TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 448/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro,
all'esito dell'udienza del 14.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 448/2021
tra
( ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Siracusa, via Unione Sovietica n. 4, presso lo studio dell'avv.
CARUSO Gianluca, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti,
- Ricorrente -
contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore;
- Resistente contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08.03.2021, deduceva di aver prestato la Parte_1
propria attività lavorativa, alle dipendenze della Controparte_1
dall'01.02.2019 al 14.07.2019, senza regolare ingaggio, con la qualifica di “addetta alle pulizie negli stabili”.
1 Rappresentava di aver lavorato, dal lunedì al sabato, presso la “SALA BINGO” sita in Siracusa, via
Simeto, con orario di lavoro dalle ore 5:00 alle ore 9:00 nonché negli stessi giorni, dalle ore 9:00
fino alle ore 13:00, presso gli stabili di alcuni Condomini con i quali la società datrice di lavoro aveva stipulato appalto per le pulizie;
precisava, altresì, di aver prestato attività lavorativa anche per tre domeniche al mese presso la sala Bingo dalle ore 5:00 alle ore 9:00 e di essere stata retribuita con una somma mensile di € 650,00.
Sulla base di tali circostanze, tenuto conto delle mansioni svolte e dell'orario di lavoro effettivamente osservato dall'01.02.2019 al 14.07.2019, deduceva di aver maturato delle differenze retributive pari ad € 4.376,00, oltre al diritto a percepire le somme dovute a titolo di TFR,
tredicesima mensilità e ferie non godute.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, la chiedendo al Tribunale di accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: “1. Ritenere e dichiarare che la sig.ra ha lavorato, in Parte_1
favore della , con sede in Siracusa Strada Carancino 2 P.IVA Controparte_1
, in persona della titolare sig.ra , nata a [...] il [...] P.IVA_1 Controparte_1
C.F. e residente in [...], con la qualifica di C.F._2
addetto alle pulizie, dall'01/02/2019 al 14/07/2019, senza regolare ingaggio da lunedì a sabato
dalle ore 05.00 alle ore 13.00; 2. Ritenere e dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso tra la
sig.ra e la datrice di lavoro, dall'01/02/2019 al 14/07/2019, ha avuto le Parte_1
caratteristiche della subordinazione, con il conseguente obbligo di costituzione, presso l'ente
previdenziale, della corrispondete posizione contributiva relativa all'intero periodo di lavoro;
3.
Ritenere e dichiarare, per l'effetto, che la sig.ra è creditrice della Parte_1 [...]
, con sede in Siracusa Strada Carancino 2 P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1
persona della titolare sig.ra , nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
e residente in [...], della complessiva somma di C.F._2
Euro 4.376,00 e condannare quest'ultima al pagamento di tale somma a titolo di differenze di paga
2 per lavoro straordinario, tredicesima mensilità, per ferie maturate e non godute e T.F.R. non
pagato, o di quell'altra maggiore o minore, anche ex art. 36 Cost., che risulterà dovuta per le
causali di cui sopra a seguito della espletanda C.T.U. che espressamente si chiede;
4. Il tutto con
rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo, oltre onorari
di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
La resistente, sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e, con provvedimento reso in data 09.12.2021, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 14.11.2024 parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di condanna della controparte alla regolarizzazione della posizione contributiva. All'esito della suddetta udienza, la prima innanzi allo scrivente magistrato, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In punto di diritto, giova ricordare che nel caso in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive, secondo i criteri di ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore dimostrare rigorosamente tutti i “fatti costitutivi” della pretesa azionata in giudizio. Incombe, pertanto, sul ricorrente l'onere descrivere analiticamente il rapporto di lavoro controverso, allegando, in maniera precisa e dettagliata, la relativa natura e durata, l'articolazione oraria osservata e le mansioni effettivamente
svolte, nonché fornire gli elementi probatori idonei a confermare, anche per mezzo di specifiche e convergenti prove testimoniali, un rapporto lavorativo svoltosi secondo le modalità dedotte e dalle quali trae origine il diritto alla corresponsione di ogni singola voce retributiva richiesta.
La giurisprudenza è ferma nell'escludere, in tale caso, che il giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass. 1389/2013), pur essendo ammesso il ricorso a presunzioni semplici. Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già, genericamente, la prova dell'an,
di avere cioè svolto un'attività lavorativa in favore dei convenuti, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni rese (Cass. 5411/1981, 57/1984,
3 4508/1987, 5620/1988, 1389/2003), delle mansioni svolte, dei giorni lavorati e dell'eventuale periodo di ferie non fruito.
Una volta che sia stata fornita tale prova, graverà sul convenuto l'onere di contraddire quanto dedotto dal lavoratore, provando il proprio assunto difensivo;
ciò potrà avvenire o negando l'esistenza del rapporto di lavoro o affermando che lo stesso si è svolto con modalità differenti rispetto a quelle indicate.
Ebbene, nel caso in esame la ricorrente deduce di aver prestato attività lavorativa non regolarizzata alle dipendenze della società convenuta, per il periodo dall'01.02.2019 al 14.07.2019, per 8 ore al giorno,
dal lunedì al sabato (pari a 48 ore settimanali), nonché di aver svolto attività lavorativa per tre domeniche al mese per 4 ore al giorno.
La prova testimoniale espletata nel corso del giudizio fornisce positivo riscontro alle deduzioni della ricorrente. Entrambi i testi escussi hanno confermato lo svolgimento di attività lavorativa senza regolare ingaggio nel periodo indicato in ricorso (febbraio – luglio 2019), le modalità di svolgimento,
l'articolazione oraria nonché la paga mensile percepita dalla . Pt_1
In particolare, il teste (dipendente della resistente da gennaio 2019 a luglio 2019 Tes_1 CP_2
con le mansioni di addetto alle pulizie) con dichiarazioni precise e circostanziate, premettendo di aver conosciuto la quando la stessa aveva cominciato a lavorare presso la medesima società, Pt_1
lavorando insieme alla stessa come “addetto alle pulizie”, ha confermato gli articolati sub 1, sub 2, sub 3
e sub 4 del ricorso introduttivo riferendo che: “Ci vedevamo sul luogo di lavoro che era il locale
destinato al gioco Bingo sito in Siracusa, zona Piazza Adda… le indicazioni sulle modalità di
svolgimento del lavoro ci venivano date personalmente dalla sig.ra che era presente sul CP_1
luogo di lavoro. Ricordo che gli operai addetti alle pulizie, prevalentemente eravamo io, la
, la sig.ra ed un'altra persona che nel tempo cambiava sempre. Ricordo che Pt_1 Parte_2
anche per me la paga era di € 650,00 al mese… Anche io durante il periodo in cui ho lavorato per
la non ho beneficiato di alcun contratto ed oneri previdenziali, ed il pagamento mi CP_1
veniva effettuato in contanti a fine mese… Anche io osservavo lo stesso orario di lavoro…
Solitamente la mattina alle ore 5:00 con i nostri mezzi ci facevamo trovare all'ingresso della sala
4 giochi Bingo di via Simeto, dove tornavamo alla fine delle pulizie della giornata”. Il teste ha poi confermato anche il lavoro domenicale: “Questo perchè la sala Bingo era aperta anche la
domenica”.
Anche la teste premettendo di aver lavorato insieme alla ricorrente nel Testimone_2
periodo febbraio – luglio 2019, ha confermato l'articolazione oraria e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente riferendo che “la GI percepiva un compenso di €
650,00 mensili senza contratto…”. Conferma anche l'articolato di prova sub 2 e sub 3 del ricorso introduttivo “si, è vero, era lo stesso orario di lavoro mio e lo stesso luogo di lavoro…Io la
mattina alle 4,30 partivo da casa mia per andare alla “Sala Bingo” dove incontravo gli altri miei
colleghi con cui iniziavamo la pulizia dei locali. Poi verso le ore 9:00 arrivava la signora CP_1
e con il furgoncino della ditta, guidato dalla stessa, ci spostavamo per le pulizie nei condomini e
alla fine, con lo stesso mezzo, tornavamo nei pressi della sala Bingo, da dove ognuno con il proprio
mezzo tornava a casa”. Ha confermato, altresì, l'articolato sub 4: “Anche la domenica la sala
bingo era aperta e quindi noi provvedevamo alla pulizia. a turno usufruivamo di una domenica di
riposo al mese.”
Le deposizioni rese dai testi sono, ad avviso del decidente, tra loro precise e circostanziate;
inoltre,
si riscontrano a vicenda confermando quanto dedotto dalla ricorrente in ordine allo svolgimento della prestazione lavorativa con carattere di subordinazione alle dipendenze di
[...]
, al rispetto di un determinato orario di lavoro, ai turni lavorativi, anche Controparte_1
nel periodo domenicale e festivo, ed alla retribuzione mensilmente percepita.
Le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente e riferite dai testi risultano tanto più attendibili se poste in correlazione con l'assenza di prova contraria da parte della convenuta, rimasto contumace.
Va, pertanto, dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione tra e di con le mansioni di addetto Parte_1 CP_1 Controparte_1
alle pulizie dal 1 febbraio 2019 al 14 luglio 2019, secondo gli orari indicati in ricorso.
5 Quanto alla quantificazione degli importi, può farsi riferimento ai conteggi allegati al ricorso introduttivo, facilmente riscontrabili sulla base del CCNL di categoria prodotto in atti, dai quali risulta che, considerata la retribuzione percepita durante l'intercorso rapporto di lavoro e l'orario effettivamente svolto, vanta nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, un credito retributivo pari ad € 4.376,00, a titolo di TFR, differenze retributive,
[...]
tredicesima mensilità e ferie maturato nel periodo dall'01.02.2019 al 14.07.2019, come di seguito meglio precisato:
- Retribuzioni dovute 01.02.2019 – 14/07/2019 € 6.457,00;
- Differenze retributive (6.457,00- 3575,00) € 2.882,00;
- TFR € 514,00;
- tredicesima mensilità € 490,00;
- ferie € 490,00.
Nei termini innanzi indicati il ricorso risulta fondato e va, pertanto, accolto.
Va riconosciuto, pertanto, il diritto della ricorrente a conseguire la somma di € 4.376,00, a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e la retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Su tali somme decorrono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 cpc.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i parametri di cui al d.m. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta (che giustifica la liquidazione dei parametri minimi per la sola attività decisionale); spese da distrarsi in favore dell'avv. Gianluca
Caruso dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. R.G. 448/2021,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
6 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e con le mansioni di Parte_1 Controparte_1
“addetta alle pulizie negli stabili” dall'01.02.2019 al 14.07.2019;
- condanna la al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente della complessiva somma di € 4.376,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
maturata nel periodo dall'01.02.2019 al 14.07.2019, a titolo di retribuzione ordinaria e ore di lavoro straordinario, TFR, tredicesima mensilità e ferie non godute;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €
2.253,00 per compenso professionale, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Gianluca Caruso, dichiaratosi antistatario.
Siracusa, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro,
all'esito dell'udienza del 14.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 448/2021
tra
( ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Siracusa, via Unione Sovietica n. 4, presso lo studio dell'avv.
CARUSO Gianluca, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti,
- Ricorrente -
contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore;
- Resistente contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08.03.2021, deduceva di aver prestato la Parte_1
propria attività lavorativa, alle dipendenze della Controparte_1
dall'01.02.2019 al 14.07.2019, senza regolare ingaggio, con la qualifica di “addetta alle pulizie negli stabili”.
1 Rappresentava di aver lavorato, dal lunedì al sabato, presso la “SALA BINGO” sita in Siracusa, via
Simeto, con orario di lavoro dalle ore 5:00 alle ore 9:00 nonché negli stessi giorni, dalle ore 9:00
fino alle ore 13:00, presso gli stabili di alcuni Condomini con i quali la società datrice di lavoro aveva stipulato appalto per le pulizie;
precisava, altresì, di aver prestato attività lavorativa anche per tre domeniche al mese presso la sala Bingo dalle ore 5:00 alle ore 9:00 e di essere stata retribuita con una somma mensile di € 650,00.
Sulla base di tali circostanze, tenuto conto delle mansioni svolte e dell'orario di lavoro effettivamente osservato dall'01.02.2019 al 14.07.2019, deduceva di aver maturato delle differenze retributive pari ad € 4.376,00, oltre al diritto a percepire le somme dovute a titolo di TFR,
tredicesima mensilità e ferie non godute.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, la chiedendo al Tribunale di accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: “1. Ritenere e dichiarare che la sig.ra ha lavorato, in Parte_1
favore della , con sede in Siracusa Strada Carancino 2 P.IVA Controparte_1
, in persona della titolare sig.ra , nata a [...] il [...] P.IVA_1 Controparte_1
C.F. e residente in [...], con la qualifica di C.F._2
addetto alle pulizie, dall'01/02/2019 al 14/07/2019, senza regolare ingaggio da lunedì a sabato
dalle ore 05.00 alle ore 13.00; 2. Ritenere e dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso tra la
sig.ra e la datrice di lavoro, dall'01/02/2019 al 14/07/2019, ha avuto le Parte_1
caratteristiche della subordinazione, con il conseguente obbligo di costituzione, presso l'ente
previdenziale, della corrispondete posizione contributiva relativa all'intero periodo di lavoro;
3.
Ritenere e dichiarare, per l'effetto, che la sig.ra è creditrice della Parte_1 [...]
, con sede in Siracusa Strada Carancino 2 P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1
persona della titolare sig.ra , nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
e residente in [...], della complessiva somma di C.F._2
Euro 4.376,00 e condannare quest'ultima al pagamento di tale somma a titolo di differenze di paga
2 per lavoro straordinario, tredicesima mensilità, per ferie maturate e non godute e T.F.R. non
pagato, o di quell'altra maggiore o minore, anche ex art. 36 Cost., che risulterà dovuta per le
causali di cui sopra a seguito della espletanda C.T.U. che espressamente si chiede;
4. Il tutto con
rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo, oltre onorari
di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
La resistente, sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e, con provvedimento reso in data 09.12.2021, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 14.11.2024 parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda di condanna della controparte alla regolarizzazione della posizione contributiva. All'esito della suddetta udienza, la prima innanzi allo scrivente magistrato, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In punto di diritto, giova ricordare che nel caso in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive, secondo i criteri di ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore dimostrare rigorosamente tutti i “fatti costitutivi” della pretesa azionata in giudizio. Incombe, pertanto, sul ricorrente l'onere descrivere analiticamente il rapporto di lavoro controverso, allegando, in maniera precisa e dettagliata, la relativa natura e durata, l'articolazione oraria osservata e le mansioni effettivamente
svolte, nonché fornire gli elementi probatori idonei a confermare, anche per mezzo di specifiche e convergenti prove testimoniali, un rapporto lavorativo svoltosi secondo le modalità dedotte e dalle quali trae origine il diritto alla corresponsione di ogni singola voce retributiva richiesta.
La giurisprudenza è ferma nell'escludere, in tale caso, che il giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass. 1389/2013), pur essendo ammesso il ricorso a presunzioni semplici. Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già, genericamente, la prova dell'an,
di avere cioè svolto un'attività lavorativa in favore dei convenuti, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni rese (Cass. 5411/1981, 57/1984,
3 4508/1987, 5620/1988, 1389/2003), delle mansioni svolte, dei giorni lavorati e dell'eventuale periodo di ferie non fruito.
Una volta che sia stata fornita tale prova, graverà sul convenuto l'onere di contraddire quanto dedotto dal lavoratore, provando il proprio assunto difensivo;
ciò potrà avvenire o negando l'esistenza del rapporto di lavoro o affermando che lo stesso si è svolto con modalità differenti rispetto a quelle indicate.
Ebbene, nel caso in esame la ricorrente deduce di aver prestato attività lavorativa non regolarizzata alle dipendenze della società convenuta, per il periodo dall'01.02.2019 al 14.07.2019, per 8 ore al giorno,
dal lunedì al sabato (pari a 48 ore settimanali), nonché di aver svolto attività lavorativa per tre domeniche al mese per 4 ore al giorno.
La prova testimoniale espletata nel corso del giudizio fornisce positivo riscontro alle deduzioni della ricorrente. Entrambi i testi escussi hanno confermato lo svolgimento di attività lavorativa senza regolare ingaggio nel periodo indicato in ricorso (febbraio – luglio 2019), le modalità di svolgimento,
l'articolazione oraria nonché la paga mensile percepita dalla . Pt_1
In particolare, il teste (dipendente della resistente da gennaio 2019 a luglio 2019 Tes_1 CP_2
con le mansioni di addetto alle pulizie) con dichiarazioni precise e circostanziate, premettendo di aver conosciuto la quando la stessa aveva cominciato a lavorare presso la medesima società, Pt_1
lavorando insieme alla stessa come “addetto alle pulizie”, ha confermato gli articolati sub 1, sub 2, sub 3
e sub 4 del ricorso introduttivo riferendo che: “Ci vedevamo sul luogo di lavoro che era il locale
destinato al gioco Bingo sito in Siracusa, zona Piazza Adda… le indicazioni sulle modalità di
svolgimento del lavoro ci venivano date personalmente dalla sig.ra che era presente sul CP_1
luogo di lavoro. Ricordo che gli operai addetti alle pulizie, prevalentemente eravamo io, la
, la sig.ra ed un'altra persona che nel tempo cambiava sempre. Ricordo che Pt_1 Parte_2
anche per me la paga era di € 650,00 al mese… Anche io durante il periodo in cui ho lavorato per
la non ho beneficiato di alcun contratto ed oneri previdenziali, ed il pagamento mi CP_1
veniva effettuato in contanti a fine mese… Anche io osservavo lo stesso orario di lavoro…
Solitamente la mattina alle ore 5:00 con i nostri mezzi ci facevamo trovare all'ingresso della sala
4 giochi Bingo di via Simeto, dove tornavamo alla fine delle pulizie della giornata”. Il teste ha poi confermato anche il lavoro domenicale: “Questo perchè la sala Bingo era aperta anche la
domenica”.
Anche la teste premettendo di aver lavorato insieme alla ricorrente nel Testimone_2
periodo febbraio – luglio 2019, ha confermato l'articolazione oraria e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente riferendo che “la GI percepiva un compenso di €
650,00 mensili senza contratto…”. Conferma anche l'articolato di prova sub 2 e sub 3 del ricorso introduttivo “si, è vero, era lo stesso orario di lavoro mio e lo stesso luogo di lavoro…Io la
mattina alle 4,30 partivo da casa mia per andare alla “Sala Bingo” dove incontravo gli altri miei
colleghi con cui iniziavamo la pulizia dei locali. Poi verso le ore 9:00 arrivava la signora CP_1
e con il furgoncino della ditta, guidato dalla stessa, ci spostavamo per le pulizie nei condomini e
alla fine, con lo stesso mezzo, tornavamo nei pressi della sala Bingo, da dove ognuno con il proprio
mezzo tornava a casa”. Ha confermato, altresì, l'articolato sub 4: “Anche la domenica la sala
bingo era aperta e quindi noi provvedevamo alla pulizia. a turno usufruivamo di una domenica di
riposo al mese.”
Le deposizioni rese dai testi sono, ad avviso del decidente, tra loro precise e circostanziate;
inoltre,
si riscontrano a vicenda confermando quanto dedotto dalla ricorrente in ordine allo svolgimento della prestazione lavorativa con carattere di subordinazione alle dipendenze di
[...]
, al rispetto di un determinato orario di lavoro, ai turni lavorativi, anche Controparte_1
nel periodo domenicale e festivo, ed alla retribuzione mensilmente percepita.
Le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente e riferite dai testi risultano tanto più attendibili se poste in correlazione con l'assenza di prova contraria da parte della convenuta, rimasto contumace.
Va, pertanto, dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione tra e di con le mansioni di addetto Parte_1 CP_1 Controparte_1
alle pulizie dal 1 febbraio 2019 al 14 luglio 2019, secondo gli orari indicati in ricorso.
5 Quanto alla quantificazione degli importi, può farsi riferimento ai conteggi allegati al ricorso introduttivo, facilmente riscontrabili sulla base del CCNL di categoria prodotto in atti, dai quali risulta che, considerata la retribuzione percepita durante l'intercorso rapporto di lavoro e l'orario effettivamente svolto, vanta nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, un credito retributivo pari ad € 4.376,00, a titolo di TFR, differenze retributive,
[...]
tredicesima mensilità e ferie maturato nel periodo dall'01.02.2019 al 14.07.2019, come di seguito meglio precisato:
- Retribuzioni dovute 01.02.2019 – 14/07/2019 € 6.457,00;
- Differenze retributive (6.457,00- 3575,00) € 2.882,00;
- TFR € 514,00;
- tredicesima mensilità € 490,00;
- ferie € 490,00.
Nei termini innanzi indicati il ricorso risulta fondato e va, pertanto, accolto.
Va riconosciuto, pertanto, il diritto della ricorrente a conseguire la somma di € 4.376,00, a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e la retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Su tali somme decorrono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 cpc.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i parametri di cui al d.m. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta (che giustifica la liquidazione dei parametri minimi per la sola attività decisionale); spese da distrarsi in favore dell'avv. Gianluca
Caruso dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. R.G. 448/2021,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
6 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e con le mansioni di Parte_1 Controparte_1
“addetta alle pulizie negli stabili” dall'01.02.2019 al 14.07.2019;
- condanna la al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente della complessiva somma di € 4.376,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
maturata nel periodo dall'01.02.2019 al 14.07.2019, a titolo di retribuzione ordinaria e ore di lavoro straordinario, TFR, tredicesima mensilità e ferie non godute;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €
2.253,00 per compenso professionale, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Gianluca Caruso, dichiaratosi antistatario.
Siracusa, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
7