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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/02/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3347/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3347/2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Esposito;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Mauro;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Voglia l'On. Tribunale adito, rigettare ogni avversa eccezione, previa assunzione di misura cautelare inibitoria dell'atto di precetto, accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare illegittimo l'atto di precetto opposto atteso che: la ditta precettante, non indica gli Controparte_1
estremi degli atti di gestione che ne abbiano determinato la successione rispetto alla posizione creditoria di cui al titolo, Decreto Monitorio n. 357/2019, rilasciato specificatamente all'Impresa Edile De IM CA & F.LL snc;
b – per omessa indicazione della comunicazione della posizione debitoria dell'opponente, con relativi estremi di datazione e sottoscrizione ad opera dell'amministratore, rispetto alla specifica quota di ripartizione della contestata morosità, in riferimento alle tabelle millesimali, all'indicazione dei dati anagrafici dei
pagina 1 di 7 condomini risultanti dalle tabelle millesimali di cui all'art. 1130 comma 1° cod civ nonché dei nominativi dei condomini morosi rispetto al credito vantato, con specificazione del debito pro quota millesimale da ciascuno condomino dovuto in ragione del decreto ingiuntivo precedentemente notificato;
c - in ogni caso accogliere il presente atto e dichiarare nullo/annullabile/irregolare/illegittimo l'atto di precetto, in particolare per insussistenza di posizione debitoria in capo all'opponente, come da attestazione;
d – con condanna alle spese, spese generali oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo”. Per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione dell'atto di precetto impugnato così come avanzata da parte opponente;
nel merito, rigettare l'opposizione così come proposta perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'atto di precetto notificato in data 20.05.2022 nei confronti del sig. e, conseguentemente, Parte_1 condannare parte opponente al pagamento dell'importo posto a base dell'intimazione ; -con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di opposizione, con distrazione al procuratore antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 24.5.2022, con il quale l'Impresa Edile denominata
“ , agendo sulla scorta del titolo esecutivo Controparte_1
costituito dal decreto Ingiuntivo n. 357/2019 (Rg n. 751/2019) emesso in data 18.02.2019, munito di formula esecutiva apposta in data 12.3.2019 dal Tribunale di Nocera Inferiore, gli pagina 2 di 7 aveva intimato il pagamento della somma di € 5.923,95, oltre alle spese successive e spese di notifica, quale quota di spettanza dell'opponente, nella sua qualità di condomino, per i lavori eseguito presso il Condominio “HABITAT SOLE”.
A sostegno della domanda eccepiva la nuLLtà e/o irregolarità del precetto notificato in ragione dei seguenti motivi: a) mancata specificazione del codice fiscale e dei dati anagrafici di
[...]
, con conseguente inibizione dell'eventuale procedura di espropriazione forzata;
b) Pt_1 notifica del precetto ad opera della “ Controparte_1 laddove il decreto ingiuntivo era stato ottenuto dall'Impresa edile “De IM CA & F.LL
s.n.c.”; c) mancata indicazione, nell'atto di precetto, delle quote millesimali in titolarità di
; d) mancata acquisizione, da parte della società creditrice, di un elenco Parte_1
aggiornato della posizione debitoria dei singoli condomini, atteso che nelle more vi era stato un avvicendamento nell'amministrazione del condominio e dalla certificazione resa in data
13.6.2022 dal nuovo amministratore, , non si evinceva alcuna morosità in Persona_1
capo al sig. . Parte_1
Si costituiva la la quale, CP_2 Controparte_1 preliminarmente, chiedeva rigettare l'istanza di sospensione e nel merito, rigettare l'opposizione al precetto;
in primis, considerava pretestuosa l'eccezione sollevata da parte opponente ovvero che l'atto di precetto opposto era stato redatto nell'interesse della ditta edile “De IM ZI s.n.c. di De IM G. & A.”, mentre il provvedimento monitorio n. 357/19 era stato reso nei confronti dell'impresa edile “De IM CA &
F.LL”, trattandosi di una mera trasformazione di società. Parte opposta riteneva, inoltre, non veritiera l'attestazione resa in data 13.6.2022 dal nuovo amministratore di condominio, sig.
, secondo la quale non era stata formalizzata alcuna richiesta preliminare da Persona_1
parte della per i lavori eseguiti al detto Condominio atteso che in Controparte_3 data 25.03.2019, lo stesso amministratore aveva ricevuto “a mani proprie” l'atto di precetto notificato unitamente al D.I. n. 357/2019, concesso in forma provvisoriamente esecutiva e rilasciato con apposta la formula esecutiva il 12.03.2019; d'altra parte, ad avviso della parte opposta, la dichiarazione resa dall'amministratore pro tempore in data 13.6.2022 secondo cui
“dagli atti in possesso non si evince alcuna posizione debitoria del sig. Controparte_4
, non avendo ricevuto documentazione in merito da parte dell'amministratore
[...] precedente“, non dimostrava che il condomino in questione non avesse alcun debito nei confronti dell'impresa creditrice.
pagina 3 di 7 Parte opponente, con il deposito delle memorie istruttorie (183 VI comma n. II) eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva sulla scorta della documentazione depositata da parte opposta nel separato giudizio di reclamo, incardinato al RG n. 5674/2022, promosso avverso il rigetto dell'istanza di sospensione del precetto;
più in particolare, dinanzi al
Collegio, parte opposta, depositava un'attestazione risalente Controparte_3 all'anno 2017 (attestazioni del 1.9.2017 e 30.11.2017), rilasciata dal precedente amministratore, sig. , il quale certificava che “il credito attualmente vantato Persona_2 dall' era pari ad € 54.903,38 Parte_2
(cinquantaquattromilanovecentotrè/38) derivante dalla morosità dei condomini già comunicati alla Ditta e precisa che al debito del sig. è subentrato il figlio Parte_3 sig. , quale nuovo proprietario dell'immobile” e a tale certificazione veniva Parte_1
allegato un prospetto riepilogativo delle posizioni debitorie dei singoli condomini, nel quale era indicato quale condomino moroso il sig. , anziché . Ad avviso Parte_3 Parte_1 dell'opponente, pertanto, la posizione di morosità era inerente ad un soggetto terzo,
, diverso dall'opponente, , con conseguente palese difetto di Parte_3 Parte_1
legittimazione passiva rispetto alla menzionata certificazione che sarebbe dovuta essere ancorata all'arco temporale dell'anno 2017, dovendo l'opposto procedere nei confronti di e non certo del subentrante . Parte_3 Parte_1
Si evidenzia che il giudizio di reclamo si concludeva con l'accoglimento dell'istanza di sospensione in quanto “dall'esame sommario degli atti di causa allo stato non risulta comprensibile quando abbia acquistato l'immobile posto nel Parte_1 condominio e, per l'effetto, se la debitoria pro quota in capo a attestata dal Parte_3 precedente amministratore possa o meno essere imputabile all'acquirente”.
Tanto premesso in fatto, prima di analizzare le doglianze sollevate, è bene precisare che è pacifico in Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo” (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008).
Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della pagina 4 di 7 contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Corte di Cassazione ordinanza n.
22090/2021).
Tuttavia, l'eccezione preliminare sollevata da parte opponente circa il difetto di legittimazione passiva, appare infondata oltre che pretestuosa. La doglianza sollevata risulta smentita dalla documentazione depositata (atto di compravendita del 16.4.2008) dalla stessa parte opponente con le memorie istruttorie ex art. 183 VI comma n.
2. Invero, il sig. , Parte_1
in data 2.4.2009, ovvero alla data di sottoscrizione del contratto di appalto tra il Condominio
Habitat Sole e la , era già proprietario dell'immobile sito all'interno del Controparte_5 suindicato complesso condominiale, come risulta dall'allegato contratto di compravendita del
16.4.2008.
E' ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale, richiamato anche dal Collegio in sede di reclamo, che così statuisce “in tema di riparto delle spese condominiali concernenti lavori di manutenzione straordinarie sulle parti in comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbi disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi dei lavori gravano-secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, che non si siano diversamente accordati tra loro alla luce di patti comunque inopponibili al chi era proprietario dell'immobile CP_6 compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione“ (Cass. Civ. n. 15547/2017).
Ne consegue che la quota debitoria del sig. così come attestata dal Parte_3 precedente amministratore è imputabile al sig. , proprietario dell'immobile nel Parte_1
momento in cui sono stati commissionati ed eseguiti i lavori straordinari.
Nel merito, risulta smentita la dichiarazione resa dal nuovo amministratore del condominio relativamente all'insussistenza di “posizioni debitorie in capo a ”, per non aver Parte_1
ricevuto documentazione in merito dal precedente amministratore. Invero, il credito vantato dalla società è stato appurato dal precedente amministratore del CP_1
Condominio Habitat Sole come dimostrano le certificazioni depositate del 1.9.2017 e del
30.11.2017, con allegato il relativo prospetto riepilogativo delle posizioni debitorie dei singoli condomini morosi, documentazione regolarmente allegata alle memorie istruttorie oltre che alla comparsa conclusionale. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente,
pagina 5 di 7 il credito azionato dalla ditta è stato approvato con le delibere assembleari del CP_1
26.5.2016 e del 18.7.2017 che, tra l'altro, non sono mai state oggetto di impugnativa da parte del condomino sig. . L'art. 1137 cc statuisce che se uno dei compartecipanti Parte_1 alla cosa comune dissente rispetto alla delibera, ha 30 giorni di tempo per ricorrere all'autorità giudiziaria e chiedere che sia pronunziata la sua nuLLtà o annullabilità. Ebbene “il consuntivo approvato e non modificato, costituisce idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo un nuovo fatto costitutivo del credito stesso”
(Corte di Cassazione, n. 7741/2017; Cassazione n. 3847/2021).
I giudici di legittimità hanno chiarito che “la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena e esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere” (Corte di Cassazione ordinanza del 19.7.2023 n.
21094-Cassazione Civile sez. VI-24.9.2020 n. 20003”).
Quanto ai pagamenti depositati da parte opponente quale prova dell'avvenuto pagamento della quota a sé spettante, si precisa che gli stessi sono risalenti all'anno 2009-2010 e, dunque, ad un periodo antecedente rispetto alle delibere assembleari del 26.5.2016 e
18.7.2017. Allo stato, non risulta, provato l'avvenuto pagamento della somma certificata dal precedente amministratore pari ad € 5.923,95 ed oggetto del precetto opposto.
Anche le altre questioni sollevate da parte opponente sono prive di fondamento.
In primis, va rigettata l'eccezione di nuLLtà del precetto per mancata specificazione del codice fiscale e dei dati anagrafici di;
a tal proposito, è ormai pacifico il principio di Parte_1
diritto secondo cui la presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio dei suoi diritti, né di essere stato efficacemente richiamato alla sua posizione debitoria di parte inadempiente, con la notifica del precetto, e messo in condizione di adempiere nel termine indicato nel precetto stesso, evitando l'esecuzione forzata (Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 19105 Anno 2018).
Quanto alla marginale eccezione sollevata da parte opponente e, precisamente, che l'atto di precetto opposto è stato redatto nell'interesse della ditta edile De IM ZI s.n.c. di De IM G. & A., mentre il provvedimento monitorio n. 357/19 è stato reso nei confronti pagina 6 di 7 all'impresa edile De IM CA & F.LL si evidenzia che la stessa è assolutamente pretestuosa dal momento che si tratta di una mera trasformazione di società, tant'è vero che la partita iva della ditta edile è rimasta identica.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Impresa Parte_1
Edile denominata “ ” che liquida in euro Controparte_1
2.800,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
19.02.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3347/2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Esposito;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Mauro;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Voglia l'On. Tribunale adito, rigettare ogni avversa eccezione, previa assunzione di misura cautelare inibitoria dell'atto di precetto, accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare illegittimo l'atto di precetto opposto atteso che: la ditta precettante, non indica gli Controparte_1
estremi degli atti di gestione che ne abbiano determinato la successione rispetto alla posizione creditoria di cui al titolo, Decreto Monitorio n. 357/2019, rilasciato specificatamente all'Impresa Edile De IM CA & F.LL snc;
b – per omessa indicazione della comunicazione della posizione debitoria dell'opponente, con relativi estremi di datazione e sottoscrizione ad opera dell'amministratore, rispetto alla specifica quota di ripartizione della contestata morosità, in riferimento alle tabelle millesimali, all'indicazione dei dati anagrafici dei
pagina 1 di 7 condomini risultanti dalle tabelle millesimali di cui all'art. 1130 comma 1° cod civ nonché dei nominativi dei condomini morosi rispetto al credito vantato, con specificazione del debito pro quota millesimale da ciascuno condomino dovuto in ragione del decreto ingiuntivo precedentemente notificato;
c - in ogni caso accogliere il presente atto e dichiarare nullo/annullabile/irregolare/illegittimo l'atto di precetto, in particolare per insussistenza di posizione debitoria in capo all'opponente, come da attestazione;
d – con condanna alle spese, spese generali oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo”. Per il convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione dell'atto di precetto impugnato così come avanzata da parte opponente;
nel merito, rigettare l'opposizione così come proposta perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'atto di precetto notificato in data 20.05.2022 nei confronti del sig. e, conseguentemente, Parte_1 condannare parte opponente al pagamento dell'importo posto a base dell'intimazione ; -con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di opposizione, con distrazione al procuratore antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 24.5.2022, con il quale l'Impresa Edile denominata
“ , agendo sulla scorta del titolo esecutivo Controparte_1
costituito dal decreto Ingiuntivo n. 357/2019 (Rg n. 751/2019) emesso in data 18.02.2019, munito di formula esecutiva apposta in data 12.3.2019 dal Tribunale di Nocera Inferiore, gli pagina 2 di 7 aveva intimato il pagamento della somma di € 5.923,95, oltre alle spese successive e spese di notifica, quale quota di spettanza dell'opponente, nella sua qualità di condomino, per i lavori eseguito presso il Condominio “HABITAT SOLE”.
A sostegno della domanda eccepiva la nuLLtà e/o irregolarità del precetto notificato in ragione dei seguenti motivi: a) mancata specificazione del codice fiscale e dei dati anagrafici di
[...]
, con conseguente inibizione dell'eventuale procedura di espropriazione forzata;
b) Pt_1 notifica del precetto ad opera della “ Controparte_1 laddove il decreto ingiuntivo era stato ottenuto dall'Impresa edile “De IM CA & F.LL
s.n.c.”; c) mancata indicazione, nell'atto di precetto, delle quote millesimali in titolarità di
; d) mancata acquisizione, da parte della società creditrice, di un elenco Parte_1
aggiornato della posizione debitoria dei singoli condomini, atteso che nelle more vi era stato un avvicendamento nell'amministrazione del condominio e dalla certificazione resa in data
13.6.2022 dal nuovo amministratore, , non si evinceva alcuna morosità in Persona_1
capo al sig. . Parte_1
Si costituiva la la quale, CP_2 Controparte_1 preliminarmente, chiedeva rigettare l'istanza di sospensione e nel merito, rigettare l'opposizione al precetto;
in primis, considerava pretestuosa l'eccezione sollevata da parte opponente ovvero che l'atto di precetto opposto era stato redatto nell'interesse della ditta edile “De IM ZI s.n.c. di De IM G. & A.”, mentre il provvedimento monitorio n. 357/19 era stato reso nei confronti dell'impresa edile “De IM CA &
F.LL”, trattandosi di una mera trasformazione di società. Parte opposta riteneva, inoltre, non veritiera l'attestazione resa in data 13.6.2022 dal nuovo amministratore di condominio, sig.
, secondo la quale non era stata formalizzata alcuna richiesta preliminare da Persona_1
parte della per i lavori eseguiti al detto Condominio atteso che in Controparte_3 data 25.03.2019, lo stesso amministratore aveva ricevuto “a mani proprie” l'atto di precetto notificato unitamente al D.I. n. 357/2019, concesso in forma provvisoriamente esecutiva e rilasciato con apposta la formula esecutiva il 12.03.2019; d'altra parte, ad avviso della parte opposta, la dichiarazione resa dall'amministratore pro tempore in data 13.6.2022 secondo cui
“dagli atti in possesso non si evince alcuna posizione debitoria del sig. Controparte_4
, non avendo ricevuto documentazione in merito da parte dell'amministratore
[...] precedente“, non dimostrava che il condomino in questione non avesse alcun debito nei confronti dell'impresa creditrice.
pagina 3 di 7 Parte opponente, con il deposito delle memorie istruttorie (183 VI comma n. II) eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva sulla scorta della documentazione depositata da parte opposta nel separato giudizio di reclamo, incardinato al RG n. 5674/2022, promosso avverso il rigetto dell'istanza di sospensione del precetto;
più in particolare, dinanzi al
Collegio, parte opposta, depositava un'attestazione risalente Controparte_3 all'anno 2017 (attestazioni del 1.9.2017 e 30.11.2017), rilasciata dal precedente amministratore, sig. , il quale certificava che “il credito attualmente vantato Persona_2 dall' era pari ad € 54.903,38 Parte_2
(cinquantaquattromilanovecentotrè/38) derivante dalla morosità dei condomini già comunicati alla Ditta e precisa che al debito del sig. è subentrato il figlio Parte_3 sig. , quale nuovo proprietario dell'immobile” e a tale certificazione veniva Parte_1
allegato un prospetto riepilogativo delle posizioni debitorie dei singoli condomini, nel quale era indicato quale condomino moroso il sig. , anziché . Ad avviso Parte_3 Parte_1 dell'opponente, pertanto, la posizione di morosità era inerente ad un soggetto terzo,
, diverso dall'opponente, , con conseguente palese difetto di Parte_3 Parte_1
legittimazione passiva rispetto alla menzionata certificazione che sarebbe dovuta essere ancorata all'arco temporale dell'anno 2017, dovendo l'opposto procedere nei confronti di e non certo del subentrante . Parte_3 Parte_1
Si evidenzia che il giudizio di reclamo si concludeva con l'accoglimento dell'istanza di sospensione in quanto “dall'esame sommario degli atti di causa allo stato non risulta comprensibile quando abbia acquistato l'immobile posto nel Parte_1 condominio e, per l'effetto, se la debitoria pro quota in capo a attestata dal Parte_3 precedente amministratore possa o meno essere imputabile all'acquirente”.
Tanto premesso in fatto, prima di analizzare le doglianze sollevate, è bene precisare che è pacifico in Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo” (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008).
Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della pagina 4 di 7 contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Corte di Cassazione ordinanza n.
22090/2021).
Tuttavia, l'eccezione preliminare sollevata da parte opponente circa il difetto di legittimazione passiva, appare infondata oltre che pretestuosa. La doglianza sollevata risulta smentita dalla documentazione depositata (atto di compravendita del 16.4.2008) dalla stessa parte opponente con le memorie istruttorie ex art. 183 VI comma n.
2. Invero, il sig. , Parte_1
in data 2.4.2009, ovvero alla data di sottoscrizione del contratto di appalto tra il Condominio
Habitat Sole e la , era già proprietario dell'immobile sito all'interno del Controparte_5 suindicato complesso condominiale, come risulta dall'allegato contratto di compravendita del
16.4.2008.
E' ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale, richiamato anche dal Collegio in sede di reclamo, che così statuisce “in tema di riparto delle spese condominiali concernenti lavori di manutenzione straordinarie sulle parti in comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbi disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi dei lavori gravano-secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, che non si siano diversamente accordati tra loro alla luce di patti comunque inopponibili al chi era proprietario dell'immobile CP_6 compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione“ (Cass. Civ. n. 15547/2017).
Ne consegue che la quota debitoria del sig. così come attestata dal Parte_3 precedente amministratore è imputabile al sig. , proprietario dell'immobile nel Parte_1
momento in cui sono stati commissionati ed eseguiti i lavori straordinari.
Nel merito, risulta smentita la dichiarazione resa dal nuovo amministratore del condominio relativamente all'insussistenza di “posizioni debitorie in capo a ”, per non aver Parte_1
ricevuto documentazione in merito dal precedente amministratore. Invero, il credito vantato dalla società è stato appurato dal precedente amministratore del CP_1
Condominio Habitat Sole come dimostrano le certificazioni depositate del 1.9.2017 e del
30.11.2017, con allegato il relativo prospetto riepilogativo delle posizioni debitorie dei singoli condomini morosi, documentazione regolarmente allegata alle memorie istruttorie oltre che alla comparsa conclusionale. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente,
pagina 5 di 7 il credito azionato dalla ditta è stato approvato con le delibere assembleari del CP_1
26.5.2016 e del 18.7.2017 che, tra l'altro, non sono mai state oggetto di impugnativa da parte del condomino sig. . L'art. 1137 cc statuisce che se uno dei compartecipanti Parte_1 alla cosa comune dissente rispetto alla delibera, ha 30 giorni di tempo per ricorrere all'autorità giudiziaria e chiedere che sia pronunziata la sua nuLLtà o annullabilità. Ebbene “il consuntivo approvato e non modificato, costituisce idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo un nuovo fatto costitutivo del credito stesso”
(Corte di Cassazione, n. 7741/2017; Cassazione n. 3847/2021).
I giudici di legittimità hanno chiarito che “la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena e esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere” (Corte di Cassazione ordinanza del 19.7.2023 n.
21094-Cassazione Civile sez. VI-24.9.2020 n. 20003”).
Quanto ai pagamenti depositati da parte opponente quale prova dell'avvenuto pagamento della quota a sé spettante, si precisa che gli stessi sono risalenti all'anno 2009-2010 e, dunque, ad un periodo antecedente rispetto alle delibere assembleari del 26.5.2016 e
18.7.2017. Allo stato, non risulta, provato l'avvenuto pagamento della somma certificata dal precedente amministratore pari ad € 5.923,95 ed oggetto del precetto opposto.
Anche le altre questioni sollevate da parte opponente sono prive di fondamento.
In primis, va rigettata l'eccezione di nuLLtà del precetto per mancata specificazione del codice fiscale e dei dati anagrafici di;
a tal proposito, è ormai pacifico il principio di Parte_1
diritto secondo cui la presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio dei suoi diritti, né di essere stato efficacemente richiamato alla sua posizione debitoria di parte inadempiente, con la notifica del precetto, e messo in condizione di adempiere nel termine indicato nel precetto stesso, evitando l'esecuzione forzata (Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 19105 Anno 2018).
Quanto alla marginale eccezione sollevata da parte opponente e, precisamente, che l'atto di precetto opposto è stato redatto nell'interesse della ditta edile De IM ZI s.n.c. di De IM G. & A., mentre il provvedimento monitorio n. 357/19 è stato reso nei confronti pagina 6 di 7 all'impresa edile De IM CA & F.LL si evidenzia che la stessa è assolutamente pretestuosa dal momento che si tratta di una mera trasformazione di società, tant'è vero che la partita iva della ditta edile è rimasta identica.
P.Q.M
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Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Impresa Parte_1
Edile denominata “ ” che liquida in euro Controparte_1
2.800,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
19.02.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
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