Cass. n. 26286/2019).
A ciò si aggiunga che, anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n° 19597/2020 del
18/09/2020, citata anche da parte opposta, hanno affermato che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n.
108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con pagina 8 di 15 l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”.
Facendo applicazione dei citati principi al caso di specie, va rilevato che si ottiene una specifica “soglia usura” per gli interessi moratori pari al 8,91% (3,84 come TEGM relativo ai mutui a tasso variabile con garanzia reale + maggiorazione del 2,1% poi incrementato del 50% come previsto dal D.M.) mentre il tasso di mora pattuito in contratto risulta essere stabilito nella misura del 2,45% + 3 punti percentuali, ovvero nella misura complessiva del 5,45%. Da ciò si evince il non superamento di tale soglia anche con riferimento agli interessi di mora.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione proposta.
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Quanto alla ritenuta indeterminatezza/indeterminabilità della clausola relativa agli interessi per la presenza della clausola relativa allo ius variandi, non applicabile alla disciplina dei mutui, va rilevato che, nonostante tale generica affermazione da parte dell'opponente, non risulta in alcun modo specificato dalla stessa in quale momento e con riferimento a quale rata e quali siano state le condizioni che la banca avrebbe unilateralmente modificato. Ne deriva, pertanto, che l'eccezione proposta è generica e sfornita di adeguato sostegno probatorio, considerato, peraltro, che, laddove si cliente si fosse ritenuto leso da un'eventuale modifica delle condizioni contrattuali, avrebbe avuto, comunque, la facoltà di recedere dal contratto.
L'eccezione deve, pertanto, essere rigettata.
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Risulta infondata anche la doglianza di parte attrice in merito alla indeterminatezza del tasso stabilito in base al parametro EURIBOR previsto nel contratto di mutuo in esame: infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di merito e, in particolare, dal Tribunale di Napoli Nord con una sentenza del
07/04/2023 “(…) Il valore dell'BO può variare a seconda della scadenza presa in considerazione
(ad esempio, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi), nonché in base al giorno della rilevazione. Un'altra pagina 9 di 15 differenza tra i vari BO è la base del tasso, che può essere 360 o 365, a seconda, dei numeri dei giorni presi in considerazione per il calcolo (360 per l'anno commerciale e 365 per l'anno solare). Dal momento che variabili quali la durata, il giorno di rilevazione, il divisore, possono incidere sul valore dell'BO, tali dati sono normalmente indicati nel contratto di mutuo a tasso variabile, al fine di una adeguata determinazione del tasso d'interesse stesso. In base al combinato disposto degli artt.117 TUB
e 1346 c.c., infatti, il tasso d'interesse nei contratti bancari deve essere determinato per iscritto a pena di nullità. La condizione si considera soddisfatta allorquando la previsione contrattuale rinvii a specifiche fonti oggettive extracontrattuali, da cui si evinca il meccanismo di determinazione del tasso, anche variabile, da applicarsi alle singole porzioni di capitale residuo predeterminate (cfr. Tribunale di
Modena, 11/04/2014, Tribunale di Teramo, 25/01/2017 n° 47). In tal caso, infatti, il tasso di interesse è determinabile in base a criteri oggettivi. Orbene, affinché la clausola contrattuale di indicizzazione del tasso di interesse variabile in base al parametro BO possa soddisfare la condizione di determinatezza è necessario che delimiti con precisione i criteri di rilevazione dell'BO”.
Sul tema si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza n° 12007 del 03/05/2024 ha statuito che “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'BO, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza di prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'BO, ai sensi dell'art.2 della legge n° 287 del 1990 e/o dell'art.101
TFUE”. […] “Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'BO, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'BO sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto di non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso (…), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'BO (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, pagina 10 di 15 prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento”.
Poiché il contratto di mutuo per cui è causa è stato stipulato in epoca precedente ai periodi in cui è stata effettivamente rilevata dalla Commissione Antitrust Europea la manipolazione di tale tasso (settembre
2005-maggio 2008), non vi è prova che il tasso in esso previsto sia stato manipolato e, quindi, non può essere dichiarata la nullità della clausola contrattuale che prevede la determinazione degli interessi sulla base dell'BO. Infatti, come chiarito dall'ordinanza n° 34889/2023 del 13/12/2023 della Suprema
Corte “va dichiarata la nullità del tasso applicato nel contratto che sia stato determinato facendo riferimento al tasso BO manipolato della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, tra il settembre 2005 ed il maggio 2008 (…)”. Il contratto de quo non rientra, dunque, in tale previsione e l'eccezione sollevata da parte opponente deve, pertanto, essere rigettata.
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L'opponente, infine, lamenta l'applicazione da parte della della capitalizzazione composta degli CP_1 interessi senza che quest'ultima fosse pattuita né accettata, con conseguente indeterminabilità del tasso di interesse effettivo applicato, in violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c. e 116 e 117, comma 6 TUB nonché dell'art.1283 c.c.
Deve rilevarsi, anzitutto, che l'importo della rata costante dell'ammortamento c.d. “alla francese” è calcolato, una volta noti il capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate, tramite l'utilizzo del principio dell'interesse composto, in virtù del quale si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste nel piano di ammortamento.
Il principio dell'interesse composto non provoca, di per sé, alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. Infatti, al termine di ciascun anno (o del periodo più breve pattuito), ciascuna quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data, sicché gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi.
Ne consegue che l'ammortamento francese, considerato che la quota interessi è calcolata solamente sulla residua quota di capitale in essere al momento del conteggio, che è via via decrescente in quanto formata dal capitale originario detratto l'importo già pagato con le rate precedenti, non può essere considerato, per ciò solo, affetto da anatocismo con riferimento agli interessi corrispettivi (Trib. di
Monza, 27/03/2015).
Pertanto, non solo il criterio di determinazione dell'ammortamento del mutuo cd. alla francese non realizza alcun indebito anatocismo ma l'anatocismo realizzato in conseguenza dell'inadempimento nel pagina 11 di 15 versamento del rateo di ammortamento, ove pattuito in contratto, è da ritenersi pienamente legittimo ed efficace (Trib. di Brescia,15/06/2017).
Neppure può sostenersi la tesi dell'illegittimità dell'utilizzo del piano di ammortamento cd. alla francese perché non soddisferebbe il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto.
L'importo della rata costante dell'ammortamento c.d. “alla francese” è calcolato, una volta noti il capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate, tramite l'utilizzo del principio dell'interesse composto, in virtù del quale si rendono uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste nel piano di ammortamento, sicché alcuna censura di indeterminatezza può essere mossa, per ciò solo, al detto piano di ammortamento e alla clausola che lo prevede: al termine di ciascun anno (o del periodo più breve pattuito), ciascuna quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data, sicché gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi.
La questione in ordine alla legittimità e alla non indeterminatezza del piano di ammortamento c.d. “alla francese” è stata poi, definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n.
15130/2024, ove è stato sancito il principio secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
In particolare, i giudici di legittimità hanno riconosciuto che “la differenza tra i due piani di ammortamento (alla francese e italiano) non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Come si è detto, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante pagina 12 di 15 (inizialmente calmierata) e non decrescente” […] “Un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Ciò è conforme alle menzionate disposizioni della NC d'AL del 29 luglio 2009 che impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate, precisando se si prevede il rimborso periodico del solo capitale, dei soli interessi o di entrambi, anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più (l'allegato 4E delle suddette «disposizioni» contiene il «Prospetto Informativo
Europeo Standardizzato» con una tabella di ammortamento che indica, appunto, le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e le spese).
Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse”.
I chiarimenti resi dalle Sezioni Unite della Cassazione avrebbero comunque condotto al rigetto delle domande attoree avanzate sul punto, considerato quanto poi affermato dagli stessi giudici di legittimità con riferimento ai mutui a tasso variabile nella sentenza n° 7382/2025, laddove si prevede che “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a pagina 13 di 15 tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
Ne deriva, pertanto, che nonostante il CTU abbia evidenziato che “nel contratto di finanziamento manca l'indicazione del regime di capitalizzazione composta” (v. pag.11 dell'elaborato peritale),
l'eccezione deve comunque essere rigettata, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale delle Sezioni
Unite del 2024 e delle sezioni semplici del 2025 appena richiamate.
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Quanto alla doglianza relativa alla presunta indeterminatezza del TAEG e dell'ISC, deve rilevarsi che secondo i giudici di legittimità, “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art.117 d.lgs. n° 385 del
1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n° 39169/2021) ove, poi vi sia stata l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate ciò può, tuttavia, determinare la violazione di regole di condotta della NC, potendo dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass. n° 4597/2023). Tale eccezione non è stata, tuttavia, neanche paventata da parte attrice.
Secondo la Suprema Corte, infine, l'errore sul TAEG, di per sé, non è sufficiente a invalidare l'intero accordo (Cass. n° 35017/2024).
Ne consegue che anche tale eccezione deve essere rigettata.
Alla luce dei principi sopra esposti, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo, ottenuto, peraltro, nei confronti dell'originaria cedente deve essere integralmente confermato.
L'accoglimento dell'eccezione relativa alla mancata prova dell'inclusione del credito de quo tra quelli oggetto di cessione, giustifica la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
Le spese dell'espletata CTU devono essere poste a carico delle parti, opponente e opposte, in solido tra loro nella misura del 50% ciascuna per quanto attiene ai rapporti interni (50% opponente e 50% opposte).
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: pagina 14 di 15 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n° 68/2020 emesso dal Tribunale di Isernia in data 24/02/2020 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2) compensa tra le parti le spese di lite;
3) pone le spese dell'espletata CTU definitivamente a carico solidale delle parti, nella misura del 50% per l'opponente e del 50% per le opposte per quanto attiene ai rapporti interni;
Isernia, lì 27/12/2025 Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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