Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/04/2025, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5955 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno
11/04/2025 e vertente
TRA
Avv. (c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso e dall'avv.to Cinzia Amodio giusta rinuncia al mandato dell'avv.to
Pietro Simone De Simone, in virtù di procura rilasciata su atto separato depositato congiuntamente all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Cinzia Amodio, sito in Roma, piazzale L. Sturzo
n. 15;
APPELLANTE
1
(c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv.to Gianfranco Buonocunto in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Marcello Prestinari, n. 13;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 4388/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 26/02/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << il decreto ingiuntivo opposto, recante ingiunzione al pagamento di € 3.0798,25, ha per oggetto il credito relativo al saldo di un contratto di finanziamento concluso dalla sig.ra con richiesto da quale CP_1 Controparte_2 CP_3
cessionaria in virtù di atto di cessione pro soluto del 2.11.05. La opponente eccepisce il difetto di prova della cessione, disconosce la sottoscrizione del contratto di finanziamento, contesta la prova della ricezione della comunicazione della risoluzione del contratto e della decadenza dal termine dichiarando di volere proporre querela di falso sulla cartolina di ricevimento, contesta l'importo del credito. Preliminarmente eccepisce il difetto di procura in capo al difensore che ha deposito il ricorso monitorio e che successivamente si è costituito per l giudice ha rinviato CP_3
la causa all'udienza odierna per la decisione su tale preliminare eccezione, dopo avere accordato termine per sanare la procura alla parte opposta, che non ha provveduto.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 4388/2020 così statuiva: << in accoglimento dell'opposizione; dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'avv. alla rifusione in favore di parte Parte_1
2 opposta delle spese di lite, che liquida in euro 2000,00, oltre IVA. CPA, rimborso spese generali.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< la procura è stata conferita all'avv. , che ha depositato il ricorso monitorio e si Pt_1
costituito nella fase di opposizione per , non da questa CP_3
società ma dalla società alla quale aveva Controparte_4 CP_3
conferito procura per l'esercizio in nome e per conto della mandante dei seguenti poteri:
Come si vede la procura di a ha per oggetto poteri di CP_3 CP_4
gestione dei crediti della mandante ed un connesso potere di rappresentanza processuale, cioè di agire e resistere in giudizio per la mandante, e le consente la nomina di procuratori e di difensori per l'esercizio dei poteri ad essa conferiti, cioè di gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti;
essa non contempla invece il rilascio di procure, siano generali o ad litem, ad agire o resistere in giudizio per conto della mandante. invece ha utilizzato CP_4
3 la procura per nominare un avvocato al fine di promuovere il ricorso monitorio non in suo nome, ma a nome di Per queste ragioni si deve CP_3
ritenere che il ricorso monitorio sia nullo perché emesso su richiesta di difensore non munito di valida procura e che l'attività difensiva esercitata dall'avv. , anche nella presenta fase di opposizione, non sia riferibile Pt_1
a ertanto, deve essere dichiarata la nullità del decreto CP_3
ingiuntivo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, la relativa condanna deve essere pronunciata necessariamente nei confronti dell'avv. , al quale soltanto è riferibile l'attività svolta CP_5
(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32008 del 09/12/2019; Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 25435 del 10/10/2019; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28226 del
26/11/2008).>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando due motivi di Parte_1
gravame, di seguito illustrati;
rassegnava le seguenti conclusioni:<< nel merito ed in via principale: a) dichiarare l'appello ammissibile, procedibile e proponibile;
b) accogliere integralmente lo stesso, dichiarandolo pienamente fondato in fatto e diritto, e per l'effetto, annullare e riformare integralmente la sentenza appellata in tutti i suoi capi;
c) in virtù dell'accoglimento dell'appello, condannare, altresì, parte appellata alla rifusione di tutte le spese, diritti ed onorari del giudizio di appello e di quello di primo grado, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.>>
§ 4.1 – Si costituiva per eccepire la decadenza ex art. 346 Controparte_1
c.p.c. di tutte le domande non riproposte espressamente nell'atto di appello rispetto alla comparsa svolta in primo grado le quali si devono- ex lege – ritenere rinunciate dall'appellante; nel merito rilevava l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame e rassegnava le seguenti conclusioni:<< in rito: accertare e dichiarare anche d'ufficio, la decadenza dalle difese e domande non espressamente reiterate in atto di appello, siccome rinunciate ex art. 346
4 c.p.c.; nel merito: accertare e dichiarare l'appello infondato e confermare pienamente la sentenza Tribunale di Roma N. 4388/2020, in ogni sua statuizione, con ogni conseguente pronuncia e con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado, per soccombenza, oltre oneri accessori, rimborso spese generali, Iva e c.p.a. e r. di a. come per legge. Nel merito, reiterazione delle conclusioni già svolte in primo grado: 1) IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE: Accertare e dichiarare il grave vizio insanabile di inesistenza e/o difetto assoluto ed originario della rappresentanza processuale della nel CP_3
ricorso per decreto ingiuntivo, stante la mancanza di procura e di ogni potere di jus postulandi in capo all'Avv. per il medesimo ricorso, Parte_1
e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia/nullità/revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, ottenuto dalla ed in favore della stessa società in quanto non costituita né rappresentata processualmente;
2) IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO: Nel merito, comunque, revocare, ovvero, dichiarare nullo e
/ o revocabile, illegittimo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi svolti, per infondatezza e mancata prova, sia nell'AN che nel quantum debeatur, sia per assoluta mancanza dei presupposti ex artt. 633 e segg.ti c.p.c., del diritto di credito, per inesistenza e mancata prova del contratto e della cessione del credito stesso, per il disconoscimento degli originali contrattuali e delle sottoscrizioni apposte dalla comparente, difettando anche i presupposti di esigibilità, certezza e liquidità e idonea prova del credito azionato. In ogni caso, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado, per soccombenza, oltre oneri accessori, rimborso spese generali, Iva e c.p.a. e r. di a. come per legge.
Salvezze illimitate.>>
§ 4.2 – In data 29 dicembre 2020 l'avv.to Pietro Simone De Simone, difensore dell'appellante, rinunciava al mandato.
5 § 4.3 – All'udienza di prima comparizione del 30 aprile 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo, all'udienza dell'11 aprile 2025.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 17 febbraio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti, che all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d. lgs. n.149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d. lgs. n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << sulla presunta carenza dei poteri di procura e di rappresentanza: omessa ed erronea valutazione delle risultanze documentali acquisite in primo grado >> censurava il passo motivazionale della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che << la procura di a ha per oggetto poteri di gestione dei CP_3 CP_4
crediti della mandante ed un connesso potere di rappresentanza processuale, cioè di agire e resistere in giudizio per la mandante, e le consente la nomina di procuratori e di difensori per l'esercizio dei poteri ad essa conferiti, cioè di gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti;
essa non contempla invece il rilascio di procure, siano generali o ad litem, ad agire o resistere in giudizio per conto della mandante. invece ha utilizzato la procura per CP_4
nominare un avvocato al fine di promuovere il ricorso monitorio non in suo nome ma a nome di >>. Sosteneva che, al contrario, tali CP_3
considerazioni erano incompatibili con le risultanze documentali nonché in contrasto le une con le altre. In particolare, affermava che il presupposto
6 secondo cui l'attività difensiva svolta da esso appellante non fosse riferibile a era errato. Rappresentava che aveva CP_3 CP_3
conferito, in data 28/07/2015, procura speciale al Dott. Parte_2
attribuendogli il potere di compiere ogni attività utile alla riscossione dei crediti nell'interesse della Società. In data 14/01/2016, il Dott. Pt_2
aveva invece conferito a procura per lo svolgimento
[...] CP_4
delle attività di riscossione crediti, prevedendo espressamente anche il potere
< limitatamente ai giudizi di ogni ordine e grado anche esecutivi, relativi al recupero dei crediti scaduti nonché il potere di nominare e revocare procuratori per l'esercizio di tutti o di parte dei poteri conferitigli >>.
Dunque, a era stato conferito il potere di agire nella mera qualità CP_4
di servicer del mandante, e non già il potere di agire e resistere in giudizio per con rappresentanza processuale della mandante. Tale CP_3
ultima attività era, invero, secondo l'appellante, demandata ai difensori liberamente individuabili dal servicer. Ne seguiva, a suo dire, che esso difensore aveva legittimamente agito, sia in fase monitoria sia in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, per la riscossione del credito vantato da nei confronti dell'appellata. Sosteneva che il primo CP_3
Giudice aveva errato nel ritenere che avrebbe potuto CP_4
promuovere il ricorso a nome proprio, non essendo titolare della linea di credito né procuratrice con rappresentanza processuale della mandante, ma mero servicer incaricato della gestione e riscossione dei crediti.
Con ulteriore profilo censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dapprima affermato che: << la procura di a le CP_3 CP_6
consente la nomina di procuratori e di difensori per l'esercizio dei poteri ad essa conferiti (…) >>, salvo poi ritenere che << (…) essa non contempla invece il rilascio di procure, siano generali o ad litem, ad agire o resistere in giudizio per conto della mandante >>. Rilevava la contraddizione tra le due
7 affermazioni, posto che non vi sarebbe altro strumento processuale diverso da una procura alle liti con il quale esso appellante avrebbe potuto essere nominato difensore della Infine, affermava di aver CP_3
ottenuto l'emissione di << migliaia di titoli esecutivi […], senza che mai venisse posta in dubbio la validità e la legittimità dei poteri procuratorii allo stesso conferiti >>.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << quanto alla statuizione sulle spese di lite >> riteneva che ulteriore errore andava individuato nell'affermazione della sentenza di primo grado secondo cui << le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, la relativa condanna deve essere pronunciata necessariamente nei confronti dell'avv. , al quale Pt_1
soltanto è riferibile l'attività svolta>> con conseguente << condanna dell'Avv. alla rifusione in favore di parte opposta delle Parte_1
spese di lite, che liquida in euro 2000,00, oltre IVA. CPA, rimborso spese generali >>. Sosteneva l'erroneità e contraddittorietà della decisione, avendo il Tribunale ritenuto che il mandato ad litem fosse invalido. Rappresentava che, nelle ipotesi di procura invalida, il soggetto che deve sopportare gli effetti processuali e le spese del giudizio è colui che ha legittimamente assunto la qualità di parte.
§ 6 – L'analisi dei motivi
Va accolta l'eccezione di decadenza sollevata da parte appellata e conseguentemente l'appello, limitato alla richiesta di accertamento del << legittimo esercizio da parte dell'avv.to , dei propri poteri Parte_1
procuratori, con conseguente esclusiva riferibilità alla cliente dell'attività difensiva svolta e con liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, che, in totale riforma della sentenza impugnata, deve essere individuata nell'opponente. >> è infondato.
8 Va osservato che con la sentenza di prime cure il tribunale, in accoglimento dell'opposizione spiegata da ha dichiarato la nullità del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto, ponendo poi le spese di primo grado non a carico della parte ingiungente opposta, ma del difensore di questa CP_3
avv.to <>, trattandosi Pt_1
di decreto ingiuntivo emesso su richiesta di difensore non munito di valida procura. Il Tribunale ha escluso che l'attività difensiva esercitata dall'avv.to nella fase monitoria e di cognizione piena fosse riferibile a Pt_1 [...]
. CP_3
Il difensore ha proposto appello in proprio formulando richiesta di accertamento della validità della procura e di condanna di Controparte_1
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
In sintesi, non risulta proposto appello nell'interesse di per CP_3
veder accolta la domanda introdotta con il ricorso monitorio, previa riforma della statuizione di difetto di ius postulandi in capo ad esso avv.to . Pt_1
L'appellante agendo in proprio per ottenere la riforma del capo di sentenza concernente le spese di lite - previa riforma della statuizione di difetto di ius postulandi in capo ad esso avv.to - non ha riproposto nell'interesse Pt_1
della sua assistita le domande formulate con il monitorio e contestate da con plurimi motivi di opposizione, rimasti assorbiti nella pronuncia CP_1
di primo grado di nullità del decreto per effetto dell'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di difetto di ius postulandi.
Ne consegue che nel presente giudizio d'appello è rimasta esclusa, sulla base degli specifici motivi di impugnazione e della mancata riproposizione ex art. 346 c.p.c. delle restanti domande contenute nell'originario ricorso, la valutazione della fondatezza della pretesa di merito ovvero del diritto della parte rappresentata ad ottenere la riforma del capo di sentenza con cui risulta dichiarata la nullità del decreto per ottenere una pronuncia che, previa revoca 9 del capo 1 del dispositivo dell'impugnata sentenza e previo rigetto dell'opposizione, accolga la domanda di CP_3
Ne consegue che , per effetto della pronuncia di prime cure e della CP_1
mancata proposizione da parte di della domanda di pagamento CP_7
somma, è totalmente vittoriosa nel merito.
Alcuna pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite può essere emessa nei confronti della parte vittoriosa nel merito anche ove fosse rimasta soccombente su una questione/ eccezione preliminare. (così Cass. n.
21172/2019: < soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito» (Cass. n. 18503/2014). (…) È inoltre opportuno ricordare che «in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. (Cass. n. 19613/2017)>>
Nel giudizio in esame, per effetto della mancata riproposizione nel presente grado della domanda di merito, è totalmente vittoriosa Controparte_1
nel giudizio sia pure ove dovesse rimanere soccombente nel presente grado in relazione all'eccezione di difetto di ius postulandi sollevata in prime cure.
Posto quindi che l'appellata, all'esito del doppio grado di giudizio, è totalmente vittoriosa nel merito, giammai potrebbe essere condannata al pagamento delle spese di lite del doppio grado, come richiesto dall'appellante, trattandosi di pronuncia che violerebbe il disposto di cui all'art 91 c.p.c. È pertanto superflua la disamina dell'eccezione di difetto di ius postulandi e quindi dei motivi di gravame.
10 § 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 52.000,00) nei valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione per la fase di trattazione-istruttoria che ha avuto minimo svolgimento.
§ 7. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di contro la sentenza resa tra
[...] Controparte_1
e dal Tribunale di Roma n. 4388/2020 Controparte_1 CP_3
pubblicata in data 26/02/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 8.469,00 per compensi, oltre Controparte_1
rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 11/04/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
11 dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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