Art. 11.
Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , e' sostituito dal seguente: "Il contributo medesimo sara' erogato in tre anni in ragione di 47 unita' di conto per ettaro il primo anno, 32 unita' di conto per ettaro il secondo anno e 16 unita' di conto per ettaro il terzo anno".
Il secondo comma dello stesso articolo 23 e' sostituito dal seguente:
"Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 2.350 unita' di conto per il primo anno, 1.600 unita' di conto per il secondo anno e 800 unita' di conto per il terzo anno; tale limite puo' essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione".
Analogamente, al primo comma dell'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , le parole: "non superiore a lire 25 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 42.060 unita' di conto".
Al secondo comma dell'articolo 24 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , le parole: "non inferiore a L. 6.250.000 e non superiore a L. 25.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 10.520 unita' di conto e non superiore a 42.060 unita' di conto".
Al secondo comma dell'articolo 25 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , le parole: "e comunque ad un importo massimo di L. 20.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque ad un importo massimo di 33.648 unita' di conto". E' soppresso il secondo periodo dello stesso comma.
Il primo comma dell'articolo 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , e' sostituito dal seguente:
"Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilita' aziendale in conformita' di quanto disposto dall' articolo 11 della direttiva n. 72/159/CEE , e' concesso un contributo di 473 unita' di conto, erogabile in quattro anni, per l'importo di 203 unita' di conto nel primo anno, di 133 unita' di conto nel secondo, di 85 unita' di conto nel terzo e di 52 unita' di conto nel quarto".
Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , e' sostituito dal seguente:
"L'ammontare del contributo puo' variare da un minimo di 2.600 unita' di conto ad un massimo di 7.890 unita' di conto secondo il numero degli associati e l'attivita' esercitata in comune".
Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , e' sostituito dal seguente: "Il contributo medesimo sara' erogato in tre anni in ragione di 47 unita' di conto per ettaro il primo anno, 32 unita' di conto per ettaro il secondo anno e 16 unita' di conto per ettaro il terzo anno".
Il secondo comma dello stesso articolo 23 e' sostituito dal seguente:
"Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 2.350 unita' di conto per il primo anno, 1.600 unita' di conto per il secondo anno e 800 unita' di conto per il terzo anno; tale limite puo' essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione".
Analogamente, al primo comma dell'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , le parole: "non superiore a lire 25 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 42.060 unita' di conto".
Al secondo comma dell'articolo 24 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , le parole: "non inferiore a L. 6.250.000 e non superiore a L. 25.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 10.520 unita' di conto e non superiore a 42.060 unita' di conto".
Al secondo comma dell'articolo 25 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , le parole: "e comunque ad un importo massimo di L. 20.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque ad un importo massimo di 33.648 unita' di conto". E' soppresso il secondo periodo dello stesso comma.
Il primo comma dell'articolo 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , e' sostituito dal seguente:
"Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilita' aziendale in conformita' di quanto disposto dall' articolo 11 della direttiva n. 72/159/CEE , e' concesso un contributo di 473 unita' di conto, erogabile in quattro anni, per l'importo di 203 unita' di conto nel primo anno, di 133 unita' di conto nel secondo, di 85 unita' di conto nel terzo e di 52 unita' di conto nel quarto".
Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , e' sostituito dal seguente:
"L'ammontare del contributo puo' variare da un minimo di 2.600 unita' di conto ad un massimo di 7.890 unita' di conto secondo il numero degli associati e l'attivita' esercitata in comune".