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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/07/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1049 dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via E. Buccarelli, n. 49, presso lo studio dell'avv. Santo Viotti (cod. fisc. – pec: C.F._2 [...]
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto Email_1
di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
- attore opponente-
E
, cod. fisc. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
7.9.1956, elettivamente domiciliato in Crotone, alla via Tedeschi, n. 65, presso lo studio degli avv.ti Gallo, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gallo (cod. fisc. – pec: e C.F._4 Email_2
dall'avv. Luciano Gallo (cod. fisc. – pec: C.F._5 [...]
[...]
[...] per mandato in calce al ricorso per decre- Email_3
to ingiuntivo,
-convenuto opposto–
Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 263/2024 dep. il 17.6.2024 (R.G.
n. 212/2024) e notificato il 18.6.2024, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 48.434,00 oltre interessi, spese e competenze.
CONCLUSIONI:
All'udienza del 7.4.2025 la causa, sulle conclusioni delle parti, che si sono riportate ai rispettivi atti e verbali di causa, è stata trattenuta in decisione.
Sentenza redatta ex art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17, I. 18 giugno 2009 n. 69.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 263/2024 dep. il 17.6.2024 (R.G. n.
212/2024) e notificato il 18.6.2024, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 48.434,00 oltre interessi, spese e competenze.
A sostegno dell'opposizione ha esposto: che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione era stato emesso dal Tribunale di Crotone su istanza dell'avv.
a titolo di compensi per l'attività professionale svolta nell'interesse CP_1
dell' per ottenere la liquidazione societaria della Correnti s.r.l., di perti- Pt_1
nenza di sua moglie , e della società Centri Assistenziali Mons. Controparte_2
di sua pertinenza;
che in realtà dopo il conferimento dell'incarico pro- Pt_1
fessionale non si era proceduto ad alcuna divisione societaria né trasferimento di beni o di accrediti;
che ciò era testimoniato dalla successiva scrittura privata
2 sottoscritta dai soci nel 2022, nella quale erano presi accordi aventi ad oggetto un percorso divisorio, che poi non si era perfezionato;
che, poiché la liquidazio- ne non era avvenuta come concordato, l'avv. non aveva diritto al CP_1
pagamento del compenso professionale stabilito nel 2020. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituito in giudizio l'avv. deducendo: che la sua attivi- CP_1
tà professionale di assistenza per l'attore opponente, per giungere alle indicate divisioni societarie, era durata oltre due anni prima che i soci raggiungessero l'accordo del 2022, con il quale l'attività del professionista aveva avuto compi- mento;
che tuttavia per vicende esterne successivamente le parti avevano modi- ficato il contenuto degli accordi;
che pertanto la sua attività si era compiuta ed aveva maturato il diritto alla percezione del compenso come concordato. Tanto premesso, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione formulata.
In assenza di attività istruttoria, in quanto le istanze di prova orale erano considerate dal giudice irrilevanti ai fini della decisione ed in parte inammissi- bili, all'udienza del 7.4.2025 i difensori precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
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Nel merito, l'opposizione è solo parzialmente fondata e, pertanto, il de- creto ingiuntivo opposto va revocato, ma l'opponente va condannato al paga- mento di una somma di denaro, così come di seguito determinata.
Va premesso in punto di diritto, che, come noto, il giudizio di opposizio- ne a decreto ingiuntivo si configura come giudizio di cognizione e che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudi- zio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime
3 norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale proce- dimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Invero, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e del- la prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che parte opponente contesta che l'avv. abbia in effetti espletato CP_1
l'incarico professionale che gli era stato conferito, in quanto sostiene che le li- quidazioni societarie come programmate non sono state compiute;
parte conve- nuta opposta, dal canto suo, invece, sostiene di aver espletato il proprio incarico professionale, che si è svolto in un arco temporale di oltre due anni e mezzo
(dal conferimento nel 2020 alla sottoscrizione dell'accordo dei soci nel 2022), e che le successive vicende dei soci, che giunsero ad altro risultato successiva- mente in ragione di eventi esterni che si verificarono, non incide sul corretto svolgimento dell'incarico professionale conferito nel 2020.
La cornice normativa nella quale inquadrare la fattispecie in esame è co- stituita dall'art. 2229 ss c.c., che disciplina il contratto d'opera intellettuale ed il compenso professionale.
Ai sensi dell'art. 2233 c.c., l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta ad substantiam
a pena di nullità (cfr. Cass., 7.2.2024, n. 3457).
Nella fattispecie in esame, sia il decreto ingiuntivo che la comparsa di co- stituzione dell'avv. si fondano, in effetti, su un contratto di incarico CP_1
4 professionale concluso con il dott. e sua moglie . Pt_1 Controparte_2
In data 5.6.2020, infatti, il dott. conferiva all'avv. Pt_1 CP_1
l'incarico professionale “finalizzato ad ottenere la liquidazione della quota so- cietaria, della Correnti s.r.l., di appartenenza del proprio coniuge, dott.ssa
[...]
, e la liquidazione delle quote della Centri Assistenziali Mons. Persona_1 [...]
in capo allo scrivente con i relativi accrediti sanitari e gli immobili Parte_2
spettantigli”. Il mandato era conferito, inoltre, “perché tutti i beni suddetti ven- gano trasferiti in altra costituenda società o destinati secondo istruzioni succes- sive del mandante, ricorrendo ad ogni strumento utile e necessario al fine dell'ottenimento di tali obbiettivi”.
Come corrispettivo del mandato conferito, il dott. si impegnava a Pt_1
corrispondere la somma di € 50.000,00 a titolo di compenso professionale dei quali si concordava che € 2.000,00 sarebbero stati corrisposti a titolo di anticipo.
In esecuzione dell'accordo, e considerato che sulla base del principio di non contestazione nessun dubbio sussiste sulla circostanza che quell'accordo fu in effetti concluso e che la somma di € 50.000,00 fu concordata a titolo di com- penso professionale, l'avv. sostiene di aver prestato una serie di at- CP_1
tività, come di seguito indicate (precisandosi che si intendono svolte le attività per le quali l'avv. ha esibito la prova). CP_1
In particolare in data 23.8.2022 i soci della Centri Assistenziali Mons. Oli- veti s.r.l. conve- Controparte_3 Parte_1 Controparte_4
nivano di procedere alla divisione bonaria delle attività esercitate dalla società in modo che ad ognuno venisse attribuita l'autorizzazione e l'accreditamento di proprietà di rami di azienda configurati in modo da rappresentare la quota da- gli stessi posseduta nella società.
Secondo la prospettazione dell'avv. con tale atto il suo inca- CP_1
rico professionale era stato portato a compimento ed egli aveva già maturato la prestazione del compenso concordato.
A supporto della sua prospettazione egli inoltre specifica che l'accordo
5 prevedeva, dopo aver affermato congiuntamente che la Correnti s.r.l. era società riconducibile ai medesimi soci, al punto 1) che veniva trasferito in capo a Pt_1
il ramo d'azienda riguardante la RSA “ una volta che
[...] Parte_3
venissero ultimate le operazioni di autorizzazione ed accreditamento da parte della Regione Calabria e dall'Asp di Crotone. Gli incombenti successivi sareb- bero ovviamente ricaduti sui soci che avevano sottoscritto l'accordo.
L'avv. precisa inoltre che, avvalendosi della sua attività pro- CP_1
fessionale, gli altri immobili facenti capo ai singoli soci erano già stati venduti a con patto di riscatto per evitare l'aggressione da parte di Controparte_5
creditori (cfr. documentazione allegata) e che il dott. aveva costituito al- Pt_1
tra società denominata “ 6” per garantire le proprie attività. CP_6
Sul punto, l'opponente, contestando che l'avv. abbia in effet- CP_1
ti espletato l'incarico professionale conferitogli dal dott. eccepisce che Pt_1
l'accordo del 2022 non fu portato a compimento ma trattavasi evidentemente di attività successiva alla predisposizione dello stesso, tanto da potersi ritenere che le contestazioni dell'opponente siano infondate e siano rimaste non provate. Del resto, l'avv. specifica anche che l'accordo del 2022 non fu compiuto CP_1
per vicende successive, anche di natura penalistica, occorse all' e che, Pt_1
comunque, successivamente, si giunse alla divisione societaria (senza la sua as- sistenza).
L'avv. a corredo dei suoi assunti, esibisce altresì la corri- CP_1
spondenza intercorsa tra l'aprile 2020 e il febbraio 2023 che attesta lo svolgi- mento dell'attività professionale in favore del dott. L'opponente, si ri- Pt_1
badisce, dal canto suo, si limita ad eccepire che l'accordo non fu rispettato dai soci;
ma evidentemente trattasi di attività successiva alla prestazione professio- nale che intanto l'avv. aveva svolto e per la quale aveva maturato il CP_1
diritto al compenso pattuito.
La domanda principale del dott. deve essere, pertanto, rigettata. Pt_1
Può, invece, trovare accoglimento la domanda di riduzione dei compensi
6 richiesti con il procedimento monitorio.
L'avv. infatti, ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo CP_1
nei confronti del suo cliente per un importo di € 48.434,00 (di cui € 7.160,00 per onorari ed € 825,85 per diritti), a fronte della richiesta, nel ricorso monitorio, di
€ 17.045,97.
Tuttavia, l'avv. dichiara che tale importo sia dovuto al netto CP_1
della percezione di anticipi per € 19.326,92.
Considerato che il compenso concordato nell'accordo era pari ad €
50.000,00 oltre accessori come per legge e che, sommando all'importo suddetto gli accessori (Spese generali ex art. 13, 15% su onorari, € 7.500,00, Cassa Avvoca- ti 4%, € 2.300,00, Totale imponibile € 59.800,00, IVA 22% su Imponibile, €
13.156,00, Totale € 72.956,00, a dedurre ritenuta d'acconto 20% su onorari e spese, € 11.500,00), il compenso da pagare ammonta ad € 61.456,00. Detratta la somma come indicata dall'avv. e ricevuta a titolo d'acconto, risulta CP_1
un debito residuo in capo al dott. di € 42.129,08. Pt_1
Il decreto ingiuntivo deve essere, pertanto, revocato e Parte_1
dev'essere condannato al pagamento della somma di € 42.129,08 a titolo di compensi professionali in favore dell'avv. oltre interessi come per CP_1
legge dalla data di deposito della presente sentenza e fino all'effettivo paga- mento.
Considerato l'accoglimento parziale dell'opposizione, in ragione della domanda subordinata, e la riduzione delle competenze spettanti all'opposto, si ritiene sussistano le gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92 c.p.c., vi- gente ratione temporis all'epoca di introduzione del giudizio per disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, definitivamente
7 pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 263/2024 dep. il
17.6.2024 (R.G. n. 212/2024) e notificato il 18.6.2024, avente ad oggetto il paga- mento della somma di € 48.434,00 oltre interessi, spese e competenze, proposta da nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
contro , cod. fisc. , nato a Controparte_1 C.F._3
Crotone il 7.9.1956, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 263/2024 dep. il 17.6.2024 (R.G. n. 212/2024) e notificato il 18.6.2024;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'avv. CP_1
della somma di € 42.129,08, già compresi gli accessori come per legge, oltre interessi come per legge dalla data di deposito della presente sentenza e fino all'effettivo pagamento;
- compensa interamente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Crotone il 23 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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