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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 125/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. COSTANZA Parte_1 C.F._1
ORSOLA elettivamente domiciliato in VIA CAVALLOTTI 12 PORDENONE presso lo studio dell'avv. COSTANZA ORSOLA ATTORE/I contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. SEGAT Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA elettivamente domiciliato in VIA ZAPPETTI 21/I 30026 PRTOGRUARO presso lo studio dell'avv. SEGAT ALESSANDRA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione ex art 615 c.p.c. avverso il precetto con cui ha intimato il pagamento di quanto allo stesso Controparte_1 spettante a titolo di mantenimento dei figli. Ha eccepito in compensazione un controcredito per le spese scolastiche sostenute, asseritamente rientranti nella manutenzione ordinaria dei figli. Ha inoltre dedotto che in forza di accordo successivo tra i due ex coniugi sarebbe stata sospesa la corresponsione di tale assegno. Si è costituita in giudizio parte opposta chiedendo il rigetto della opposizione proposta in ragione della natura straordinaria delle spese scolastiche e in ragione della inesistenza di qualsivoglia accordo derogatorio. La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata.
pagina 1 di 4 Non meritevole di accoglimento invero si appalesa l'eccezione di compensazione sollevata da parte opponente in relazione alle spese sostenute a beneficio dei figli quale controcredito avente efficacia estintiva della pretesa azionata in precetto a titolo di assegno di mantenimento non corrisposto. Sul punto occorre preliminarmente rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, “il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art. 147, cod. civ.) con riguardo alla complessiva formazione della persona;
la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile” (ex multis C. 9686/2020; Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass., 18/11/2016, n. 23569). Sulla scorta di tale fondamentale principio, in tanto è compensabile l'importo precettato in quanto il controcredito vantato rientri nella categoria delle spese necessarie al mantenimento ordinario dei figli. Orbene la suddetta qualificazione degli esborsi sostenuti impone un distinguo in materia di spese straordinarie che, per il costante insegnamento della Suprema Corte, si esplica tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, anche se sono incerti nel loro ammontare, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità nei giudizi separativi previsti dart. 337—bis c.c., previa un'allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità, l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento, in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale nei procedimenti sopra menzionati (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 379 del 13/01/2021). In tale ottica, le spese scolastiche, per quel che rileva il caso di specie, lungi dall'essere aprioristicamente suscettibili di inquadrarsi univocamente in una delle due categorie elencate, in tanto è suscettibile di condividere la natura dell'assegno periodico forfettariamente determinato qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e siano parimenti pagina 2 di 4 rispettose, nel loro ammontare, del principio di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento sancito dall'art 337 c.c. Ciò posto, venendo al caso in esame, devono ritenersi carenti del requisito di prevedibilità e rilevanza sopra enunciato senz'altro le spese per l'alloggio sostenute da parte opponente. la S.C. ha infatti ritenuto che la spesa per la frequentazione degli studi universitari lontano dal luogo di residenza, nella parte riferibile all'alloggio, rientra nelle vere e proprie spese straordinarie, in ragione, quanto meno, della sua usuale rilevanza, oltre che, normalmente, dell'imprevedibilità della sede presso cui lo studente deciderà di svolgere i propri studi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19532 del 10/07/2023). Parimenti inidonee a condividere la natura di quanto riconosciuto a titolo di mantenimento ordinario dei figli deve ritenersi anche l'ulteriore quota di controcredito afferente le tasse scolastiche asseritamente sostenute da parte opponente, difettando, nel caso di specie, non già la connotazione di probabilità quanto piuttosto quella di rilevanza delle stesse in quanto incompatibili con il tenore di vita della famiglia. Parte opponente invero lamenta una ingente esposizione debitoria pari a 4750 euro al mese a cui non corrisponde una entrata di maggiore consistenza e rilevanza (per come testimoniato dagli stessi estratti conto prodotti). Dall'altro non risulta in atti alcuna documentazione che possa far ritenere elevato il tenore di vita di parte opposta. Logico corollario di quanto testé dedotto è che, tale essendo la situazione economica dichiarata dalla stessa opponente, in tanto è da ritenersi giustificata e compensabile in questa sede il versamento delle tasse scolastiche sostenute in quanto il relativo esborso (e dunque la scelta dell'istituto di riferimento ) sia proporzionato alle condizioni economico-familiari. Nel caso di specie, la scelta, per le figlie, di un istituto privato, oltretutto lontano dal luogo di residenza, anziché di strutture pubbliche, rende evidente l'insussistenza del requisito di rilevanza sopra indicato, contraddicendo, in radice, il principio di proporzionalità sotteso all'azione di mantenimento a cui sono tenuti entrambi i coniugi. Logico corollario di quanto testé dedotto è che le suddette voci imporranno una separata azione ai fini del relativo recupero, non essendo suscettibili di essere compensate nel presente giudizio. Infine è da ritenersi priva di pregio l'ulteriore invocato accordo di annullamento dell'assegno di mantenimento dei figli che sarebbe stato stipulato tra le parti in causa. Premesso il fatto che tale accordo derogatorio non risulta essere stato provato, giacché i capitoli si sono palesati del tutto inammissibili come da ordinanza del 16.01.2025, si evidenzia oltretutto che involgendo diritti indisponibili, come indicato in premessa, un simile accordo sarebbe del tutto nullo nella sua concreta esecuzione. La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
pagina 3 di 4
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 4000,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 21 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 125/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. COSTANZA Parte_1 C.F._1
ORSOLA elettivamente domiciliato in VIA CAVALLOTTI 12 PORDENONE presso lo studio dell'avv. COSTANZA ORSOLA ATTORE/I contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. SEGAT Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA elettivamente domiciliato in VIA ZAPPETTI 21/I 30026 PRTOGRUARO presso lo studio dell'avv. SEGAT ALESSANDRA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione ex art 615 c.p.c. avverso il precetto con cui ha intimato il pagamento di quanto allo stesso Controparte_1 spettante a titolo di mantenimento dei figli. Ha eccepito in compensazione un controcredito per le spese scolastiche sostenute, asseritamente rientranti nella manutenzione ordinaria dei figli. Ha inoltre dedotto che in forza di accordo successivo tra i due ex coniugi sarebbe stata sospesa la corresponsione di tale assegno. Si è costituita in giudizio parte opposta chiedendo il rigetto della opposizione proposta in ragione della natura straordinaria delle spese scolastiche e in ragione della inesistenza di qualsivoglia accordo derogatorio. La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata.
pagina 1 di 4 Non meritevole di accoglimento invero si appalesa l'eccezione di compensazione sollevata da parte opponente in relazione alle spese sostenute a beneficio dei figli quale controcredito avente efficacia estintiva della pretesa azionata in precetto a titolo di assegno di mantenimento non corrisposto. Sul punto occorre preliminarmente rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, “il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, n. 13609, Cass., 24/10/2017, n. 25166); tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art. 147, cod. civ.) con riguardo alla complessiva formazione della persona;
la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile” (ex multis C. 9686/2020; Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass., 18/11/2016, n. 23569). Sulla scorta di tale fondamentale principio, in tanto è compensabile l'importo precettato in quanto il controcredito vantato rientri nella categoria delle spese necessarie al mantenimento ordinario dei figli. Orbene la suddetta qualificazione degli esborsi sostenuti impone un distinguo in materia di spese straordinarie che, per il costante insegnamento della Suprema Corte, si esplica tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, anche se sono incerti nel loro ammontare, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità nei giudizi separativi previsti dart. 337—bis c.c., previa un'allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità, l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento, in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale nei procedimenti sopra menzionati (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 379 del 13/01/2021). In tale ottica, le spese scolastiche, per quel che rileva il caso di specie, lungi dall'essere aprioristicamente suscettibili di inquadrarsi univocamente in una delle due categorie elencate, in tanto è suscettibile di condividere la natura dell'assegno periodico forfettariamente determinato qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e siano parimenti pagina 2 di 4 rispettose, nel loro ammontare, del principio di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento sancito dall'art 337 c.c. Ciò posto, venendo al caso in esame, devono ritenersi carenti del requisito di prevedibilità e rilevanza sopra enunciato senz'altro le spese per l'alloggio sostenute da parte opponente. la S.C. ha infatti ritenuto che la spesa per la frequentazione degli studi universitari lontano dal luogo di residenza, nella parte riferibile all'alloggio, rientra nelle vere e proprie spese straordinarie, in ragione, quanto meno, della sua usuale rilevanza, oltre che, normalmente, dell'imprevedibilità della sede presso cui lo studente deciderà di svolgere i propri studi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19532 del 10/07/2023). Parimenti inidonee a condividere la natura di quanto riconosciuto a titolo di mantenimento ordinario dei figli deve ritenersi anche l'ulteriore quota di controcredito afferente le tasse scolastiche asseritamente sostenute da parte opponente, difettando, nel caso di specie, non già la connotazione di probabilità quanto piuttosto quella di rilevanza delle stesse in quanto incompatibili con il tenore di vita della famiglia. Parte opponente invero lamenta una ingente esposizione debitoria pari a 4750 euro al mese a cui non corrisponde una entrata di maggiore consistenza e rilevanza (per come testimoniato dagli stessi estratti conto prodotti). Dall'altro non risulta in atti alcuna documentazione che possa far ritenere elevato il tenore di vita di parte opposta. Logico corollario di quanto testé dedotto è che, tale essendo la situazione economica dichiarata dalla stessa opponente, in tanto è da ritenersi giustificata e compensabile in questa sede il versamento delle tasse scolastiche sostenute in quanto il relativo esborso (e dunque la scelta dell'istituto di riferimento ) sia proporzionato alle condizioni economico-familiari. Nel caso di specie, la scelta, per le figlie, di un istituto privato, oltretutto lontano dal luogo di residenza, anziché di strutture pubbliche, rende evidente l'insussistenza del requisito di rilevanza sopra indicato, contraddicendo, in radice, il principio di proporzionalità sotteso all'azione di mantenimento a cui sono tenuti entrambi i coniugi. Logico corollario di quanto testé dedotto è che le suddette voci imporranno una separata azione ai fini del relativo recupero, non essendo suscettibili di essere compensate nel presente giudizio. Infine è da ritenersi priva di pregio l'ulteriore invocato accordo di annullamento dell'assegno di mantenimento dei figli che sarebbe stato stipulato tra le parti in causa. Premesso il fatto che tale accordo derogatorio non risulta essere stato provato, giacché i capitoli si sono palesati del tutto inammissibili come da ordinanza del 16.01.2025, si evidenzia oltretutto che involgendo diritti indisponibili, come indicato in premessa, un simile accordo sarebbe del tutto nullo nella sua concreta esecuzione. La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
pagina 3 di 4
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 4000,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 21 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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